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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/10/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2021/2024 r.g.lav.
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria AT, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. BAIO Parte 1 (C.F.
PAOLO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
CP_1 (C.F. P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. LEONE
CHRISTOPHER, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: determinazione della retribuzione da corrispondersi durante il periodo di godimento delle ferie.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la CP_1 Parte 1 [...] per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "In via principale • accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui alle premesse, il diritto del ricorrente nei confronti della convenuta al pagamento della somma di € 1.428,85 lordi a titolo di incidenza della maggiorazione per lavoro straordinario (esposto in busta paga) sul computo delle ferie o di quella diversa somma che risultasse di giustizia conseguentemente, per le ragioni tutte di cui alle premesse, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente al pagamento della somma di € 1.428,85 lordi a titolo di incidenza della maggiorazione per lavoro straordinario (esposto in busta paga) sul computo delle ferie o di quella diversa somma che risultasse di giustizia • Con gli interessi di
Legge e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. In ogni caso sulle spese: Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore dell'Avv.to Paolo Baio antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito diritti ed onorari".
Deduceva il ricorrente: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta per il periodo corrente dal 14.06.2019 al 18.02.2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno con la qualifica di operaio ed inquadramento al livello/categoria A del CCNL Gomma Plastica Industria;
che, come poteva agevolmente evincersi dalle buste paga prodotte, la maggiorazione per lavoro straordinario costituiva un elemento ordinario della propria retribuzione;
che, dunque, al fine di non disincentivare il dipendente dal godere delle ferie, gli importi a tale titolo dovuti - in quanto non aventi natura meramente occasionale dovevano essergli corrisposti anche durante il periodo di ferie;
che, pertanto, era suo diritto ottenere il pagamento dell'importo in questa sede domandato al fine di equiparare la retribuzione di norma percepita a quella corrisposta durante il godimento delle ferie. Si costituiva con rituale memoria difensiva la CP_1 la quale, preliminarmente, eccepiva la inammissibilità della domanda per frazionamento del credito avendo parte ricorrente già instaurato altro e diverso giudizio per il pagamento di emolumenti relativi al rapporto di lavoro.
Quanto al merito, parte resistente contestava integralmente l'avversa tesi in quanto priva di ogni fondamento tenuto conto che le maggiorazioni per lavoro straordinario costituiscono una componente accessoria e variabile della retribuzione sì che alcun diritto in capo al ricorrente di percepirle anche durante il godimento delle ferie era ravvisabile.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, considerata la natura documentale della controversia vertente su mera questione di diritto, all'udienza del 23.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale. Prima di entrare nel merito della questione sottoposta all'attenzione di questo giudice, preme rilevare che alcun frazionamento del credito è stato posto in essere dal Pt 1 Questi, infatti, instaurava procedimento monitorio per ottenere il pagamento di spettanze retributive
(TFR), credito questo certo, liquido ed esigibile in quanto documentalmente provato e determinato nel suo ammontare. Di certo, lo stesso Pt 1 non avrebbe potuto richiedere l'emissione di un provvedimento monitorio per conseguire il pagamento degli importi in questa sede domandati non costituendo essi un credito dotato dei requisiti previsti dagli artt. 633 e ss.
C.p.c.
È evidente, infatti, che, mentre il credito per TFR - oltre ad essere certo e liquido - è divenuto esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro, quello oggetto del presente giudizio presuppone un previo accertamento circa la sua sussistenza e, ove ritenuto sussistente, necessita di una determinazione in punto di quantum. Trattasi di crediti diversi per oggetto e per titolo sebbene maturati all'interno di un unico rapporto intercorso tra le parti. Ha affermato sul punto condivisibile giurisprudenza di merito che “Premesso che il creditore, a fronte di più crediti aventi titolo nello stesso rapporto, può agire separatamente per la tutela di ciascuno, introducendo un autonomo procedimento giudiziario, tale principio generale opera tanto più nel caso in cui i diritti di credito, pur derivando dallo stesso rapporto, nascono e diventano esigibili in momenti differenti. Pertanto, l'avverso divieto di frazionamento opera solo quando il creditore ha maturato più diritti di credito nei confronti del debitore e, nonostante ciò - ossia nonostante che i predetti diritti di credito siano già venuti ad esistenza e siano quindi già tutti esigibili decide ugualmente di azionarli in procedimenti distinti” (cfr. Trib. Busto Arsizio n. 8/2024).
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “L'attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio, agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno
-
diverso ed estraneo al primo - stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione" (vedi Cass. N. 28998/2022; Cass. N. 26464/2016).
L'eccezione sul punto sollevata dalla difesa della resistente, va, pertanto, disattesa.
Quanto al merito della controversia, il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito verrà esposto. Come noto, il diritto alle ferie è un diritto fondamentale ed inderogabile sancito dall'art. 36 della Costituzione, il quale al suo comma 3 dispone “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Le ferie hanno, infatti, la precipua finalità di consentire al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche e consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. Previsione del medesimo tenore la rinveniamo anche a livello codicistico laddove l'art. 2109 c.c. dispone che "(Il lavoratore) dopo un anno di ininterrotto servizio ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo..."
Anche il diritto comunitario prevede e sancisce il diritto insopprimibile alle ferie all'art. 7 della
Direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, norma che così recita: "1.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro".
Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva (v. sentenza 26 giugno 2001, causa C-173/99, BECTU, Racc. pag.
I-4881, punto 43; v. sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, OF
e a., Racc. pag. I-179, punti 22 e 54).
Il diritto a un siffatto periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, Per 1 e Per 2 "
Per C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, C214/16, punto 33, nonché del 4 و
Per ottobre 2018, C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro
,
giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
A livello nazionale la disciplina comunitaria è stata recepita dall'art. 10 del Dlgs. N. 66/2003 il quale prevede che “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e,
per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione".
Pur non contenendo l'art. 7 della Direttiva alcuna esplicita indicazione circa l'entità della retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali, può ritenersi sussistente una nozione Europea di retribuzione che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore e che venga corrisposto in via continuativa e non occasionale nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. Cass. N. 13425/2019).
A tal riguardo, può, infatti, richiamarsi l'importante pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Per_5 e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto
23); pertanto, "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza LL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza LL e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
In recepimento e sulla scia dei principi comunitari sanciti dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia, la Suprema Corte ha, dunque, affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Persona 6 del
2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in
C350/06 e C- 520/06, OF e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. Per 5 e altri, C-155/10 del 13 dicembre
2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20; cfr. anche Cass. N.
19716/2023).
Con un recentissimo arresto il Supremo Consesso ha, altresì, affermato che "La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva n.
88/2003/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore" (cfr. Cass. N.
19991/2024).
Non vi è dubbio che la finalità precipua sia quella di voler assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. CGUE 15.9.2011, C - 155/10, Per_5 CGUE 13.12.2018, C - 385/17, Parte 2 ). In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie debba essere ritenuto incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Per_7.
E' stato ribadito, quindi, che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019, n. 37589/2021).
Da ciò consegue che ogniqualvolta una retribuzione sia composta da una parte fissa e da una parte variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro" (ad esempio, le indennità per il tempo trascorso in volo per i piloti di linea), oppure di indennità correlate "allo status personale o professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità
e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni (es. spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base), non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (sentenza LL cit.). I principi fondamentali sanciti nella materia de qua dal diritto comunitario sono stati recepiti dalla giurisprudenza nazionale in ragione del fatto che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Dunque, nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma
3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C- 106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 Per causa C-91/92 CP 2 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C- 14/83 Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 CP_3 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia); obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Non va, infatti, dimenticato che la giurisprudenza comunitaria sopra ampiamente richiamata ha affermato che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
Nell'importante pronuncia LL citata è stato, altresì, affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE LL cit., par. 21); che "l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88... è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE
RS Hein cit., par. 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che
"una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent.
CGUE RS Hein cit., par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE LL cit., par. 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par. 41).
È, dunque, compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per 5 e a., C-155/10, cit.,
punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE". Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato, appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore. Tale requisito va valutato, con riferimento al paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni" e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie" sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
Occorre, infatti, evitare qualsivoglia effetto dissuasivo che potrebbe prodursi laddove il dipendente decidesse di astenersi dalla fruizione delle ferie in quanto consapevole di veder ingiustamente decurtata la retribuzione di compensi strettamente collegati alla professionalità e alle mansioni ordinariamente svolte e, dunque, di percepire un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello di regola percepito.
In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Per_7.
La sentenza della Suprema Corte n. 20216/2022, richiamata anche dalla difesa del ricorrente, si pone nel solco dell'orientamento giurisprudenziale consolidato che ha ripetutamente smentito il principio di onnicomprensività e di necessaria coincidenza tra retribuzione delle ferie e retribuzione in servizio, ribadendo il principio di paragonabilità e non dissuasività della retribuzione delle ferie.
In detta pronuncia, infatti, la stessa Corte partendo dalla considerazione dell'efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale delle sentenze della Corte di Giustizia
e preso atto dei principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite affermati dalla CGUE
(Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch) - ha dichiarato la nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo perché in contrasto con l'art. 4 del D.lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore condizioni paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. La Corte ha poi ribadito che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE "[...] non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico”, nel senso che deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. [...]" giungendo a concludere che “[...]la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. [...]”.
Per quel che riguarda, in particolare, la pretesa maggiorazione per lavoro straordinario, preme richiamare la pronuncia della CGUE, sez. IV, n. 385/2018 nella parte in cui è stato affermato: "...(omissis)... Infine, riguardo alla norma secondo cui le ore di straordinario svolte dal lavoratore sono computate ai fini del calcolo della retribuzione dovuta a titolo dei diritti alle ferie annuali retribuite, si deve rilevare che, a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88. 47 Tuttavia, quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, affinché il lavoratore goda, in occasione di tali ferie, di condizioni economiche paragonabili a quelle di cui beneficia nell'esercizio del suo lavoro. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò accada nel procedimento principale.
(omissis)...".
Pertanto, perché possa configurarsi il diritto al computo della maggiorazione per lavoro straordinario nel calcolo della retribuzione da erogare nel periodo di godimento delle ferie devono ricorrere le seguenti condizioni: a) il ricorso allo svolgimento di lavoro straordinario deve avere carattere ampiamente prevedibile e abituale e scaturire dalle obbligazioni assunte dal lavoratore in forza del contratto di lavoro;
b) la maggiorazione per lavoro straordinario deve costituire un elemento significativo della retribuzione complessiva percepita dal lavoratore.
Per verificare la effettiva prevedibilità ed abitualità dell'impiego del ricorrente nel lavoro straordinario occorre dare rilievo alle buste paga dallo stesso prodotte. Ebbene, dalla disamina delle buste paga emerge l'erogazione sistematica, a cadenza quasi mensile, della maggiorazione per lavoro straordinario sì che tale voce può ritenersi una componente fissa della retribuzione.
Gli importi erogati a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario devono ritenersi significativi, se si tiene conto delle altre componenti della retribuzione, rappresentando, per alcune mensilità, circa il 15% dell'intera retribuzione corrisposta al ricorrente. Se ne desume che lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente sia stato abituale, ed evidentemente prevedibile alla ricorrenza e permanenza delle ragioni che ne hanno generato la necessità.
Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente condanna della CP 1 dell'importo di €
1.428,85 lordi, oltre accessori come in dispositivo precisato. In punto di quantum debeatur, il Tribunale non può non rilevare la estrema genericità dei conteggi effettuata da parte resistente, contestazione che deve ritenersi tamquam non essere dovendo, come è noto, nel rito del lavoro, la contestazione essere specifica e dettagliata. È, infatti, orientamento consolidato quello in virtù del quale "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, formulando una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrendo contestualmente di provarne il fondamento;
la contestazione, infatti, deve ritenersi tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate" (cfr. Trib. Roma n. 1698/2022).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cuase di valore compreso tra € 1.101 ed € 5200 fatta eccezione per la fase istruttoria in quanto non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 2021/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire durante i periodi di ferie per le annualità per cui è causa, la retribuzione nella misura corrispondente a quella ordinariamente corrisposta durante i periodi di servizio, compresa la maggiorazione per lavoro straordinario;
CP 1 al pagamento, per le causali di cui in narrativa, in favore per l'effetto, condanna la dell'importo di € 1.429,85 lordi, oltre interessi e rivalutazione dalla di Parte 1
maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo;
-condanna la CP 1 alla rifusione in favore di Parte 1 e per esso del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.200 per compenso oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria AT
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria AT, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. BAIO Parte 1 (C.F.
PAOLO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
CP_1 (C.F. P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. LEONE
CHRISTOPHER, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: determinazione della retribuzione da corrispondersi durante il periodo di godimento delle ferie.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la CP_1 Parte 1 [...] per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "In via principale • accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui alle premesse, il diritto del ricorrente nei confronti della convenuta al pagamento della somma di € 1.428,85 lordi a titolo di incidenza della maggiorazione per lavoro straordinario (esposto in busta paga) sul computo delle ferie o di quella diversa somma che risultasse di giustizia conseguentemente, per le ragioni tutte di cui alle premesse, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente al pagamento della somma di € 1.428,85 lordi a titolo di incidenza della maggiorazione per lavoro straordinario (esposto in busta paga) sul computo delle ferie o di quella diversa somma che risultasse di giustizia • Con gli interessi di
Legge e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. In ogni caso sulle spese: Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore dell'Avv.to Paolo Baio antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito diritti ed onorari".
Deduceva il ricorrente: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta per il periodo corrente dal 14.06.2019 al 18.02.2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno con la qualifica di operaio ed inquadramento al livello/categoria A del CCNL Gomma Plastica Industria;
che, come poteva agevolmente evincersi dalle buste paga prodotte, la maggiorazione per lavoro straordinario costituiva un elemento ordinario della propria retribuzione;
che, dunque, al fine di non disincentivare il dipendente dal godere delle ferie, gli importi a tale titolo dovuti - in quanto non aventi natura meramente occasionale dovevano essergli corrisposti anche durante il periodo di ferie;
che, pertanto, era suo diritto ottenere il pagamento dell'importo in questa sede domandato al fine di equiparare la retribuzione di norma percepita a quella corrisposta durante il godimento delle ferie. Si costituiva con rituale memoria difensiva la CP_1 la quale, preliminarmente, eccepiva la inammissibilità della domanda per frazionamento del credito avendo parte ricorrente già instaurato altro e diverso giudizio per il pagamento di emolumenti relativi al rapporto di lavoro.
Quanto al merito, parte resistente contestava integralmente l'avversa tesi in quanto priva di ogni fondamento tenuto conto che le maggiorazioni per lavoro straordinario costituiscono una componente accessoria e variabile della retribuzione sì che alcun diritto in capo al ricorrente di percepirle anche durante il godimento delle ferie era ravvisabile.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, considerata la natura documentale della controversia vertente su mera questione di diritto, all'udienza del 23.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale. Prima di entrare nel merito della questione sottoposta all'attenzione di questo giudice, preme rilevare che alcun frazionamento del credito è stato posto in essere dal Pt 1 Questi, infatti, instaurava procedimento monitorio per ottenere il pagamento di spettanze retributive
(TFR), credito questo certo, liquido ed esigibile in quanto documentalmente provato e determinato nel suo ammontare. Di certo, lo stesso Pt 1 non avrebbe potuto richiedere l'emissione di un provvedimento monitorio per conseguire il pagamento degli importi in questa sede domandati non costituendo essi un credito dotato dei requisiti previsti dagli artt. 633 e ss.
C.p.c.
È evidente, infatti, che, mentre il credito per TFR - oltre ad essere certo e liquido - è divenuto esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro, quello oggetto del presente giudizio presuppone un previo accertamento circa la sua sussistenza e, ove ritenuto sussistente, necessita di una determinazione in punto di quantum. Trattasi di crediti diversi per oggetto e per titolo sebbene maturati all'interno di un unico rapporto intercorso tra le parti. Ha affermato sul punto condivisibile giurisprudenza di merito che “Premesso che il creditore, a fronte di più crediti aventi titolo nello stesso rapporto, può agire separatamente per la tutela di ciascuno, introducendo un autonomo procedimento giudiziario, tale principio generale opera tanto più nel caso in cui i diritti di credito, pur derivando dallo stesso rapporto, nascono e diventano esigibili in momenti differenti. Pertanto, l'avverso divieto di frazionamento opera solo quando il creditore ha maturato più diritti di credito nei confronti del debitore e, nonostante ciò - ossia nonostante che i predetti diritti di credito siano già venuti ad esistenza e siano quindi già tutti esigibili decide ugualmente di azionarli in procedimenti distinti” (cfr. Trib. Busto Arsizio n. 8/2024).
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “L'attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio, agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno
-
diverso ed estraneo al primo - stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione" (vedi Cass. N. 28998/2022; Cass. N. 26464/2016).
L'eccezione sul punto sollevata dalla difesa della resistente, va, pertanto, disattesa.
Quanto al merito della controversia, il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito verrà esposto. Come noto, il diritto alle ferie è un diritto fondamentale ed inderogabile sancito dall'art. 36 della Costituzione, il quale al suo comma 3 dispone “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Le ferie hanno, infatti, la precipua finalità di consentire al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche e consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. Previsione del medesimo tenore la rinveniamo anche a livello codicistico laddove l'art. 2109 c.c. dispone che "(Il lavoratore) dopo un anno di ininterrotto servizio ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo..."
Anche il diritto comunitario prevede e sancisce il diritto insopprimibile alle ferie all'art. 7 della
Direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, norma che così recita: "1.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro".
Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva (v. sentenza 26 giugno 2001, causa C-173/99, BECTU, Racc. pag.
I-4881, punto 43; v. sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, OF
e a., Racc. pag. I-179, punti 22 e 54).
Il diritto a un siffatto periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, Per 1 e Per 2 "
Per C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, C214/16, punto 33, nonché del 4 و
Per ottobre 2018, C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro
,
giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
A livello nazionale la disciplina comunitaria è stata recepita dall'art. 10 del Dlgs. N. 66/2003 il quale prevede che “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e,
per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione".
Pur non contenendo l'art. 7 della Direttiva alcuna esplicita indicazione circa l'entità della retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali, può ritenersi sussistente una nozione Europea di retribuzione che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore e che venga corrisposto in via continuativa e non occasionale nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. Cass. N. 13425/2019).
A tal riguardo, può, infatti, richiamarsi l'importante pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Per_5 e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto
23); pertanto, "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza LL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza LL e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
In recepimento e sulla scia dei principi comunitari sanciti dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia, la Suprema Corte ha, dunque, affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Persona 6 del
2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in
C350/06 e C- 520/06, OF e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. Per 5 e altri, C-155/10 del 13 dicembre
2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20; cfr. anche Cass. N.
19716/2023).
Con un recentissimo arresto il Supremo Consesso ha, altresì, affermato che "La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva n.
88/2003/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore" (cfr. Cass. N.
19991/2024).
Non vi è dubbio che la finalità precipua sia quella di voler assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. CGUE 15.9.2011, C - 155/10, Per_5 CGUE 13.12.2018, C - 385/17, Parte 2 ). In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie debba essere ritenuto incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Per_7.
E' stato ribadito, quindi, che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019, n. 37589/2021).
Da ciò consegue che ogniqualvolta una retribuzione sia composta da una parte fissa e da una parte variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro" (ad esempio, le indennità per il tempo trascorso in volo per i piloti di linea), oppure di indennità correlate "allo status personale o professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità
e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni (es. spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base), non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (sentenza LL cit.). I principi fondamentali sanciti nella materia de qua dal diritto comunitario sono stati recepiti dalla giurisprudenza nazionale in ragione del fatto che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Dunque, nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma
3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C- 106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 Per causa C-91/92 CP 2 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C- 14/83 Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 CP_3 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia); obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Non va, infatti, dimenticato che la giurisprudenza comunitaria sopra ampiamente richiamata ha affermato che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
Nell'importante pronuncia LL citata è stato, altresì, affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE LL cit., par. 21); che "l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88... è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE
RS Hein cit., par. 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che
"una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent.
CGUE RS Hein cit., par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE LL cit., par. 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par. 41).
È, dunque, compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per 5 e a., C-155/10, cit.,
punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE". Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato, appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore. Tale requisito va valutato, con riferimento al paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni" e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie" sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
Occorre, infatti, evitare qualsivoglia effetto dissuasivo che potrebbe prodursi laddove il dipendente decidesse di astenersi dalla fruizione delle ferie in quanto consapevole di veder ingiustamente decurtata la retribuzione di compensi strettamente collegati alla professionalità e alle mansioni ordinariamente svolte e, dunque, di percepire un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello di regola percepito.
In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Per_7.
La sentenza della Suprema Corte n. 20216/2022, richiamata anche dalla difesa del ricorrente, si pone nel solco dell'orientamento giurisprudenziale consolidato che ha ripetutamente smentito il principio di onnicomprensività e di necessaria coincidenza tra retribuzione delle ferie e retribuzione in servizio, ribadendo il principio di paragonabilità e non dissuasività della retribuzione delle ferie.
In detta pronuncia, infatti, la stessa Corte partendo dalla considerazione dell'efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale delle sentenze della Corte di Giustizia
e preso atto dei principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite affermati dalla CGUE
(Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch) - ha dichiarato la nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo perché in contrasto con l'art. 4 del D.lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore condizioni paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. La Corte ha poi ribadito che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE "[...] non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico”, nel senso che deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. [...]" giungendo a concludere che “[...]la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. [...]”.
Per quel che riguarda, in particolare, la pretesa maggiorazione per lavoro straordinario, preme richiamare la pronuncia della CGUE, sez. IV, n. 385/2018 nella parte in cui è stato affermato: "...(omissis)... Infine, riguardo alla norma secondo cui le ore di straordinario svolte dal lavoratore sono computate ai fini del calcolo della retribuzione dovuta a titolo dei diritti alle ferie annuali retribuite, si deve rilevare che, a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88. 47 Tuttavia, quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, affinché il lavoratore goda, in occasione di tali ferie, di condizioni economiche paragonabili a quelle di cui beneficia nell'esercizio del suo lavoro. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò accada nel procedimento principale.
(omissis)...".
Pertanto, perché possa configurarsi il diritto al computo della maggiorazione per lavoro straordinario nel calcolo della retribuzione da erogare nel periodo di godimento delle ferie devono ricorrere le seguenti condizioni: a) il ricorso allo svolgimento di lavoro straordinario deve avere carattere ampiamente prevedibile e abituale e scaturire dalle obbligazioni assunte dal lavoratore in forza del contratto di lavoro;
b) la maggiorazione per lavoro straordinario deve costituire un elemento significativo della retribuzione complessiva percepita dal lavoratore.
Per verificare la effettiva prevedibilità ed abitualità dell'impiego del ricorrente nel lavoro straordinario occorre dare rilievo alle buste paga dallo stesso prodotte. Ebbene, dalla disamina delle buste paga emerge l'erogazione sistematica, a cadenza quasi mensile, della maggiorazione per lavoro straordinario sì che tale voce può ritenersi una componente fissa della retribuzione.
Gli importi erogati a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario devono ritenersi significativi, se si tiene conto delle altre componenti della retribuzione, rappresentando, per alcune mensilità, circa il 15% dell'intera retribuzione corrisposta al ricorrente. Se ne desume che lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente sia stato abituale, ed evidentemente prevedibile alla ricorrenza e permanenza delle ragioni che ne hanno generato la necessità.
Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente condanna della CP 1 dell'importo di €
1.428,85 lordi, oltre accessori come in dispositivo precisato. In punto di quantum debeatur, il Tribunale non può non rilevare la estrema genericità dei conteggi effettuata da parte resistente, contestazione che deve ritenersi tamquam non essere dovendo, come è noto, nel rito del lavoro, la contestazione essere specifica e dettagliata. È, infatti, orientamento consolidato quello in virtù del quale "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, formulando una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrendo contestualmente di provarne il fondamento;
la contestazione, infatti, deve ritenersi tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate" (cfr. Trib. Roma n. 1698/2022).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cuase di valore compreso tra € 1.101 ed € 5200 fatta eccezione per la fase istruttoria in quanto non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 2021/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire durante i periodi di ferie per le annualità per cui è causa, la retribuzione nella misura corrispondente a quella ordinariamente corrisposta durante i periodi di servizio, compresa la maggiorazione per lavoro straordinario;
CP 1 al pagamento, per le causali di cui in narrativa, in favore per l'effetto, condanna la dell'importo di € 1.429,85 lordi, oltre interessi e rivalutazione dalla di Parte 1
maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo;
-condanna la CP 1 alla rifusione in favore di Parte 1 e per esso del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.200 per compenso oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria AT