Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5271 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
IA 05.27 1/03 E C I N 6 L O 8 B I 0 1 Z B 7 A 4 / R 5 6 T 2 S . I . N .R G U LTANA E .P . B B R D I . R L L R A L A E OME DEL POPOLO ITALIANO D A T L D . I BU E B S T N A A E N T I RTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E R H I S 3 E A E 1 T . SEZIONE QUINTA CIVILE A N M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n. 14891/98 Dott. EN Papa Presidente Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 11709 Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Paolo Giuliani Consigliere Ud. 2 ottobre 2002 Dott. IA Cristina Giancola Consigliere OGGETTO) ha pronunciato la seguente: In.v.im. accertamen- SENTENZA to ammissibilità. sul ricorso proposto il 28 luglio 1998 da: CQ IA, in proprio e quale erede di CH AN, ST AN e s.a.s. GR di IA RE, in persona del legale rappresentante IA RE – tutti rappresentati e difesi in virtù di procura a margine del ricorso dall'avv. Pasquale Lambiase, ، 0 4 con il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via Ludovisi, n. 35, presso l'avv. Massimo Lauro ricorrenti
contro
Ufficio del registro atti pubblici di Napoli, PERSONA DEL MINISTRO DELLE FINANZE RAPPRESENTATO EDIFESO PALLIANVOCATURA GENERALE DELLO STATO c/o cui ope legis olomicilia in Roma, alla viacki Portoghi, intimato
CONTRO
RICORRENTE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez.XXXV - n. 19 dep10 marzo 1998. 8 4 4 proc. n. 14891/98 R.G. 3 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ot- tobre 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. BE Apice, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto per notaio Fusco, registrato il 27 ottobre 1988, la GR s.a.s. di RE IA acquistava da IA CQ, EN AN, AR AN, CH AN, UC AN, IA AN, OD AN, BE AN, VI AN, Gio- vanni AN, ST AN ed GO AN un complesso immobiliare con annesso terreno di mq. 5.590, sito al largo S. Paolo a Villanova di Napoli. Il valore complessivo dei cespiti, dichiarato in L. 500.000.000, era rettificato in L.
2.810.000.000 dall'Ufficio del registro di Napoli con avviso notificato il 4 ottobre 1990, con il quale erano ridotte, altresì, da L. 37.154.000 a L. 17.109.300 le spese deducibili ai fini in.v.im. ON Tutti i contraenti ricorrevano avverso l'accertamento eccependo la genericità della motivazione dell'avviso, la mancata applicazione nella stima dei beni del metodo valutativo sintetico-comparativo e la violazione del criterio automatico di cui all'art. 52, 4° co., d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Le impugnazioni erano parzialmente accolte dalla Commissione tri- butaria provinciale di Napoli, che riteneva congrui il valore e le spese dichiarati, e la decisione, appellata dall'Ufficio, era riformata il 10 marzo 1998 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, proc. n. 14891/98 R.G. 2 che determinava in L.
1.000.000.000 il valore complessivo dei cespi- ti, di cui L. 600.000.000 riferite al fabbricato e L. 400.000.000 al ter- reno. IA CQ, in proprio e quale erede di CH AN, ST AN e la s.a.s. GR ricorrevano per la cassazione della sentenza con sei motivi, l'intimato Ufficio del registro non resisteva ed il Ministero delle finanze depositava il 17 marzo 1999 “atto di co- tituzione". MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. L'impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale risulta proposta nei confronti dell'Ufficio del registro di Napoli ed a questo notificato il 28 luglio 1998. Orbene, in tema di contenzioso tributario, gli uffici periferici del- l'amministrazione finanziaria sono privi di soggettività esterna, di le- PA gittimazione e di competenza in ordine al giudizio di legittimità, spettando tali soggettività e legittimazione unicamente al Ministro delle finanze (cfr.: Cass. civ., sent. 29 gennaio 2001, n. 1217). Il ricorso per cassazione dei contribuenti avverso la decisione emessa in secondo grado non doveva essere proposto, conseguentemente, nei confronti dell'ufficio che aveva proceduto all'accertamento, ma dell'amministrazione finanziaria centrale, ed a quest'ultima, che rap- presentava l'unico legittimo contraddittore, lo stesso andava notifica- to in Roma presso l'Avvocatura generale dello Stato, a norma dell'art. 11, 1° co., r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (cfr.: Cass. civ., sent. proc. n. 14891/98 R.G. 3 21 gennaio 2000, n. 657; Cass. civ., sent. 25 marzo 1999, n. 2807). Né una sanatoria dell'invalidità dell'atto può derivare dal deposito da parte del Ministero delle Finanze di un cd. "atto di costituzione", perché l'erronea individuazione della parte del giudizio di legittimità non si risolve, a norma dell'art. 366, n. 1, c.p.c., richiamato dall'art. 62, 2° co., d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546, in una delle cause di nul- lità previste dall'art. 164, 1° co., c.p.c., ma in un motivo originario d'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. civ., sent. 26 giugno 2001, n. 8714.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 2 ottobre 2002.. Il presidente Il consigliere est. dott. EN Papa dott. Massimo Oddo trice tafe SALVATORE ASCHET Il cancelliere Depositate in Cancelleria 04 APR, 2003 IL CANCELLIERE CA SAQUAHORE ASCI Dahrtie proc. n. 14891/98 R.G. 4