Sentenza 13 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5333 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A In nome del P0 5 3 3 3 / 02 REPUBBLICA ITALIANA La Corte Suprema di Cassatione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. Presidente R.G.n. 8721/1999 dr. Vincenzo Mileo Consigliere Cron. 16248 dr. Michele De Luca Rep.dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Consigliere rel. Ud.23.11.2001 dr. Donato Figurelli Consigliere dr. Alessandro De Renzis ha pronunziato la seguente SENTENZA fund sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Paolo Marchini, Domenico Ponturo, Fabrizio Correra per procura speciale in calce al ricorso e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centra- le dell'Istituto medesimo, ricorrente%;B 4557
CONTRO
Alte Fedeltà s.c.a.r.l., in persona del legale rappre- sentante pro tempore, intimata;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pia- cenza in data 8 aprile 13 maggio 1998, n. 182/98; - udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 23 novembre 2001; udito l'avv. Fabio Fonzo per delega dell'avv. Fabrizio Correra per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accogli- mento del ricorso. Jyund 1 1 Svolgimento del processo. Con ricorso del 21 febbraio 1996 la soc. a r.l. Alta Fedeltà orchestrale adiva il Pretore di Piacenza G.L., opponendosi al credito ingiuntivo n. 531 del 12 dicembre 1995 a favore dell'INPS con cui il medesimo Pretore aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 11.574.819 per omessi contributi minori e somme aggiun- tive per il periodo dal 1° marzo 1981 al 31 dicembre 1983. Eccepiva la genericità del decreto, la carenza di elementi france descrittivi di fatto e di diritto necessari a motivare la richiesta;
eccepiva la prescrizione dell'obbligo contributi- vo, essendo la prima richiesta del 24 febbraio 1995. Chiedeva perciò la revoca del decreto. Si costituiva in giudizio l'INPS, contestando le avverse difese, nel merito osservando che la subordinazione dei la- voratori soci era stata evinta dagli Ispettori (nell'acces- so del 13 settembre 1994) dal fatto che era la cooperativa stessa a stipulare contratti per i soci, orchestrali, e che i compensi erano concordati dalla Cooperativa, che emetteva le fatture relative. Rilevava l'infondatezza delle eccezioni preliminari, avendo prodotto in sede di richiesta d'ingiunzione il verbale di accertamento. Con sentenza in data 23 gennaio 1997 il Pretore di Piacenza 3 revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'INPS al pagamento delle spese del grado. Avverso tale sentenza l'INPS proponeva anpello.. La società anpellata non si costituiva in giudizio. Com sentenza in data 8 aprile - 13 maggio 1998 il Tribunale di Piacenza confermava l'impugnata sentenza. Secondo il Tribunale le società cooperative, in forza del- l'art. 2, comma terzo del R.D. 28/8/24 m. 1422, sono tenute a versare i contributi per l'assicurazione, per l'invalidità e vecchiaia, non per tutti i propri soci, ma solo per quelli che vengono impegnati per eseguire lavori che esse abbiano as- sunto per conto di terzi, a meno che non si sia instaurato un rapporto di lavoro con i soci stessi e fatti salvi i casi di svolgimento delle attività previste dal D.P.R. 20/4/70 n. 602 (Cass. 2 settembre 1997 n. 8370). Osservava il Tribunale che l'INPS non ha provato nè ha offerto rigorosamente di provare quanto precisato dalla Suprema Corte;
che l'INPS ha sostenuto che l'obbligo contributivo in discus- sione sia dettato "in generale" ex art. 2 citato per i soci delle cooperative in esame. Osservava poi il Tribunale che con altro motivo di gravame l'INPS chiedeva di poter provare - richiamandosi a quanto af- fermato in primo grado che nella specie si era in presenza SADAR di un rapporto di lavoro subordinato solo mascherato da un si- mulato rapporto societario%; che le circostanze dedotte dall'INPS 4 - non sembravano rilevanti per provare l'asserita simulazione. Avverso detta sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad unico motivo. L'intimata società non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione. Com l'unico motivo di ricorso l'INPS denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 3° comma R.D. 28.8.1974 n. 1422, R.D.
7.12.1924 m. 2270, art. 3 R.D.
7.6.1928 m. 1434, art.l D.P.R. 797/1955, vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Il ricorrente deduce che l'art. 2 comma 30 R.D. 1422/24 im- pone l'assoggettamento a contribuzione dei compensi perce- piti dai soci lavoratori di cooperativa, indipendentemente da qualsiasi indagine sulla natura del rapporto stesso ed anche quando l'attività del socio si configuri come adempi- mento del contratto sociale;
che, in conformità a tale indi- rizzo il legislatore ha esteso ai soci di cooperativa l'as- sicurazione con la DS (R.D. 2270/24), 'gli assegni familiari (art. 1 D.P.R. 797/55) e la TBC (R.D. 1343/28); che le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori da esse assunti, talchè sono tenute al ver- samento dei contributi in relazione ai compensi corrisposti;
che in materia previdenziale sussiste una generale fictio in base alla quale la società cooperativa è considerata datore di - 5 - lavoro e la posizione del socio lavoratore è equiparata a quella del prestatore di lavoro subordinato. Il ricorrente deduce altresì che il Tribunale ha anche omes- so di motivare sul secondo motivo di gravame, imperniato sul- l'indifferenza della subordinazione del socio ai fini contribu- tivi ex art. 2 del r.d. n. 1422/1924. Il ricorso è fondato. A norma dell'art. 2, terzo comma, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, le società cooperative sono tenute a versare i con- tributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia Прив per tutti i soci lavoratori, sia in caso di esistenza di un e proprio rapporto di lavoro subordinato instauratovero fra la società ed il socio, sia nell'ipotesi in cui l'atti- vità lavorativa sia conforme alle previsioni del patto so- ciale e sia svolta in corrispondenza con le finalità isti- tuzionali della società, a prescindere in tale ipotesi dal fatto che i soci vengano impegnati per lavori assunti direttamente dalla società ovvero per conto terzi (Cass. 25 febbraio 2000 n. 2175). In conformità a tale indirizzo il legislatore ha esteso ai soci di cooperativa l'assicurazione con la DS (R.D.2270/24), e glassegni familiari (art.1 D.P.R. 797/55) e la TBC (R.D. 1343/28), come dedotto nel motivo di ricorso. Il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Bologna, 6 - che si atterrà al principio di diritto innanzi indicato, di cui a Cass. n. 2175 del 2000, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna- ta e rinvia alla Corte di appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 23 novembre 2001. Il Presidente (dr. Vincenzo Mileo) incenzo M iles Il Consigliere estensore (dr. Donato Figuralli) Chill eеле AFR. 2002 3 3 5 . 0 N 1 ресе . 3 T 7 R - A A S ' 8 - S L 1 L A 1 T I E , D D E A , I S G O S E L N G P L S E E O I S L B N I I A G A D L O O L A A T E T T D I D S E R O I , P D O M R I O T S A I D G E E R T N E S E -7-