CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI TO RA, Presidente
NE RA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2157/2022 depositato il 05/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Coobbligato Società_1 Sas P.i. P.IVA_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 70124 Bari BA
Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 70124 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 341/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 18/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020403434/2019 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020403469/2019 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010403582/2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010403607/2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2011
- sull'appello n. 2244/2022 depositato il 15/10/2022
proposto da
Resistente_2 In Proprio - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Società_1 In Persona Del Ex Socio Accomandante Sig.ra Resistente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3 70124 Bari BA
Resistente_4 - CF_Resistente_4
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 70124 Bari BA
Resistente_5 - CF_Resistente_5
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_4 70122 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 341/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 18/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020403469/2019 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010403603/2019 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sull'appello iscritto al n. 2157/2022 proposto da Ricorrente_1 , nato a [...] il [...] (C.F.: CF_Ricorrente_1), avverso la sentenza n. 341/2022 depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. 262/2020, relativa al ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. TVF020403434/2019 (anno d'imposta 2010) e TVF020403469/2019 (anno d'imposta 2011) entrambi emessi ai fini IVA a carico della società Società_1 s.a.s. ed a carico di Ricorrente_1 in qualità di coobbligato, nonché relativa agli avvisi di accertamento n. TVF010403582/2019 (anno d'imposta 2010) e TVF010403607/2019 (anno d'imposta 2011), entrambi emessi ai fini IRPEF e delle Addizionali IRPEF a carico di Ricorrente_1, in qualità di socio accomandante con quota del 9,68% della società Società_1 s.a.s. per trasparenza ex art. 5 TUIR.
Sull'appello riunito iscritto al n. 2244/2022 proposto da Resistente_2, nata a [...] il [...] (c.f. CF_Resistente_2), in proprio e in qualità di ex socio accomandante della società “Società_1
(P.Iva Ricorrente_2), avverso la sentenza n. 341/2022 depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, relativa al ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. TVF020403469/2019 per l'anno
2011, notificato in data 25/11/2019 in qualità di coobbligata in solido per i debiti della società
Società_1 e n. TVF010403603/2019 per l'anno 2011, notificato in data 02/12/2019, a titolo di maggior reddito di partecipazione Irpef imputato al socio accomandante con quota del 29,04% della società Società_1 (cessata il 31.12.2015), per trasparenza ex art. 5 TUIR.
******* Con la sentenza n. 341/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava i ricorsi (riuniti) proposti dagli odierni appellanti, con condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza è stato quindi proposto appello, deducendo Ricorrente_1 in particolare:
- l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2313 c.c.; l'illegittimo ribaltamento del recupero ai fini IVA sul socio accomandante estraneo all'attività illecita posta in essere dal socio accomandatario;
- l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 5, comma 1, TUIR;
l'errata attribuzione della qualifica di reddito d'impresa ex art. 55 TUIR ai proventi illeciti conseguiti dal socio accomandatario e conseguente violazione dell'art. 14, comma 4, legge n. 537/1993 e degli artt. 27 e 53 della Costituzione italiana;
- l'erroneità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 43, commi 1 e 3 D.P.R. 600/1973
e 57 D.P.R. 633/72, per assenza dei presupposti applicativi del regime del raddoppio dei termini ex art. 37
D.L. n. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006;
- la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, con violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e art. 111, comma 6, della Costituzione italiana;
- la violazione del diritto di difesa.
Avverso la stessa sentenza è stato proposto appello anche da Resistente_2 deducendo in particolare:
-la violazione dell'art. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72; la decadenza dal potere di accertamento;
il vizio di motivazione per l'illegittima applicazione del regime del raddoppio dei termini;
- la violazione delle norme sul contraddittorio preventivo;
- la violazione dell'art. 2313 c.c. e il difetto di legittimazione passiva del socio accomandante in ordine alle obbligazioni tributarie della società;
- l'omessa valutazione delle prove addotte avverso la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili ai soci;
- l'errata applicazione del principio di colpevolezza ex art. 5 D.Lgs. 472/97.
Resistente_2 ha quindi concluso chiedendo in via principale di riformare la sentenza gravata con annullamento degli avvisi di accertamento impugnati in primo grado;
in via gradata hanno chiesto di dichiarare l'eventuale minore e diversa somma da accertare in corso di causa, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ricorrente_1 ha chiesto di riformare la sentenza gravata con annullamento degli avvisi di accertamento impugnati in primo grado e con vittoria delle spese di lite da distrarre ai difensori antistatari.
Si è costituita in appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari in entrambi i giudizi riuniti, chiedendo da parte sua di rigettare i proposti gravami con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ex art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992.
A scioglimento della riserva formulata al termine dell'udienza del 20.10.2025, la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondato è il motivo di appello inerente alla decadenza della potestà di accertamento fiscale, dovendosi tener conto del raddoppio dei termini previsto in caso di rilevanza penale dei fatti oggetto di giudizio;
raddoppio dei termini che trova la sua ratio nella necessità di attendere gli esiti delle indagini preliminari svolte in ambito penale da utilizzare anche ai fini delle contestazioni fiscali.
Quanto ai residui motivi di appello si rappresenta quanto segue.
Non sussiste alcuna violazione del contraddittorio preventivo, non avendo il socio accomandante alcun titolo di partecipazione nell'ambito dell'iter istruttorio inerente all'accertamento societario.
Come correttamente argomentato nella sentenza impugnata inoltre gli appellanti non hanno dimostrato la potenziale rilevanza di una eventuale partecipazione endoprocedimentale, non avendo offerto in chiave prospettica alcun elemento di prova in proposito.
Gli odierni appellanti avrebbero invece avuto la facoltà di impugnare gli accertamenti societari nel merito, non avendo il liquidatore coltivato utilmente i relativi ricorsi;
facoltà che non veniva colta nei ricorsi di primo grado, in cui veniva contestata soltanto la lesione del diritto di difesa derivante dalla omessa partecipazione endoprocedimentale ai relativi procedimenti.
Non sussiste neppure alcun difetto di motivazione della sentenza impugnata, avendo il Giudice di prime cure congruamente esaminato tutti i motivi di impugnazione proposti dagli odierni appellanti esponendo in modo esaustivo e con iter logico ineccepibile le ragioni della decisione adottata.
In ordine alla sussistenza dell'obbligazione tributaria, come correttamente osservato dalla appellata, in tema di regime fiscale delle società di persone il principio di trasparenza espresso dall'art. 5 TUIR comporta come corollario che:
- le società di persone non sono soggetti passivi d'imposta, in quanto ai fini fiscali i redditi prodotti dalle stesse costituiscono in via diretta ed automatica redditi dei soci, soggetti passivi delle relative imposte, a prescindere dall'effettiva percezione, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione detenute nel momento finale del periodo di imposta, non venendo imputata alcuna quota di reddito a coloro che cessano di essere soci durante il periodo di imposta;
- i redditi prodotti dalle società commerciali di persone sono redditi di impresa, ma vengono imputati ai soci come redditi di partecipazione, salvo non siano a loro volta società commerciali o imprenditori individuali, essendo imputati in tali casi come redditi d'impresa;
- le ritenute operate sui redditi delle società vengono detratte dalle imposte imputate ai soci.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori insoddisfatti (compreso il Fisco) possono far valere le proprie pretese nei confronti dei soci limitatamente responsabili (come per i soci accomandanti di società in accomandita semplice) fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, con la conseguenza che l'obbligazione tributaria non si estingue ma si trasferisce ai soci accomandanti nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (salvo che non si provi l'abusiva ingerenza nelle attività gestorie da parte loro), spettando al creditore, in mancanza di un bilancio finale di liquidazione, provare la percezione di quote dell'attivo sociale da parte dei soci limitatamente responsabili;
trattasi di questione concernente non la legittimazione passiva del socio accomandante, ma l'interesse ad agire del creditore.
Orbene, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha notificato ai soci accomandanti odierni appellanti,
a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, autonomi avvisi di accertamento sulla base del presupposto della diretta responsabilità dei soci per le obbligazioni tributarie ai sensi del principio di trasparenza sancito dall'art. 5 TUIR;
obbligazioni tributarie già contestate alla società precedentemente alla sua estinzione.
Il fenomeno successorio conseguente all'estinzione della società trova un limite di carattere quantitativo nella somma che l'Amministrazione finanziaria può imputare al socio accomandante in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta nella compagine sociale, non potendosi ammettere una trasformazione del titolo di responsabilità assunta dai soci accomandanti per via di un vincolo solidale che non trova in materia tributaria alcuna base normativa.
Ne consegue nel caso di specie il diritto dell'Amministrazione finanziaria di recuperare il credito sorto nei confronti della società a seguito di rettifica delle relative dichiarazioni, ponendo il relativo debito a carico anche dei soci accomandanti proporzionalmente alla quota posseduta da ciascuno di essi nella relativa compagine sociale, quale corollario della responsabilità limitata assunta dal socio accomandante e della regola dell'imputazione diretta dei redditi percepiti dalla società, sia dichiarati dalla società che rettificati dall'Amministrazione finanziaria.
Fondati sono i rilievi inerenti alla irrogazione delle sanzioni.
Se deve rispondere sul piano patrimoniale, nei limiti di quanto conferito o riscosso in sede di liquidazione, per le obbligazioni tributarie non estinte dalla società, il socio accomandante non risponde invece delle sanzioni all'uopo irrogate dall'Amministrazione finanziaria, non corrispondendo tali sanzioni ad alcuna condotta attiva o omissiva del socio accomandante il quale, non potendosi ingerire negli atti gestori, è normalmente estraneo alle condotte illecite poste in essere dagli amministratori accomandatari (salvo prova contraria), con conseguente intrasmissibilità ed inapplicabilità delle sanzioni conseguenti agli accertamenti fiscali per mancanza del relativo presupposto soggettivo.
Tale conclusione è significativamente avvalorata nel caso di specie dalla circostanza che agli appellanti, entrambi soci accomandanti, non veniva contestata in sede penale alcun tipo di compartecipazione alle attività illecite poste in essere dagli amministratori della società Società_1 s.a.s., a conferma della posizione di buona fede dagli stessi assunta nella complessiva vicenda oggetto di giudizio, non sussistendo così la prova di alcuna condotta dolosa o colposa, cosciente e volontaria, agli stessi riferibile, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 472/97.
Quanto alle spese di lite ritiene la Corte che sussistono nel caso di specie ragioni per la compensazione di entrambi i gradi di giudizio, stante la complessità degli accertamenti oggetto di giudizio e la controvertibilità delle soluzioni giuridiche adottabili in presenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci in materia di responsabilità tributaria dei soci accomandanti.
P.Q.M.
La Corte accoglie gli appelli riuniti nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti processuali.
Così deciso in Bari il 20.10.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Francesco Cavone dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI TO RA, Presidente
NE RA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2157/2022 depositato il 05/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Coobbligato Società_1 Sas P.i. P.IVA_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 70124 Bari BA
Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 70124 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 341/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 18/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020403434/2019 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020403469/2019 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010403582/2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010403607/2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2011
- sull'appello n. 2244/2022 depositato il 15/10/2022
proposto da
Resistente_2 In Proprio - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Società_1 In Persona Del Ex Socio Accomandante Sig.ra Resistente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3 70124 Bari BA
Resistente_4 - CF_Resistente_4
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 70124 Bari BA
Resistente_5 - CF_Resistente_5
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_4 70122 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 341/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 18/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020403469/2019 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010403603/2019 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sull'appello iscritto al n. 2157/2022 proposto da Ricorrente_1 , nato a [...] il [...] (C.F.: CF_Ricorrente_1), avverso la sentenza n. 341/2022 depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. 262/2020, relativa al ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. TVF020403434/2019 (anno d'imposta 2010) e TVF020403469/2019 (anno d'imposta 2011) entrambi emessi ai fini IVA a carico della società Società_1 s.a.s. ed a carico di Ricorrente_1 in qualità di coobbligato, nonché relativa agli avvisi di accertamento n. TVF010403582/2019 (anno d'imposta 2010) e TVF010403607/2019 (anno d'imposta 2011), entrambi emessi ai fini IRPEF e delle Addizionali IRPEF a carico di Ricorrente_1, in qualità di socio accomandante con quota del 9,68% della società Società_1 s.a.s. per trasparenza ex art. 5 TUIR.
Sull'appello riunito iscritto al n. 2244/2022 proposto da Resistente_2, nata a [...] il [...] (c.f. CF_Resistente_2), in proprio e in qualità di ex socio accomandante della società “Società_1
(P.Iva Ricorrente_2), avverso la sentenza n. 341/2022 depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, relativa al ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. TVF020403469/2019 per l'anno
2011, notificato in data 25/11/2019 in qualità di coobbligata in solido per i debiti della società
Società_1 e n. TVF010403603/2019 per l'anno 2011, notificato in data 02/12/2019, a titolo di maggior reddito di partecipazione Irpef imputato al socio accomandante con quota del 29,04% della società Società_1 (cessata il 31.12.2015), per trasparenza ex art. 5 TUIR.
******* Con la sentenza n. 341/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava i ricorsi (riuniti) proposti dagli odierni appellanti, con condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza è stato quindi proposto appello, deducendo Ricorrente_1 in particolare:
- l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2313 c.c.; l'illegittimo ribaltamento del recupero ai fini IVA sul socio accomandante estraneo all'attività illecita posta in essere dal socio accomandatario;
- l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 5, comma 1, TUIR;
l'errata attribuzione della qualifica di reddito d'impresa ex art. 55 TUIR ai proventi illeciti conseguiti dal socio accomandatario e conseguente violazione dell'art. 14, comma 4, legge n. 537/1993 e degli artt. 27 e 53 della Costituzione italiana;
- l'erroneità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 43, commi 1 e 3 D.P.R. 600/1973
e 57 D.P.R. 633/72, per assenza dei presupposti applicativi del regime del raddoppio dei termini ex art. 37
D.L. n. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006;
- la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, con violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e art. 111, comma 6, della Costituzione italiana;
- la violazione del diritto di difesa.
Avverso la stessa sentenza è stato proposto appello anche da Resistente_2 deducendo in particolare:
-la violazione dell'art. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72; la decadenza dal potere di accertamento;
il vizio di motivazione per l'illegittima applicazione del regime del raddoppio dei termini;
- la violazione delle norme sul contraddittorio preventivo;
- la violazione dell'art. 2313 c.c. e il difetto di legittimazione passiva del socio accomandante in ordine alle obbligazioni tributarie della società;
- l'omessa valutazione delle prove addotte avverso la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili ai soci;
- l'errata applicazione del principio di colpevolezza ex art. 5 D.Lgs. 472/97.
Resistente_2 ha quindi concluso chiedendo in via principale di riformare la sentenza gravata con annullamento degli avvisi di accertamento impugnati in primo grado;
in via gradata hanno chiesto di dichiarare l'eventuale minore e diversa somma da accertare in corso di causa, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ricorrente_1 ha chiesto di riformare la sentenza gravata con annullamento degli avvisi di accertamento impugnati in primo grado e con vittoria delle spese di lite da distrarre ai difensori antistatari.
Si è costituita in appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari in entrambi i giudizi riuniti, chiedendo da parte sua di rigettare i proposti gravami con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ex art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992.
A scioglimento della riserva formulata al termine dell'udienza del 20.10.2025, la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondato è il motivo di appello inerente alla decadenza della potestà di accertamento fiscale, dovendosi tener conto del raddoppio dei termini previsto in caso di rilevanza penale dei fatti oggetto di giudizio;
raddoppio dei termini che trova la sua ratio nella necessità di attendere gli esiti delle indagini preliminari svolte in ambito penale da utilizzare anche ai fini delle contestazioni fiscali.
Quanto ai residui motivi di appello si rappresenta quanto segue.
Non sussiste alcuna violazione del contraddittorio preventivo, non avendo il socio accomandante alcun titolo di partecipazione nell'ambito dell'iter istruttorio inerente all'accertamento societario.
Come correttamente argomentato nella sentenza impugnata inoltre gli appellanti non hanno dimostrato la potenziale rilevanza di una eventuale partecipazione endoprocedimentale, non avendo offerto in chiave prospettica alcun elemento di prova in proposito.
Gli odierni appellanti avrebbero invece avuto la facoltà di impugnare gli accertamenti societari nel merito, non avendo il liquidatore coltivato utilmente i relativi ricorsi;
facoltà che non veniva colta nei ricorsi di primo grado, in cui veniva contestata soltanto la lesione del diritto di difesa derivante dalla omessa partecipazione endoprocedimentale ai relativi procedimenti.
Non sussiste neppure alcun difetto di motivazione della sentenza impugnata, avendo il Giudice di prime cure congruamente esaminato tutti i motivi di impugnazione proposti dagli odierni appellanti esponendo in modo esaustivo e con iter logico ineccepibile le ragioni della decisione adottata.
In ordine alla sussistenza dell'obbligazione tributaria, come correttamente osservato dalla appellata, in tema di regime fiscale delle società di persone il principio di trasparenza espresso dall'art. 5 TUIR comporta come corollario che:
- le società di persone non sono soggetti passivi d'imposta, in quanto ai fini fiscali i redditi prodotti dalle stesse costituiscono in via diretta ed automatica redditi dei soci, soggetti passivi delle relative imposte, a prescindere dall'effettiva percezione, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione detenute nel momento finale del periodo di imposta, non venendo imputata alcuna quota di reddito a coloro che cessano di essere soci durante il periodo di imposta;
- i redditi prodotti dalle società commerciali di persone sono redditi di impresa, ma vengono imputati ai soci come redditi di partecipazione, salvo non siano a loro volta società commerciali o imprenditori individuali, essendo imputati in tali casi come redditi d'impresa;
- le ritenute operate sui redditi delle società vengono detratte dalle imposte imputate ai soci.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori insoddisfatti (compreso il Fisco) possono far valere le proprie pretese nei confronti dei soci limitatamente responsabili (come per i soci accomandanti di società in accomandita semplice) fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, con la conseguenza che l'obbligazione tributaria non si estingue ma si trasferisce ai soci accomandanti nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (salvo che non si provi l'abusiva ingerenza nelle attività gestorie da parte loro), spettando al creditore, in mancanza di un bilancio finale di liquidazione, provare la percezione di quote dell'attivo sociale da parte dei soci limitatamente responsabili;
trattasi di questione concernente non la legittimazione passiva del socio accomandante, ma l'interesse ad agire del creditore.
Orbene, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha notificato ai soci accomandanti odierni appellanti,
a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, autonomi avvisi di accertamento sulla base del presupposto della diretta responsabilità dei soci per le obbligazioni tributarie ai sensi del principio di trasparenza sancito dall'art. 5 TUIR;
obbligazioni tributarie già contestate alla società precedentemente alla sua estinzione.
Il fenomeno successorio conseguente all'estinzione della società trova un limite di carattere quantitativo nella somma che l'Amministrazione finanziaria può imputare al socio accomandante in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta nella compagine sociale, non potendosi ammettere una trasformazione del titolo di responsabilità assunta dai soci accomandanti per via di un vincolo solidale che non trova in materia tributaria alcuna base normativa.
Ne consegue nel caso di specie il diritto dell'Amministrazione finanziaria di recuperare il credito sorto nei confronti della società a seguito di rettifica delle relative dichiarazioni, ponendo il relativo debito a carico anche dei soci accomandanti proporzionalmente alla quota posseduta da ciascuno di essi nella relativa compagine sociale, quale corollario della responsabilità limitata assunta dal socio accomandante e della regola dell'imputazione diretta dei redditi percepiti dalla società, sia dichiarati dalla società che rettificati dall'Amministrazione finanziaria.
Fondati sono i rilievi inerenti alla irrogazione delle sanzioni.
Se deve rispondere sul piano patrimoniale, nei limiti di quanto conferito o riscosso in sede di liquidazione, per le obbligazioni tributarie non estinte dalla società, il socio accomandante non risponde invece delle sanzioni all'uopo irrogate dall'Amministrazione finanziaria, non corrispondendo tali sanzioni ad alcuna condotta attiva o omissiva del socio accomandante il quale, non potendosi ingerire negli atti gestori, è normalmente estraneo alle condotte illecite poste in essere dagli amministratori accomandatari (salvo prova contraria), con conseguente intrasmissibilità ed inapplicabilità delle sanzioni conseguenti agli accertamenti fiscali per mancanza del relativo presupposto soggettivo.
Tale conclusione è significativamente avvalorata nel caso di specie dalla circostanza che agli appellanti, entrambi soci accomandanti, non veniva contestata in sede penale alcun tipo di compartecipazione alle attività illecite poste in essere dagli amministratori della società Società_1 s.a.s., a conferma della posizione di buona fede dagli stessi assunta nella complessiva vicenda oggetto di giudizio, non sussistendo così la prova di alcuna condotta dolosa o colposa, cosciente e volontaria, agli stessi riferibile, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 472/97.
Quanto alle spese di lite ritiene la Corte che sussistono nel caso di specie ragioni per la compensazione di entrambi i gradi di giudizio, stante la complessità degli accertamenti oggetto di giudizio e la controvertibilità delle soluzioni giuridiche adottabili in presenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci in materia di responsabilità tributaria dei soci accomandanti.
P.Q.M.
La Corte accoglie gli appelli riuniti nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti processuali.
Così deciso in Bari il 20.10.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Francesco Cavone dott. Vito Francesco Nettis