Sentenza 1 aprile 2011
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Il riconoscimento di sentenza penale straniera, non determinando l'esecuzione in Italia della pena relativa, non è impedito dall'intervenuta estinzione della pena per prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2011, n. 16477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16477 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 01/04/2011
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 474
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 42670/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 07/02/2010 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Selvaggi Eugenio, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 febbraio 2010, la Corte di appello di Perugia riconosceva, ai sensi dell'art. 12 c.p., comma 1, n. 1, la sentenza emessa dal Tribunale di Francoforte sul Meno, con la quale CC IO era stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione per commercio e possesso di cocaina.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione difensore del CC, denunciando:
- la violazione della legge processuale, in quanto la Corte di appello si è pronunciata sul riconoscimento, basandosi unicamente su semplici copie fotostatiche della sentenza straniera, prive di attestazioni di conformità, e su di una traduzione non certificata. Inoltre, manca la prova della irrevocabilità della sentenza, richiesta dall'art. 733 c.p.p.. - la violazione dell'art. 172 c.p., per prescrizione della pena sia secondo la legge tedesca sia secondo la legge italiana. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
2. Dagli atti risulta che la sentenza straniera è stata acquisita dalla Procura generale attraverso il meccanismo introdotto dall'art.730 c.p.p., comma 2 bis, che prevede che "quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento". La trasmissione della sentenza con il procedimento rogatoriale garantisce pertanto implicitamente l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi (tra le tante, Sez. 2, n. 34511 del 29/04/2009, dep. 07/09/2009, Raggio, Rv. 246562).
Quanto all'irrevocabilità della sentenza, non è necessario che questa contenga l'attestazione di irrevocabilità, ma è sufficiente - come il caso in esame - che sia l'autorità straniera ad attestare nella nota di trasmissione della rogatoria che la sentenza straniera sia divenuta irrevocabile, secondo il suo ordinamento. Invero, l'art. 4 del secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978, stabilisce che ogni Parte contraente comunicherà alla Parte interessata, a sua richiesta, copie delle sentenze penali riguardanti i cittadini di quest'ultima, nonché "ogni altra informazione relativa", per consentirgli di esaminare se esse richiedano misure sul piano interno.
Quanto infine alla doglianza riguardante la veridicità della traduzione della sentenza straniera, vi è da rilevare che sulla stessa appare un timbro di deposito a firma del Procuratore generale, che ha ricevuto l'atto.
3. Irrilevante è nel procedimento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 12 c.p., l'avvenuta estinzione della pena per prescrizione, poiché esso non determina l'esecuzione in Italia della pena (cfr. Sez. 3, n. 93 del 23/01/1973, dep. 01/08/1973, Selvaggi, Rv. 124736). Dall'esperimento della procedura discendono infatti soltanto alcune conseguenze accessorie che, secondo la legge italiana, deriverebbero dalla condanna qualora questa fosse stata emessa da un giudice nazionale: si vuole in sostanza evitare che il soggetto già condannato all'estero possa usufruire in Italia del trattamento giuridico dell'incensurato.
La sentenza straniera costituisce infatti soltanto la premessa storica per statuire giudizialmente determinate situazioni giuridiche in modo del tutto indipendente da quelle che essa abbia già prodotto nel proprio ordinamento.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011