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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 608 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Zacheo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Leonardo Maiorano e Antonio Carpinelli, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 27 marzo 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.1.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 20.8.1994 in Controparte_1
Martano (LE), in regime economico di comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli il 18.6.1997 e il 31.12.2009; che, dopo alcuni anni di matrimonio, era Per_1 Per_2 venuta meno l'affectio coniugalis, a causa anche di perduranti incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, tanto che con decreto del Tribunale di Lecce, reso in data 2.8.2021, era stata omologata la separazione personale;
che vantava, inoltre, un diritto di credito sull'immobile adibito a casa coniugale, avendovi apportato notevoli modifiche e miglioramenti. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato.
, costituendosi con memoria depositata il 19.3.2024, ha aderito Controparte_1 alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la conferma delle condizioni della separazione, riportate in memoria, ma con la rideterminazione in euro, rispettivamente, 250,00 e 200,00 mensili, del contributo, da porsi a carico della ricorrente, a titolo di mantenimento per i figli ancora minorenne, e , maggiorenne ma Per_2 Per_1 non economicamente autonomo, entrambi conviventi con il padre nella casa coniugale, di esclusiva proprietà del oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà CP_1 delle spese straordinarie. Ha chiesto, inoltre, il rigetto dell'avversa richiesta, contenuta in ricorso, di riconoscimento di un diritto di credito della ricorrente sull'immobile adibito a casa coniugale.
Le parti sono state ascoltate all'udienza di comparizione del 24.4.2024, nel corso della quale parte ricorrente ha dichiarato di vivere con il nuovo compagno e di non aver contribuito, in passato, al mantenimento del figlio all'esito, con ordinanza resa in Per_2 udienza, la Presidente relatrice, in via provvisoria e urgente, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente alle stesse condizioni della separazione e ha demandato, in considerazione delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'udienza e della condizione di sofferenza del minore nei suoi rapporti con la madre, ai S.S. e al C.F. di Martano, in Per_2 collaborazione, ove necessario, con i Servizi d'Ambito, di attivare un percorso di supporto psicologico per il minore con riferimento al suo rapporto con la madre, verificando la Per_2 possibilità, ove in linea con la volontà e con l'interesse del minore, di avviare la ripresa di incontri madre-figlio, con sostegno alle funzioni genitoriali anche in favore della madre.
Nel corso del procedimento è stata acquisita la relazione dei Servizi delegati in data
26.9.2024, i quali hanno fatto presente che non era stato possibile attivare nessuno degli interventi disposti all'udienza del 24.4.2024 per impossibilità a contattare parte resistente all'utenza telefonica dello stesso indicata.
Su richiesta della ricorrente, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il 10.12.2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti alla relatrice per il prosieguo, richiedendo, altresì, ai S.S. e al C.F. di Martano l'invio di una relazione di aggiornamento sulla condizione esistenziale del figlio minore delle parti, sugli interventi attivati e sui loro esiti (l'attivazione degli interventi cui al verbale d'udienza del 24.4.2024 era stata, infatti, già demandata con ordinanza resa all'udienza del 16.10.2024 ma non potuta eseguire per le ragioni indicate nella relazione di aggiornamento del 18.9.2024). Nel corso del giudizio sono quindi proseguiti gli interventi demandati ai Servizi delegati, i quali hanno fatto pervenire ulteriori relazioni di aggiornamento acquisite in data
29.10.2024, 7.3.2025 e 11.3.2025.
All'udienza del 27.3.2025, infine, le parti, aderendo alla proposta della relatrice, hanno concordemente dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni del divorzio, così precisando le rispettive conclusioni, e la causa è stata riservata per la decisione: Per_
“a) affidamento condiviso del figlio minore che resterà collocato presso il padre;
gli incontri tra madre e figlio, tenuto conto dell'età di quest'ultimo, saranno concordati direttamente tra gli interessati, laddove il figlio vorrà riprenderli;
b) la sig.ra verserà al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, un Pt_1 CP_1
Per_ assegno, quale contributo per il mantenimento del figlio il cui importo viene rideterminato in euro
125,00 a decorrere da aprile 2025, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, per la cui regolamentazione si richiama il Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
Per_ c) l'A.U.U. per il figlio sarà percepito interamente dal padre.”.
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All'esito della sentenza non definitiva già in precedenza richiamata, restano da regolare le condizioni del divorzio e, in proposito, va considerato che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate alle esigenze della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Va rilevato, d'altra parte, che, nelle relazioni di aggiornamento da ultimo acquisite i
Servizi Sociali di Martano, all'esito dell'ascolto del minore hanno rilevato che Per_2
“nonostante la mancanza della madre nella vita del figlio, è stato comunque raggiunto un equilibrio che ha permesso al minore di vivere con serenità l'appartenenza alla sua attuale famiglia”, segnalando la volontà del minore di non voler intraprendere alcun rapporto con la madre nonostante la Per_2 disponibilità del convenuto “ad agevolare i rapporti madre-figlio, qualora il ragazzo decidesse di riprendere i rapporti con la madre”.
Va, pertanto, demandata ai Servizi già delegati la prosecuzione, fino alla maggiore età, del monitoraggio delle relazioni familiari, nell'interesse del minore, nonché degli interventi di sostegno alle funzioni genitoriali attivati in favore della madre, finché li riterranno necessari, ai fini di una ripresa dei rapporti madre-figlio, previa verifica che la ripresa della relazione con il genitore non collocatario corrisponda alla volontà e all'interesse del figlio minore. L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
La presente decisione dovrà essere comunicata anche ai Servizi delegati, in relazione ai compiti loro demandati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 26.1.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dato atto della già dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone che il divorzio sia regolato dalle condizioni concordate tra le parti, riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che, a cura della cancelleria, la presente decisione sia comunicata ai S.S. e al C.F. di Martano, in relazione alle attività loro demandate, specificate in motivazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.5.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore