Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POLO TALIANO032 8 5 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA SSAZIONE Oggetto REVOCATORIA FALL. RE SEZIONE PRIMA CIVILE ATTO Rave nbo PAGAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INSUSSISTENZA Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G.N. 12847/99 6835 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. Rep. 1069 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 23/10/00 SALME' Consigliere Dott. Giuseppe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA .IL SOLE 24 OREdal Sig. per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: HK 2001 IL CANCELLIERE DEL GRANO CRISTINA, DEL GRANO ALBERTO, nella qualità di eredi di DEL GRANO ELIO, elettivamente domiciliati €155 13000 CANCELLERIA in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12/1, presso l'avvocato DANTE ENRICO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BANCHINI FRANCESCO e BANCHINI MASSIMO, 00678708 giusta procura a margine DE ricorso;
На - ricorrenti
contro
FALLIMENTO MOISE' ANTONIO, in persona DE Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 12, presso l'avvocato SMEDILE SERGIO, che lo rappresenta e2000 GAUDENZIO VOLPONI, 1915 difende unitamente all'avvocato -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale giusta procura in calce al controricorso;
al Sig. SMEDLE Lper diritti 00013
- controricorrente -
MAG. 2001 CANCELLIERSavverso la sentenza n. 102/99 DEla Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 04/02/99; DIRITTI udita la relazione DEla causa svolta nella pubblica udienza DE 23/10/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente, l'Avvocato Smedile, che ha LIRE 2000 CANCELLER chiesto il rigetto DE ricorso;
udito il P.M. in persona DE Sostituto Procuratore Generale Dott. NI MARTONE che ha concluso per BE134785 l'accoglimento DE ricorso per quanto di ragione. BE134790 LIRE 2000 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale BE138456 al Sig. D per diritti 1000+ BE138457 NAG 2001 IL CANCELLIERE AT363597 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 26.1.1994 il curatore DE Fallimento di SÈ NI, dichiarato il 18.5.1993, convenne dinanzi al Tribunale di Parma EL RA IO e chiese che fosse dichiarato inefficace il pagamento 101.652.748, effettuatoDEla somma di L. 1'11.11.1992 dal fallito, tramite la propria moglie SS MA, a mezzo di sei assegni bancari ed uno circolare. Il convenuto si costituì contestando la avversa pretesa e deducendo che quelle somme erano state in assegni da lui consegnate al fallito, per essere accreditate su un conto suo e dei suoi familiari, presso la SIM Pastorino e Partners s.p.a., e che, una volta revocato il mandato a tal'uopo conferito, gli assegni gli erano stati restituiti, sicchè nessun pagamento revocabile si era realizzato, in quanto il fallito, non avendo riscosso le somme portate da quei titoli, non aveva proceduto al limitandosi specialmente a restituirli. rimborso, Contestò, comunque, il curatore la scientia decotionis e chiese di essere ammessO a provare le dedotte circostanze. Il giudice istruttore, ritenendo irrilevanti tali circostanze, rigettò le richieste di prova e 3 il provvedimento relativo fu poi confermato in sede sentenzadi reclamo dal collegio che, con 8.5/18.6.1997, accolse la domanda DEla curatela, la scintia decotionis DE giudicando provata convenuto e valutando la dazione degli assegni come mezzo normale di pagamento. La sentenza fu gravata da appello da parte degli eredi di DE RA IO, intanto deceduto, che lamentarono la mancata ammissione DEla prova dedotta, dalla quale sarebbe risultato che ad essere restituiti erano stati proprio gli assegni che erano stati ricevuti in forza DE rapporto di mandato. La Corte di Appello respinse l'impugnazione, giudicando la prova inammissibile per genericità dei capitoli e per inattendibilità di testi indotti e DEle stesse circostanze articolate. Ritenne che fosse rimasta provata la scientia decotionis e, quanto al motivo subordinato di impugnazione, riflettente la mancanza di data in alcuni assegni consegnati dal fallito, che li fatti regredire a promesse di pagamento, avrebbe come tali non revocabili, disattese l'assunto, in quanto al momento DEl'incasso essi risultavano riempiti in tutti gli elementi essenziali. Hanno proposto ricorso per cassazione ST 4 ed TO EL RA, con tre motivi, resistiti dal curatore DE fallimento che ha depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1703, 1705 e ss. 1722, 1362 c.c. e 67 L.F.; nonché omessa e contraddittoria motivazione DEla sentenza impugnata. Lamentano i ricorrenti la violazione DEla normativa sul mandato, che consente al mandante in ogni momento la revoca DEl'incarico, con la restituzione dei beni da lui consegnati, salvo risarcimento DE danno, sicchè quellaeventuale restituzione non integrerebbe alcun pagamento rappresentando solo l'effetto DEla predetta revoca, che verrebbe a risultare, semmai, l'unico atto suscettibile di essere dichiarato inefficace ky ai sensi DEl'art. 67 cpv L.F.. Con il 2° motivo i EL RA denunziano la violazione e falsa applicazione DEl'art. 67 L.F. e la omessa e contraddittoria motivazione DEla sentenza impugnata sul punto DE preteso pagamento, che sarebbe avvenuto alla stregua DEle argomentazioni DE giudice DE merito con danaro 5 DElo stesso percipiente, giacchè il presunto pagamento era costituito da titoli consegnati al SÈ, quale promotore finanziario, perché fossero accreditati sul conto DE cliente, che non erano mai stati incassati dal fallito. E a tal fine la dedotta risulterebbe puntuale prova conseguentemente erronea la decisione di non ammetterla DEla sentenza impugnata per essere rivolta a dimostrare che gli assegni consegnati dal SÈ erano esattamente quelli ricevuti, che, ove non fossero stati restituiti, avrebbero legittimato il mandante а rivendicarli nei confronti DEla procedura fallimentare;
di tale prova hanno riformulato la richiesta articolando i capitoli. Quanto alla scientia decotionis hanno dedotto gli elementi addotti dalla curatela а che comprovarla erano successivi all'atto revocando. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto riflettono una medesima doglianza, riferita alla falsa applicazione di norme generali e speciali, regolatrici DE rapporto posto in essere dalle parti, per il quale la curatela. con l'atto DE giudizio haintroduttivo offerto una prospettazione - accolta dai giudici di merito in- termini suscettibili di configurare un atto 6 revocabile ai sensi DEla legge fallimentare e che i ricorrenti contestano, assumendo che DEla natura solutoria l'atto compiuto non riveste gli estremi e chiedendo di essere ammessi a provare le circostanze di fatto utili a disattendere l'assunto avverso. Deducono gli eredi di EL RA IO che l'operazione posta in essere dal loro dante causa sia consistita nella consegna al promotore finanziario SÈ NI di sei assegni bancari ed uno circolare, che erano stati a lui restituiti su richiesta DElo stesso EL RA dalla moglie DE SÈ, il quale non li aveva incassati о fatti incassare, dal momento che tre giorni dopo la consegna gli era stata comunicata la revoca DE mandato e richiesta la restituzione dei titoli. Tale prospettazione, che necessità di adeguato vaglio probatorio, appare idonea а contraddire la tesi DEla curatela, sicchè fondata risulta la doglianza nei riguardi DEla statuizione DEla 3 sentenza impugnata, che ha ritenuto per più versi inammissibili le deduzioni istruttorie che la riflettono, articolate attraverso una serie di circostanze specifiche e puntuali e disattese con rilievi, quali la inattendibilità dei testimoni 7 indicati, giudicati non credibili preventivamente alla loro escussione www per il rapporto di parentela ○ di coniugio con EL RA IO, e la inammissibilità DEle circostanze di fatto, ritenute generiche ed approssimative e comunque tali, per la rilevanza economica, da meritare riscontri documentali, sì da indurre, anch'esse, al sospetto di inattendibilità, а causa DEla assenza di tali riscontri. Al contrario i capitoli articolati riproducono in modo specifico la tesi in diritto DE mandato conferito, con la consegna degli assegni, DEla sua pressochè immediata revoca e DEla restituzione dei titoli, assolutamente loro materialità a quellicorrispondenti nella consegnati;
con la indicazione DEla data di consegna (23.11.1992), degli importi, dei numeri e dei trattari (0 emittenti), DEl'intermediario finanziario che avrebbe dovuto negoziarli, DEla data DEla revoca DEl'incarico e di quella effettiva restituzione;
sicchè gratuita appare la affermazione di genericità e irrilevante, ai fini DEla ammissione DEla prova, quella secondo cui l'ostacolo sarebbe anche costituito dalla mancanza de i foggetti che avrebbero assistito alla “pretesa stipulazione verbale", risultando ognuno di tali 8 rilievi giuridicamente inconferente in sede di ammissibilità DE mezzo istruttorio, in quanto ad espletamentoriferibile alla fase valutativa, avvenuto. Per tale verso fondata è la censura che ha ad oggetto il rifiuto DE giudice DE merito di dare ingresso al mezzo predetto, così "negando al convenuto la possibilità di dimostrare che gli gli stessi daassegni avuti dal SÈ erano lui precedentemente consegnati allo stesso SÈ, con l'incarico di utilizzarli in adempimento di un mandato", sussistendo tra l'errore dedotto la e pronuncia un rapporto di causalità che evidenzia la decisività DEla prova richiesta, dal momento che le circostanze di fatto articolate risultano pienamente idonee a suffragare la tesi contraria alla funzione solutoria sostenuta dalla curatela fallimentare. Pertanto la doglianza a riguardo, prospettat con ky riferimento a norme di legge sostanziale, che 5 attengono agli istituti DE mandato e DEla revocatoria fallimentare, deve essere accolta, sebbene sia più propriamente riferita alla mancata ammissione di mezzi di prova, essendo essi utili a fornire gli elementi per le qualificazioni 9 giuridiche sollecitate dalle parti. Il punto attinente alla scientia dicotionis resta, così, assorbito dall'accoglimento DE primo motivo e DEla prima parte DE secondo;
come pure assorbito resta il terzo motivo, con cui i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 SS L. 21.12.1933 n. 1736 e la omessa e motivazionecontraddittoria DEla sentenza impugnata su punti decisivi DEla controversia, con riguardo alla mancanza DEla data sugli assegni, che li avrebbe fatti regredire a mere promesse di pagamento, non revocabili, e per i quali erronea sarebbe, in difetto di prova, la affermazione dei giudici DE merito, secondo cui il pagamento era avvenuto dopo il riempimento. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, altra sezione, anche per le spese DE giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, altra sezione, anche per le spese DE giudizio di cassazione. Roma 23.10.2000 IL RELATORE IL PRESIDEN Brewery 10 ¼ seque IN CANCELLERY 2001 DEPOSITATA IL CANCELLIERE - 7 MAR. 2001 Nuow MA Di Nuzzo Oggi, are e E ER MA Di Núzzo IL CA _ UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 24 APR. 2001 60000 Serie 4 Registrato in data versate S. 310.000 In 19382 [ 310000 trecentodiecimila p. Dirigente Area vizi (fire PPO) (Dott.ssa Mana G Il Responsable Servizio dudari (Dr. M. RACCHINI