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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 5140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5140 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18/12/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 12471 /2024
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAPRIO NICOLA
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti, dagli Avv.ti Nicola Fumo e Davide Catalano
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 14/10/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2 preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico – legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. ) diverso da quello già nominato nella fase Per_1 dell'ATP (dott. ). Per_2
Disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda non è fondata. Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU nominato in questa fase, dott. ha pedissequamente seguito Persona_3 quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione della pensione di inabilità civile.
Ha scritto, infatti, il CTU: “si ritiene il ricorrente affetto da SINDROME DELIRANTE
CRONICA di grado medio e pertanto appare congrua la valutazione medico-legale compatibile al codice 1211 ( 71-80) nella misura dell'80% come già riconosciuta dalla data della domanda amministrativa ..”.
Sulle ulteriori censure formulate dalla parte istante, il CTU ha già sufficientemente risposto affermando: “Sulla base della storia anamnestica e della visita medica nonché della documentazione clinica, il ricorrente presenta : DISTURBO DELIRANTE CRONICO di grado medio Il disturbo delirante è una condizione clinica in cui sono presenti manie di persecuzione che costituiscono una condizione psicologica in cui è presente la convinzione irrazionale e persistente di essere oggetto di attenzione, sguardi e /o attacchi da parte di persone che portano ad una condizione di costante di paura e diffidenza,sospettosità eccessiva. Il trattamento di tale disturbo dipende dalla gravità della condizione e dalla patologia sottostante. In generale, gli approcci terapeutici sono diversificati e consistono in: Terapia farmacologica: farmaci antipsicotici e se la condizione
è accompagnata da ansia o depressione, possono essere utilizzati anche ansiolitici o antidepressivi. Psicoterapia: la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) è particolarmente efficace nel trattare questo disturbo, aiutando il paziente a riconoscere e correggere i pensieri distorti. Supporto sociale e familiare: il sostegno di amici, familiari e gruppi di auto- aiuto è essenziale per la gestione della condizione. Un ambiente di supporto può contribuire a ridurre il senso di isolamento e a favorire il recupero del paziente. Nel caso in esame va rilevato che tale patologia indubbiamente influisce sulla qualità di vita e delle capacità lavorative e di integrazione sociale del ricorrente e che richiede una assunzione quotidiana di farmaci che il ricorrente assume. Ai fini dei quesiti postimi circa il grado di invalidità /inabilità va rilevato che : pur nel rispetto della autonomia professionale del
Centro di Salute Mentale la prescrizione del data 27-01-2024 non appare particolarmente incisiva e congrua rispetto ai dosaggi che abitualmente impongono condizioni cliniche di particolare gravità . Si rileva infatti che il farmaco RI , antipsicotico di nuova generazione, prescritto al dosaggio di cp di 5 mg mattina e sera appare un dosaggio
“blando “ rispetto ai dosaggi di 15 mg mattina e sera quotidiane o della somministrazione di fiale depot di 400mg al mese che abitualmente vengono prescritte ai fini della efficacia terapeutica in caso di diagnosi croniche di grado più grave. Analogamente anche la prescrizione del Tolep 300 mg mattina e sera ( farmaco stabilizzatore dell 'umore) e di un ansiolitico a basse dosi quale EN cp 1 mg la sera , non appare congrua rispetto ad una diagnosi di presunta gravità. Inoltre la valutazione clinica effettuata in sede peritale non depone per una grave compromissione della efficienza psichica in quanto il ricorrente risponde in maniera adeguata e congrua, consapevole dei disturbi presentati (assenti al momento della visita) ,non ha mai avuto ricoveri in ambienti psichiatrici né programmati né in seguito a scompensi psichici acuti, aderisce alla terapia ed ai controlli clinici . Tale condizione consente pertanto allo stato ANCORA una residua ed utile capacità lavorativa comunque adeguata alle condizioni cliniche dello stesso”.
Nell'ulteriore supplemento di perizia richiesto al CTU nominato in questa fase a fronte delle ulteriori censure della parte opponente, il CTU ha altresì precisato: “In primis va sottolineata la scarsa documentazione sanitaria esibita con salti temporali inconsueti a fronte della gravità della patologia citata e che si richiamano :
1- un solo certificato del
CSM in data 19-05-2022 senza specifica della terapia psichiatrica effettuata 2- un solo certificato del CSM in data 27-01-2024 senza diagnosi e con prescrizione farmacologica In merito a quest'ultimo “ Certificato Psichiatrico del 27-01-2024 - dott. - vi è Persona_4 indicazione terapeutica con : RI cp 5 mg 1 cpr mattina e sera Tolep 300 cp 1cr mattina e sera Delorazepam cp 1 mg la sera” .Si fa notare che in tale certificato manca la diagnosi ed appare pertanto ancora di più la distanza tra la terapia prescritta e la diagnosi riportata nella certificazione del 19-05-2022…(omissis)… Nel caso in esame inoltre si sottolinea inoltre che al colloquio il ricorrente è apparso collaborante lucido , orientato in senso TS atteggiamento consono e congruo all'ambiente circostante con insight dei propri disturbi deliranti…Alle domande poste dalla parte ricorrente che si riportano di seguito viene risposto: 1) senza l'assunzione dei farmaci la patologia assumerebbe condizioni tali da rendere il sig. completamente inabile ? Considerato che il dosaggio dei Parte_1 farmaci è palesemente minimo e quindi con scarsa efficacia terapeutica appare molto improbabile che il sig . potrebbe avere un significativo peggioramento clinico Parte_1 sintomatologico 2) Senza l'assunzione dei farmaci le condizioni del ricorrente assumerebbero la gravità prevista dal codice 1207 del DM 02/05/1992? Il discrimene tra i due codici e quindi tra le due patologie è proprio la necessità di terapia continua
Analogamente a quanto già risposto si precisa di nuovo che ciò che va valutata non è solo la necessità di terapia continua ma il grado di gravità della patologia a cui dovrebbe corrispondere la congrua ed utile terapia..”.
Il CTU ha, quindi, concluso affermando: “In base alle suddette considerazioni , considerata la storia clinica-anamnestica, si ritiene il ricorrente affetto da SINDROME DELIRANTE
CRONICA di grado medio e pertanto appare congrua la valutazione medico-legale compatibile al codice 1211 ( 71-80) nella misura dell'80% come già riconosciuta dalla data della domanda amministrativa”.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte.
Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 19.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18/12/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 12471 /2024
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAPRIO NICOLA
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti, dagli Avv.ti Nicola Fumo e Davide Catalano
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 14/10/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2 preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico – legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. ) diverso da quello già nominato nella fase Per_1 dell'ATP (dott. ). Per_2
Disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda non è fondata. Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU nominato in questa fase, dott. ha pedissequamente seguito Persona_3 quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione della pensione di inabilità civile.
Ha scritto, infatti, il CTU: “si ritiene il ricorrente affetto da SINDROME DELIRANTE
CRONICA di grado medio e pertanto appare congrua la valutazione medico-legale compatibile al codice 1211 ( 71-80) nella misura dell'80% come già riconosciuta dalla data della domanda amministrativa ..”.
Sulle ulteriori censure formulate dalla parte istante, il CTU ha già sufficientemente risposto affermando: “Sulla base della storia anamnestica e della visita medica nonché della documentazione clinica, il ricorrente presenta : DISTURBO DELIRANTE CRONICO di grado medio Il disturbo delirante è una condizione clinica in cui sono presenti manie di persecuzione che costituiscono una condizione psicologica in cui è presente la convinzione irrazionale e persistente di essere oggetto di attenzione, sguardi e /o attacchi da parte di persone che portano ad una condizione di costante di paura e diffidenza,sospettosità eccessiva. Il trattamento di tale disturbo dipende dalla gravità della condizione e dalla patologia sottostante. In generale, gli approcci terapeutici sono diversificati e consistono in: Terapia farmacologica: farmaci antipsicotici e se la condizione
è accompagnata da ansia o depressione, possono essere utilizzati anche ansiolitici o antidepressivi. Psicoterapia: la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) è particolarmente efficace nel trattare questo disturbo, aiutando il paziente a riconoscere e correggere i pensieri distorti. Supporto sociale e familiare: il sostegno di amici, familiari e gruppi di auto- aiuto è essenziale per la gestione della condizione. Un ambiente di supporto può contribuire a ridurre il senso di isolamento e a favorire il recupero del paziente. Nel caso in esame va rilevato che tale patologia indubbiamente influisce sulla qualità di vita e delle capacità lavorative e di integrazione sociale del ricorrente e che richiede una assunzione quotidiana di farmaci che il ricorrente assume. Ai fini dei quesiti postimi circa il grado di invalidità /inabilità va rilevato che : pur nel rispetto della autonomia professionale del
Centro di Salute Mentale la prescrizione del data 27-01-2024 non appare particolarmente incisiva e congrua rispetto ai dosaggi che abitualmente impongono condizioni cliniche di particolare gravità . Si rileva infatti che il farmaco RI , antipsicotico di nuova generazione, prescritto al dosaggio di cp di 5 mg mattina e sera appare un dosaggio
“blando “ rispetto ai dosaggi di 15 mg mattina e sera quotidiane o della somministrazione di fiale depot di 400mg al mese che abitualmente vengono prescritte ai fini della efficacia terapeutica in caso di diagnosi croniche di grado più grave. Analogamente anche la prescrizione del Tolep 300 mg mattina e sera ( farmaco stabilizzatore dell 'umore) e di un ansiolitico a basse dosi quale EN cp 1 mg la sera , non appare congrua rispetto ad una diagnosi di presunta gravità. Inoltre la valutazione clinica effettuata in sede peritale non depone per una grave compromissione della efficienza psichica in quanto il ricorrente risponde in maniera adeguata e congrua, consapevole dei disturbi presentati (assenti al momento della visita) ,non ha mai avuto ricoveri in ambienti psichiatrici né programmati né in seguito a scompensi psichici acuti, aderisce alla terapia ed ai controlli clinici . Tale condizione consente pertanto allo stato ANCORA una residua ed utile capacità lavorativa comunque adeguata alle condizioni cliniche dello stesso”.
Nell'ulteriore supplemento di perizia richiesto al CTU nominato in questa fase a fronte delle ulteriori censure della parte opponente, il CTU ha altresì precisato: “In primis va sottolineata la scarsa documentazione sanitaria esibita con salti temporali inconsueti a fronte della gravità della patologia citata e che si richiamano :
1- un solo certificato del
CSM in data 19-05-2022 senza specifica della terapia psichiatrica effettuata 2- un solo certificato del CSM in data 27-01-2024 senza diagnosi e con prescrizione farmacologica In merito a quest'ultimo “ Certificato Psichiatrico del 27-01-2024 - dott. - vi è Persona_4 indicazione terapeutica con : RI cp 5 mg 1 cpr mattina e sera Tolep 300 cp 1cr mattina e sera Delorazepam cp 1 mg la sera” .Si fa notare che in tale certificato manca la diagnosi ed appare pertanto ancora di più la distanza tra la terapia prescritta e la diagnosi riportata nella certificazione del 19-05-2022…(omissis)… Nel caso in esame inoltre si sottolinea inoltre che al colloquio il ricorrente è apparso collaborante lucido , orientato in senso TS atteggiamento consono e congruo all'ambiente circostante con insight dei propri disturbi deliranti…Alle domande poste dalla parte ricorrente che si riportano di seguito viene risposto: 1) senza l'assunzione dei farmaci la patologia assumerebbe condizioni tali da rendere il sig. completamente inabile ? Considerato che il dosaggio dei Parte_1 farmaci è palesemente minimo e quindi con scarsa efficacia terapeutica appare molto improbabile che il sig . potrebbe avere un significativo peggioramento clinico Parte_1 sintomatologico 2) Senza l'assunzione dei farmaci le condizioni del ricorrente assumerebbero la gravità prevista dal codice 1207 del DM 02/05/1992? Il discrimene tra i due codici e quindi tra le due patologie è proprio la necessità di terapia continua
Analogamente a quanto già risposto si precisa di nuovo che ciò che va valutata non è solo la necessità di terapia continua ma il grado di gravità della patologia a cui dovrebbe corrispondere la congrua ed utile terapia..”.
Il CTU ha, quindi, concluso affermando: “In base alle suddette considerazioni , considerata la storia clinica-anamnestica, si ritiene il ricorrente affetto da SINDROME DELIRANTE
CRONICA di grado medio e pertanto appare congrua la valutazione medico-legale compatibile al codice 1211 ( 71-80) nella misura dell'80% come già riconosciuta dalla data della domanda amministrativa”.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte.
Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 19.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo