Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 72
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Violazione art. 2313 c.c. e illegittimo ribaltamento del recupero IVA sul socio accomandante

    La Corte ha ritenuto che il socio accomandante risponde patrimonialmente per le obbligazioni tributarie della società nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, proporzionalmente alla quota di partecipazione, ma non per le sanzioni.

  • Rigettato
    Violazione art. 5, comma 1, TUIR e errata attribuzione di reddito d'impresa ex art. 55 TUIR ai proventi illeciti

    La Corte ha affermato il principio di trasparenza per cui i redditi delle società di persone sono imputati ai soci come redditi di partecipazione, proporzionalmente alle quote, anche se rettificati dall'amministrazione finanziaria.

  • Rigettato
    Violazione combinato disposto artt. 43, commi 1 e 3 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/72 per assenza presupposti raddoppio termini

    La Corte ha ritenuto fondato il raddoppio dei termini in caso di rilevanza penale dei fatti oggetto di giudizio, per attendere gli esiti delle indagini penali.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per difetto di motivazione

    La Corte ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo che il giudice di prime cure abbia congruamente esaminato i motivi di impugnazione.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto insussistente la violazione del contraddittorio preventivo, non avendo il socio accomandante titolo di partecipazione nell'iter istruttorio societario e non avendo dimostrato la potenziale rilevanza di una partecipazione endoprocedimentale.

  • Rigettato
    Violazione art. 5, comma 1, TUIR e errata attribuzione di reddito d'impresa ex art. 55 TUIR ai proventi illeciti

    La Corte ha affermato il principio di trasparenza per cui i redditi delle società di persone sono imputati ai soci come redditi di partecipazione, proporzionalmente alle quote, anche se rettificati dall'amministrazione finanziaria.

  • Rigettato
    Violazione combinato disposto artt. 43, commi 1 e 3 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/72 per assenza presupposti raddoppio termini

    La Corte ha ritenuto fondato il raddoppio dei termini in caso di rilevanza penale dei fatti oggetto di giudizio, per attendere gli esiti delle indagini penali.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per difetto di motivazione

    La Corte ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo che il giudice di prime cure abbia congruamente esaminato i motivi di impugnazione.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto insussistente la violazione del contraddittorio preventivo, non avendo il socio accomandante titolo di partecipazione nell'iter istruttorio societario e non avendo dimostrato la potenziale rilevanza di una partecipazione endoprocedimentale.

  • Rigettato
    Violazione art. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72; decadenza dal potere di accertamento; vizio di motivazione per illegittima applicazione raddoppio termini

    La Corte ha ritenuto fondato il raddoppio dei termini in caso di rilevanza penale dei fatti oggetto di giudizio, per attendere gli esiti delle indagini penali. Ha altresì ritenuto insussistente il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Violazione norme sul contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto insussistente la violazione del contraddittorio preventivo, non avendo il socio accomandante titolo di partecipazione nell'iter istruttorio societario e non avendo dimostrato la potenziale rilevanza di una partecipazione endoprocedimentale.

  • Altro
    Violazione art. 2313 c.c. e difetto di legittimazione passiva del socio accomandante

    La Corte ha affermato che il socio accomandante risponde patrimonialmente per le obbligazioni tributarie della società nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, proporzionalmente alla quota di partecipazione, ma non per le sanzioni.

  • Rigettato
    Omessa valutazione delle prove addotte avverso la presunzione di distribuzione utili extra-contabili

    La Corte ha ritenuto che gli appellanti non abbiano dimostrato la potenziale rilevanza di una eventuale partecipazione endoprocedimentale, non avendo offerto in chiave prospettica alcun elemento di prova in proposito.

  • Accolto
    Errata applicazione principio di colpevolezza ex art. 5 D.Lgs. 472/97

    La Corte ha accolto il rilievo inerente alle sanzioni, affermando che il socio accomandante non risponde delle sanzioni irrogate, non corrispondendo tali sanzioni ad alcuna condotta attiva o omissiva del socio stesso, salvo prova contraria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 72
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo