Sentenza 19 gennaio 2016
Massime • 1
La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l'inoffensività "in concreto", ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa. (In motivazione la Corte ha precisato che non è sufficiente considerare il solo dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, dovendosi valutare anche l'estensione e il livello di strutturazione della coltivazione, al fine di verificare se da essa possa derivare o meno una produzione potenzialmente idonea ad incrementare il mercato).
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Tribunale Nola, 20/01/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 20/01/2022), n.111 Tribunale: Nola Giudice: Alessandra Zingales Reato: Coltivazione cannabis Esito: Assoluzione Svolgimento del processo A seguito di arresto operato il 27.07.2021 dai c.c. della stazione di Somma Vesuviana, Es.Gi. è stato condotto innanzi a questo Giudice per la convalida ed il contestuale giudizio con il rito direttissimo. All'udienza, il P.M. ha formulato l'imputazione ed il M.llo Li.Fe., dei Carabinieri di Somma Vesuviana, ha riferito con relazione orale sui fatti da cui era scaturito l'arresto in flagranza; di seguito, informato delle facoltà di cui agli artt. 63 e ss. c.p.p., l'imputato ha deciso di sottoporsi ad …
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Il testo unico sulla droga La punibilità della detenzione La coltivazione della marijuana La cannabis per uso terapeutico Il consumo di gruppo Conclusioni Il testo unico sulla droga [Torna su] Il consumo e la diffusione di sostanze stupefacenti, nonché la disciplina pertinente la coltivazione, è contenuta nel T.U. sulla droga, ovvero il D.P.R. 309/1990, recante disposizioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Il testo legislativo è stato aggiornato dalla c.d. legge Fini-Giovanardi nel 2006 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2016, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2016 |
Testo completo
3 7 87 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FAUSTO IZZO - Presidente - N., N. 46/2016 Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 18114/2015 Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Rel. Consigliere - Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES AN N. IL 30/08/1962 avverso la sentenza n. 305/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del 01/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinea che ha concluso per il rigetto del ricorso. // Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. " 1 Ritenuto in fatto ES NO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che, solo parzialmente riformando in melius quella di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato [è stata ridotto la pena, in ragione del novum normativo introdotto da ultimo dalla legge n. 79 del 2014 in ordine ai reati di cui all'articolo 73 comma 5, del dpr n. 309 del 1990], ne ha peraltro confermato il giudizio di responsabilità per i reati di cui all'articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 contestatigli [cessione di hashish e coltivazione di piante da sostanza stupefacente]. Con riguardo all'episodio di cessione, la sentenza ha valorizzato gli esiti delle intercettazioni telefoniche oltre che le dichiarazioni del cessionario della droga tale NI NO, rese in occasione della perquisizione cui era stato sottoposto, sul presupposto che fosse uno degli acquirenti della sostanza. Con riguardo all'altro episodio, scoperto nel corso di perquisizione domiciliare, la Corte di merito, per quanto interessa, valorizzava il dato che si era trattato della coltivazione di 17 piantine di canapa, da cui era stato possibile ricavare solo un mg. di principio attivo, in ragione del fatto che le piantine non erano ancora pervenute a maturazione. Con il ricorso, con il primo motivo, ci si duole della utilizzazione delle dichiarazioni del cessionario della droga e degli argomenti con cui la Corte aveva ritenuto non necessario acquisire gli atti del procedimento penale che [documentalmente] aveva poi visto coinvolto l'IN: secondo la difesa ciò avrebbe consentito di verificare che l'IN avrebbe dovuto essere sentito da subito come indagato, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel procedimento di interesse;
secondo la difesa non sarebbe stata sufficiente l'argomentazione della Corte territoriale, in ordine alla irrilevanza dell'acquisizione probatoria afferente il procedimento penale che aveva visto l'IN indagato, basata sul numero del procedimento che riguardava lo stesso, successivo di un anno rispetto a quello sub iudice. Si deduce, poi, con il secondo motivo, l'inoffensività della condotta di coltivazione. Я W 2 Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, è sufficiente notare che la sanzione delineata all'articolo 63, comma 2, c.p.p., secondo il quale sono inutilizzabili erga omnes le dichiarazioni rese senza le garanzie difensive da un soggetto che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, opera solo nei casi in cui a carico di costui sussistano indizi in ordine alla sua responsabilità penale per un determinato fatto. Ne consegue che tale disciplina è inapplicabile alle dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti cessionari di sostanze stupefacenti, non essendo prospettabile a loro carico alcun elemento di responsabilità penale, ma solo profili di responsabilità amministrativa ex articolo 75 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309 (Sezione IV, 30 novembre 2005, Garuccio). Del resto, secondo principio consolidato, l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, può essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste (cfr. Sezioni unite, 22 febbraio 2007, Morea;
nonché, tra le tante, Sezione VI, 17 giugno 2010, B.). In questa prospettiva, che, in ipotesi, possa essere stato aperto, in epoca a quanto consta successiva, procedimento penale a carico del dichiarante [nulla autorizza a ritenere dimostrato un collegamento con in fatti sub iudice ] non sposta le esattezza delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito, nell'ambito di procedimento svoltosi con il rito abbreviato [senza che in quella sede fosse stata posta questione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni]. A ciò dovendosi aggiungere comunque che il giudizio di responsabilità poggia non solo sulle contestate dichiarazioni, ma anche sugli esiti delle attività intercettive: non vi è in proposito alcuna puntuale doglianza sulla inidoneità di tali emergenze probatorie a fondare aliunde il giudizio di responsabilità. Neppure è accoglibile l'altro motivo. Sul tema del trattamento sanzionatorio da riservare alla condotta di coltivazione di piante da stupefacente, sono noti i principi in tema affermati dalle Sezioni unite, nelle sentenze 3 24 aprile 2008, Di Salvia e 24 aprile 2008, Valletta, secondo cui costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale, essendo irrilevante ai fini della sussistenza del reato la distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica. Secondo questa impostazione (che si ricollega ai principi espressi dalla nota sentenza n. 360 del 1995 della Corte costituzionale), lo spazio per una pronuncia liberatoria potrebbe aversi solo in presenza di condotte di coltivazione che risultassero concretamente "inoffensive", spettando al giudice di merito verificare se la condotta di coltivazione accertata sia in ipotesi assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto e dovendosi in proposito considerarla "inoffensiva" [solo] se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non risulti idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile Il tema di affrontare è quindi quello dell'apprezzamento sulla offensività/inoffensività della condotta. Qui, la Corte adotta una interpretazione convincente ed equilibrata. E' ovvio che la punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa solo allorchè il giudice ne accerti l'inoffensività in concreto. Peraltro, l'inoffensività in concreto è ravvisabile non solo quando i quantitativi prodotti risultino privi della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura minima, effetti psicotropi, ma anche quando la condotta di coltivazione sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione. In questa prospettiva, comunque, ai fini della necessaria verifica in concreto dell'offensività della condotta di coltivazione, non è sufficiente considerare il solo dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, in relazione al loro grado di maturazione, dovendosi esaminare anche quale sia l'estensione della coltivazione, il livello di strutturazione di tale coltivazione al fine di verificare se da essa possa o meno derivare una produzione di sostanza stupefacente esulante rispetto all'autoconsumo ma potenzialmente idonea ad incrementare il mercato. Da queste premesse, risulta corretta la decisione impugnata: a prescindere dal dato francamente modesto della sostanza ricavabile all'atto dell'intervento, si è valorizzato il dato complessivo del numero delle piantine, il dato del prodotto già ん ricavato e, soprattutto, la circostanza che l'intervento era stato effettuato quando le piante non erano venute a maturazione. Cosicchè se ne è tratto, non arbitrariamente, un giudizio di offensività, qui non contestabile. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 19 gennaio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Fausto Izzo Patrizia Piccialli Pahine Puriali SUPREMA E T R O IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO * OI C Dott Gigogni RUELL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Det Giovanni RUELLO 5