Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00222/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01311/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2025, proposto dal sig. OS RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grottaminarda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Finaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
delle sigg.re IN RA e AR CH RA, rappresentate e difese dall'avvocato Giuseppe Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di Grottaminarda prot. n.6960 del 12.6.2025, ricevuto in data 24.6.2025, avente ad oggetto “diffida RA OS prot.3786 del 31.3.2025”, in uno a tutti i suoi allegati; b) della licenza per la esecuzione dei lavori edilizi n.1212/234/71 del 6.11.1971, in uno a tutti i suoi allegati; c) della licenza edilizia per la esecuzione dei lavori edilizi n.1805/34/75 del 19.8.1976; d) di ogni altro atto, anche di natura istruttoria, connesso e conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente
nonché
per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Grottaminarda di procedere, ex art. 21-nonies, comma 2 bis, L. n.241/1990, all'annullamento della licenza edilizia n.1212/234/71 del 6.11.1971 e la successiva licenza edilizia n.1805/34/75 del 19.8.1976
nonché
per la conseguente condanna del Comune di Grottaminarda ad annullare, ex art. 21-nonies, comma 2 bis, L. n.241/1990, la licenza edilizia n.1212/234/71 del 6.11.1971 e la successiva licenza edilizia n.1805/34/75 del 19.8.1976.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grottaminarda e delle controinteressate;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. ER AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha domandato l’annullamento della nota emessa dal Comune di Grottaminarda prot. n. 6960 del 12.06.2025 con la quale l’amministrazione locale ha negativamente esitato l’istanza da lui presentata volta a sollecitare l’attivazione dei poteri di autotutela amministrativa, con conseguente revoca e/o annullamento della licenza edilizia del 6.11.1971, chiedendo in subordine la condanna dell’ente comunale ad annullare, ex art. 21-nonies, co. 2-bis, L. 241/1990, le licenze edilizie nn. 1212/234/71 del 6.11.1971 e 1805/34/75 del 19.08.1976.
2. A fondamento della propria pretesa, la parte ricorrente ha rappresentato in estrema sintesi: di essere proprietaria di una consistenza immobiliare sita nel Comune di Grottaminarda, alla via Papa Giovanni XXIII, n. 18, confinante con l’immobile di proprietà delle di lui germane realizzato in virtù di licenza edilizia n. 1212/234/71 del 6.11.1971; che l’anzidetto titolo edilizio è stato illegittimamente conseguito dal dante causa delle germane in virtù di una parziale e/o reticente e/o maliziosa rappresentazione dei luoghi che ha indotto in errore il Comune di Grottaminarda circa la superficie destinata alla realizzazione del fabbricato; che ricorrono le condizioni per l’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione comunale atteso che la Corte d’Appello di Napoli, sez. II Civile n. 6200 del 19.12.2019 ha giudizialmente accertato che il fabbricato di proprietà delle germane invade la particella n. 1427 di proprietà del ricorrente e che pure la perizia tecnica a tal uopo commissionata dal ricorrente ha accertato l’intervenuto sconfinamento.
3. Ha dunque concluso in questa sede per l’illegittimità dell’epigrafato provvedimento comunale con il quale l’amministrazione ha dedotto che “ alcun intervento può attivarsi tenuto conto che non è stato dato seguito alla licenza edilizia del 1971 ” per essere state le opere realizzate in virtù del successivo titolo edilizio rilasciato nel 1976, affidando il ricorso ai seguenti motivi di doglianza: “ Violazione artt. 3 e 97 costituzione; violazione art. 21-nonies l. 7.8.1990 n.241; violazione di norme urbanistiche ed edilizie; erroneita’ dei pressupposti e di motivazione; carenza istruttoria; illogicita’ e travisamento dei fatti; sviamento; violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione e di istruttoria; illogicita’ ed irrazionalita’ manifeste; violazione artt. 3 e 97 costituzione; Violazione art. 21-nonies l. 7.8.1990 n.241; violazione di norme urbanistiche ed edilizie; 9 erroneita’ dei pressupposti e di motivazione; carenza istruttoria; illogicita’ e travisamento dei fatti; sviamento; violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione e di istruttoria; illogicita’ ed irrazionalita’ manifeste; Violazione artt. 3 e 97 costituzione; violazione degli artt. 3 e ss. l. 7.8.1990 n. 241; violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione e di istruttoria; ingiustizia manifesta; sviamento”.
4. Il Comune di Grottaminarda si è costituito in resistenza rilevando l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e deducendone, comunque, l’infondatezza.
5. Si è costitutita in giudizio la controinteressata IN RA che ha contestato le avverse censure concludendo per il rigetto del ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 23 settembre 2025 le parti hanno chiesto l’abbinamento della causa al merito per l’odierna udienza. Nel corso di quest’ultima, dopo ampia discussione tra le parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente il Collegio, su espresso rilievo delle parti, deve rilevare la tardività dei depositi documentali effettuati dalla parte ricorrente in data 2.2.2026 e dal Comune in data 14.1.2026. Al contrario le memorie difensive e le repliche sono state depositate nei termini da tutte le parti processuali e non vanno dunque stralciate dal fascicolo di causa.
7.1Il ricorso si rivela inammissibile, così come ampiamente rilevato dal Comune resistente e dalle controinteressate, per almeno un duplice ordine di ragioni.
7.2 Anzitutto, la nota impugnata sub. 1 non appare possedere i connotati di un provvedimento amministrativo autonomamente lesivo, disvelando una natura meramente interlocutoria e ricognitiva.
In effetti dalla lettura piana ed immediata del documento emerge che, dopo un breve excursus fattuale, l’atto si sia limitato a rilevare che la concessione edilizia contestata non fosse mai stata realizzata, o meglio che “ non è stato dato seguito alla licenza edilizia n. 1212/234/71 del 06/11/19 ”; emerge così il suo carattere meramente illustrativo e ricognitivo, dunque interlocutorio e non decisorio, non ravvisandosi di contro sufficienti elementi idonei ad indurre questo Collegio ad individuare nell’atto de quo una determinazione definitoria e provvedimentale attribuibile alla voluntas dell’Amministrazione comunale.
Ne consegue che, alla luce del noto orientamento giurisprudenziale per cui l’atto meramente interlocutorio è privo di portata lesiva, sicché in mancanza di una lesione effettiva ed immediata nella sfera giuridica del soggetto instante, difetta il suo interesse a ricorrere in giudizio ( ex multis T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 09/03/2022, n.1613), il ricorso va dichiarato, per ciò solo, inammissibile.
7.2 Si aggiunga che all’esposta conclusione di inammissibilità, oltre al tenore letterale dell’atto contestato, conduce anche la valorizzazione della sottostante vicenda fattuale nel cui contesto questo deve essere inquadrato.
Ed invero, non può non rilevarsi che questo Tribunale, con sentenza n. 610 dell’11.03.2021 resa sul ricorso n. 624/2020 proposto dal medesimo ricorrente, ha statuito, con efficacia di giudicato, in ordine alla legittimità del permesso di costruire in sanatoria prot. n. 9057 del 16 marzo 2020 conseguito da IN RA per le per opere realizzate in difformità rispetto ai titoli edilizi del 1971 e del 1976 sulla consistenza immobiliare di sua proprietà.
Orbene, il ricorrente anche in quella sede aveva rimarcato il presunto sconfinamento nel cespite immobiliare di sua proprietà, oggetto, a suo dire, dell’erronea rappresentazione che avrebbe a suo tempo indotto il Comune resistente a rilasciare il titolo edilizio del 1971; purtuttavia questo Tribunale ha concluso accertando la legittimità delle opere edilizie oggetto, seppur in via indiretta, di odierna contestazione.
Tanto dopo aver rilevato in premessa che la denunciata “invasione” non riguardasse comprovatamente l’ampliamento abusivo sanato col permesso di costruire n. 9057 del 16 marzo 2020, insuscettibile dunque di neutralizzare il sotteso titolo di legittimazione in capo ai soggetti beneficiari, e che inoltre non vi fosse stata una materiale occupazione del suolo altrui, giacché il contestato balcone (sovrastante diagonalmente il lotto di sua proprietà) era da intendersi attratto alla sfera di proprietà dell’edificio da cui aggettava.
Sicché, richiamando la statuizione rifluita nel suindicato giudicato e che ha chiarito la situazione giuridica esaminanda per quanto dedotto e deducibile, determinandone irrevocabilmente la legittimità sostanziale, non può non rilevarsi un ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di “ ne bis in idem ” applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39, co. 1 del c.p.a., essendo impedito a questo Tribunale di pronunciarsi nuovamente nel merito della medesima vicenda sostanziale già definitivamente scrutinata e conclusa (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/04/2024, n.6692).
8. A tutto voler concedere, pur attribuendo all’atto gravato in via principale una qualche valenza provvedimentale e decisoria, assumendo altresì la facoltà per questo Collegio di vagliare nel merito la legittimità dell’inattività amministrativa rispetto all’istanza del privato ricorrente, nel senso di mancata spendita dei poteri amministrativi di autotutela, il ricorso si appalesa comunque infondato sotto l’assorbente profilo della carenza dei presupposti per il legittimo ritiro dell’atto in autotutela, previsti dall’art. 21-nonies L. 241/1990.
8.1 Basti richiamare in proposito il dato normativo di cui all’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 in uno al granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, per ragioni di interesse pubblico, entro dodici mesi dall’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, e ciò tenendo conto degli interessi dei destinatari, dei controinteressati e dello stesso organo che lo ha emanato, salvo che il comportamento della stessa parte interessata, nel corso del procedimento di formazione dell’atto, non abbia indotto in errore l’amministrazione distorcendo la realtà fattuale o comunque determinando una non veritiera percezione della realtà e della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.
9. Richiamando i principi indicati dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 8 del 2017, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo favorevole non consenta di configurare in capo al privato stesso una posizione di affidamento legittimo, così che l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata debba ritenersi sussistente in re ipsa e comunque prevalente rispetto al contrapposto interesse privatistico al mantenimento dell'atto illegittimo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11/01/2021, n. 343; Sez. II, 14/06/2021, n. 4568). Ed invero, in tali circostanze l’ordinamento non può tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata, per cui non può trovare applicazione il limite temporale oltre il quale è impedita la rimozione del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario (da ultimo cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 03/01/2025, n. 29).
In tale ultima ipotesi il termine ragionevole per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio decorre soltanto dal momento della scoperta da parte dell’amministrazione dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro.
10. Dunque, applicando le suesposte coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, rilevato altresì in via generale che le istanze di esercizio del potere di autotutela assurgono a mere sollecitazioni, non sussistendo alcun obbligo giuridico della P.A. di provvedere, non può che affermarsi la legittimità del provvedimento censurato (ove impugnabile), non sussistendo di fatto i presupposti di cui all’art. 21-nonies L. 241/1990 ai fini del domandato esercizio del potere amministrativo di secondo grado.
10.1 Ed invero, pur volendo convenire con il ricorrente sulla circostanza per cui il risalente permesso di costruire fosse stato rilasciato dall’ente comunale sulla scorta di una erronea e fuorviante rappresentazione dei fatti ascrivibile (ma non si intravede come) alle instanti germane, non può non rilevarsi come la parte ricorrente fosse sin dall’origine a conoscenza delle anzidette dichiarazione e ben avrebbe potuto avvedersi (da circa cinquant’anni) di errori se non di presunte rappresentazioni mendaci, avendo in più occasioni rappresentato il lamentato sconfinamento dell’altrui costruzione nella particella di sua proprietà.
10.2 Dunque il ricorrente avrebbe potuto sin da subito instare per l’annullamento del titolo edilizio oggi gravato, anche al fine di evitare la formazione di un legittimo affidamento in capo alle parti richiedenti circa la sua legittimità per il mero decorso temporale.
Tuttavia, parte ricorrente non ha mai formalizzato alcuna istanza finalizzata a tale scopo, sicché, il termine ragionevole per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, pur volendo individuare il relativo dies a quo a far data dalle contestazioni di parte contenute nel sopra indicato ricorso n. 624/2020 proposto dallo stesso ricorrente dinanzi a questo Tribunale, era già abbondantemente spirato al momento della presentazione dell’istanza esitata con la nota oggi gravata.
11. In definitiva, per le ragioni sueposte, il ricorso è inammissibile oltre che infondato.
12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidandole complessivamente in € 2.200 (duemiladuecento,00) oltre agli accessori di legge, da dividersi in parti uguali tra il Comune di Grottaminarda e le controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
ER AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO