Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 17/06/2025, n. 11802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11802 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11802/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13755/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13755 del 2024, proposto da Terra Madre – Società Agricola a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizio Leozappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare San Mauro, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Cesare San Mauro in Roma, via Guido D'Arezzo 2;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. GSEWEB/P20240777263 del 4.10.2024, con cui il GSE ha escluso la Società Terra Madre dall’ammissione al contributo in conto capitale da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto di installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 96 kW, nel Comune
di Licodia Eubea (CT), identificato dal codice AGRS1000013042;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente ha presentato richiesta di ammissione al contributo in conto capitale ai sensi del D.M. 19 aprile 2023 per l’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 96,00 kW nel Comune di Licodia Eubea (CT).
2. Nella redazione dell’istanza la società è incorsa in alcuni errori di compilazione, fra i quali l’indicazione della Tabella 1A, concernente gli investimenti nella produzione agricola primaria, pur volendo realizzare un investimento rientrante nella Tabella 4A, relativa invece agli investimenti nella produzione agricola primaria eccedenti il limite dell’autoconsumo.
3. Il GSE ha disposto l’esclusione dal contributo sulla base delle seguenti motivazioni (doc. 1 prodotto dalla ricorrente):
(i) il Decreto Agrisolare non consente lo “ spostamento di un’istanza presentata su tabella 1A verso la tabella 4 A ”;
(ii) la richiesta presentata, riferita dall’istante alla tabella 1A, non dimostra il rispetto del vincolo dell’autoconsumo, in quanto ad essa non sono accluse le bollette della fornitura elettrica ai fini del calcolo dei consumi annui;
(iii) nei dati inseriti per la progettazione dell’impianto fotovoltaico è stata impiegata un’unica falda rispetto ai tre edifici destinati all’ubicazione dell’impianto.
4. Con l’odierno ricorso il provvedimento di esclusione viene contestato sotto vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere sostenendo che:
I. l’indicazione della categoria 1A in luogo della 4A sarebbe un mero errore materiale, con conseguente necessità di attivare il soccorso istruttorio e, comunque, di interloquire con l’istante prima di concludere il procedimento;
II. il mancato rispetto del vincolo dell’autoconsumo dipenderebbe dall’aver erroneamente indicato nella domanda la tabella 1/A;
III. la trasmissione delle bollette ai fini della verifica del rispetto dell’autoconsumo non sarebbe stata necessaria in quanto l’istanza afferisce in realtà alla tabella 4/A e ciò sarebbe confermato anche dalle interlocuzioni con il servizio assistenza clienti del Gestore;
IV. la produzione di un unico documento relativo al photovoltaic geographical information system (PVGIS) sarebbe imputabile alla vicinanza delle falde individuate per la posa dei pannelli.
5. Si è costituito in giudizio il GSE per resistere al ricorso.
6. Parte ricorrente ha depositato istanza di rinvio dell’udienza pubblica in ragione dell’avvio di interlocuzioni con l’amministrazione resistente volte alla definizione della controversia in via amministrativa.
7. Il Gestore ha depositato i propri scritti difensivi eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’elenco dei beneficiari del contributo e ad essi ha fatto seguito la replica della ricorrente.
8. All’udienza pubblica in data 11 giugno 2025 il Collegio ha rilevato anche d’ufficio la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’elenco dei beneficiari del contributo e, all’esito della discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente si rileva l’assenza dei presupposti per il rinvio dell’udienza, perché “ il richiamo ad una possibile ed ipotetica composizione della lite (in assenza anche di tempi certi indicati dalle parti) non integra motivo eccezionale idoneo a giustificare il chiesto rinvio della trattazione del ricorso ” (TAR Lazio, Roma, III-ter, n. 417/2024).
2. Sempre in via preliminare si ritiene di poter prescindere dall’esame dei profili di inammissibilità del ricorso, anche con riguardo alla necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, in ragione della sua infondatezza nel merito (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3925/2023; TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 2028/2023; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 8439/2021; sez. I-bis, n. 3213/2021). Infatti, alla luce dell’orientamento della Sezione nelle procedure “a sportello” gli errori di compilazione della domanda non sono suscettibili di sanatoria (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 8431/2025; n. 7861/2025; n. 6874/2025; n. 4463/2025; n. 773/2025).
2. La procedura “a sportello” premia le domande che, a parità di requisiti, sono pervenute all’amministrazione prima rispetto alle altre e prevede che la verifica di ammissibilità delle stesse sia svolta solo dopo la scadenza del termine di presentazione. L’espletamento del soccorso istruttorio nelle procedure “a sportello” altererebbe, da un lato, la speditezza del procedimento e, dall’altro, il criterio della priorità cronologica, poiché consentirebbe al partecipante di beneficiare degli effetti della tempestiva presentazione di una domanda incompleta, confidando nella possibilità di successiva integrazione. L’incremento della durata del procedimento vanificherebbe la scelta di tale tipologia di procedura ai fini dell’attribuzione di fondi Pnrr, con possibili ripercussioni sul raggiungimento degli obiettivi e sul rispetto dei tempi definiti a livello nazionale. L’assegnazione di risorse all’amministrazione titolare di interventi Pnrr è infatti accompagnata dalla definizione dei traguardi da raggiungere e del cronoprogramma da osservare, che nel caso dell’investimento denominato “Parco Agrisolare” sono riportati nelle premesse del D.M. 19 aprile 2023 citato. Il rischio di postergare le istanze dei soggetti già ammessi al contributo - anche nel caso di accertata capienza dei fondi disponibili - sarebbe, di per sé, idoneo ad alterare la par condicio dei partecipanti alla selezione, ai quali si applica il principio di autoresponsabilità, che comporta il dovere di fornire informazioni complete, non reticenti e non contradditorie all’atto della compilazione di moduli e della presentazione di documenti.
3. Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra illustrate si rivela infondato il primo motivo di ricorso, non rilevando il fatto che l’indicazione della categoria 1A in luogo della categoria 4A sarebbe un mero errore materiale.
3.1. La caratteristica che distingue le procedure “a sportello” dalle altre procedure selettive di attribuzione di sovvenzioni e contributi di carattere economico è rappresentata dal criterio della priorità temporale della presentazione della domanda ai fini del riconoscimento dei benefici. Tale criterio è molto più specifico rispetto a quello della mera tempestività, utilizzato nella generalità delle procedure selettive, poiché rileva non solo ai fini della possibilità di valutare l’istanza (in quanto presentata nei termini previsti dal bando) ma colloca l’istanza stessa in un ordine di priorità ai fini dell’assegnazione di risorse limitate.
Dalla relazione tra il criterio di priorità temporale della domanda e l’assegnazione delle risorse di ammontare limitato deriva l’incompatibilità dell’istituto del soccorso istruttorio con le procedure “a sportello”. L’applicazione del predetto istituto stravolgerebbe l’ordine temporale di priorità delle domande, poiché consentirebbe di modificare ovvero di integrare in un momento successivo un’istanza tempestivamente depositata ma compilata in modo errato o incompleto senza tuttavia privarla del vantaggio temporale acquisito, con evidenti ripercussioni negative sulla par condicio competitorum (con riguardo alle domande presentate successivamente ma in modo corretto) e sulla corretta assegnazione del plafond di risorse stanziate dalla lex specialis . Nelle procedure “a sportello” il soccorso istruttorio è pertanto sostituito dalla presentazione di una nuova domanda nei termini di scadenza, trattandosi dell’unica modalità che non altera il criterio di priorità basato sull’ordine cronologico delle istanze.
3.2. Inoltre, dal capitolo 2.7 del manuale utente riportato per estratto dalla ricorrente (pag. 7 del ricorso) non può ricavarsi un dovere di interlocuzione equipollente al soccorso istruttorio, trattandosi invece di un sistema di informazione sullo stato dell’istanza che, a titolo collaborativo, pone il richiedente nelle condizioni di accedere al portale informatico, effettuare verifiche sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione caricata e, eventualmente, presentare una nuova istanza dopo aver emendato gli errori ovvero integrando gli allegati.
4. Del pari infondati sono il secondo e il terzo motivo, poiché la tipologia di procedura “a sportello” non consente di considerare l’errata compilazione della domanda, imputabile all’odierna ricorrente, quale esimente rispetto al mancato rispetto del vincolo dell’autoconsumo. Quest’ultimo è invece pur sempre un effetto derivante dall’aver riferito, in sede di compilazione, l’investimento ad una categoria piuttosto che ad un’altra e, pertanto, rientra nella sfera di autoresponsabilità che caratterizza le dichiarazioni rese dall’aspirante beneficiario del contributo. Come illustrato, nelle procedure “a sportello” la verifica in argomento viene sì svolta dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, ma l’oggetto del controllo è comunque costituito esclusivamente dalle dichiarazioni e dalla documentazione tempestivamente prodotte dall’istante, poiché altrimenti si altererebbe il criterio di priorità temporale ai fini dell’assegnazione delle risorse economiche. Quanto alle interlocuzioni con il servizio assistenza clienti del Gestore, la risposta fornita alla ricorrente non analizza il rapporto tra la tabella 1/A e la tabella 4/A, limitandosi a fornire chiarimenti relativamente alla seconda (doc. 4 prod. ric.).
5. Passando all’esame del quarto motivo, anch’esso infondato, si osserva che per ogni falda degli edifici sulla quale si intende collocare i pannelli è necessario produrre un autonomo documento PVGIS, generato sulla base dei dati inseriti dall’aspirante beneficiario tramite l’omonimo tool messo a disposizione dalla Commissione europea ai fini del dimensionamento dell’impianto. Come eccepito dall’amministrazione resistente, appartenendo le falde ad edifici diversi, è necessario calcolare per ciascuna di esse il rendimento energetico sulla base dell’orientamento dei pannelli fotovoltaici rispetto all’irraggiamento solare. Ne consegue la correttezza della motivazione del Gestore in ordine all’invalidità del documento PVGIS cumulativo presentato dalla ricorrente.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza con il GSE e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del GSE, liquidate in euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore dell’avv. Cesare San Mauro, nominato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gallucci | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO