TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 222
TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Natura interlocutoria del provvedimento impugnato

    L'atto si è limitato a rilevare che la concessione edilizia contestata non fosse mai stata realizzata, rivelando un carattere meramente illustrativo e ricognitivo, non decisorio.

  • Accolto
    Violazione del principio del ne bis in idem

    Il Tribunale ha già statuito con efficacia di giudicato sulla legittimità del permesso di costruire in sanatoria rilasciato alle controinteressate, accertando la legittimità delle opere edilizie oggetto di contestazione e la non sussistenza di occupazione di suolo altrui.

  • Accolto
    Tardività dell'istanza di autotutela

    Anche ammettendo la possibilità di un annullamento d'ufficio, il ricorrente era a conoscenza delle presunte irregolarità da tempo immemore e avrebbe potuto agire prima. Il termine ragionevole per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio era spirato al momento della presentazione dell'istanza.

  • Accolto
    Carenza dei presupposti per l'esercizio del potere di autotutela

    Il ricorrente era a conoscenza delle presunte irregolarità fin dall'origine e non ha agito tempestivamente. L'interesse pubblico al ripristino della legalità violata non può prevalere sull'interesse del privato quando quest'ultimo ha contribuito all'errore dell'amministrazione e non ha agito tempestivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 222
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 222
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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