Sentenza 27 gennaio 2017
Massime • 1
La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l'inoffensività "in concreto", ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità della droga, e non prospettabile alcun pericolo della sua ulteriore diffusione. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica del concreto aumento di disponibilità dello stupefacente, e della ulteriore diffusione dello stesso, è necessaria esclusivamente nel caso in cui la quantità di sostanza avente efficacia drogante sia in sè esigua, ma non negli altri casi).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2017, n. 17167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17167 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2017 |
Testo completo
- 1 71 6 7-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA¡ 198/17 Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Presidente N.- - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO REGISTRO GENERALE N. 13787/2016- Consigliere - Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - Dott. LOREDANA MICCICHE' - Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON TO N. IL 17/07/1965 avverso la sentenza n. 8971/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 10/11/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa F A ZACE che ha concluso per IL RIGHTTO Dr Riunto Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 1 - пи RITENUTO IN FATTO 1.Il 10 novembre 2015 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 24 maggio 2012 del G.i.p. del Tribunale di Forlì, resa all'esito di giudizio abbreviato, sentenza con la quale l'appellante AM LL era stato riconosciuto responsabile del reato di illecita coltivazione di stupefacenti, fatto contestato come accertato il 9 giugno 2010, ha rideterminato la pena, riducendola.
2. Va premesso, in punto di fatto, che entrambe le sentenze di merito danno per accertato che AM LL coltivò n. 2 piante di cannabis indica "marijuana", entrambe dell'altezza di circa 70 centimetri, all'interno di una serra in materiale plastico delle dimensioni di 200 X 110 X 60 centimetri, serra dotata di riciclo dell'aria mediante aspirazione, umidificatore e lampade ad incandescenza, all'interno della propria abitazione in Cesena, ed inoltre che detenne in casa, in altra parte della stanza adibita a serra, grammi 18,8 di foglie di tale sostanza. Danno inoltre atto i giudici di merito che l'imputato spontaneamente dichiarò che la sostanza ricavata dalla coltivazione era destinata al suo consumo personale, stimato in un mese circa, sottolineando che le piante erano di piccole dimensioni e nel contempo dicendosi pentito. Dalle analisi tecniche svolte è emerso che le due piante pesavano complessivamente circa 250,00 grammi contenenti principio attivo Delta-9-THC nella misura dell'11,2%, pari a 28,084 grammi puri, da cui erano ricavabili 1123,4 dosi medie singole (penultima pagina della sentenza di appello;
valori prossimi a quelli indicati alla p. 1 della sentenza di primo grado).
3. Ha, in sostanza, ritenuto la Corte territoriale, cui l'appellante aveva posto nell'atto di impugnazione il tema dalla destinazione a fini esclusivamente personali della coltivazione e della non offensività della condotta posta in essere, richiamati precedenti di legittimità, quanto segue: che la coltivazione di pianta da cui sono estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante a norma degli artt. 26 e 28 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a prescindere dalla distinzione tra coltivazione tecnico agraria e coltivazione domestica (penultima pagina della sentenza impugnata); che la verifica in concreto rimessa al giudice di merito sulla idoneità o meno della sostanza a produrre un effetto drogante rilevabile conduce alla constatazione che nel caso in esame la quantità di principio attivo di 28,084 grami puri, da cui sono ricavabili ben 1123,4 dosi medie singole, superando 2 па abbondantemente la quantità massima detenibile, che è pari a 0,50 grammi di principio attivo, preclude la qualificazione in termini di inoffensività della condotta (penultima pagina della sentenza impugnata).
4. Ricorre per la cassazione della sentenza il difensore dell'imputato, che si affida a tre motivi con i quali deduce promiscuamente violazione di legge.
4.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge e falsa ed erronea applicazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, attesa la - stimata - palese insufficienza ed infondatezza dei criteri utilizzati per l'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il reato di illecita coltivazione, e nel contempo falsa ed erronea applicazione del principio di offensività in relazione alla condotta di coltivazione. Assume che la Corte territoriale avrebbe fatto malgoverno del concetto di offensività in relazione alla valutazione della condotta di coltivazione attribuibile al ricorrente, mentre nella fattispecie esisterebbero, secondo il ricorrente, precisi ed univoci argomenti che, se correttamente valutati, permetterebbero di poter escludere che la coltivazione in effetti posta in essere dall'imputato configuri illecito di rilevanza penale. Evidenzia che la sentenza impugnata richiamerebbe precedenti giurisprudenziali incentrati esclusivamente sulla idoneità drogante della sostanza e sul profilo ponderale della stessa, mentre altre e più recenti pronunzie della S.C. valorizzerebbero la sussistenza di criteri idonei ad escludere l'offensività, quali: il numero delle piante (nel caso di specie, soltanto due); la destinazione al consumo personale (nel caso di specie, supportato dal riconoscimento della condizione di assuntore di LL); ed il luogo ove avveniva la coltivazione (in casa e non già all'esterno dell'abitazione). In particolare, secondo il ricorrente, una volta accertata l'idoneità in concreto delle piante a produrre sostanza psicoattiva, il giudice dovrà accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, se il quantum del principio attivo della sostanza in esame appaia realmente idoneo a provocare una situazione di accrescimento della riserva o della disponibilità di stupefacente, immettibile su di uno specifico segmento locale del più complessivo mercato illecito, venendo a sodisfare adeguatamente la richiesta dei consumatori» (così alla p. 8 del ricorso). Ciò in quanto, essendo l'illecito di coltivazione posto a presidio della salvaguardia della salute collettiva, l'indagine che si suggerisce costituirebbe il vero e proprio "in sé" del giudizio sull'antigiuridicità della condotta di coltivazione, necessaria per verificare la capacità dell'azione di ledere significativamente il bene giuridico. 3 m. Evidenzia anche l'erroneità e l'illegittimità del ritenuto assorbimento da parte dei giudici di merito della condotta detentiva da parte di LL di 18,8 grammi di marijuana nell'ipotesi di coltivazione (pp.
1-2 della motivazione della sentenza impugnata, in relazione a p. 1 della decisione di primo grado), poiché da tale, distinta ed autonoma, condotta l'imputato, in realtà, avrebbe dovuto essere assolto, non essendovi alcun nesso tra i due fatti, se non già l'essere stati posti in essere dal medesimo imputato, e dimostrando, anzi, siffatta detenzione la destinazione al mero consumo personale e non già alla cessione, anche soltanto in parte, ad altri. Peraltro, il silenzio serbato sul punto dalla Corte di appello, nonostante la doglianza svolta dalla difesa, integrerebbe un difetto motivazionale per illogicità e carenza valutativa.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ulteriormente violazione di legge ed illogicità e carenza motivazionale in relazione alla omessa giustificazione del perché la Corte territoriale abbia valorizzato solo il dato ponderale, trascurando gli altri parametri, di cui si è detto, senza verificare se lo stupefacente ricavabile dalla coltivazione possa essere immesso sul mercato e possa concorrere ad aumentare in misura apprezzabile la disponibilità da commercializzare illecitamente. Avere omesso di affrontare la richiesta, pur avanzata in appello, auspicando formula espressamente liberatoria, di assoluzione per la detenzione di 18,8 grammi di stupefacente, costituirebbe omissione di pronunzia.
4.3. Mediante l'ultimo motivo di ricorso censura assenza motivazionale e violazione di legge che consisterebbero nel non avere spiegato, se non già con un generico richiamo all'equità, perché, a fronte di un minimo edittale di sei mesi di reclusione e di 1.032,00 euro di multa (e sino ad un massimo di quattro anni di reclusione e 10.329,00 euro di multa), la scelta sia, in concreto, caduta su di una pena-base pari ad un anno e sei mesi di reclusione e di 4.500,00 euro di multa, nonostante emergessero, peraltro, la artigianalità della condotta dell'imputato e la sua incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1.Quanto al primo ed al secondo motivo di ricorso, che vanno affrontati congiuntamente, deducendosi, in buona sostanza, lo stesso percorso argomentativo di denunzia dei ritenuti vizi, rispettivamente, di violazione di legge e di difetto motivazionale, essi non possono essere accolti, alla luce della fondamentale pronunzia delle Sezioni Unite del 2008, ricorrente Di IA (secondo cui «Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante 4 m. dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabili (Conforme, Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata) (Vedi Corte cost. n. 360 del 1995 e n. 296 del 1996)»: Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di IA, Rv. 239921), dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, in ragione della persuasività dell'apparato argomentativo. Occorre altresì dare continuità ai plurimi precedenti giurisprudenziali, anche recenti, che valorizzano, in primis, benché non esclusivamente, la valutazione sulla quantità di principio attivo ricavabile dalle piante coltivate. Si consideri, infatti: che La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l'inoffensività "in concreto", ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa (In motivazione la Corte ha precisato che non è sufficiente considerare il solo dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, dovendosi valutare anche l'estensione e il livello di strutturazione della coltivazione, al fine di verificare se da essa possa derivare o meno una produzione potenzialmente idonea ad incrementare il mercato)» (così Sez. 4, n. 3787 del 19/01/2016, Festi, Rv. 265740); che «Deve escludersi la sussistenza del reato di coltivazione non autorizzata di piante da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti qualora il giudice accerti l'inoffensività in concreto della condotta, per essere questa di tale minima entità da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il reato per la coltivazione di due piante di canapa indiana e la detenzione di 20 foglie della medesima pianta, in presenza di una produzione che, pur raggiungendo la soglia drogante, era "assolutamente minima")» (così Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, dep. 2016, Pezzato e altro, Rv. 265641); ancora, che «La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa allorchè giudice ne accerti l'inoffensività "in concreto", nel senso che la condotta deve essere così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente irrilevante la coltivazione di due piantine di marijuana contenenti un principio attivo inferiore al quantitativo 5 ри massimo detenibile)» (così Sez. 6, n. 33835 del 08/04/2014, Piredda, Rv. 260170); infine, che «In tema di coltivazione di sostanze stupefacenti, non essendo requisito necessario la destinazione della sostanza alla cessione verso terzi, il dato ponderale può assumere rilevanza al fine di fornire indicazioni sull'offensività della condotta, la quale però non può essere esclusa ogniqualvolta i quantitativi prodotti risultino inferiori alla "dose media singola", determinata dalle tabelle ministeriali, ma soltanto quando risultino privi della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura minima, gli effetti psicotropi evocati dall'art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990» (così Sez. 4, n. 43184 del 20/09/2013, Carioti e altro, Rv. 258095).
1.2. Non ignora il Collegio che in alcune pronunzie della S.C. si fa riferimento, oltre alla verifica della conformità della pianta coltivata al tipo botanico vietato ed alla capacità della sostanza, sia ricavata che ricavabile, a produrre un effetto drogante, anche al «concreto pericolo di aumento di disponibilità dello stupefacente e di ulteriore diffusione dello stesso» (così, infatti, Sez. 6, n. 8085 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168; in termini analoghi, le già citate Sez. 4, n. 3787 del 19/01/2016, Festi, Rv. 265740; Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, dep. 2016, Pezzato e altro, Rv. 265641; Sez. 6, n. 33835 del 08/04/2014, Piredda, Rv. 260170): si tratta, tuttavia, a ben vedere, di casi giudiziari, come si comprende dalla lettura delle relative motivazioni, in cui la quantità di sostanza provvista di efficacia drogante era piuttosto esigua (infatti: un'unica pianta di cannabis da cui sono risultati ricavabili grammi 0,345 di principio attivo nel caso affrontato da Sez. 6, n. 8085 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168, cit.; due piante di canapa indiana dalle quali era ricavabile una produzione che, pur raggiungendo la soglia drogante, era "assolutamente minima", nella fattispecie esaminata da Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, dep. 2016, Pezzato e altro, Rv. 265641, cit.; due piantine di marijuana contenenti principio attivo comunque inferiore al quantitativo massimo detenibile, nel caso alla base della decisione di Sez. 6, n. 33835 del 08/04/2014, Piredda, Rv. 260170, cit.). Donde l'opportunità della puntualizzazione secondo cui l'approfondimento del tema del concreto pericolo di aumento di disponibilità dello stupefacente e di ulteriore diffusione dello stesso, al quale fanno riferimento le condivisibili richiamate pronunzie della S.C., appare, a ben vedere, necessario - soltanto ove la quantità di droga sia in sé esigua, ma non negli altri casi.
1.3. Date tali premesse, risulta corretta la decisione impugnata. Fermo, infatti, il quadro di riferimento, in cui, in buona sostanza, l'estensione ed il livello di strutturazione della coltivazione e la verifica se da essa possa derivare o meno una produzione potenzialmente idonea ad incrementare il 6 p . mercato illecito, non prescinde mai dal dato ponderale, come si è detto, la sentenza impugnata valorizza, con ragionamento che risulta congruo, non illogico ed immune da vizi censurabili in cassazione, il numero delle piante (due), il grado di sviluppo delle stesse (70 centimetri di altezza), la ricavabilità di ben 1123,4 dosi medie singole, tali, dunque, da superare abbondantemente il valore soglia, oltre alle modalità ben organizzate di coltivazione (in serra delle dimensioni di 200 X 110 X 60 centimetri, dotata di riciclo dell'aria mediante aspirazione, umidificatore e lampade ad incandescenza) ed alla pubblicità effettuata dall'imputato, che agiva in Forlì, attraverso la rete internet dei prodotti necessari per la coltivazione, tanto da provocare l'intervento dei Carabinieri dalla lontana NO (p. 1 della motivazione della sentenza impugnata), elemento quest'ultimo che, in ogni caso, è idoneo, già di per sé, a denotare il serio e concreto pericolo di diffusione. Del resto, è opinione del Collegio che è opportuno fare ricorso in maniera estremamente prudente a concetti quali quello dell'idoneità dell'immissione sul mercato della sostanza a concorrere ad aumentare in misura apprezzabile la disponibilità da commercializzare illecitamente, in quanto si tratta di elementi abbastanza vaghi e non facilmente accertabili, trattandosi di un mercato clandestino, con conseguente impossibilità di avere a disposizione dati certi e verificabili (come peraltro fu, a suo tempo, ritenuto dalla S.C. a proposito del concetto di "saturazione del mercato" che era stato proposto dai giudici di merito: cfr. Sez. 5, n. 22766 del 03/05/2011, Mazzotta, Rv. 250398; Sez. 2, n. 4824 del 12/01/2011, Baruffaldi e altri, Rv. 249628; Sez. 5, n. 39205 del 09/07/2008, Di Pasquale e altri, Rv. 241694; Sez. 3, n. 16477 del 18/03/2011, Ramos Vergara, Rv. 249860; Sez. 4, n. 24571 del 03/06/2010, Iberdemaj, Rv. 247823). Nessun apprezzabile interesse può, infine, ritenersi esistere in capo al ricorrente ad una pronunzia differente in relazione alla condotta di detenzione di 18 grammi circa di foglie di marijuana, essendo stata la stessa ritenuta, più o meno impropriamente, "assorbita" nell'ulteriore, senza alcun genere di conseguenze per l'imputato, peraltro in difetto di impugnazione della Parte pubblica.
1.4. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, avente ad oggetto il quantum di pena, è ben noto che, secondo costante orientamento di legittimità, In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 7 e36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), in applicazione del risalente sempre valido - canone secondo il quale quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale (cfr., tra le numerose altre pronunzie, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti e altri, Rv. 255825; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241189; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, dep. 2000, Baragiani, Rv. 217333). Ciò posto, è evidente che la Corte territoriale, nel rideterminare in melius la sanzione inflitta in primo grado all'imputato, ha individuato una pena-base inferiore al valore medio edittale, in ogni caso dando espressamente atto in motivazione di avere conoscenza sia delle modalità della condotta che dell'incensuratezza dell'imputato (v. penultima pagina della sentenza impugnata): nemmeno sotto tale profilo, pertanto, il ricorso può trovare accoglimento.
2. Dalle considerazioni svolte consegue, oltre al rigetto del ricorso, anche la condanna, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/01/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Daniele Cengi FrancescoThe aria Ciampi Daniele Depositata in Cancelleria -5 APR. 2017 Oggi. Il Funzionari Giudiziario D Patrizia Ctorra L O W 8