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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1354/2023 R.G.
tra nato l'[...], rapp.to e difeso dall'avv. Simona Cavalieri Parte_1
RICORRENTE
ed
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio CP_1
Allegrini
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
16.04.2025.
Con ricorso depositato in data 19.06.2023 il ricorrente indicato in epigrafe premetteva di lavorare dall'01.03.2009 come muratore, quale titolare dell'impresa artigiana “Art
And Color di Riverso Domenico”; di occuparsi della costruzione di opere edili e della loro manutenzione e ristrutturazione;
di occuparsi, perciò, della delimitazione dell'area dove sorge il cantiere edile, con barriere e cartelli di protezione, dell'installazione di tutti i macchinari e attrezzature necessarie, come betoniere, gru e montacarichi nonché del trasporto in sito dei materiali da costruzioni;
di occuparsi, inoltre, nella fase di costruzione vera e propria, della posa delle fondamenta e dei pilastri di sostegno, della tracciatura delle linee di posizione per le pareti, la realizzazione dei muri perimetrali e delle strutture verticali, la posa delle strutture orizzontali, e la
1 realizzazione del tetto dell'edificio; di utilizzare frequentemente il martello pneumatico, trapani, tassellatori, flessibili (a batteria e elettrici) per i lavori di demolizione;
di lavorare per sei giorni alla settimana dalle ore 07.00 alle ore 16.00; di essere esposto, a causa della sua attività e degli strumenti di lavoro utilizzati, a forti vibrazioni, di assumere posture incongrue e faticose, costretto a sollevare i pesi ingenti dei materiali e degli strumenti di cui necessita;
di compiere atti ripetitivi con impegno funzionale della schiena;
di aver contratto l'ernia del disco L4- L5, ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura CP_1 professionale della patologia denunciata e concludeva affinché l' suddetto, CP_2 previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione della rendita o dell'indennizzo ai sensi del d.p.r. 1124/65, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Si osserva in punto di diritto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della
2 menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in ricorso e la sussistenza del rischio ambientale hanno trovato conferma all'esito della prova testimoniale espletata (cfr. le dichiarazioni rese dai testi e all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
22.05.2024).
In particolare, i testi escussi hanno confermato lo svolgimento, da parte dell'odierno ricorrente, dell'attività lavorativa di muratore, che lo costringe a restare in piedi molte ore al giorno e ad utilizzare martelli pneumatici di diverse dimensioni. E' emerso, inoltre, che il sig. , durante l'espletamento dell'attività lavorativa, è costretto Pt_1 ad assume posture incongrue, traportando quotidianamente oggetti pesanti, come sacchi di cemento di 25 kg, travi in legno e ferro.
Espletata consulenza tecnico d'ufficio, il CTU Dott. ha Persona_1 accertato che il ricorrente è affetto da “spondilosi lombare con ernie discali L4-L5 ed L5-
S1”, riconoscendo la natura professionale delle stesse ed accertando che il danno biologico subito dall'istante deve essere quantificato nella misura del 12% con decorrenza dal 07.02.2021, ovvero dalla domanda amministrativa inoltrata all'Istituto
(cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 23.09.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Alcuna osservazione è stata avanzata dalle parti in merito alle risultanze della perizia.
Le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
Pertanto, in virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale delle patologie sopra riportate ed affermarsi il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo commisurato al grado di menomazione dell'integrità psico-
3 fisica nella misura del 12%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento della prestazione predetta, aumentata degli CP_1 accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come da dispositivo, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “spondilosi lombare con ernie discali L4-L5 ed L5-S1”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 12%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condanna l' alla liquidazione in suo favore, ai sensi dell'art. 13 CP_1
D.lvo n. 38/2000, dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico, nella misura corrispondente al grado di menomazione sopra indicato, oltre accessori di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.700,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catanzaro, li 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1354/2023 R.G.
tra nato l'[...], rapp.to e difeso dall'avv. Simona Cavalieri Parte_1
RICORRENTE
ed
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio CP_1
Allegrini
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
16.04.2025.
Con ricorso depositato in data 19.06.2023 il ricorrente indicato in epigrafe premetteva di lavorare dall'01.03.2009 come muratore, quale titolare dell'impresa artigiana “Art
And Color di Riverso Domenico”; di occuparsi della costruzione di opere edili e della loro manutenzione e ristrutturazione;
di occuparsi, perciò, della delimitazione dell'area dove sorge il cantiere edile, con barriere e cartelli di protezione, dell'installazione di tutti i macchinari e attrezzature necessarie, come betoniere, gru e montacarichi nonché del trasporto in sito dei materiali da costruzioni;
di occuparsi, inoltre, nella fase di costruzione vera e propria, della posa delle fondamenta e dei pilastri di sostegno, della tracciatura delle linee di posizione per le pareti, la realizzazione dei muri perimetrali e delle strutture verticali, la posa delle strutture orizzontali, e la
1 realizzazione del tetto dell'edificio; di utilizzare frequentemente il martello pneumatico, trapani, tassellatori, flessibili (a batteria e elettrici) per i lavori di demolizione;
di lavorare per sei giorni alla settimana dalle ore 07.00 alle ore 16.00; di essere esposto, a causa della sua attività e degli strumenti di lavoro utilizzati, a forti vibrazioni, di assumere posture incongrue e faticose, costretto a sollevare i pesi ingenti dei materiali e degli strumenti di cui necessita;
di compiere atti ripetitivi con impegno funzionale della schiena;
di aver contratto l'ernia del disco L4- L5, ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura CP_1 professionale della patologia denunciata e concludeva affinché l' suddetto, CP_2 previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione della rendita o dell'indennizzo ai sensi del d.p.r. 1124/65, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
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Si osserva in punto di diritto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della
2 menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in ricorso e la sussistenza del rischio ambientale hanno trovato conferma all'esito della prova testimoniale espletata (cfr. le dichiarazioni rese dai testi e all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
22.05.2024).
In particolare, i testi escussi hanno confermato lo svolgimento, da parte dell'odierno ricorrente, dell'attività lavorativa di muratore, che lo costringe a restare in piedi molte ore al giorno e ad utilizzare martelli pneumatici di diverse dimensioni. E' emerso, inoltre, che il sig. , durante l'espletamento dell'attività lavorativa, è costretto Pt_1 ad assume posture incongrue, traportando quotidianamente oggetti pesanti, come sacchi di cemento di 25 kg, travi in legno e ferro.
Espletata consulenza tecnico d'ufficio, il CTU Dott. ha Persona_1 accertato che il ricorrente è affetto da “spondilosi lombare con ernie discali L4-L5 ed L5-
S1”, riconoscendo la natura professionale delle stesse ed accertando che il danno biologico subito dall'istante deve essere quantificato nella misura del 12% con decorrenza dal 07.02.2021, ovvero dalla domanda amministrativa inoltrata all'Istituto
(cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 23.09.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Alcuna osservazione è stata avanzata dalle parti in merito alle risultanze della perizia.
Le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
Pertanto, in virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale delle patologie sopra riportate ed affermarsi il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo commisurato al grado di menomazione dell'integrità psico-
3 fisica nella misura del 12%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento della prestazione predetta, aumentata degli CP_1 accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come da dispositivo, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “spondilosi lombare con ernie discali L4-L5 ed L5-S1”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 12%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condanna l' alla liquidazione in suo favore, ai sensi dell'art. 13 CP_1
D.lvo n. 38/2000, dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico, nella misura corrispondente al grado di menomazione sopra indicato, oltre accessori di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.700,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catanzaro, li 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
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