Sentenza 15 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze di motivazione dell'uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall'altro.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2015, n. 8669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8669 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2015 |
Testo completo
8 66 9/ 1 6 68 CK REPUBBLICA ITALIANA 84+A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SENTENZA- Dott. AMEDEO FRANCO N. 2341/2015 - Consigliere - Dott. RENATO GRILLO - Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. ENRICO MANZON N. 46072/2015 - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO MATTEO SOCCI - Consigliere - Dott. ALESSIO SCARCELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI DO N. IL 11/01/1980 avverso l'ordinanza n. 468/2015 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 18/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto Aniello: CC Imammissibile »>. : Udit i difensor Avv.; Daniela Papara. . RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 18 giugno 2015, confermava l'ordinanza, di applicazione nei confronti di RI DO della custodia cautelare in carcere, del Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria del 26 maggio 2015, per reati di cui all'art 74 e 73 del T. U. stup.
2. Ricorre in cassazione NG DO nato l'[...] - nell'ordinanza sono tre i soggetti con cognome NG, e due con lo stesso nome DO-, tramite il suo difensore cassazionista, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione dell'art 606, comma1, lettera B del cod. proc. pen. in relazione all'art 273 cod. proc. pen. e art 74 e 73 del T. U. stup. Violazione dell'art. 606, comma 1, lettera E del cod. proc. pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La motivazione sulla gravità indiziaria di colpevolezza è carente, illogica e contraddittoria. Il tribunale ripercorre la stessa motivazione del Giudice per le indagini preliminari, senza filtrare ed analizzare le motivazioni della misura cautelare e le argomentazioni difensive della difesa nel ricorso per riesame;
la prova del vincolo associativo non può essere desunta dalla prova dei due reati fine (capi 4 e 12 dell'imputazione); il fascicolo contiene diverse intercettazioni intercorrenti tra CO FA ed il ricorrente, mentre non c'è prova di contatti con altri presunti sodali dell'associazione. Il contenuto delle intercettazioni è lineare e chiaro, e contiene riferimenti a merce comune (olio) e non a stupefacenti - progr. 320-. Nelle intercettazioni prog. 323 si parla di litri, macchina, sintetico, 540, ebbene l'olio si vende a litri (non certo lo stupefacente), ed esiste l'olio sintetico dal valore 540, in base al motore della macchina. Nessun elemento può far ritenere che il termine olio : fosse riferito a sostanze stupefacenti. Mentre il ricorrente intratteneva conversazioni e contatti solo con FA, : il fatto che poi questi fosse in contatto con altri è di rilevanza solo per FA, e non per il NG DO. Nelle due telefonate 230 e 208 emerge l'assoluta estraneità alla compagine associativa;
il NG afferma "il contatto e non lo è solo mio e tuo" ed il FA ribadisce "tu non sai con chi sono io *** 1 AngebMatteo Saci saprai mai". Nella telefonata 208 il ricorrente afferma "non lo so io... chi te lo dà", e ciò esclude la conoscenza della compagine associativa. Ancora nella telefonata 329, si parla sempre di olio e FA afferma "ieri ho chiamato il titolare e siccome ci sono le ferie si riprende a settembre hai T capito qual è il problema... altrimenti c'è un grossista che non va in ferie però il pagamento deve avvenire in contanti...". Si parla veramente di olio (LUBE) e per le ferie di agosto si doveva interpellare altro grossista. O si trattava di olio per automobili, o se fosse ritenuta la parola "olio" riferita a droghe l'acquisto sarebbe da fare da altro fornitore e non dal GI, ritenuto nell'ordinanza capo dell'organizzazione criminale. Ciò esclude la conoscenza della struttura del GI da parte del NG e quindi la sua estraneità. Inoltre il rapporto di credito debito tra FA e NG e i relativi contrasti escludono la loro associazione prog. 419-. Il dolo di partecipazione all'associazione è un dolo specifico e richiede la consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell'associazione per la realizzazione del programma criminoso. Il NG non conosce gli altri indagati (GI, Violi, Preiti, Caparrotta...). 2. 2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lettera B del cod. proc. pen. in relazione all'art 274 del cod. proc. pen. Violazione dell'art 606, comma 1 lettera E del cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La motivazione sulla ritenuta inidoneità del braccialetto elettronico, dell'ordinanza impugnata, risulta apodittica ed illogica. NG non ha mai avuto contatti ( e non li conosce) con i presunti sodali, tranne che con FA, e non ha mai avuto contatti internazionali (in America o Costa Rica). Per il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie si rileva che il ricorrente non ha precedenti specifici, e non sono pendenti procedimenti per stupefacenti. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del pericolo su dati congetturali ed astratti, senza analisi della stessa personalità dell'indagato, e senza adeguata motivazione sul punto. ! Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 AN OL Speci 3. Il ricorso è fondato relativamente all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Infondato nel resto. Il tribunale del riesame di Reggio Calabria nella parte finale del provvedimento impugnato dedica poche righe all'adeguatezza della misura ritenendo che le "considerazioni giustificano una prognosi di ricaduta ed escludono che misure interinali diverse dalla custodia in carcere siano idonee a salvaguardare le ravvisate esigenze di tutela". Individua nel traffico di stupefacenti in associazione il pericolo di alta recidiva. Esclude l'uso del braccialetto elettronico per inidoneità dello stesso :"Appare, del resto, inidonea la richiesta gradata della misura degli arresti domiciliari, anche con l'uso del braccialetto elettronico, potendo lo stesso, anche indirettamente, riallacciare concretamente i legami con l'ambiente criminale in cui è maturato il delitto e reiterare concretamente la condotta criminosa per cui si procede". Ritiene la Corte che tale motivazione non è esauriente per l'esclusione degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. 3. 1. La riforma della legge n. 47 del 2015, riafferma la funzione di extrema ratio della custodia in carcere inserendo il comma 3 bis all'art 275 del cod. proc. pen.: "Nel disporre la custodia in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art 275 bis, comma 1."; si rafforza l'onere di motivazione già contenuto nell'art 292, comma 2, lettera C bis, del cod. proc. pen. (a pena di nullità rilevabile d'ufficio). L'onere specifico di motivazione, anche prima della riforma recente era stato chiaramente affermato dalla Corte di Cassazione: "In tema di misure cautelari, il Tribunale del riesame, nel valutare la inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto al pericolo di recidivanza deve adeguatamente motivare le ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere tutelate con l'impiego del cosiddetto "braccialetto elettronico" che consente di monitorare continuamente la presenza dell'indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi." (Sez. 2, n. 52747 del 09/12/2014 - dep. 19/12/2014, Schiavon, Rv. 261718). La prescrizione del braccialetto elettronico non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalità di esecuzione degli arresti domiciliari, e per applicarla non vi è necessità di motivazione. Il Giudice del riesame (e quello che applica la misura) è obbligato a fornire adeguata ed esauriente motivazione sia sulla concretezza ed attualità del Anyol okken Socc 3 pericolo di reiterazione dei reati (art. 274, lettera C, del cod. proc. pen., senza possibilità di desumere il pericolo dalla sola gravità del reato in accertamento) e sia sull' inidoneità degli arresti domiciliari, o di altre misure anche applicate cumulativamente art 275, comma 3 del cod. proc. pen. -. Il braccialetto - elettronico (modalità di esecuzione degli arresti domiciliari) controlla costantemente il sottoposto ed evita l' "evasione" dal perimetro di pertinenza, con controllo costante ed efficace. Lo stesso potrebbe rivelarsi inutile solo se fosse accertata, e adeguatamente motivata, la concreta ed attuale possibilità di reiterazione dei reati anche dal, e nel, domicilio. Questa analisi manca nella motivazione del provvedimento impugnato, e conseguentemente sul punto l'ordinanza deve annullarsi limitatamente all'adeguatezza della misura con rinvio.
4. Gli altri motivi di ricorso sono infondati e devono rigettarsi. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'arrestato; FA CO viene individuato come tramite in Italia di GI GO, che operava in America, e il ricorrente partecipava attivamente con FA alla costituzione di società di copertura. Le numerose intercettazioni analizzate dal tribunale del riesame evidenziano un collegamento stabile con FA nella consapevolezza dei rapporti con altri sodali. La motivazione sul punto è esauriente e logica, e la lettura alternativa della difesa non è fondata su elementi concreti, ma solo ipotetici. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, серцов Ноти все Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, "l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro" (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685). Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del tribunale e quello del Giudice delle indagini preliminari) non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (carenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 del cod. proc. pen.) non trova elementi certi negli atti, e né gli stessi, del resto, sono indicati nell'atto di impugnazione, e quindi sono solo ipotesi teoriche, non valutabili in sede di legittimità (vedi espressamente cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: "La regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali". Stesso ragionamento è valido per i gravi indizi di colpevolezza, ex art 273 del cod. proc. pen. Gli elementi indicati dai due provvedimenti, sono gravi, univoci e convergenti nell'indicare il ricorrente gravato da indizi di colpevolezza idonei e sufficienti per la misura cautelare.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura con rinvio al tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame. 5AigeMall co Sacc + La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 comma 1 ter Disp. att. c.p.p. Così deciso il 15/12/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente AN Matteo SOCCI Amedeo CO Angel Matteo Socc DEFOSTATA INC IL - 3 MAR 2013 IL CANCELLERE Luana Mariani 6