Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2002, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IL SOLE ZURE Richiesta copia. REPUBBLICA ITALIA0 22 1 0 702 dal Sig. 155 per diritti 15 FEB. 2002 IN NOME DE POR DID ITALIAN il IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE -© Presidente - R.G.N. 17347/99 Consigliere Cron. 5387 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rep.
6-12 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere- Ud.22/11/01 - Rel. Consigliere- Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANCELLER MARIANI ENZO, IMM. ALBA SRL, in persona del suo A.U. ALBINA GRASSO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato SERGIO CERSOSIMO, che li difende unitamente all'avvocato CLAUDIO CANOVI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CA ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G ANTONELLI 15, presso lo studio dell'avvocato OBERDAN TOMMASO SCOZZAFAVA, già rinunciante al mandato in data 20/11/01), che lo difende, per procura 2001 speciale notaio Raffaele GOLIA, in data 21/11/01, 1573 -1- n.rep.63446 depositata in udienza;
-> controricorrente avverso la sentenza n. 3301/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Sergio CERSOSIMO, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato OBERDAN TOMMASO SCOZZAFAVA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri;
in subordine, rigetto del secondo e del terzo ed accoglimento degli altri motivi. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 21.10/9.11.1998, la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, a seguito di decisione di questa Corte n.3301 del 1998, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 20.4.1981, rigettava la domanda di risoluzione del contratto di appalto tra le parti avanzata dal AR e dall'Immobiliare Alba;
pronunziava il trasferimento in favore di FR RD del terreno e di quanto ivi sopra costruito, meglio indicato in atti, rigettava ogni istanza istruttoria e regolava le spese. La vertenza, basata sull'esecuzione di un contratto di appalto, intercorso tra ZO AR e l'Immobiliare Alba srl da una parte e FR RD dall'altra, era stata in primo grado decisa con sentenza non definitiva del му Tribunale di Roma, confermata dalla Corte di appello della stessa città; tale ultima pronunzia era stata peraltro cassata con rinvio da questa Corte, che aveva ritenuto fondate le censure attinenti ad erronea valutazione delle conclusioni (e delle osservazioni) del CTU;
violazione dell'art. 1668 c.c. per aver ritenuto che l'eliminabilità dei vizi che rendevano l'opera idonea alla sua destinazione non impedisse la risoluzione del contratto;
omessa motivazione circa la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta. Con la sentenza qui oggetto di ricorso per cassazione, la Corte capitolina ha evidenziato che dalla CTU disposta ed espletata era risultato che le caratteristiche disomogenee del suolo avevano causato cedimenti differenziali dei plinti di fondazione nel terreno di riporto;
che la costruzione di un ulteriore piano (non previsto nel progetto originario) aveva introdotto un carico non omogeneo su tutte le strutture;
che la progettazione statica dell'opera non risultava riconducibile ad un progetto esecutivo e prescindeva da una indagine geotecnica. Inoltre venivano evidenziate carenze costruttive ed esaminato l'uso cui il fabbricato era destinato e le possibilità di recupero dello stesso. Ricordato il contenuto del contratto di appalto, segnatamente con riguardo a quanto ivi previsto circa le caratteristiche del suolo e il fatto che, conseguentemente, al RD erano addebitabili solo le carenze costruttive non risalenti alla carente progettazione statica, la Corte territoriale escludeva che potesse essere pronunciata la risoluzione del contratto per inidoneità dell'opera all'uso pattuito. Peraltro, andava riconosciuto che, in ragione del mancato pagamento di una parte del prezzo e del mancato trasferimento al RD del terreno il cui valore faceva parte del corrispettivo dell'appalto, era ascrivibile al AR ed alla Immobiliare Alba srl un inadempimento grave, le cui conseguenze му peraltro andavano valutate nella sede all'uopo in corso per stabilire i rispettivi obblighi di dare e avere. Doveva invece essere accolta la domanda del RD volta ad ottenere sentenza costitutiva del trasferimento del terreno e ciò in ragione degli accertamenti sopra ricordati e che ne dimostravano la debenza. Le prove testimoniali richieste infine, non potevano essere ammesse perché in parte documentalmente provate e in parte irrilevanti per le domande svolte Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, basato su cinque motivi illustrati anche con memoria, il AR e l'Immobiliare Alba srl;
resiste con controricorso FR RD. 2 Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione del giudicato in ordine al profilo concernente la mancata consegna dell'opera nei termini pattuiti, in relazione all'art.360, nn.3 e cpc. Si assume che tanto il Tribunale quanto la Corte di appello avevano ritenuto, confrontando i lamentati inadempimenti e le relative eccezioni di inadempimento, che fosse prevalente (e dirimente) l'inadempimento imputabile all'appaltatore in ragione di quello connesso ai vizi e alle difformità ravvisate nell'opera e, in minor misura, quello costituito dall'omessa consegna dell'opera nei termini contrattuali. Poiché la domanda di risoluzione proposta dagli odierni ricorrenti era fondata su di una pluralità di convergenti "causae petendi," cui si contrapponevano le ragioni addotte (ex art. 1360 c.c.) dal RD per giustificare il proprio inadempimento, i giudici del merito avevano proceduto ad una valutazione globale, in cui si era tenuto conto di tutte le ragioni esposte dai committenti per ottenere la risoluzione del contratto. Questa Corte, con la sentenza n.3301 del 1998, si era limitata a rilevare difetto di motivazione nella sentenza di appello per non aver sufficientemente comparato, sia pure come concausa dei vizi addebitabili all'appaltatore, la rilevanza di fattori non riconducibili alla responsabilità del RD. La sentenza qui impugnata, pur ricordando in narrativa che tra i motivi della domanda di risoluzione era compreso anche quello attinente alla mancata consegna, avrebbe pretermesso completamente la "ratio decidendi "(e_la corrispondente "causa petendi) facente capo alla mancata (o comunque ritardata) consegna. Il motivo è fondato;
per vero, la ricordata decisione di questa Corte non aveva in alcun modo preso in esame la mancata consegna, elemento questo su cui si erano basate, seppure in maniera non prevalente, le decisioni di merito pregresse. Ora, la sentenza impugnata ha effettivamente provveduto alla comparazione tra i vizi addebitabili al RD e la rilevanza di altri fattori ascrivibili alla di lui responsabilità; ma, nel compiere l'operazione valutativa demandata dalla Corte, ha completamente ignorato il profilo attinente alla consegna. A prescindere dal nomen iuris"che i ricorrenti hanno attribuito al motivo di doglianza in esame, risulta evidente che la pretermissione del profilo afferente alla consegna senza alcuna motivazione che ne spieghi il senso, pur non attingendo alla violazione del giudicato, integra una palese incompletezza (e quindi insufficienza) della motivazione, in quanto tale elemento non risulta neppure preso in esame, cosa questa che rende inconsistente l'esame comparativo come svolto. Sussiste pertanto difetto di motivazione. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso invertono la valutazione dell'incidenza dei vizi costruttivi riferibili all'appaltatore, in relazione all'art. 360, nn.3 e 5, cpc. La precedente statuizione adottata in relazione al primo motivo di ricorso non è tale da assorbire tale censura, che è volta ad evidenziare profili diversi, che potrebbero avere, nella valutazione del giudice del merito, valenza significativa ai fini che ne occupano. Va altresì rilevato che nella specie trattasi di giudizio che ha avuto una articolata trattazione e nel corso del quale si sono avuti vari accertamenti tecnici e, segnatamente, un accertamento tecnico preventivo, una CTU in primo grado ed un'altra nel primo giudizio d'appello; tali adempimenti, peraltro richiamati nella sentenza di appello in sede di rinvio, sono stati in larga misura contraddetti dalla ulteriore consulenza ivi disposta ed espletata. Ora, la giurisprudenza ha più volte chiarito che nel caso di difformi pareri di consulenti tecnici non può censurarsi per difetto di motivazione la scelta di una delle consulenze laddove il giudice aderisce alla nuova relazione, ove questa esaminate e discusse specificamente le concrete censure mosse a quelle precedentemente espletate, sia giunta a conclusioni diverse (v. Cass.23.6.1995, n.7100). Poiché peraltro nella specie ciò che difetta, malgrado i lodevoli intenti di comparazione tra le indagini peritali manifestata nella sentenza impugnata, è proprio l'analisi critica della consulenza espletata per ultima in relazione alle risultanze delle precedenti, il motivo è ammissibile e anche fondato. Questa Corte non trascura il fatto che la sentenza impugnata abbia evidenziato fattori asseritamente non valutati nelle consulenze precedenti, ma, anche alla luce di tale elemento, non risultano valutati altri elementi ascrivibili a difetti di costruzione chiaramente evidenziati nelle consulenze precedenti ed indipendenti dai cedimenti fondali riscontrati. Anche sotto tale profilo dunque la motivazione è insufficiente siccome fondata su elementi non compiutamente discussi ed esaminati. Da ciò segue anche la fondatezza del terzo motivo, in quanto si lamenta segnatamente la inaccettabilità delle conclusioni raggiunte dal CTU officiato in sede di rinvio in relazione proprio ai precedenti esami peritali. Poiche il giudice del rinvio ha recepito in toto tali risultanze, ne consegue che la mancata valutazione delle consulenze precedenti implica un vizio motivazionale che scaturisce e dal contenuto della relazione peritale, e dalla mancata valutazione da parte del giudice di tutti gli accertamenti peritali eseguiti. Ancora, è da rilevare che non può essere revocato in dubbio il principio, giurisprudenzialmente consolidato (v. da ultimo Cass.23.9.1996, n.8395), secondo cui il costruttore debba comunque osservare le regole dell'arte e, se del caso, avvisare il committente delle inadeguatezze tecniche del progetto da questi fornito. Dall'esame delle conclusioni raggiunte dai precedenti CTU e puntualmente riportate in ricorso, si evince che proprio le regole dell'arte, in alcuni casi non irrilevanti non sarebbero state rispettate e di tanto non si è neppure adeguatamente discusso in sede motivazionale, donde la insufficienza della motivazione anche sotto tale profilo. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso devono essere pertanto accolti Da accogliersi è anche il quinto motivo di ricorso, in cui si lamenta هر violazione di legge per la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta: invero, con la decisione in precedenza ricordata, questa Corte aveva censurato la mancata ammissione dei capitoli di prova, randone la conferenza e la ammissibilità. La sentenza impugnata, con argomentazione invero di almeno non facile intellegibilità in ragione di una stringatezza assoluta, ha escluso la rilevanza di essa o ne ha affermato la non necessarietà. Va evidenziato che la prova richiesta era stata correttamente articolata per la prima volta nel corso del giudizio di rinvio, in quanto l'esigenza relativa scaturiva dalla sentenza di questa Corte. La rilevanza poi era stata rilevata da questa Corte al fine di stabilire l'idoneità dell'opera all'uso specifico;
contraddittoriamente e con motivi soltanto apparenti, tale rilevanza è stata negata dal giudice del rinvio, il quale non ha mancato di considerare che l'immobile, secondo il AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 9 MAR. 2003erie 4 ain 11653.al versate €.....160,10 L E L E D (euro.......CENTOSESSANTA/10........). p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DYFILIPPOY Responsabile Servizio Art izari (Dr. M. RACCHING regolamento contrattuale, o comunque secondo il reciproco affidamento, era destinato ad uso di opificio industriale. Anche in tal caso, il difetto di motivazione sussiste e va rilevato. Il quarto motivo di ricorso attiene al trasferimento coattivo della porzione di terreno oggetto di contratto tra le parti. Poichè nella più volte ricordata decisione questa Corte ebbe sul punto a ritenere che il giudice del rinvio, sul riesame dell'intero rapporto contrattuale, valutata l'importanza delle singole inadempienze, avrebbe dovuto accertare anche le condizioni per l'esecuzione dell'obbligo di trasferire al RD la porzione di terreno, quale corrispettivo del prezzo, se dovuto, l'accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, che ripropongono la questione del riesame del complesso rapporto contrattuale, comporta l'assorbimento di tale motivo di ricorso. In definitiva, il ricorso deve essere accolto quanto al primo, secondo, terzo e quinto motivo, mentre il quarto mezzo risulta assorbito. 129.111 Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma, chest здре 4567 provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. TOT. 160,10
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso;
assorbito il quarto. Cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 22.11.2001 Il Presidente Vinze . Выложи Il Consigliere estensore Mar tafolato in IL CANCELLIERE C1 Franc o Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA FEB. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1