Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente - Dott. AMARI Eugenio - Consigliere - Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere - Dott. FICO Nino - rel. Consigliere - Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
SE AL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 117/97 della Commissione Tributaria Regionale di VENEZIA, depositata il 12/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DO AN ha impugnato le cartelle esattoriali di pagamento dell'IVA dichiarata e non versata per l'anno 1992, nonché dei relativi interessi, deducendone l'illegittimità per mancato previo invito al pagamento, prescritto dall'art. 67 del D.P.R. n. 43 del 1988. La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ha respinto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha accolto l'appello dei contribuente, annullando ruolo e cartelle per il motivo dedotto. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 250/95, convertito in legge n. 349/95 e dell'art. 2 quinquies, comma 1 del D.L. n. 564/94, convertito in legge n. 656/94; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 67 D.P.R. n. 43/88, dell'art. 60 D.P.R. n. 633/72 e dell'art. lO D.L. n. 323/96, convertito in legge n. 425/96; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Col secondo motivo del ricorso, da esaminare con precedenza per il suo carattere risolutivo, il ricorrente ha dedotto che l'invito al pagamento, prima dell'iscrizione a ruolo unitamente ai relativi interessi, dell'IVA non versata, risultante dalla dichiarazione ovvero dall'accertamento o dalla rettifica, è stato introdotto soltanto dall'art. 10 del D.L. n. 323/96, convertito in legge n. 425/96, di modifica e integrazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 633/72, e che precedentemente trovava applicazione l'art. 67 del D.P.R. n. 43/88, per il quale l'invito al pagamento non era affatto necessario ai fini della legittimità della iscrizione a ruolo dell'imposta e della emissione della cartella esattoriale. La censura è fondata. È giurisprudenza di questa Corte che ruolo e cartelle recanti intimazione di pagamento di IVA emessi in data antecedente il 20 giugno 1996 sono disciplinati, ratione temporis, non già dall'art. 60, comma sesto, D.P.R. n. 633/72, come modificato dall'alt 10 D.L. n. 323/96, conv. in L. n. 425/96, bensì dall'art. 67, comma secondo, letta), del D.P.R. n. 43/88, dalla cui lettera si evince inequivocabilmente che l'invito al pagamento ivi menzionato non costituisce atto presupposto o comunque prodromico ad ogni iscrizione a ruolo e ad ogni avvio di procedura riscossiva, e non deve essere emesso in tuttte le ipotesi in cui iscrizione e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni, nonché, in via analogica, tutte le volte che il credito tributario abbia già un titolo, come specificamente nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo ed il correlato inizio della procedura di riscossione abbiano la fonte nella dichiarazione del contribuente che rechi enunciazione dell'avv. e del quantum del debito tributario, comportando l'insorgenza immediata ed incondizionata della debenza del tributo ai sensi dell'art. 30, primo comma, D.P.R. 633/72 (Cass. 12 marzo 2002, n. 3540; Cass. 5 aprile 2002, n. 4868). Non solo, ma è altresì giurisprudenza della Corte che l'unica funzione del predetto invito, anche dopo il 20 giugno 1996, è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatone dell'omesso versamento dell'imposta, fermo restandone l'obbligo di corresponsione integrale del tributo e degli interessi e "medio tempore" maturati (Cass. 25 gennaio 2002, n. 907). Va dunque accolto il secondo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri due, cassazione della sentenza impugnata, rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, e compensazione delle spese dell'intero giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004