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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5283/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5283/2023
All'udienza del 13 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Mazzoni Claudio e l'avv. Parini Enzo Parte_1
hanno concluso come da note depositate in data 28.1.2025;
- Per e l'avv. Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Avvisati Giuseppe e l'avv. Luigi Francioni hanno concluso come da note depositate in data 12.2.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5283/2023 promossa da:
c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mazzoni Claudio e dall'avv. Parini
Enzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Taro n. 35, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(c.f. ), in qualità di eredi testamentari di
[...] C.F._4 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Avvisati Giuseppe e dall'avv. Francioni Luigino ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Latina, Via Petrarca n. 15, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_6
proponeva opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il precetto notificato in data
[...]
22.11.2023, con cui Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
pagina 2 di 9 quali eredi del Sig. le intimavano il rilascio del terreno sito in PO (LT) , Via Persona_1
Migliara 52, identificato al C.T., del Comune di NA (LT) al Foglio 134 , Particelle 90 e 10, esteso per circa ha 5.28.65, oggetto del decreto di trasferimento rep n. 6027/2006, emesso il
12.12.2006 dal G.E. del Tribunale di Latina, nella procedura esecutiva RGE n.121/2000 contro la notificato alla a mezzo pec, in data Controparte_1 Parte_6
17.07.2023.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che l'atto di precetto si fondava sul decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Latina in data 12.12.2006 nell'esecuzione immobiliare
RGE n. 121/2000 promossa dalla allora contro la società CP_2 Controparte_3
nella quale l'immobile oggetto del precetto era stato aggiudicato al Sig.
[...] [...]
Assumeva, pertanto, che la validità dei titoli esecutivi di natura giudiziale soggiaceva Per_1
alla prescrizione decennale, e che nel caso in esame dalla pubblicazione dell'ingiunzione erano decorsi quasi 17 anni, senza che la parte istante avesse, in precedenza, preso alcun tipo di iniziativa per porre in esecuzione il detto titolo se non l'inutile notifica dello stesso, in data
17.07.2023, e la successiva notifica di un precetto di rilascio, in data 03.08.2023, non azionato e, comunque, opposto dalla odierna opponente.
In aggiunta, la rappresentava di occupare l'appezzamento oggetto in forza di un contratto Pt_6
di locazione del 5 novembre 1999 (doc. n. 4, che prevedeva la scadenza dello stesso alla data del
4 novembre 2017, “con rinnovo tacito, alle stesse condizioni, per un secondo periodo di ulteriori nove anni nel caso di mancata disdetta di una parte all'altra da rendersi con atto scritto
(raccomandata o notifica) di almeno tre anni antecedente alla naturale scadenza”. Assumeva quindi che nel caso in oggetto la controparte non aveva mai inviato la disdetta prevista contrattualmente, pur essendo la stessa a perfetta conoscenza dell'esistenza del contratto di cui sopra, con conseguente insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Sulla scorta di tali premesse, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione dell'atto di precetto notificato il 22.11.2023, dichiarare che i Signori
e non hanno diritto a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
procedere ad esecuzione forzata nei confronti della , essendo gli stessi privi di titolo Parte_6
e stante l'esistenza di un valido contratto di locazione, accertando che l'odierna opponente occupa a pieno titolo l'appezzamento oggetto di richiesta di rilascio e, per l'effetto, dichiarare
l'inefficacia dell'atto di precetto di rilascio, revocandolo;
con vittoria di spese e compensi
pagina 3 di 9 professionali, spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, e rimborso del C.U. e condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
Si costituivano in giudizio e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
deducendo che il titolo posto alla base dell'atto di precetto era di formazione
[...]
giudiziale e che il precetto stesso non conteneva altro che l'attuazione del provvedimento di rilascio inserito nel decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario, precisando che ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. deve limitarsi all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo.
Rilevavano altresì che la proprietà ed il decreto di trasferimento di beni immobili non si prescrivevano dopo 10 anni, sicché nel caso in esame gli opposti erano proprietari dei beni, dei quali dopo oltre 17 anni non erano entrati in possesso. Inoltre, non corrispondeva al vero che gli opposti non avevano inviato mai una disdetta, risultando al contrario che la società opponente si era rifiutata di rilasciare il terreno, sebbene il contratto in essere fosse stato disdettato a suo tempo dal dante causa La condotta della era quindi indicativa della volontà di Persona_1 Pt_6
procrastinare sine die e infondatamente il legittimo diritto di proprietà e di possesso dei convenuti, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Roma nr. 5838/2020, nota alla controparte, avesse dichiarato l'inopponibilità del contratto di affitto agrario agli odierni opposti.
Concludevano, quindi, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza e richiesta reietta. Respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione. Rigettare tutte le domande proposte da parte opponente per le ragioni esposte ai punti n. 1,2,3, 4 e 5 ai quali si riporta chiedendone l'integrale accoglimento e per l'effetto dichiarare la legittimità degli atti posti in essere dalle parti opposte stante l'esistenza di un valido ed efficace titolo giudiziale esecutivo posto alla base degli atti impugnati. C on vittoria di spese e funzioni di giudizio.”.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa, a seguito di un tentativo di bonario conclusosi con esito negativo, veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 13.2.2025.
pagina 4 di 9 Tanto premesso, l'opposizione spiegata va certamente ascritta all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I, c.p.c., avendo l'opponente contestato il diritto delle contropartu di agire in executivis per conseguire l'adempimento di quanto intimato nell'atto di precetto, consistente nel rilascio dell'immobile sito in PO (LT) , Via Migliara 52, identificato al C.T., del Comune di NA
(LT) al Foglio 134 , Particelle 90 e 10, di cui il sig. – dante causa degli odierni Persona_1
opposti – diveniva proprietario in forza del decreto di trasferimento 6027/2006, emesso il
12.12.2006 dal G.E. del Tribunale di Latina, nella procedura esecutiva RGE n.121/2000.
Posto che il precetto opposto trova il suo fondamento su di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, va richiamata la regola generale per cui con l'opposizione alla esecuzione non si possono far valere contro il diritto nascente dal titolo ragioni che avrebbero potuto costituire oggetto di difesa od eccezione nel giudizio in cui lo stesso è stato formato. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne avessero determinato l'inesistenza giuridica, “in quanto gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione potevano essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo
è stato emesso, spettando alla cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.2.2015, n. 3277) oppure su sopravvenuti (ovvero successivi alla formazione del titolo esecutivo) fatti impeditivi od estintivi del diritto alla esecuzione ma non su fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti.
Nel caso in esame, la società opponente sostiene che il diritto di agire esecutivamente, fatto valere dalle controparti, risulterebbe prescritto in quanto fondato sul decreto di trasferimento emesso in data 12.12.2006, azionato in via esecutiva oltre 17 anni dopo la sua adozione.
Ciò posto, giova premettere che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il titolo esecutivo per il rilascio contiene un ordine che spiega efficacia non soltanto nei confronti del destinatario della relativa statuizione ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene al momento dell'esecuzione forzata, e che, in particolare, “Nell'espropriazione forzata immobiliare, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ. costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato, in favore dell'aggiudicatario al quale l'immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o
pagina 5 di 9 nella detenzione dell'immobile medesimo e non vanti un diritto reale o personale già opponibile al creditore pignorante” (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 4.7.2006, n. 15268). In particolare, poi, è stato chiarito che in tema di esecuzione forzata per rilascio, legittimato passivo dell'azione esecutiva è colui che si trova ad occupare il bene oggetto dell'esecuzione (Cass. Civ., Sez. 2, 2.9.2013, n.
20053), quand'anche non espressamente contemplato dal titolo esecutivo quale soggetto passivo dell'esecuzione stessa.
In forza del suddetto decreto di trasferimento, quindi, l'aggiudicatario risulta senz'altro legittimato ad agire esecutivamente per il rilascio del bene non solo nei confronti del debitore esecutato, ma di chiunque si trovasse ad occupare l'immobile in forza di un titolo ad egli non opponibile, vale a dire l'odierna opponente Pt_6
Tanto chiarito, ritiene il Giudicante che non meriti di trovare accoglimento il motivo di opposizione concernente l'intervenuta prescrizione del diritto degli opposti ad agire esecutivamente per conseguire il rilascio dell'immobile.
Vero è che, in linea generale, il diritto all'esecuzione degli obblighi di fare nascente da una pronuncia di condanna, anche se emessa a tutela del diritto di proprietà e quindi come tale imprescrittibile, è diritto diverso da quello sostanziale azionato nel giudizio in quanto determinato e non azionabile erga omnes ma nei confronti di un preciso soggetto. Pertanto, tale diritto è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., e il dies a quo dal quale far decorrere il suddetto termine va individuato non dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (alla luce del disposto dell'art. 2945 II comma c.c. secondo cui la domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza) ma dal momento della pronuncia quale momento in cui il diritto può essere fatto valere essendo la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ex lege.
La tesi dell'opponente presuppone dunque che il diritto cui accede il titolo – in forza del quale non è stata avviata alcuna azione esecutiva per oltre dieci anni – sia soggetto a prescrizione (art. 2953 c.c.), e che si tratti dunque di diritto di credito.
Senonché, il diritto di agire in executivis in forza di un titolo che trasferisce la proprietà non può essere soggetto ad alcun termine prescrizionale, così come non lo è il diritto di proprietà (art. 948
c.c.), salvi ovviamente gli effetti dell'usucapione. In altri termini, non può sovrapporsi il piano del “comando” contenuto nel decreto di trasferimento con l'effetto reale nascente da tale pagina 6 di 9 provvedimento, considerato che a prescriversi non è l'ordine giudiziale (sia esso contenuto in una sentenza, in un'ordinanza o in un decreto) bensì il diritto con esso riconosciuto.
Peraltro, il termine di prescrizione di cui all'art. 2953 cod. civ. (cosiddetto actio iudicati) si riferisce alle sole sentenze di condanna (Cass. n. 2003 del 26/01/2017; Cass. n. 5121 del
31/05/1990) e non alle sentenze dichiarative o costitutive, e si applica ai soli diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni. Esso pertanto non si applica al decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., che è l'atto conclusivo del processo esecutivo iniziato con il pignoramento e che ha efficacia traslativa del bene espropriato e costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato, in favore dell'aggiudicatario al quale l'immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile medesimo e non vanti un diritto reale o personale già opponibile al creditore pignorante. Ai diritti che ne costituiscono oggetto si applica il regime prescrizionale proprio di essi ed, in particolare, trattandosi del diritto di proprietà, il regime della imprescrittibilità, tranne che si sia verificata l'usucapione in favore di terzi. In ordine alla statuizione che intima il rilascio del bene al debitore esecutato non si pone perciò il problema della prescrizione dell'“actio indicati”, perché il diritto al rilascio è una delle facoltà che rientrano nel contenuto del diritto dominicale e trova applicazione il regime prescrizionale proprio di esso;
essendo il diritto di proprietà imprescrittibile, altrettanto lo è il diritto del proprietario di ottenerne, in forza di quel medesimo titolo che gli ha trasferito la proprietà del bene, il rilascio da chi non vanti un diritto reale o personale già opponibile al creditore pignorante, salvo il verificarsi dell'usucapione a favore del terzo (cfr. in tal senso, Corte
d'Appello di Venezia, Sez. II, 10.4.2019, n. 1568).
Parimenti infondato si appalesa il motivo di opposizione concernente l'omessa notifica del titolo munito di formula esecutiva, atteso che, come correttamente rilevato da parte opposta, la formula esecutiva non è più necessaria per tutti gli atti azionati dopo l'entrata in vigore del d.lgs.
149/2022. Se infatti l'art. 475 c.p.c. nella sua precedente formulazione prevedeva che i titoli esecutivi dovevano essere necessariamente muniti di formula esecutiva, salvo diversa disposizione di legge, lo stesso articolo, nella sua nuova formulazione prevede che: ''le sentenze,
i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474
c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipula
pagina 7 di 9 dell'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge non disponga altrimenti''.
Da ciò si evince che, per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2023 non risulta più necessaria l'apposizione della formula esecutiva sui titoli esecutivi ma gli stessi devono essere rilasciati ''in copia conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti''.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, ancor prima dell'entrata in vigore della citata riforma, aveva precisato che “In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c. , dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede in executivis e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo” (Cass. Civ., sez. III, 5.5.2022, n. 14275).
Infine, del tutto privo di pregio risulta l'ulteriore motivo di opposizione, con cui la società opponente asserisce di occupare il fondo in forza di un valido contratto di locazione, stipulato in data 5 novembre 1999 con La Permuta Piccola Cooperativa Agricola e soggetto a tacito rinnovo.
Sul punto, è sufficiente rilevare come gli odierni opposti abbiano documentato di aver comunicato la disdetta dal suddetto rapporto di locazione, giusta missiva a firma del dante causa regolarmente ricevuta dalla in data 10.7.2010, e che, in ogni caso, la Persona_1 Pt_1
questione relativa al contratto di locazione deve reputarsi allo stato superata alla luce della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5838/2020 che, in accoglimento dell'appello proposto dagli odierni opposti, ha dichiarato l'inopponibilità in loro confronto del suddetto contratto.
Alla stregua di quanto esposto e considerato, si impone in definitiva il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i valori minimi alla luce delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida in €
6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in pagina 8 di 9 favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5283/2023
All'udienza del 13 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Mazzoni Claudio e l'avv. Parini Enzo Parte_1
hanno concluso come da note depositate in data 28.1.2025;
- Per e l'avv. Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Avvisati Giuseppe e l'avv. Luigi Francioni hanno concluso come da note depositate in data 12.2.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5283/2023 promossa da:
c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mazzoni Claudio e dall'avv. Parini
Enzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Taro n. 35, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(c.f. ), in qualità di eredi testamentari di
[...] C.F._4 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Avvisati Giuseppe e dall'avv. Francioni Luigino ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Latina, Via Petrarca n. 15, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_6
proponeva opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il precetto notificato in data
[...]
22.11.2023, con cui Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
pagina 2 di 9 quali eredi del Sig. le intimavano il rilascio del terreno sito in PO (LT) , Via Persona_1
Migliara 52, identificato al C.T., del Comune di NA (LT) al Foglio 134 , Particelle 90 e 10, esteso per circa ha 5.28.65, oggetto del decreto di trasferimento rep n. 6027/2006, emesso il
12.12.2006 dal G.E. del Tribunale di Latina, nella procedura esecutiva RGE n.121/2000 contro la notificato alla a mezzo pec, in data Controparte_1 Parte_6
17.07.2023.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che l'atto di precetto si fondava sul decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Latina in data 12.12.2006 nell'esecuzione immobiliare
RGE n. 121/2000 promossa dalla allora contro la società CP_2 Controparte_3
nella quale l'immobile oggetto del precetto era stato aggiudicato al Sig.
[...] [...]
Assumeva, pertanto, che la validità dei titoli esecutivi di natura giudiziale soggiaceva Per_1
alla prescrizione decennale, e che nel caso in esame dalla pubblicazione dell'ingiunzione erano decorsi quasi 17 anni, senza che la parte istante avesse, in precedenza, preso alcun tipo di iniziativa per porre in esecuzione il detto titolo se non l'inutile notifica dello stesso, in data
17.07.2023, e la successiva notifica di un precetto di rilascio, in data 03.08.2023, non azionato e, comunque, opposto dalla odierna opponente.
In aggiunta, la rappresentava di occupare l'appezzamento oggetto in forza di un contratto Pt_6
di locazione del 5 novembre 1999 (doc. n. 4, che prevedeva la scadenza dello stesso alla data del
4 novembre 2017, “con rinnovo tacito, alle stesse condizioni, per un secondo periodo di ulteriori nove anni nel caso di mancata disdetta di una parte all'altra da rendersi con atto scritto
(raccomandata o notifica) di almeno tre anni antecedente alla naturale scadenza”. Assumeva quindi che nel caso in oggetto la controparte non aveva mai inviato la disdetta prevista contrattualmente, pur essendo la stessa a perfetta conoscenza dell'esistenza del contratto di cui sopra, con conseguente insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Sulla scorta di tali premesse, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione dell'atto di precetto notificato il 22.11.2023, dichiarare che i Signori
e non hanno diritto a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
procedere ad esecuzione forzata nei confronti della , essendo gli stessi privi di titolo Parte_6
e stante l'esistenza di un valido contratto di locazione, accertando che l'odierna opponente occupa a pieno titolo l'appezzamento oggetto di richiesta di rilascio e, per l'effetto, dichiarare
l'inefficacia dell'atto di precetto di rilascio, revocandolo;
con vittoria di spese e compensi
pagina 3 di 9 professionali, spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, e rimborso del C.U. e condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
Si costituivano in giudizio e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
deducendo che il titolo posto alla base dell'atto di precetto era di formazione
[...]
giudiziale e che il precetto stesso non conteneva altro che l'attuazione del provvedimento di rilascio inserito nel decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario, precisando che ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. deve limitarsi all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo.
Rilevavano altresì che la proprietà ed il decreto di trasferimento di beni immobili non si prescrivevano dopo 10 anni, sicché nel caso in esame gli opposti erano proprietari dei beni, dei quali dopo oltre 17 anni non erano entrati in possesso. Inoltre, non corrispondeva al vero che gli opposti non avevano inviato mai una disdetta, risultando al contrario che la società opponente si era rifiutata di rilasciare il terreno, sebbene il contratto in essere fosse stato disdettato a suo tempo dal dante causa La condotta della era quindi indicativa della volontà di Persona_1 Pt_6
procrastinare sine die e infondatamente il legittimo diritto di proprietà e di possesso dei convenuti, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Roma nr. 5838/2020, nota alla controparte, avesse dichiarato l'inopponibilità del contratto di affitto agrario agli odierni opposti.
Concludevano, quindi, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza e richiesta reietta. Respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione. Rigettare tutte le domande proposte da parte opponente per le ragioni esposte ai punti n. 1,2,3, 4 e 5 ai quali si riporta chiedendone l'integrale accoglimento e per l'effetto dichiarare la legittimità degli atti posti in essere dalle parti opposte stante l'esistenza di un valido ed efficace titolo giudiziale esecutivo posto alla base degli atti impugnati. C on vittoria di spese e funzioni di giudizio.”.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa, a seguito di un tentativo di bonario conclusosi con esito negativo, veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 13.2.2025.
pagina 4 di 9 Tanto premesso, l'opposizione spiegata va certamente ascritta all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I, c.p.c., avendo l'opponente contestato il diritto delle contropartu di agire in executivis per conseguire l'adempimento di quanto intimato nell'atto di precetto, consistente nel rilascio dell'immobile sito in PO (LT) , Via Migliara 52, identificato al C.T., del Comune di NA
(LT) al Foglio 134 , Particelle 90 e 10, di cui il sig. – dante causa degli odierni Persona_1
opposti – diveniva proprietario in forza del decreto di trasferimento 6027/2006, emesso il
12.12.2006 dal G.E. del Tribunale di Latina, nella procedura esecutiva RGE n.121/2000.
Posto che il precetto opposto trova il suo fondamento su di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, va richiamata la regola generale per cui con l'opposizione alla esecuzione non si possono far valere contro il diritto nascente dal titolo ragioni che avrebbero potuto costituire oggetto di difesa od eccezione nel giudizio in cui lo stesso è stato formato. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne avessero determinato l'inesistenza giuridica, “in quanto gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione potevano essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo
è stato emesso, spettando alla cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.2.2015, n. 3277) oppure su sopravvenuti (ovvero successivi alla formazione del titolo esecutivo) fatti impeditivi od estintivi del diritto alla esecuzione ma non su fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti.
Nel caso in esame, la società opponente sostiene che il diritto di agire esecutivamente, fatto valere dalle controparti, risulterebbe prescritto in quanto fondato sul decreto di trasferimento emesso in data 12.12.2006, azionato in via esecutiva oltre 17 anni dopo la sua adozione.
Ciò posto, giova premettere che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il titolo esecutivo per il rilascio contiene un ordine che spiega efficacia non soltanto nei confronti del destinatario della relativa statuizione ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene al momento dell'esecuzione forzata, e che, in particolare, “Nell'espropriazione forzata immobiliare, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ. costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato, in favore dell'aggiudicatario al quale l'immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o
pagina 5 di 9 nella detenzione dell'immobile medesimo e non vanti un diritto reale o personale già opponibile al creditore pignorante” (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 4.7.2006, n. 15268). In particolare, poi, è stato chiarito che in tema di esecuzione forzata per rilascio, legittimato passivo dell'azione esecutiva è colui che si trova ad occupare il bene oggetto dell'esecuzione (Cass. Civ., Sez. 2, 2.9.2013, n.
20053), quand'anche non espressamente contemplato dal titolo esecutivo quale soggetto passivo dell'esecuzione stessa.
In forza del suddetto decreto di trasferimento, quindi, l'aggiudicatario risulta senz'altro legittimato ad agire esecutivamente per il rilascio del bene non solo nei confronti del debitore esecutato, ma di chiunque si trovasse ad occupare l'immobile in forza di un titolo ad egli non opponibile, vale a dire l'odierna opponente Pt_6
Tanto chiarito, ritiene il Giudicante che non meriti di trovare accoglimento il motivo di opposizione concernente l'intervenuta prescrizione del diritto degli opposti ad agire esecutivamente per conseguire il rilascio dell'immobile.
Vero è che, in linea generale, il diritto all'esecuzione degli obblighi di fare nascente da una pronuncia di condanna, anche se emessa a tutela del diritto di proprietà e quindi come tale imprescrittibile, è diritto diverso da quello sostanziale azionato nel giudizio in quanto determinato e non azionabile erga omnes ma nei confronti di un preciso soggetto. Pertanto, tale diritto è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., e il dies a quo dal quale far decorrere il suddetto termine va individuato non dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (alla luce del disposto dell'art. 2945 II comma c.c. secondo cui la domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza) ma dal momento della pronuncia quale momento in cui il diritto può essere fatto valere essendo la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ex lege.
La tesi dell'opponente presuppone dunque che il diritto cui accede il titolo – in forza del quale non è stata avviata alcuna azione esecutiva per oltre dieci anni – sia soggetto a prescrizione (art. 2953 c.c.), e che si tratti dunque di diritto di credito.
Senonché, il diritto di agire in executivis in forza di un titolo che trasferisce la proprietà non può essere soggetto ad alcun termine prescrizionale, così come non lo è il diritto di proprietà (art. 948
c.c.), salvi ovviamente gli effetti dell'usucapione. In altri termini, non può sovrapporsi il piano del “comando” contenuto nel decreto di trasferimento con l'effetto reale nascente da tale pagina 6 di 9 provvedimento, considerato che a prescriversi non è l'ordine giudiziale (sia esso contenuto in una sentenza, in un'ordinanza o in un decreto) bensì il diritto con esso riconosciuto.
Peraltro, il termine di prescrizione di cui all'art. 2953 cod. civ. (cosiddetto actio iudicati) si riferisce alle sole sentenze di condanna (Cass. n. 2003 del 26/01/2017; Cass. n. 5121 del
31/05/1990) e non alle sentenze dichiarative o costitutive, e si applica ai soli diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni. Esso pertanto non si applica al decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., che è l'atto conclusivo del processo esecutivo iniziato con il pignoramento e che ha efficacia traslativa del bene espropriato e costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato, in favore dell'aggiudicatario al quale l'immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile medesimo e non vanti un diritto reale o personale già opponibile al creditore pignorante. Ai diritti che ne costituiscono oggetto si applica il regime prescrizionale proprio di essi ed, in particolare, trattandosi del diritto di proprietà, il regime della imprescrittibilità, tranne che si sia verificata l'usucapione in favore di terzi. In ordine alla statuizione che intima il rilascio del bene al debitore esecutato non si pone perciò il problema della prescrizione dell'“actio indicati”, perché il diritto al rilascio è una delle facoltà che rientrano nel contenuto del diritto dominicale e trova applicazione il regime prescrizionale proprio di esso;
essendo il diritto di proprietà imprescrittibile, altrettanto lo è il diritto del proprietario di ottenerne, in forza di quel medesimo titolo che gli ha trasferito la proprietà del bene, il rilascio da chi non vanti un diritto reale o personale già opponibile al creditore pignorante, salvo il verificarsi dell'usucapione a favore del terzo (cfr. in tal senso, Corte
d'Appello di Venezia, Sez. II, 10.4.2019, n. 1568).
Parimenti infondato si appalesa il motivo di opposizione concernente l'omessa notifica del titolo munito di formula esecutiva, atteso che, come correttamente rilevato da parte opposta, la formula esecutiva non è più necessaria per tutti gli atti azionati dopo l'entrata in vigore del d.lgs.
149/2022. Se infatti l'art. 475 c.p.c. nella sua precedente formulazione prevedeva che i titoli esecutivi dovevano essere necessariamente muniti di formula esecutiva, salvo diversa disposizione di legge, lo stesso articolo, nella sua nuova formulazione prevede che: ''le sentenze,
i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474
c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipula
pagina 7 di 9 dell'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge non disponga altrimenti''.
Da ciò si evince che, per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2023 non risulta più necessaria l'apposizione della formula esecutiva sui titoli esecutivi ma gli stessi devono essere rilasciati ''in copia conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti''.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, ancor prima dell'entrata in vigore della citata riforma, aveva precisato che “In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c. , dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede in executivis e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo” (Cass. Civ., sez. III, 5.5.2022, n. 14275).
Infine, del tutto privo di pregio risulta l'ulteriore motivo di opposizione, con cui la società opponente asserisce di occupare il fondo in forza di un valido contratto di locazione, stipulato in data 5 novembre 1999 con La Permuta Piccola Cooperativa Agricola e soggetto a tacito rinnovo.
Sul punto, è sufficiente rilevare come gli odierni opposti abbiano documentato di aver comunicato la disdetta dal suddetto rapporto di locazione, giusta missiva a firma del dante causa regolarmente ricevuta dalla in data 10.7.2010, e che, in ogni caso, la Persona_1 Pt_1
questione relativa al contratto di locazione deve reputarsi allo stato superata alla luce della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5838/2020 che, in accoglimento dell'appello proposto dagli odierni opposti, ha dichiarato l'inopponibilità in loro confronto del suddetto contratto.
Alla stregua di quanto esposto e considerato, si impone in definitiva il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i valori minimi alla luce delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida in €
6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in pagina 8 di 9 favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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