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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 973/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5791/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250012041966000 LO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria Ricorrente_1
ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata notificata il 29.08.2025 relativa a tassa auto anni 2020-2022.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento relativamente all'anno 2020; quanto all'anno 2022 ha dedotto che per il veicolo tg. Targa_1 per il quale la tassa era richiesta per il periodo maggio 2022/aprile 2023, in data 26.06.2022 ne era cessata la circolazione, mentre per il veicolo tg. Targa_2 sussistevano i presupposti per l'esenzione trattandosi di soggetto disabile. Infine ha eccepito il difetto di motivazione.
Si è costituita AdER che ha eccepito l'insussistenza del difetto di motivazione e il difetto di legittimazione passiva con riguardo alle ulteriori doglianze.
Si è costituita anche la Regione Calabria deducendo di aver proceduto allo sgravio relativamente all'anno
2020 e resistendo al ricorso con riferimento all'anno 2022.
All'udienza del 27.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto discarico dell'avviso di accertamento per l'anno 2020 determina la illegittimità della cartella impugnata relativamente a detta pretesa, stante l'assenza di titolo esecutivo.
Il ricorso va accolto anche con riferimento all'anno 2022.
Ed invero, premesso che per detta annualità la Regione Calabria ha argomentato unicamente sulla
“retroattività” della legge regionale n. 56/2023 non messa in discussione dal ricorrente, in relazione al veicolo tg. Targa_1 risulta ex actis la cessazione della circolazione in data 26.06.2022 e dunque entro il termine di scadenza del pagamento.
Quanto al veicolo tg. Targa_2, non è contestato, e comunque risulta documentalmente provato dal ricorrente, il possesso dei requisiti per godere dell'esenzione richiesta quale soggetto portatore di handicap grave. La mancata presentazione dell'istanza di esenzione non costituisce, pacificamente, causa di decadenza dal godimento dell'esenzione.
Il ricorso va dunque accolto.
L'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento per l'anno 2020 e l'emersione solo in questa sede dei presupposti per il diritto all'esenzione giustificano la integrale compensazione delle spese di lite. .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
compensa le spese. Reggio Calabria,
27.01.2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5791/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250012041966000 LO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria Ricorrente_1
ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata notificata il 29.08.2025 relativa a tassa auto anni 2020-2022.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento relativamente all'anno 2020; quanto all'anno 2022 ha dedotto che per il veicolo tg. Targa_1 per il quale la tassa era richiesta per il periodo maggio 2022/aprile 2023, in data 26.06.2022 ne era cessata la circolazione, mentre per il veicolo tg. Targa_2 sussistevano i presupposti per l'esenzione trattandosi di soggetto disabile. Infine ha eccepito il difetto di motivazione.
Si è costituita AdER che ha eccepito l'insussistenza del difetto di motivazione e il difetto di legittimazione passiva con riguardo alle ulteriori doglianze.
Si è costituita anche la Regione Calabria deducendo di aver proceduto allo sgravio relativamente all'anno
2020 e resistendo al ricorso con riferimento all'anno 2022.
All'udienza del 27.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto discarico dell'avviso di accertamento per l'anno 2020 determina la illegittimità della cartella impugnata relativamente a detta pretesa, stante l'assenza di titolo esecutivo.
Il ricorso va accolto anche con riferimento all'anno 2022.
Ed invero, premesso che per detta annualità la Regione Calabria ha argomentato unicamente sulla
“retroattività” della legge regionale n. 56/2023 non messa in discussione dal ricorrente, in relazione al veicolo tg. Targa_1 risulta ex actis la cessazione della circolazione in data 26.06.2022 e dunque entro il termine di scadenza del pagamento.
Quanto al veicolo tg. Targa_2, non è contestato, e comunque risulta documentalmente provato dal ricorrente, il possesso dei requisiti per godere dell'esenzione richiesta quale soggetto portatore di handicap grave. La mancata presentazione dell'istanza di esenzione non costituisce, pacificamente, causa di decadenza dal godimento dell'esenzione.
Il ricorso va dunque accolto.
L'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento per l'anno 2020 e l'emersione solo in questa sede dei presupposti per il diritto all'esenzione giustificano la integrale compensazione delle spese di lite. .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
compensa le spese. Reggio Calabria,
27.01.2026