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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3853 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3853 / 2020 promossa da:
(C.F. ) e (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. PASQUALINI FABIO (C. F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe C.F._3
Amicucci sito in TIVOLI, VIA DUE GIUGNO 10 (PEC:
) Email_1
ATTORI
Contro
I (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SPADA VITTORIO (C. F. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in TIVOLI, PIAZZA
MATTEOTTI 15 (PEC: Email_2
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contratto preliminare di compravendita – domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c.
Pag. 1 a 11 Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia ha ad oggetto il contratto preliminare di compravendita del
31.05.2016, con cui la società convenuta prometteva di vendere a parte attrice l'immobile sito in Tivoli, identificato nel NCEU di detto Comune al foglio 39 num.1579 sub 35 e 36, al prezzo pattuito di complessivi 350.000,00 euro oltre IVA.
Gli attori agivano in giudizio per la dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento, imputabile alla società promittente venditrice, in quanto il bene risultava incommerciabile per difformità tra lo stato dei luoghi, riportato nel contratto preliminare, e il progetto di costruzione autorizzato dal comune di Tivoli con permesso di costruire del 12.12.2011. In particolare, la difformità era stata evidenziata dal Notaio , incaricato dagli attori di Per_1
procedere alle verifiche necessarie per la stipula del contratto definitivo di compravendita, mentre i promittenti acquirenti erano nel possesso dell'immobile sin dal 23.3.2018.
Contestualmente all'azione di risoluzione, gli attori agivano per la restituzione del doppio della caparra versata ex art. 1385 c.c., chiedendo la condanna al pagamento di € 390.000,00.
Veniva altresì formulata domanda di condanna alla restituzione di € 245.092,00, a titolo di somme pagate alla società e di spese di miglioria dell'immobile.
Si costituiva la convenuta, contestando in fatto e in diritto la domanda attorea e chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, spiegava domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. In via subordinata, nel caso di accoglimento della pretesa attorea e rigetto della propria, formulava istanza di condanna degli attori al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione dell'immobile dal 23.3.2018 sino all'effettivo rilascio.
In corso di causa, veniva espletata CTU per l'accertamento dei vizi di difformità lamentati da parte attrice e per il calcolo dell'eventuale indennità di occupazione, nonché per accertare le opere eseguite dai promittenti acquirenti senza autorizzazione della società proprietaria dell'immobile.
Ciò posto, in primo luogo deve essere vagliata la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento spiegata da parte attrice, anche ai fini della decisione della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto il medesimo contratto preliminare, essendo le rispettive pretese in radicale contrasto.
Pag. 2 a 11 Data l'eccezione di parte convenuta sulla nullità della domanda attorea, si rileva quanto segue.
Parte attrice ha agito per la risoluzione contrattuale e la restituzione della caparra confirmatoria. La giurisprudenza di legittimità, intervenuta sulla possibilità di cumulo tra domanda di risoluzione e risarcimento del danno e azione di recesso con restituzione della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto: “In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
21971 del 12/10/2020 - Rv. 659397 - 01); “La domanda di risoluzione del contratto non costituisce domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente non inadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimità del proprio recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., con contestuale incameramento della caparra confirmatoria, essendo l'azione di recesso un'ipotesi di risoluzione ex lege.”( Cass. sez. 2, Ordinanza n. 21317 del 30/07/2024
- Rv. 671983 - 01).
Dalla lettura congiunta e coordinata dei due principi si evince che l'ordinamento prevede l'incompatibilità della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale con la domanda di ritenzione della caparra ex art. 1385 c.c., in quanto la ritenzione (o restituzione del doppio) della caparra confirmatoria assolve alla funzione di forfettizzazione e limitazione del danno da inadempimento, stabilito dalle parti in sede di stipulazione del contratto;
conseguentemente, la parte non inadempiente non può agire in via cumulativa per il risarcimento del danno e per la caparra, dovendo necessariamente scegliere tra i due rimedi.
Pag. 3 a 11 Risulta invece possibile agire per la risoluzione per inadempimento o per recesso, essendo il recesso un'ipotesi di risoluzione ex lege.
Ciò posto, nel caso di specie, gli attori hanno legittimamente scelto di agire per la risoluzione contrattuale e di limitare la quantificazione del danno al doppio della caparra confirmatoria, anziché agire per il risarcimento del danno da inadempimento.
Pertanto, deve procedersi dapprima all'esame dei profili di inadempimento, e solo successivamente all'esame della questione afferente alla debenza della caparra confirmatoria.
Dalle allegazioni delle parti e dall'elaborato peritale emerge quanto segue.
Il contratto preliminare è stato stipulato per scrittura privata in data 31.5.2016 (cfr. all. 1 fascicolo attoreo), con oggetto un villino così descritto all'art. 2: “unità abitativa in villini a schiera sita in Tivoli località Campolimpido Strada Piergiorgio Gallotti n. 11, sviluppatisi su tre livelli: piano seminterrato con garage, sala hobby, bagno, lavanderia;
al piano terra soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, lavanderia;
al piano terra soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, locale accessorio;
al piano primo locale sottotetto e terrazzo;
come meglio evidenziato nella piantina planimetrica che, segnata in rosso e contraddistinta con il numero 17, controfirmata dalle parti si allega alla presente scrittura sotto la lettera A” (cfr allegato unico parte convenuta, pagg. da 29 a 34). La planimetria allegata risulta sottoscritta da tutte le parti in causa, e risulta evidente la conformità rispetto alla descrizione riportata, con particolare riferimento al piano seminterrato: risulta provato per tabulas che, al momento della stipula del contratto preliminare, la società venditrice ha promesso di vendere un villino il cui piano seminterrato era destinato a “sala hobby”, come esplicitato nella planimetria.
La CTU, sul punto, ha allegato il permesso di costruire relativo all'immobile per cui è causa
(all. 4 dell'elaborato peritale), estratto presso l'ufficio competente. In esso viene indicato che
“l'istanza è stata istruita dall'ufficio in data 12/12/2011 con parere tecnico favorevole ad esclusione della destinazione prevista al piano interrato quale sala hobby e taverna inserita negli edifici di “tipo 4 e 5”; i locali accessori vengano resi indipendenti mediante accesso autonomo;
(omissis)”. Il CTU, nel proprio elaborato peritale, ha concluso che “il fabbricato risulta attualmente privo della regolarità urbanistica” e che “il certificato di agibilità è esistente e depositato presso la P.A. ma lo stesso risulta sospeso fintanto che venga ripristinata la regolarità urbanistica.” (cfr pag. 15 elaborato): il consulente ha pertanto rinvenuto il certificato di agibilità, ritenendolo però fallace in quanto non corrispondente allo
Pag. 4 a 11 stato dei luoghi, che risultano privi di regolarità urbanistica, avendo il comune concesso il permesso di costruire il villino senza sala hobby. Inoltre, il sottotetto risulta di altezza differente rispetto a quella del progetto depositato presso i pubblici uffici.
Parte convenuta ha prodotto copia del verbale di immissione in possesso del 23.3.2018
(allegato unico alla costituzione del convenuto, pag. 11), contenente la stessa descrizione dell'immobile come già riportata nel contratto preliminare.
Pertanto, risulta provato l'inadempimento del promittente venditore in quanto ha promesso un villino con determinato caratteristiche ma che, nel caso concreto, si è rivelato incommerciabile per difformità tra lo stato dei luoghi e il progetto.
Di tale difformità è risultata consapevole anche parte convenuta in quanto, dopo la segnalazione effettuata dal Notaio con mail del 17.4.2020 (cfr allegato unico della Per_1
convenuta, pag. 10), la medesima convenuta si è adoperata per correggere la planimetria depositata al catasto. Difatti, a seguito di variazione del 22.9.2020, la planimetria indica la destinazione del piano seminterrato come cantina anziché come sala hobby (cfr allegato unico della convenuta, pag. 12), comunicato al notaio in pari data (cfr allegato unico della convenuta, pag. 10 e pag. 12).
Alla luce di quanot sopra esposto risulta provato l'inadempimento della società convenuta e il contratto preliminare deve essere risolto. Diretta conseguenza ex lege della risoluzione del contratto, è la restituzione dell'immobile alla parte venditrice promittente, quale legittima proprietaria.
Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento di 390.000,00 euro a titolo di caparra confirmatoria, deve rilevarsi quanto segue.
Ferma restando l'ammissibilità della domanda, coglie nel segno l'eccezione di parte convenuta in merito all'errata qualificazione della dazione delle somme da parte degli attori.
Mentre risulta pacifico tra le parti che, al momento della stipulazione del contratto preliminare, gli attori hanno versato 35.000,00 euro a titolo di caparra confirmatoria (cfr. art. 5 del contratto preliminare), parte convenuta contesta che le restanti dazioni siano avvenute a tale titolo, trattandosi piuttosto di acconti sul prezzo.
Il Tribunale accoglie l'eccezione, in quanto l'unica somma consegnata a titolo di caparra confirmatoria è pari ad € 35.000,00. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 1385 c.c., parte convenuta deve essere condannata a restituire € 70.000,00 quale parte inadempiente, e
Pag. 5 a 11 non € 390.000,00 richiesti da parte attrice. Su tale somma decorrono gli interessi al tasso legale, trattandosi di debito di valuta e non di valore, in applicazione del principio di diritto secondo cui: “L'obbligazione di restituzione delle somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria, determinata dal venir meno della causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale a seguito della risoluzione del contratto, è debito di valuta. Ne consegue che la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore può integrare quel "maggior danno" previsto dall'art. 1224 comma secondo cod. civ., sempreché il creditore deduca e dimostri, sia pure con presunzioni, che se avesse ricevuto tempestivamente la somma di denaro avrebbe evitato gli effetti pregiudizievoli dell'inflazione.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
12124 del 11/11/1992 - Rv. 479457 - 01).
Parte attrice ha allegato di aver versato ulteriori somme, e precisamente: € 100.000,00 mediante bonifico postale del 7.2.2018 con causale “caparra confirmatoria per acquisto villino” (cfr doc. 1 attoreo, pag. 3); € 50.000,00 mediante assegno del 6.4.2018 (cfr doc. 1 attoreo, pag. 5). Tali somme, come evidenziato dalla difesa della convenuta, non possono essere considerate come ulteriori caparre confirmatorie, in quanto consegnate due anni dopo la stipulazione del contratto preliminare ed in prossimità dell'immissione in possesso dell'immobile: trattasi, pertanto, di acconto sul prezzo di vendita. Esse devono quindi essere restituite nella misura in cui sono state versate, oltre interessi legali, e non nella misura del doppio dell'importo previsto dall'art. 1385 c.c.
Parte attrice chiede, altresì, la restituzione di € 245.092,00 per le somme pagate alla società convenuta e per le spese sostenute per l'adeguamento e arredamento del villino, così ripartite nel dettaglio : bonifici per acquisto villino euro 185.000,00 + euro 10.000,00 + euro 5000,00; differenza circolatore caldaia euro 818,74 + euro 470,00; zanzariere e corrimano – grata bagno euro 5.279,28- 400,00 + 140,00; videocitofono e citofono euro 374,14 + 55,83; cucine euro 12.690,00; box doccia euro 3.484,00; impianto elettrico euro 220,00; per bagno euro
200,00; serranda garage euro 200,00; lucidatura parquet euro 400,00; valvola euro 80,00; telecomandi euro 200,00; verifica caldaia euro 90,00; mobili IKEA euro 3.717,00; Pt_3
lavori falegname euro 330,00 spese trasloco euro 6.000,00; e parcella avvocato euro 624,00, oltre alla parcella dell'Ing , pari ad euro 1000,00. Persona_2
Tenuto conto delle difese di parte convenuta e delle produzioni attoree, si evidenzia quanto segue.
Pag. 6 a 11 La somma di 185.000,00 euro è stata già oggetto di decisione, in quanto costituita da €
35.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ed € 150.000,00 a titolo di acconto sul prezzo.
Per quanto concerne la somma di € 10.000,00 e di quella di € 5.000,00, parte attrice nulla produce. Tuttavia, è la stessa convenuta a fornire la prova della ricezione di tale somma, posto che deposita una scrittura privata datata 31.5.2016, in appendice al contratto preliminare, con annotazioni manoscritte in calce, ove dà atto che gli attori si impegnavano a versare €
10.000,00 quale prezzo per lavori da eseguire sul villino.
In calce a tale dichiarazione, sottoscritta dagli attori e non disconosciuta in prima udienza né nei successivi scritti difensivi, la società convenuta ha riportato di aver ricevuto € 1.000,00 nei giorni 2.9.2016, 25.10.2016, 30.11.2016, 30.12.2016, 4.2.2017, 25.2.2017, 8.4.2017,
3.6.2017, 24.6.2017, 27.7.2017, 1.9.2017, 30.9.2017, 13.12.2017 e nel mese di novembre
2017, per un totale di 14.000,00 euro a fronte dei 15.000,00 euro richiesti dagli attori (cfr allegato unico parte convenuta, pagg. 27-28).
Pertanto, trattandosi di somme percepite per eseguire lavori di adeguamento del villino, e segnatamente “apportare alcune modifiche e migliorie interne e la sostituzione in parte dei materiali standard impiegati dalla società costruttrice” (cfr dichiarazione degli attori), fondati su documentazione prodotta dalla medesima convenuta, quest'ultima deve essere condannata alla restituzione di € 14.000,00 oltre interessi.
L'elencazione delle spese sostenute dagli attori risulta poco chiara al Tribunale, soprattutto in relazione alla produzione documentale, Né la circostanza è emersa con chiarezza all'esito della CTU. Parte convenuta, di converso, ha chiesto il rigetto della domanda concernente i lavori effettuati dagli attori, in quanto non autorizzati dalla proprietaria.
In questa sede, pertanto, può essere accertato solo quanto effettuato dagli attori dopo l'immissione in possesso, laddove l'opera possa dirsi durevole e concernente la struttura dell'immobile. Mentre nulla può essere riconosciuto per lavori di ordinaria manutenzione e per l'arredamento, posto che trattasi di beni mobili asportabili di proprietà degli attori.
Pertanto, dall'esame della documentazione sub. all. 3 degli attori, risultano provate, e pertanto devono essere restituite, le seguenti somme per un totale di € 9.193,25 così ripartite: €
5.279,28 per pagamento documentato della fattura n. 40/2018 del 25.7.2018 concernente la fornitura e posa in opera di infissi e ringhiere presso l'immobile per cui è causa (pagg. 13-14 doc. 3); € 374,14 e € 55,83 pagati alla società Comelit Group SpA per intervento sull'impianto
Pag. 7 a 11 di videocitofono (pagg. 16-19 doc. 3); € 3.484,00 per rifinitura del bagno, con box doccia, in quanto manufatto non asportabile (pagg. 20-21 doc. 3).
Dall'esame del medesimo allegato 3, invece, emerge che non possono essere riconosciute le seguenti somme: € 50,00 per ricevuta fiscale del 25.1.2018 (pag. 1 doc. 3), in quanto non vi sono riferimenti all'immobile per cui è causa;
nulla per l'arredamento della cucina, in quanto suppellettili che rimangono di proprietà degli attori, in difetto di domanda di segno contrario della proprietaria promittente venditrice (pagg.
2-5 doc. 3); € 818,74 in quanto trattasi di mero preventivo, non indirizzato agli attori (pag. 6 doc. 3); € 470,00 per la caldaia, in quanto non specificato se opera di ordinaria o straordinaria manutenzione (pag. 7 doc. 3); nulla per il compenso del consulente tecnico incaricato, in quanto non è una spesi di miglioria dell'immobile (pagg.
8-11 doc. 3); € 400,01 per fattura n. 29/2018 del 13.6.2018, in quanto non vi è prova del pagamento (pag. 12 doc. 3); nulla a titolo di rimborso per le spese di trasloco (pag. 15 doc. 3), in quanto non concernono l'immobile; nulla per i mobili di cui ai documenti a pagg. 22 e 23 del documento all. 3, in quanto non si legge l'intestazione né vi sono riferimenti all'immobile per cui è causa;
nulla per gli impianti elettrici, in quanto è stato prodotto un mero preventivo di spesa (pag. 24 doc. 3); nulla per il climatizzatore e l'antenna
(pagg. 25-26 doc. 3); nulla per il difensore, posto che le spese legali vengono liquidate all'esito del giudizio.
Deve, inoltre, essere rigettata la domanda relativamente alle spese presso il negozio IKEA documentate sub all. 2, in quanto non riferibili con certezza all'immobile per cui è causa.
Inoltre, sembrerebbero spese per mobilio, per beni, dunque, che rimangono in proprietà degli attori e il cui costo non può essere addebitato alla promissaria venditrice.
In conclusione, la società convenuta deve essere condannata al pagamento di € 243.193,25 oltre interessi quale somma delle seguenti voci: € 70.000,00 a titolo di caparra confirmatoria oltre interessi legali;
€ 150.000,00 a titolo di acconto versato sul prezzo, oltre interessi legali;
€ 14.000,00 a titolo di lavori eseguiti dalla società ma pagati dai promissari acquirenti, oltre interessi;
€ 9.193,25 oltre interessi per le migliorie apportate all'immobile dai promissari acquirenti.
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare, discende il rigetto della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. e il vaglio della domanda subordinata riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile.
Pag. 8 a 11 La domanda merita accoglimento.
Trattandosi di occupazione dell'immobile senza titolo, gli attori devono essere condannati al pagamento di una indennità di occupazione dal 23.3.2018 sino all'effettivo rilascio.
L'indennità è stata calcolata in sede di CTU in 923,01 euro mensili, secondo un metodo consono ai principi informatori della materia.
Sul punto risulta inconferente la difesa di parte attrice riguardo l'illegittimità della pretesa di parte convenuta. Difatti, risulta pacifico che il proprietario ha diritto all'indennità di occupazione sine titulo in ragione della efficacia retroattiva della risoluzione (cfr Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 19403 del 30/09/2016 - Rv. 642590 - 01), applicabile al caso di specie: “La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto preliminare di compravendita, il promissario acquirente consegna al promittente venditore a titolo di caparra confirmatoria, assolve la funzione, in caso di successiva risoluzione del contratto per inadempimento, di preventiva liquidazione del danno per il mancato pagamento del prezzo, mentre il danno da illegittima occupazione dell'immobile, frattanto consegnato al promissario, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del promittente, legittima quest'ultimo a richiedere un autonomo risarcimento. Ne consegue che il promittente venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto e ad incamerare la caparra, ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente il pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti.”).
Inoltre, si rileva, che solo in sede di comparsa conclusionale è stata eccepita l'esistenza di un comodato d'uso gratuito dal momento dell'immissione anticipata nel possesso dell'immobile.
Tale eccezione, come evidenziato anche dalla difesa della convenuta, non può essere vagliata in quanto tardiva, non essendo mai stata formulata nei precedenti scritti difensivi.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le domande ex art. 96 c.p.c., formulate reciprocamente dalle parti, vengono rigettate, non ravvisandosene i presupposti
Per quanto concerne le spese del giudizio, esse vengono compensate. Difatti, rappresentano ragioni sufficienti per la compensazione delle spese i contegni delle parti assunti sia in sede processuale che antecedente. In particolare, alla luce dell'esito del giudizio, che ha visto la
Pag. 9 a 11 condanna di parte convenuta al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta, deve essere valorizzata da un alto la circostanza, documentalmente provata, che la società convenuta aveva formulato una proposta transattiva ante causam di € 250.000,00 per la risoluzione bonaria del contratto a luglio 2020, e dall'altro l'assenza di volontà degli attori di riconoscere alcuna somma a titolo di indennità di occupazione, nonostante siano ancora stabilmente residenti preso l'immobile per cui è causa.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Con riferimento alle spese del ricorso cautelare per sequestro in corso di causa, le stesse vengono parimenti compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 31.5.2016 e per l'effetto dispone la restituzione dell'immobile alla parte convenuta;
- Condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, di 243.193,25 euro oltre interessi quale somma delle seguenti voci: € 70.000,00 a titolo di caparra confirmatoria oltre interessi legali;
€ 150.000,00 a titolo di acconto sul prezzo, oltre interessi legali;
€
14.000,00 a titolo di lavori eseguiti dalla società ma pagati dai promissari acquirenti, oltre interessi;
€ 9.193,25 oltre interessi per le migliorie apportate all'immobile dai promissari acquirenti.
- Rigetta la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c.;
- Condanna parte attrice al pagamento della somma a titolo di indennità di occupazione di
€ 923,01 mensili in favore di parte convenuta, decorrente dal 23.3.2018 e sino alla data di rilascio effettivo dell'immobile per cui è causa;
- Rigetta la domanda di parte attrice ex art. 96 c.p.c.;
- Rigetta la domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;
- Compensa le spese di lite;
Pag. 10 a 11 - Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
- Compensa le spese del giudizio di sequestro;
Tivoli, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3853 / 2020 promossa da:
(C.F. ) e (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. PASQUALINI FABIO (C. F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe C.F._3
Amicucci sito in TIVOLI, VIA DUE GIUGNO 10 (PEC:
) Email_1
ATTORI
Contro
I (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SPADA VITTORIO (C. F. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in TIVOLI, PIAZZA
MATTEOTTI 15 (PEC: Email_2
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contratto preliminare di compravendita – domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c.
Pag. 1 a 11 Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia ha ad oggetto il contratto preliminare di compravendita del
31.05.2016, con cui la società convenuta prometteva di vendere a parte attrice l'immobile sito in Tivoli, identificato nel NCEU di detto Comune al foglio 39 num.1579 sub 35 e 36, al prezzo pattuito di complessivi 350.000,00 euro oltre IVA.
Gli attori agivano in giudizio per la dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento, imputabile alla società promittente venditrice, in quanto il bene risultava incommerciabile per difformità tra lo stato dei luoghi, riportato nel contratto preliminare, e il progetto di costruzione autorizzato dal comune di Tivoli con permesso di costruire del 12.12.2011. In particolare, la difformità era stata evidenziata dal Notaio , incaricato dagli attori di Per_1
procedere alle verifiche necessarie per la stipula del contratto definitivo di compravendita, mentre i promittenti acquirenti erano nel possesso dell'immobile sin dal 23.3.2018.
Contestualmente all'azione di risoluzione, gli attori agivano per la restituzione del doppio della caparra versata ex art. 1385 c.c., chiedendo la condanna al pagamento di € 390.000,00.
Veniva altresì formulata domanda di condanna alla restituzione di € 245.092,00, a titolo di somme pagate alla società e di spese di miglioria dell'immobile.
Si costituiva la convenuta, contestando in fatto e in diritto la domanda attorea e chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, spiegava domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. In via subordinata, nel caso di accoglimento della pretesa attorea e rigetto della propria, formulava istanza di condanna degli attori al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione dell'immobile dal 23.3.2018 sino all'effettivo rilascio.
In corso di causa, veniva espletata CTU per l'accertamento dei vizi di difformità lamentati da parte attrice e per il calcolo dell'eventuale indennità di occupazione, nonché per accertare le opere eseguite dai promittenti acquirenti senza autorizzazione della società proprietaria dell'immobile.
Ciò posto, in primo luogo deve essere vagliata la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento spiegata da parte attrice, anche ai fini della decisione della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto il medesimo contratto preliminare, essendo le rispettive pretese in radicale contrasto.
Pag. 2 a 11 Data l'eccezione di parte convenuta sulla nullità della domanda attorea, si rileva quanto segue.
Parte attrice ha agito per la risoluzione contrattuale e la restituzione della caparra confirmatoria. La giurisprudenza di legittimità, intervenuta sulla possibilità di cumulo tra domanda di risoluzione e risarcimento del danno e azione di recesso con restituzione della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto: “In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
21971 del 12/10/2020 - Rv. 659397 - 01); “La domanda di risoluzione del contratto non costituisce domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente non inadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimità del proprio recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., con contestuale incameramento della caparra confirmatoria, essendo l'azione di recesso un'ipotesi di risoluzione ex lege.”( Cass. sez. 2, Ordinanza n. 21317 del 30/07/2024
- Rv. 671983 - 01).
Dalla lettura congiunta e coordinata dei due principi si evince che l'ordinamento prevede l'incompatibilità della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale con la domanda di ritenzione della caparra ex art. 1385 c.c., in quanto la ritenzione (o restituzione del doppio) della caparra confirmatoria assolve alla funzione di forfettizzazione e limitazione del danno da inadempimento, stabilito dalle parti in sede di stipulazione del contratto;
conseguentemente, la parte non inadempiente non può agire in via cumulativa per il risarcimento del danno e per la caparra, dovendo necessariamente scegliere tra i due rimedi.
Pag. 3 a 11 Risulta invece possibile agire per la risoluzione per inadempimento o per recesso, essendo il recesso un'ipotesi di risoluzione ex lege.
Ciò posto, nel caso di specie, gli attori hanno legittimamente scelto di agire per la risoluzione contrattuale e di limitare la quantificazione del danno al doppio della caparra confirmatoria, anziché agire per il risarcimento del danno da inadempimento.
Pertanto, deve procedersi dapprima all'esame dei profili di inadempimento, e solo successivamente all'esame della questione afferente alla debenza della caparra confirmatoria.
Dalle allegazioni delle parti e dall'elaborato peritale emerge quanto segue.
Il contratto preliminare è stato stipulato per scrittura privata in data 31.5.2016 (cfr. all. 1 fascicolo attoreo), con oggetto un villino così descritto all'art. 2: “unità abitativa in villini a schiera sita in Tivoli località Campolimpido Strada Piergiorgio Gallotti n. 11, sviluppatisi su tre livelli: piano seminterrato con garage, sala hobby, bagno, lavanderia;
al piano terra soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, lavanderia;
al piano terra soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, locale accessorio;
al piano primo locale sottotetto e terrazzo;
come meglio evidenziato nella piantina planimetrica che, segnata in rosso e contraddistinta con il numero 17, controfirmata dalle parti si allega alla presente scrittura sotto la lettera A” (cfr allegato unico parte convenuta, pagg. da 29 a 34). La planimetria allegata risulta sottoscritta da tutte le parti in causa, e risulta evidente la conformità rispetto alla descrizione riportata, con particolare riferimento al piano seminterrato: risulta provato per tabulas che, al momento della stipula del contratto preliminare, la società venditrice ha promesso di vendere un villino il cui piano seminterrato era destinato a “sala hobby”, come esplicitato nella planimetria.
La CTU, sul punto, ha allegato il permesso di costruire relativo all'immobile per cui è causa
(all. 4 dell'elaborato peritale), estratto presso l'ufficio competente. In esso viene indicato che
“l'istanza è stata istruita dall'ufficio in data 12/12/2011 con parere tecnico favorevole ad esclusione della destinazione prevista al piano interrato quale sala hobby e taverna inserita negli edifici di “tipo 4 e 5”; i locali accessori vengano resi indipendenti mediante accesso autonomo;
(omissis)”. Il CTU, nel proprio elaborato peritale, ha concluso che “il fabbricato risulta attualmente privo della regolarità urbanistica” e che “il certificato di agibilità è esistente e depositato presso la P.A. ma lo stesso risulta sospeso fintanto che venga ripristinata la regolarità urbanistica.” (cfr pag. 15 elaborato): il consulente ha pertanto rinvenuto il certificato di agibilità, ritenendolo però fallace in quanto non corrispondente allo
Pag. 4 a 11 stato dei luoghi, che risultano privi di regolarità urbanistica, avendo il comune concesso il permesso di costruire il villino senza sala hobby. Inoltre, il sottotetto risulta di altezza differente rispetto a quella del progetto depositato presso i pubblici uffici.
Parte convenuta ha prodotto copia del verbale di immissione in possesso del 23.3.2018
(allegato unico alla costituzione del convenuto, pag. 11), contenente la stessa descrizione dell'immobile come già riportata nel contratto preliminare.
Pertanto, risulta provato l'inadempimento del promittente venditore in quanto ha promesso un villino con determinato caratteristiche ma che, nel caso concreto, si è rivelato incommerciabile per difformità tra lo stato dei luoghi e il progetto.
Di tale difformità è risultata consapevole anche parte convenuta in quanto, dopo la segnalazione effettuata dal Notaio con mail del 17.4.2020 (cfr allegato unico della Per_1
convenuta, pag. 10), la medesima convenuta si è adoperata per correggere la planimetria depositata al catasto. Difatti, a seguito di variazione del 22.9.2020, la planimetria indica la destinazione del piano seminterrato come cantina anziché come sala hobby (cfr allegato unico della convenuta, pag. 12), comunicato al notaio in pari data (cfr allegato unico della convenuta, pag. 10 e pag. 12).
Alla luce di quanot sopra esposto risulta provato l'inadempimento della società convenuta e il contratto preliminare deve essere risolto. Diretta conseguenza ex lege della risoluzione del contratto, è la restituzione dell'immobile alla parte venditrice promittente, quale legittima proprietaria.
Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento di 390.000,00 euro a titolo di caparra confirmatoria, deve rilevarsi quanto segue.
Ferma restando l'ammissibilità della domanda, coglie nel segno l'eccezione di parte convenuta in merito all'errata qualificazione della dazione delle somme da parte degli attori.
Mentre risulta pacifico tra le parti che, al momento della stipulazione del contratto preliminare, gli attori hanno versato 35.000,00 euro a titolo di caparra confirmatoria (cfr. art. 5 del contratto preliminare), parte convenuta contesta che le restanti dazioni siano avvenute a tale titolo, trattandosi piuttosto di acconti sul prezzo.
Il Tribunale accoglie l'eccezione, in quanto l'unica somma consegnata a titolo di caparra confirmatoria è pari ad € 35.000,00. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 1385 c.c., parte convenuta deve essere condannata a restituire € 70.000,00 quale parte inadempiente, e
Pag. 5 a 11 non € 390.000,00 richiesti da parte attrice. Su tale somma decorrono gli interessi al tasso legale, trattandosi di debito di valuta e non di valore, in applicazione del principio di diritto secondo cui: “L'obbligazione di restituzione delle somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria, determinata dal venir meno della causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale a seguito della risoluzione del contratto, è debito di valuta. Ne consegue che la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore può integrare quel "maggior danno" previsto dall'art. 1224 comma secondo cod. civ., sempreché il creditore deduca e dimostri, sia pure con presunzioni, che se avesse ricevuto tempestivamente la somma di denaro avrebbe evitato gli effetti pregiudizievoli dell'inflazione.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
12124 del 11/11/1992 - Rv. 479457 - 01).
Parte attrice ha allegato di aver versato ulteriori somme, e precisamente: € 100.000,00 mediante bonifico postale del 7.2.2018 con causale “caparra confirmatoria per acquisto villino” (cfr doc. 1 attoreo, pag. 3); € 50.000,00 mediante assegno del 6.4.2018 (cfr doc. 1 attoreo, pag. 5). Tali somme, come evidenziato dalla difesa della convenuta, non possono essere considerate come ulteriori caparre confirmatorie, in quanto consegnate due anni dopo la stipulazione del contratto preliminare ed in prossimità dell'immissione in possesso dell'immobile: trattasi, pertanto, di acconto sul prezzo di vendita. Esse devono quindi essere restituite nella misura in cui sono state versate, oltre interessi legali, e non nella misura del doppio dell'importo previsto dall'art. 1385 c.c.
Parte attrice chiede, altresì, la restituzione di € 245.092,00 per le somme pagate alla società convenuta e per le spese sostenute per l'adeguamento e arredamento del villino, così ripartite nel dettaglio : bonifici per acquisto villino euro 185.000,00 + euro 10.000,00 + euro 5000,00; differenza circolatore caldaia euro 818,74 + euro 470,00; zanzariere e corrimano – grata bagno euro 5.279,28- 400,00 + 140,00; videocitofono e citofono euro 374,14 + 55,83; cucine euro 12.690,00; box doccia euro 3.484,00; impianto elettrico euro 220,00; per bagno euro
200,00; serranda garage euro 200,00; lucidatura parquet euro 400,00; valvola euro 80,00; telecomandi euro 200,00; verifica caldaia euro 90,00; mobili IKEA euro 3.717,00; Pt_3
lavori falegname euro 330,00 spese trasloco euro 6.000,00; e parcella avvocato euro 624,00, oltre alla parcella dell'Ing , pari ad euro 1000,00. Persona_2
Tenuto conto delle difese di parte convenuta e delle produzioni attoree, si evidenzia quanto segue.
Pag. 6 a 11 La somma di 185.000,00 euro è stata già oggetto di decisione, in quanto costituita da €
35.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ed € 150.000,00 a titolo di acconto sul prezzo.
Per quanto concerne la somma di € 10.000,00 e di quella di € 5.000,00, parte attrice nulla produce. Tuttavia, è la stessa convenuta a fornire la prova della ricezione di tale somma, posto che deposita una scrittura privata datata 31.5.2016, in appendice al contratto preliminare, con annotazioni manoscritte in calce, ove dà atto che gli attori si impegnavano a versare €
10.000,00 quale prezzo per lavori da eseguire sul villino.
In calce a tale dichiarazione, sottoscritta dagli attori e non disconosciuta in prima udienza né nei successivi scritti difensivi, la società convenuta ha riportato di aver ricevuto € 1.000,00 nei giorni 2.9.2016, 25.10.2016, 30.11.2016, 30.12.2016, 4.2.2017, 25.2.2017, 8.4.2017,
3.6.2017, 24.6.2017, 27.7.2017, 1.9.2017, 30.9.2017, 13.12.2017 e nel mese di novembre
2017, per un totale di 14.000,00 euro a fronte dei 15.000,00 euro richiesti dagli attori (cfr allegato unico parte convenuta, pagg. 27-28).
Pertanto, trattandosi di somme percepite per eseguire lavori di adeguamento del villino, e segnatamente “apportare alcune modifiche e migliorie interne e la sostituzione in parte dei materiali standard impiegati dalla società costruttrice” (cfr dichiarazione degli attori), fondati su documentazione prodotta dalla medesima convenuta, quest'ultima deve essere condannata alla restituzione di € 14.000,00 oltre interessi.
L'elencazione delle spese sostenute dagli attori risulta poco chiara al Tribunale, soprattutto in relazione alla produzione documentale, Né la circostanza è emersa con chiarezza all'esito della CTU. Parte convenuta, di converso, ha chiesto il rigetto della domanda concernente i lavori effettuati dagli attori, in quanto non autorizzati dalla proprietaria.
In questa sede, pertanto, può essere accertato solo quanto effettuato dagli attori dopo l'immissione in possesso, laddove l'opera possa dirsi durevole e concernente la struttura dell'immobile. Mentre nulla può essere riconosciuto per lavori di ordinaria manutenzione e per l'arredamento, posto che trattasi di beni mobili asportabili di proprietà degli attori.
Pertanto, dall'esame della documentazione sub. all. 3 degli attori, risultano provate, e pertanto devono essere restituite, le seguenti somme per un totale di € 9.193,25 così ripartite: €
5.279,28 per pagamento documentato della fattura n. 40/2018 del 25.7.2018 concernente la fornitura e posa in opera di infissi e ringhiere presso l'immobile per cui è causa (pagg. 13-14 doc. 3); € 374,14 e € 55,83 pagati alla società Comelit Group SpA per intervento sull'impianto
Pag. 7 a 11 di videocitofono (pagg. 16-19 doc. 3); € 3.484,00 per rifinitura del bagno, con box doccia, in quanto manufatto non asportabile (pagg. 20-21 doc. 3).
Dall'esame del medesimo allegato 3, invece, emerge che non possono essere riconosciute le seguenti somme: € 50,00 per ricevuta fiscale del 25.1.2018 (pag. 1 doc. 3), in quanto non vi sono riferimenti all'immobile per cui è causa;
nulla per l'arredamento della cucina, in quanto suppellettili che rimangono di proprietà degli attori, in difetto di domanda di segno contrario della proprietaria promittente venditrice (pagg.
2-5 doc. 3); € 818,74 in quanto trattasi di mero preventivo, non indirizzato agli attori (pag. 6 doc. 3); € 470,00 per la caldaia, in quanto non specificato se opera di ordinaria o straordinaria manutenzione (pag. 7 doc. 3); nulla per il compenso del consulente tecnico incaricato, in quanto non è una spesi di miglioria dell'immobile (pagg.
8-11 doc. 3); € 400,01 per fattura n. 29/2018 del 13.6.2018, in quanto non vi è prova del pagamento (pag. 12 doc. 3); nulla a titolo di rimborso per le spese di trasloco (pag. 15 doc. 3), in quanto non concernono l'immobile; nulla per i mobili di cui ai documenti a pagg. 22 e 23 del documento all. 3, in quanto non si legge l'intestazione né vi sono riferimenti all'immobile per cui è causa;
nulla per gli impianti elettrici, in quanto è stato prodotto un mero preventivo di spesa (pag. 24 doc. 3); nulla per il climatizzatore e l'antenna
(pagg. 25-26 doc. 3); nulla per il difensore, posto che le spese legali vengono liquidate all'esito del giudizio.
Deve, inoltre, essere rigettata la domanda relativamente alle spese presso il negozio IKEA documentate sub all. 2, in quanto non riferibili con certezza all'immobile per cui è causa.
Inoltre, sembrerebbero spese per mobilio, per beni, dunque, che rimangono in proprietà degli attori e il cui costo non può essere addebitato alla promissaria venditrice.
In conclusione, la società convenuta deve essere condannata al pagamento di € 243.193,25 oltre interessi quale somma delle seguenti voci: € 70.000,00 a titolo di caparra confirmatoria oltre interessi legali;
€ 150.000,00 a titolo di acconto versato sul prezzo, oltre interessi legali;
€ 14.000,00 a titolo di lavori eseguiti dalla società ma pagati dai promissari acquirenti, oltre interessi;
€ 9.193,25 oltre interessi per le migliorie apportate all'immobile dai promissari acquirenti.
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare, discende il rigetto della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. e il vaglio della domanda subordinata riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile.
Pag. 8 a 11 La domanda merita accoglimento.
Trattandosi di occupazione dell'immobile senza titolo, gli attori devono essere condannati al pagamento di una indennità di occupazione dal 23.3.2018 sino all'effettivo rilascio.
L'indennità è stata calcolata in sede di CTU in 923,01 euro mensili, secondo un metodo consono ai principi informatori della materia.
Sul punto risulta inconferente la difesa di parte attrice riguardo l'illegittimità della pretesa di parte convenuta. Difatti, risulta pacifico che il proprietario ha diritto all'indennità di occupazione sine titulo in ragione della efficacia retroattiva della risoluzione (cfr Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 19403 del 30/09/2016 - Rv. 642590 - 01), applicabile al caso di specie: “La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto preliminare di compravendita, il promissario acquirente consegna al promittente venditore a titolo di caparra confirmatoria, assolve la funzione, in caso di successiva risoluzione del contratto per inadempimento, di preventiva liquidazione del danno per il mancato pagamento del prezzo, mentre il danno da illegittima occupazione dell'immobile, frattanto consegnato al promissario, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del promittente, legittima quest'ultimo a richiedere un autonomo risarcimento. Ne consegue che il promittente venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto e ad incamerare la caparra, ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente il pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti.”).
Inoltre, si rileva, che solo in sede di comparsa conclusionale è stata eccepita l'esistenza di un comodato d'uso gratuito dal momento dell'immissione anticipata nel possesso dell'immobile.
Tale eccezione, come evidenziato anche dalla difesa della convenuta, non può essere vagliata in quanto tardiva, non essendo mai stata formulata nei precedenti scritti difensivi.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le domande ex art. 96 c.p.c., formulate reciprocamente dalle parti, vengono rigettate, non ravvisandosene i presupposti
Per quanto concerne le spese del giudizio, esse vengono compensate. Difatti, rappresentano ragioni sufficienti per la compensazione delle spese i contegni delle parti assunti sia in sede processuale che antecedente. In particolare, alla luce dell'esito del giudizio, che ha visto la
Pag. 9 a 11 condanna di parte convenuta al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta, deve essere valorizzata da un alto la circostanza, documentalmente provata, che la società convenuta aveva formulato una proposta transattiva ante causam di € 250.000,00 per la risoluzione bonaria del contratto a luglio 2020, e dall'altro l'assenza di volontà degli attori di riconoscere alcuna somma a titolo di indennità di occupazione, nonostante siano ancora stabilmente residenti preso l'immobile per cui è causa.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Con riferimento alle spese del ricorso cautelare per sequestro in corso di causa, le stesse vengono parimenti compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 31.5.2016 e per l'effetto dispone la restituzione dell'immobile alla parte convenuta;
- Condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, di 243.193,25 euro oltre interessi quale somma delle seguenti voci: € 70.000,00 a titolo di caparra confirmatoria oltre interessi legali;
€ 150.000,00 a titolo di acconto sul prezzo, oltre interessi legali;
€
14.000,00 a titolo di lavori eseguiti dalla società ma pagati dai promissari acquirenti, oltre interessi;
€ 9.193,25 oltre interessi per le migliorie apportate all'immobile dai promissari acquirenti.
- Rigetta la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c.;
- Condanna parte attrice al pagamento della somma a titolo di indennità di occupazione di
€ 923,01 mensili in favore di parte convenuta, decorrente dal 23.3.2018 e sino alla data di rilascio effettivo dell'immobile per cui è causa;
- Rigetta la domanda di parte attrice ex art. 96 c.p.c.;
- Rigetta la domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;
- Compensa le spese di lite;
Pag. 10 a 11 - Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
- Compensa le spese del giudizio di sequestro;
Tivoli, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
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