Sentenza 17 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n.152 del 1991 conv. nella L. n. 203 del 1991 è configurabile qualora si siano accertati una attività intimidativa caratterizzata da "mafiosità" e l'esplicamento di condotte che, al di là degli interessi personali dei soggetti che le attuano, siano altresì riconducibili agli interessi del clan mafioso che ha il controllo sul territorio ovvero siano rese possibili con l'ausilio degli appartenenti al sodalizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2007, n. 12882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12882 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 17/12/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1599
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 010144/2007
ha pronunciato la seguente: 010238/2007 010246/2007
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
BO IC, IN CE e AR AN;
e da:
1) BO IC N. IL 15/11/1964;
2) IN CE N. IL 02/07/1939;
3) D'AL SI N. IL 27/01/1971;
4) AR AN N. IL 29/01/1971;
5) ER NT N. IL 18/12/1969;
avverso SENTENZA del 21/03/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Siotto Maria Cristina;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Febbraro Giuseppe;
uditi i difensori avv. Velentini Gabriele, De Rosa Domenico. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15/3/2005. emessa a conclusione del giudizio svoltosi con rito abbreviato nei confronti di n. 14 persone imputate a vario titolo - e come meglio specificato nel capo di imputazione - di plurimi reati di estorsione tentata o consumata (capi A-C-F-G-H-J- K-M-N-O-P-Y-Z), del reato di violenza privata (capo D), del reato di lesioni volontarie (capo I), del reato di favoreggiamento (capo L), di violazioni alla legge-droga (capi R-A3-A12), di violazioni alla legge-armi (capi S-T-V), di reati di ricettazione (capi W-X), del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A1), del reato di cui all'art. 416 ter c.p. (capo A2), del reato di furto (parte del capo Y), del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (capo A9), il GUP del Tribunale di Napoli ha - tra le altre statuizioni - assolto ET RN dal reato di cui al capo A, OL PA dai reati di cui ai capi F-Z-A3-A12 e ZZ VI dai reati di cui ai capi F-A2; ha, di contro, condannato (previa applicazione della diminuente prevista per il rito) il detto RN alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed Euro 2000,00 di multa quale responsabile dei reati di cui ai capi J e A1, unificati sotto il vincolo della continuazione, il detto PA alla pena di anni 10 di reclusione ed Euro 3000,00 di multa quale responsabile dei reati di cui ai capi H-I-J-Y-A9 nonché, stando alla parte motiva della sentenza, del reato di cui al capo A1, omettendo peraltro di inserire in relazione a tale reato il suo nominativo fra coloro dichiarati in dispositivo responsabili del reato in questione, reati tutti unificati sotto il vincolo della continuazione e diversamente qualificata l'originaria contestazione di furto in relazione ad uno degli episodi contemplati sub Y in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il detto ZZ alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione quale responsabile del reato di cui al capo A1, AN CA alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione quale responsabile del reato di cui all'art. 513 bis c.p., così diversamente qualificata l'originaria contestazione di estorsione di cui al capo G, AS D'RI, riconosciute in suo favore le circostante attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni 4 ed Euro 1000,00 di multa quale responsabile dei reati di cui ai capi C-D, unificati sotto il vincolo della continuazione, NI RR alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 1600,00 di multa quale responsabile del reato di estorsione sub Y, diversamente qualificata l'originaria contestazione di furto in relazione ad uno degli episodi contemplati sub Y in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Gli imputati sopra indicati sono stati altresì condannati alla pena accessoria della interdizione dai PP.UU. (per la durata di anni cinque gli imputati CA e D'RI, perpetua gli altri). Nei confronti degli imputati CA, RN, PA e ZZ il GUP ha inoltre applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata (per anni tre nei confronti del PA e per anni due nei confronti degli altri).
Avverso tale sentenza hanno proposto appello sia il P.M. sia - tra altri - gli imputati sopra indicati.
Il P.M. ha contestato la pronuncia di assoluzione emessa nei confronti del ZZ e del PA in ordine al reato di cui al capo F e nei confronti del PA in ordine al reato di cui al capo Z, nonché la diversa qualificazione attribuita al capo G (con condanna del CA quale responsabile del reato di cui all'art. 513 bis c.p. e con conseguente decisione di trasmissione degli atti al P.M. per procedere ai sensi del citato art. 513 bis c.p. nei confronti degli imputati PA e ZZ). Ha altresì
contestato la diversa qualificazione - esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di furto - attribuita ad uno degli episodi contemplati nel capo Y. Ha lamentato l'omessa indicazione del nominativo di OL PA tra gli imputati riconosciuti responsabili del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso rubricato sub A1. Ha infine avanzato rilievi in ordine alla determinazione della pena relativamente alla posizione del PA. Con ordinanza 14/3/2006 l'appello proposto dal P.M. nei confronti del PA e del ZZ relativamente al loro proscioglimento per il reato sub F e nei confronti del PA relativamente al suo proscioglimento per i reati sub Z-A3-A12 è stato dichiarato inammissibile ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. L'appello concernente l'omesso inserimento in dispositivo del nominativo del PA quale responsabile del reato sub A1 e la determinazione della pena irrogata a tale imputato è stato qualificato come ricorso ma poi convertito nuovamente in appello ex art. 580 c.p.p.. L'imputato CA ha eccepito la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra contestazione e statuizione, ha chiesto comunque il proscioglimento dal reato sub G come diversamente qualificato nonché, in subordine, la riduzione della pena. L'imputato RN ha chiesto l'assoluzione dai reati ascrittigli nonché, in subordine, l'unificazione delle violazioni sotto il vincolo della continuazione con i fatti oggetto della sentenza 8/11/2002 della Corte di Appello di Napoli ed, in via ancora più gradata, la riduzione della pena.
L'imputato D'RI ha chiesto l'assoluzione dai reati ascrittigli e di cui ai capi C-D ovvero, in subordine, l'esclusione delle contestate aggravanti, il riconoscimento della minima partecipazione al fatto sub C, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la riduzione della pena ed il beneficio della sospensione della pena.
L'imputato RR ha chiesto l'assoluzione dal reato di cui al capo Y ovvero, in subordine, l'esclusione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e la riduzione della pena. L'imputato
PA ha dedotto l'improcedibilità dell'azione penale in ordine al reato sub A1 per violazione dell'art. 414 c.p.p., ha chiesto l'assoluzione da tutti i capi di imputazione ovvero, in subordine, la esclusione della qualifica di promotore relativamente al reato associativo, l'esclusione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e la rideterminazione della pena.
L'imputato ZZ ha chiesto l'assoluzione dal reato sub A1 ovvero, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 114 c.p. nonché la riduzione della pena.
Con sentenza del 21/3/2006 la Corte di Appello di Napoli, decidendo sugli appelli avanzati ed in parziale riforma della sentenza 15/3/2005, ha, relativamente all'imputato CA, ridotto la pena ad anni 2 e mesi 8 di reclusione;
relativamente all'imputato RN, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha unificato i fatti di cui ai capi J-A1 con quelli oggetto della sentenza 8/11/2002 della Corte di Appello di Napoli ed ha, conseguentemente, determinato la pena complessiva in anni 8 di reclusione ed Euro 2000,00 di multa;
relativamente all'imputato D'RI ha confermato la sentenza di primo grado;
relativamente all'imputato RR ha escluso la sua responsabilità in ordine all'episodio dell'impossessamento e della presentazione all'incasso degli assegni e, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in relazione ai residui episodi descritti al capo Y in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1200,00 di multa, altresì sostituendo la inflitta pena accessoria della interdizione perpetua dai PP.UU. con quella temporanea per anni cinque;
relativamente all'imputato PA ha escluso la responsabilità di costui dal reato di cui al capo A9, ha riqualificato come furto l'episodio concernente gli assegni di cui al capo Y, ha ricompreso il suo nominativo fra i soggetti responsabili del reato associativo, ha provveduto alla rideterminazione della pena, ritenuto più grave il reato sub Y, in anni 9 e mesi 8 di reclusione ed Euro 2600,00; relativamente all'imputato ZZ ha escluso l'aumento praticato per la recidiva ed ha rideterminato la pena in anni 4 e mesi 4 di reclusione, altresì sostituendo la pena accessoria della interdizione perpetua dai PP.UU. con quella temporanea per anni cinque.
La Corte di Appello ha richiamato in relazione alla ricostruzione dei fatti la sentenza di primo grado ed ha poi proceduto alla disamina della posizione di ciascun imputato, tenendo conto per ognuno dei rilievi difensivi, così come di seguito sintetizzato. In ordine all'imputato CA la Corte ha condiviso la valutazione del primo Giudice circa la configurabilità del reato di cui all'art. 513 bis c.p., ed ha analizzato le dichiarazioni rese da SA Di AR gestore della caffetteria nella quale, su pressione di alcuni soggetti, erano stati installati alcuni videogiochi del CA, rilevando come parte delle dichiarazioni del Di AR, l'esito di alcuni accertamenti di P.G. ed il tenore di alcune conversazioni intercettate comprovassero l'imposizione della installazione in palese violazione delle regole della concorrenza e come le intimidazioni poste in essere fossero riconducibili all'organizzazione criminale che controllava il territorio;
sicché legittimamente era stata ravvisata l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. In ordine all'imputato RN la Corte ha preso atto della sua rinuncia ai motivi non attinenti alla pena ed ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per una declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. In ordine all'imputato D'RI la Corte ha escluso che nella valutazione delle dichiarazioni rese da GL D'ES, titolare della ditta ICED, si fossero violati i criteri di cui all'art. 192 c.p.p. (avendo la parte lesa assunto le vesti di indagato in conseguenza della sua ritrattazione e non essendosi acquisiti, ad avviso dell'appellante, riscontri esterni circa le affermazioni del D'ES indicanti l'imputato come persona di fiducia del clan GO e circa le minacce da costui rivolte per evitare il suo licenziamento dalla ditta ICED); e ciò perché in realtà le dichiarazioni accusatorie avevano trovato riscontro nelle stesse dichiarazioni dell'imputato. Quanto al merito ha sottolineato la valenza probatoria delle ammissioni dell'imputato, che in più occasioni si era interessato della consegna delle somme estorte al titolare della ditta dagli "amici di I" su richiesta degli estorsori, così contribuendo consapevolmente alla consumazione del reato, nulla rilevando che egli fosse rimasto estraneo all'attività intimidatoria;
ha rilevato la credibilità delle prime dichiarazioni del D'ES, poi confermate dopo la ritrattazione, in quanto circostanziate e logicamente coerenti nonché suffragate, come si è detto, dalle stesse dichiarazioni dell'imputato.
In ordine all'imputato RR la Corte ha rilevato come l'imputato non avesse negato il fatto storico contestatogli ma solo l'intervento nella vicenda del coimputato PA;
come il fatto non fosse connesso con una attività usuraia del d'apice, indicato in imputazione come vittima della condotta estorsiva;
come le dichiarazioni del d'apice avessero trovato riscontro in quelle dei testi castellano e ER.
In ordine all'imputato PA la Corte ha escluso la fondatezza dell'eccezione difensiva relativa alla violazione dell'art. 414 c.p.p. per quanto concerneva il reato di cui al capo A1, atteso che la contestazione riguardava fatti diversi e successivi da quelli oggetto del procedimento precedentemente archiviato. Ha ritenuto comprovata la partecipazione del PA ad un sodalizio criminoso, del quale governava le finanze ed in merito al quale adottava decisioni di rilievo altresì occupandosi della sicurezza dell'organizzazione, nonché acquisiti a suo carico sicuri elementi di reità sia in ordine ai fatti in danno dei fratelli TE (così come chiaramente deducibile dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dal tenore delle affermazioni del ZZ) sia in ordine alle estorsioni in danno dei rivenditori operanti nel mercato ittico di OZ (così come desumibile, dalle dichiarazioni di numerosi commercianti e dalle videoriprese dei Carabinieri, oltre che dalle intercettazioni), sia in ordine alla vicenda che aveva visto il coinvolgimento del RR (come desumibile dalle dichiarazioni del d'apice, dal suo operato riconoscimento fotografico del PA). In ordine all'imputato ZZ la Corte ha rilevato la valenza probatoria delle varie conversazioni intercettate e dei rapporti intrattenuti con il capo-clan Ferdinando GO;
ha ritenuto infondato l'assunto difensivo secondo il quale il ZZ avrebbe avuto con gli affiliati del sodalizio unicamente rapporti personali di amicizia e conoscenza, senza alcun suo apporto alle attività illecite del clan GO, sottolineando al riguardo come egli godesse della fiducia dei vertici del sodalizio, con i quali aveva contatti diretti ed ai quali forniva consigli ed osservazioni, altresì svolgendo per l'associazione funzioni di cassiere. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso pii imputati CA, RN (che ha successivamente rinunciato al ricorso, sicché, previo stralcio della sua posizione, è stata nei suoi confronti emessa da questa Corte declaratoria di inammissibilità del ricorso), D'RI, RR, PA e ZZ;
il P.M. ha proposto analogo mezzo di impugnazione sia avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello alla quale sopra si è accennato, emessa in data 14/3/2006 dalla Corte di Appello, sia avverso la statuizione assolutoria pronunciata dal Giudice di primo grado nei confronti degli imputati PA e ZZ in relazione al reato sub F e nei confronti del PA in relazione ai reati sub Z, sia infine avverso la decisione di restituzione degli atti al P.M. per procedere nei confronti dei detti PA e ZZ relativamente ai fatti sub G diversamente qualificati. Il P.M. ha richiamato le argomentazioni svolte nel precedente atto di appello ed ha sostenuto la erroneità delle valutazioni e qualificazioni alle quali era pervenuto il Giudice di primo grado con riferimento ai fatti descritti nei capi F-G-Z.
L'imputato CA ha dedotto la illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alle dichiarazioni rese dalla parte offesa SA Di AR e relativamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. L'imputato D'RI ha lamentato, in relazione ad entrambe le fattispecie ascrittegli, la violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., rilevando come la motivazione fosse apodittica e come in sentenza non si fossero affrontati rigorosamente i temi difensivi devoluti con l'atto di appello, altresì sottolineando come al GO, capo del clan del quale il D'RI sarebbe stato "persona di fiducia", non fosse stata contestata imputazione analoga a quella sub C. Il ricorrente ha rilevato la inattendibilità della indicata parte offesa D'ES e delle sue dichiarazioni nonché la carenza di riscontri. Ha, in via subordinata, sostenuto la applicabilità nella specie della diminuente di cui all'art. 114 c.p., la insussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 54 c.p.; ha infine lamentato la omessa motivazione circa la richiesta di riduzione della pena nel massimo consentito in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L'imputato RR ha innanzi tutto eccepito (impugnando unitamente alla sentenza l'ordinanza 14/3/2006) la violazione dell'art. 486 c.p.p. con riferimento al mancato rinvio della trattazione del giudizio ad altra udienza per legittimo impedimento a comparire dell'imputato. Il ricorrente ha quindi dedotto l'erronea qualificazione dei fatti, da ricondursi più esattamente all'ipotesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
ha sostenuto altresì l'erronea applicazione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7; ha infine lamentato la carenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
L'imputato PA ha con due distinti atti di ricorso ribadito l'eccezione di nullità della sentenza relativamente al capo A1 per violazione dell'art. 414 c.p.p.; ha rilevato l'erronea valutazione delle intercettazioni con riferimento all'episodio TE ed ai fatti concernenti le asserite estorsioni ai danni degli esercenti del mercato ittico di OZ nonché la carenza di idonei elementi di prova e dei necessari riscontri;
ha lamentato la mancata valutazione e replica delle argomentazioni difensive. Il ricorrente ha poi dedotto violazione di legge con riferimento alla avvenuta contestuale qualificazione dell'appello del P.M. quale ricorso e sua conversione in appello ex art. 580 c.p.p. in relazione all'episodio degli assegni citato al capo Y e con riferimento altresì alla diversa valutazione e qualificazione di tale episodio;
ha comunque rilevato la illogicità e contraddittorietà della motivazione svolta in relazione a tutti i fatti di cui a tale capo di imputazione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione anche con riguardo alla sua affermata responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed alla ravvisata qualità di promotore del sodalizio. Infine il ricorrente ha contestato la ravvisabilità dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. L'imputato ZZ ha contestato l'interpretazione data in sentenza alle conversazioni intercettate e sostenuto la carenza di idonea motivazione circa la sussistenza nella specie dell'affectio societatis;
ha altresì rilevato la mancanza di idonea motivazione in ordine all'entità della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Con memorie successivamente depositate gli imputati D'RI, RR e PA hanno ulteriormente argomentato in ordine alle censure avanzate, altresì sottolineando il PA l'inammissibilità dell'impugnazione del P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso proposto dal P.M..
Il P.M., dopo aver riportato i motivi dell'atto di appello precedentemente presentato avverso la sentenza 15/3/2005 del GUP del Tribunale di Napoli e dopo avere rilevato che tale appello era stato dichiarato inammissibile a seguito dell'entrata in vigore della L. n.46 del 2006, ha nel ricorso proposto avverso la medesima sentenza fatto rinvio ai motivi di appello in premessa trascritti, integrandoli con alcune ulteriori specificazioni ed argomentazioni. Ebbene, innanzi tutto non ha tenuto conto il ricorrente P.M. che la natura delle censure originariamente proposte non ne consentiva la proposizione in questa sede a mezzo dell'accennato rinvio, palese essendo che discettare sulla diversa alternativa ricostruzione dei fatti oggetto delle imputazioni sub F e sub G a carico rispettivamente di OL PA e VI ZZ nonché di AN CA, con richiamo ad atti che non si allegano e che non vengono indicati con le specificazioni necessarie, non vale a conferire alle questioni dibattute rilievo di legittimità. In secondo luogo le censure specificatamente proposte con il ricorso (che si devono ritenere limitate: alla statuizione di assoluzione degli imputati PA e ZZ dal reato di estorsione ai danni di AN CA contestato al capo F, alla diversa qualificazione attribuita al fatto sub G posto a carico dell'imputato CA ed alla statuizione di assoluzione del PA dal reato sub Z) sono caratterizzate da estrema genericità, sostanzialmente con esse lamentandosi in maniera apodittica la errata qualificazione sia dei fatti di cui ai capi F e G, ricondotti dal GUP alla fattispecie di cui all'art. 513 bis c.p., sia del fatto sub Z, ritenuto dal medesimo Giudice "una semplice dazione spontanea di favori", senza peraltro sostenere tali apodittiche affermazioni con argomentazioni di rilievo giuridico e senza, altresì, porre in rilievo illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni in proposito svolte in sentenza. In terzo luogo, quanto all'ordinanza di inammissibilità 14/3/2006 pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, deve rilevarsi - a parte la già non prevista impugnabilità della stessa - che il ricorrente P.M., pur dopo avere in premessa di ricorso dichiarato di volere impugnare anche tale ordinanza, non fa seguire a tale sua dichiarazione di intenti alcuna specifica censura. In quarto luogo, infine, la natura non decisoria della disposta trasmissione degli atti al P.M. in relazione al capo G rende tale disposizione impugnabile.
Deve, in conclusione, convenirsi sulla inammissibilità del ricorso presentato dal P.M..
Ricorso proposto da VI ZZ.
Nei tre motivi in cui si articola l'impugnazione il ricorrente si è limitato: a prospettare, in contrapposizione alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, le proprie diverse ed alternative ricostruzioni dei fatti nonché, alle valutazioni degli elementi di causa esposte in sentenza, le difformi sue interpretazioni di tali elementi;
a trarre da alcune affermazioni intercettate, riportate in forma sintetica e svincolata da ogni ulteriore dato acquisito, l'assunto per il quale nella specie emergerebbe "la sola contiguità compiacente dello stesso (ZZ) ovvero la sua vicinanza o disponibilità nei confronti del sodalizio e dei suoi esponenti anche di spicco", e non già la ritenuta sua partecipazione all'associazione criminosa;
a lamentare una non argomentata determinazione della pena ed una insufficiente motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ma tali doglianze sono, per un verso, improponibili in questa sede (quelle avanzate con i motivi 1 e 2) in quanto, piuttosto che sottolineare manifeste illogicità e contraddittorietà motivazionali della sentenza impugnata o violazioni di legge sostanziale e processuale, si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di una alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella della sentenza (senza peraltro tenere conto delle articolate argomentazioni - cfr. in particolare pagg. 37-39, pag. 42, pag. 45 - svolte in ordine all'entità ed alla "qualità" del coinvolgimento del ZZ nel sodalizio criminoso); per altro verso sono del tutto aspecifiche (quelle avanzate con il terzo motivo), atteso che la mera apodittica critica circa la individuata pena che si assume - contrariamente al vero - essere "vistosamente" superiore al minimo edittale e la generica doglianza di "insufficienza" della motivazione di diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. sono, con tutta evidenza, connotate da una estrema genericità che non consente l'esercizio del sindacato di legittimità da parte di questa Corte.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso del ZZ deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. Ricorso proposto nell'interesse di AN CA. La responsabilità dell'imputato in relazione al fatto sub G (come qualificato nelle sentenze di merito) è stata affermata sulla base di elementi e considerazioni articolatamente e logicamente esposte, senza trascurare i rilievi difensivi che vengono tutti attentamente vagliati e poi superati con pertinenti osservazioni. Ed infatti, esclusa ogni violazione del principio di correlazione tra accusa e statuizione, la Corte ha richiamato, a sostegno dell'accusa formulata nei confronti del CA, le dichiarazioni della parte offesa SA Di AR, sottolineando, pur preso atto delle divergenze che su alcuni punti erano riscontrabili fra le dichiarazioni da costui rese, come non potesse mettersi in dubbio l'attendibilità e valenza delle sue prime dichiarazioni (non riconducigli ad erroneo ricordo ne' ad un malevole intento accusatorio, peraltro nemmeno prospettato dalla difesa) e come soprattutto confortassero le stesse, in punto di sussistenza del fatto e di coinvolgimento nella vicenda del CA, altri e diversi elementi desumibili dagli accertamenti dei Carabinieri e dalle intercettazioni eseguite nell'autovettura del coimputato ZZ, elementi tutti analiticamente elencati e vagliati alle pagg. 75-76 della sentenza impugnata e congruamente ritenuti idonei a fornire riscontro a quanto da subito dichiarato dal Di AR ed a comprovare - unitariamente - l'accusa.
Ebbene a fronte di ciò non sembrano avere consistenza le censure di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avanzate dal ricorrente con riferimento alla valutazione riservata alle dichiarazioni del Di AR. E ciò perché la Corte di merito ha preso atto delle divergenze esistenti tra le dichiarazioni da costui rese nel 2001 e quelle rese nel 2003 e, lungi da arbitrariamente "scegliere" gli elementi di prova emersi in atti al fine di privilegiare l'accusa, ha attentamente vagliato le dichiarazioni, rilevando gli elementi di sicura convergenza, la maggiore attendibilità - sulla base di specifiche e congrue considerazioni - delle prime dichiarazioni, la sussistenza, soprattutto, di elementi di riscontro che supportavano tali dichiarazioni;
e perché, altresì, di tali ulteriori elementi in ricorso non si tiene conto, limitandosi il ricorrente a "rileggere" le dichiarazioni del Di AR ed a trarre da esse una diversa ricostruzione della vicenda. Quanto poi ai rilievi avanzati in relazione alla ravvisata sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, ritiene il Collegio che non sia ravvisabile alcun vizio motivazionale od alcuna violazione di legge. Il controllo del clan GO sulle attività di gestione dei videogiochi (oltre che su altre lucrose attività svolgentisi nel territorio di pertinenza del clan), il diretto interesse del CA nella gestione di tale tipo di apparecchi, gli accertati suoi contatti e collegamenti con il detto sodalizio, le modalità delle intimidazioni rivolte alla parte offesa (alla quale non solo viene preannunciata la violenta rimozione degli apparecchi noleggiati dalla ditta concorrente, ma alla quale viene altresì fatto presente che le persone che si erano presentate nel bar dal Di AR gestito erano gli "unici" che in zona avrebbero potuto noleggiare i videogiochi), chiaramente e volutamente evocatrici della forza di intimidazione dell'organizzazione criminale che controllava il territorio, sono gli elementi che hanno indotto i Giudici del merito a ravvisare l'aggravante in questione;
e poiché tale aggravante è ravvisabile ogni qual volta vengano utilizzati metodi mafiosi o ci si avvalga della forza intimidatrice del vincolo mafioso non si scorge, attesi gli elementi sottolineati dalla Corte di merito, alcun vizio motivazionale o violazione di legge nell'argomentare che ha portato la Corte ad affermare la sussistenza nella specie dell'aggravante di cui si discute.
Il ricorso del CA, non meritando condivisione alcuna, deve pertanto essere rigettato.
Ricorso proposto nell'interesse di AS D'RI. Con i motivi articolati nel ricorso il ricorrente reitera alcune delle censure proposte in sede di appello ed in ordine alle quali la Corte di merito ha dato congrua ed esaustiva risposta che resiste agli ulteriori rilievi qui formulati.
La Corte di merito, infatti, condividendo sul punto l'assunto difensivo per il quale nella valutazione delle dichiarazioni rese dalla parte offesa GL D'ES doveva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, ha dapprima vagliato tali dichiarazioni così come rese nel corso delle indagini e, con un iter argomentativo logicamente ineccepibile ed esaustivo, ha escluso il sospetto di una accusa ingiusta da parte del dichiarante, ha rilevato la inconsistenza della ritrattazione, ha sottolineato la completezza e coerenza delle dichiarazioni accusatorie, ha infine richiamato gli elementi a riscontro di tali dichiarazioni accusatorie - anche nelle parti concernenti il rapporto intercorso tra esso dichiarante e l'imputato ed il ruolo di "persona di fiducia del clan" svolto nella vicenda da quest'ultimo (cfr. su tali punti le argomentazioni svolte alle pagg. 62-63 della sentenza impugnata) - rilevando in proposito la valenza probatoria, anche "autonoma", delle ammissioni dell'imputato (pagg. 56-57), la inconsistenza del tentativo di ridimensionamento della sua posizione (pag. 58), la pacifica riconduzione dell'intervento del D'RI nella vicenda estorsiva ad una richiesta dei camorristi e la "vicinanza" dell'imputato al clan GO (cfr. le dichiarazioni rese dall'imputato e riportate alle pagg. 55-56 della sentenza impugnata). Nessuna condivisione, alla luce di ciò, meritano dunque i rilievi mossi con il primo motivo di ricorso considerato: che la circostanza delle consegne delle buste contenenti il denaro effettuate, oltre che dal D'RI, anche da altri è stata vagliata dalla Corte di merito che ad essa ha dato congrua risposta, rimarcando la differenza dell'intervento nella vicenda del D'RI (sollecitato non dal D'ES ma dagli estorsori camorristi); che la "vicinanza" del D'RI al clan camorristico è desumibile dalle sue stesse dichiarazioni e che proprio alla luce di ciò la Corte ha rinvenuto il riscontro alla dichiarazione del D'ES riguardante la qualifica di persona di fiducia del clan attribuita all'imputato e specificatamente indicata al propalante dagli estorsori;
che, lungi dall'incorrere nella violazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4527/2003 richiamata in ricorso, la Corte di Appello ha, con le argomentazioni più sopra richiamate, dato congrua risposta alle prospettazioni difensive con riguardo ovviamente a quelle risultanze probatorie che presentavano valenza decisiva.
Parimenti non condivisibili sono le censure di cui al secondo ed al terzo motivo di ricorso. L'intervento del D'RI nella vicenda, con le modalità accertate, è stato dalla Corte di merito correttamente ricondotto (cfr. pagg. 56-57-58) alla fattispecie criminosa contestata sulla base della ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato, il primo integrato dalla realizzazione da parte dell'imputato di un significativo "segmento" dell'intera condotta estorsiva, il secondo integrato dalla consapevolezza del D'RI di concorrere con la sua condotta ad una estorsione posta in essere dalla camorra ai danni del suo datore di lavoro nonché dal preciso suo intendimento di dare un contributo a tale azione criminosa (così aderendo, altresì, alle finalità degli altri estorsori di avvantaggiare il sodalizio di appartenenza). E poiché la ravvisata sussistenza degli elementi integranti il reato, la valenza del contributo offerto, le finalità dell'azione criminosa sono state argomentate dalla Corte di Appello di Napoli in linea con i principi di diritto in materia e senza incorrere in contraddittorietà o manifeste illogicità, non trovano spazio alcuno le censure in punto di elemento psicologico, di aggravante speciale e di mancata applicazione del disposto di cui all'art. 114 c.p. formulate con i motivi in esame. Quanto alle censure di cui al quarto motivo di ricorso, relative sostanzialmente alla asserita violazione del canone di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 con riguardo specialmente alla imputazione di violenza privata ed alla mancata esclusione in relazione a tale reato dell'aggravante speciale, rileva il Collegio: come la questione dei riscontri alle dichiarazioni accusatorie del D'ES e della sussistenza dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 sia stata esaminata e risolta dalla Corte di merito con riguardo ad entrambe le imputazioni che riguardano il D'RI; come la stretta connessione tra le due vicende consentisse tale cumulativa disamina;
come più sopra si sia già sottolineata la congruità delle argomentazioni svolte in sentenza;
come, peraltro, i rilievi di cui al motivo in esame si risolvano in una mera generica reiterazione di doglianze già avanzate in sede di appello.
Nessuna condivisione meritano, infine, le censure subordinate relative alla esclusione della scriminante dello stato di necessità e della mancata applicazione, nella loro massima estensione, delle circostanze attenuanti genetiche (motivi quinto e sesto del ricorso). La motivazione con la quale la Corte di merito ha ritenuto non ravvisatale la scriminante de qua appare infatti in linea con i principi giurisprudenziali in materia, congrua ed esaustiva, sicché essa resiste ai rilievi (peraltro in gran parte involgenti valutazioni di fatto improponibili in questa sede di legittimità) avanzati con il quinto motivo. Il richiamo alle considerazioni del primo Giudice in punto di trattamento sanzionatorio (in esso compresa l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della conseguente diminuzione) rende congrua anche la motivazione in proposito svolta nella sentenza impugnata, la conferma della statuizione rendendo possibile la sua integrazione con quella della precedente sentenza di merito e quindi la formazione di un unico esaustivo complesso corpo argomentativo.
Alla stregua di quanto sopra si impone dunque il rigetto del ricorso. Ricorso proposto nell'interesse di NI RR.
L'eccezione procedurale sollevata con il primo motivo di ricorso è priva di fondamento. Ed infatti, tenuto conto che il giudizio si svolgeva secondo le forme del rito abbreviato, nessuna rilevanza poteva e può attribuirsi all'asserito impedimento a comparire dell'imputato prospettato dal suo difensore all'udienza del 14/3/2006, non avendo l'imputato manifestato esplicitamente o per facta concludentia la sua volontà di comparire all'udienza camerale, mai una siffatta volontà avendo il RR in precedenza espresso ed, anzi, con un tale intendimento essendo in contrasto il fatto di essere egli rimasto assente in precedenti udienze;
inoltre - e ciò fa perdere qualsiasi rilevanza all'eccezione de qua - deve escludersi che si sia nella specie verificata una qualche lesione del diritto di difesa (peraltro nemmeno lamentata dal ricorrente) atteso che in sentenza (cfr. pag. 111) si è precisato che il procedimento venne comunque rinviato all'udienza del 21/3/2006.
Non merita condivisione nemmeno il secondo motivo di gravame con il quale il ricorrente ha inteso contestare la qualificazione attribuita ai fatti di cui all'imputazione sub Y, all'uopo sottolineando la poca attendibilità della fonte accusatoria e richiamando circostanze (i rapporti commerciali - precedenti e susseguenti l'estorsione contestata - intercorsi tra la società del RR e quella della p.o. d'apice, l'esistenza di un credito del RR nei confronti di NI D'SA, l'agire autonomo del RR senza alcun concorso del coimputato PA, il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste SU ER) indicate in palese contrasto con quanto affermato da alfonso d'apice e con l'interpretazione data ai fatti in sentenza. Ebbene la Corte di Appello ha proprio sui punti sottolineati in ricorso reso ampia e convincente motivazione, riservando alle vicende descritte nel capo di imputazione sub Y una lunga ed approfondita analisi (pagg. 99/107 e pagg. 111-112 della sentenza impugnata) che ha tenuto conto di tutte le doglianze difensive avanzate in grado di appello e delle argomentazioni in parte difformi svolte dal primo Giudice;
ha escluso, non già sulla base di interpretazioni opinabili ma sulla base delle deposizioni testimoniali di soggetti privi di interesse nei fatti, la natura usuraia del credito vantato dal d'apice nei confronti del D'SA (e comunque correttamente escluso che una siffatta natura potesse avere rilievo in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti); ha altresì ricostruito i rapporti con il RR e gli specifici eventi accaduti in assenza del d'apice e che avevano costituito oggetto della denuncia da questi presentata il 13/8/2001;
ha analizzato i fatti come emersi in atti ed ha, con argomentazioni sempre logiche e prive di contraddizioni, concluso per la sussistenza delle ipotesi di reato contestate e per la responsabilità degli imputati, nei termini precisati in sentenza, sottolineando la inconsistenza degli assunti difensivi. A fronte di ciò in ricorso:
si è sottolineata la estraneità del RR alle estorsioni effettuate ai danni degli operatori ittici di OZ, senza avvedersi della irrilevanza di tale circostanza;
si è insistito sulla natura usuraia del credito vantato dal d'apice nei confronti del D'SA, sulla situazione credito/debito esistente tra D'SA e RR e sui rapporti commerciali tra le società Gross Gel del RR e AK del d'apice, in proposito peraltro adducendo solo improponibili diverse valutazioni dei fatti;
si è escluso ogni intervento nella vicenda del PA, senza tenere conto delle specifiche considerazioni svolte sul punto dalla Corte di merito e, comunque, senza rilevare illogicità e contraddittorietà di sorta dell'iter argomentativo seguito in sentenza, ancora una volta anteponendo una diversa ed asseritamene più plausibile ricostruzione;
si è apoditticamente concluso per l'inesistenza di elementi a supporto delle intimidazioni ai danni del d'apice, per la riconducibilità dell'agire del RR a suoi presunti crediti nei confronti del D'SA, per la non conciliabilità di alcune statuizioni (lamentando al proposito carenza di elementi, ma senza porre in evidenza manifeste illogicità o contraddizioni del compendio argomentativo e solo "rivisitando" i fatti). Quanto al terzo motivo di ricorso, la sussistenza nella specie dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 è stata congruamente argomentata dalla Corte di merito, che ha sottolineato il coinvolgimento nei fatti del soggetto - il PA - che reggeva le fila del sodalizio criminoso, che ha rilevato come i fatti denunciati dal d'apice costituissero "momenti di attuazione di una precisa strategia mirante a costringere il denunciante ad abbandonare il mercato di OZ ed a rinunciare ai propri crediti, effetto che il D'SA ed il RR non avrebbero potuto ottenere senza il sostegno dell'organizzazione criminale", che ha altresì posto in evidenza i metodi mafiosi utilizzati dai responsabili dei fatti per il raggiungimento dei loro fini e per il mantenimento del controllo del clan GO sul territorio e sulle attività economiche di interesse. Il rilievo, per il quale si sarebbe dovuto - ad avviso del ricorrente - tenere conto della estraneità del RR alle estorsioni consumate all'interno del mercato ittico di OZ, non vale a porre nel nulla le considerazioni di cui in sentenza sulla ravvisabilità dell'aggravante in questione, atteso che la sottolineata circostanza è irrilevante una volta che si siano accertati - come nella specie - una attività intimidativa caratterizzata da "mafiosità" e l'esplicamento di condotte che, al di là degli interessi personali dei soggetti che le attuano, siano altresì riconducibili agli interessi del clan mafioso che ha il controllo sul territorio ovvero siano rese possibili con l'ausilio degli appartenenti al sodalizio.
Palesemente inammissibile è poi l'ultimo motivo di gravame con il quale si è lamentato difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
e ciò perché l'attenuante in questione è stata riconosciuta addirittura con giudizio di prevalenza. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso del RR deve essere rigettato.
Ricorsi proposti nell'interesse di OL PA. I ricorsi, presentando essi doglianze sostanzialmente analoghe, possono essere oggetto di disamina congiunta.
Le censure circa l'asserita violazione dell'art. 414 c.p.p. ed i rilievi motivazionali al proposito avanzati, unitamente alla richiesta di improcedibilità dell'azione con riguardo alla accusa di partecipazione del PA alla consorteria mafiosa denominata "clan GO", sono manifestamente infondati. In proposito è sufficiente richiamare le condivisibili argomentazioni (da considerarsi qui integralmente trascritte) che su tale questione questa stessa Corte sez. 1 ha svolto nell'ambito della procedura de liberiate su ricorso del PA, nella quale è stata emessa la sentenza n. 28377/2006, del tutto in linea con precedenti pronunciati. La identità dei fatti e delle questioni proposte nel procedimento conclusosi con tale sentenza esonera questa Collegio da ogni altra considerazione.
In ordine ai fatti - capi H ed I - ai danni dei fratelli TE, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, la Corte di merito è pervenuta alla conferma delle statuizioni di responsabilità emesse in primo grado dopo una attenta analisi degli elementi acquisiti e degli avanzati rilievi difensivi, senza incorrere in alcun vizio motivazionale o violazione dei canoni di valutazione delle prove. Ed invero la Corte, lungi dall'attribuire alle conversazioni intercettate intercorse tra il ZZ ed altri valore di prova solo perché rese al di mori di contesti ufficializzati (con tale riferimento volendo la Corte - all'evidenza - soltanto sottolineare la spontaneità delle propalazioni e la probabile loro corrispondenza al vero in quanto riferibili a soggetti che non sapevano di essere intercettati e che si collocavano nel medesimo "contesto ambientale"), ha innanzi tutto vagliato e sottolineato la posizione di affiliato del clan del ZZ e, quindi, la sua possibilità di accesso alle notizie relative alle vicende del sodalizio, ha argomentato in modo congruo in ordine alla individuazione nel PA del "OL" menzionato nelle conversazioni intercettate, ha fornito una logica "chiave di lettura" delle varie conversazioni, ha rilevato la precisione e costanza delle affermazioni dal ZZ rese su tali vicende, ha fatto richiamo al ruolo subalterno del coimputato RN ed al ruolo - di
contro
- apicale del PA, ha tratto da tale diversità di ruoli la logica conseguenza che l'agire del primo non poteva essere ignoto al secondo e che, anzi, abbisognava del consenso di quest'ultimo, ha richiamato ulteriori elementi (la conversazione intercettata di AR TR, moglie del RN;
l'assistenza legale assicurata a quest'ultimo su iniziativa del clan) a conforto delle intercettate affermazioni del ZZ. E poiché le censurate statuizioni sono state basate sulla valutazione unitaria - esposta in maniera logica e priva di contraddizioni - di tutti gli elementi sopra indicati, non si scorge, con riguardo all'iter argomentativo seguito dalla Corte di merito, alcuna violazione del canone di valutazione delle prove ne' alcun vizio motivazionale.
Considerazioni analoghe vanno fatte con riguardo ai motivi di ricorso relativi alla vicenda richiamata al capo J dell'imputazione. Resta da aggiungere, in relazione ai rilevi per i quali la responsabilità del PA sarebbe stata affermata sulla base di una presunta ma non provata posizione di vertice dell'imputato nel sodalizio criminoso, che il ruolo apicale del PA non viene desunto da una sporadica conversazione intercettata ma da numerose di tali conversazioni (tutte richiamate nella sentenza impugnata) illuminanti circa il governo delle "finanze" del sodalizio da parte del PA, circa il suo interessamento per la sicurezza dell'organizzazione e dei suoi affiliati, circa l'ampio e discrezionale potere dell'imputato nell'organizzazione di ogni attività del clan;
che ulteriori conferme di siffatto ruolo di vertice sono dalla Corte rinvenute nel coinvolgimento del PA in alcune delle vicende oggetto di causa, secondo modalità che escludono una marginalità della condotta e che, anzi, la connotano come quella propria di un "capo";
che, a sostegno della riconduzione anche (e soprattutto) al PA dell'attività estorsiva ai danni degli operatori del mercato ittico di OZ, la Corte di merito ha richiamato, oltre a tale peculiare posizione del PA, specifici elementi ed episodi (le significative dichiarazioni del d'apice; lo stivaggio delle cassette di pesce, estorte settimanalmente dal RN ai vari commercianti, presso la paranza di un parente del PA;
l'ossequio riservato a costui in occasione dei suoi accessi presso il mercato;
la ripetitività di tali condotte estorsive a conferma del "sistema" imposto agli operatori dal clan in quel momento "retto" dal PA;
la posizione subordinata di coloro che si occupavano della settimanale raccolta e distribuzione di pesce e il ricorso al PA da parte del RN per avere disposizioni in merito all'atteggiamento di uno degli operatori commerciali). A fronte di tutto ciò appaiono pertanto fuor di luogo sia il rilievo - certamente corretto - per il quale deve escludersi la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione", sia l'assunto difensivo per il quale la Corte non avrebbe tenuto conto dei principi in materia di concorso di persone nel reato, atteso che la censurata affermazione di responsabilità non si basa sulla descritta posizione apicale del PA, di per sè considerata, ma su una congerie di elementi tutti illustrati e logicamente concatenati secondo corretti canoni valutativi.
In ordine alle censure avanzate in relazione ai diversi fatti oggetto dell'imputazione sub Y, deve innanzi tutto escludersi la sostenuta errata applicazione dell'art. 580 c.p.p., avendo la Corte di Appello correttamente rilevato la ammissibilità ai sensi del comma 3 dell'art. 443 c.p.p. dell'appello del P.M. relativo alla qualificazione del fatto concernente l'impossessamento degli assegni;
sicché in proposito sono palesemente non pertinenti i rilievi difensivi circa una doppia conversione dell'impugnazione (siffatta conversione riguardante gli ulteriori profili dell'impugnazione del P.M. elencati a pag. 79 ed a tali aspetti essendo riferibili le citate considerazioni di cui a pag. 100). Quanto poi al rilievo per il quale non sarebbe stato indicato l'apporto del PA nella sottrazione degli assegni del d'apice, si osserva come la difesa ricorrente non abbia tenuto conto dei precisi riferimenti contenuti in sentenza alle dichiarazioni rese dalla parte offesa circa il tentativo di riscossione degli assegni, successivo alla loro sottrazione, da parte di persone che avevano precisato che "OL" voleva parlarle e circa la telefonata effettivamente poi ricevuta da parte di "OL di I". In ordine poi alla ricostruzione dei fatti oggetto dell'imputazione ed alla qualificazione giuridica degli stessi valgono le considerazioni che si sono svolte nell'esaminare il ricorso dell'imputato RR, pur esso coinvolto in tali fatti, attesa la sostanziale analogia dei motivi di ricorso. Resta da aggiungere, con riferimento al coinvolgimento in tali fatti del PA, che la Corte di merito è pervenuta alla conferma della responsabilità di tale imputato per tali fatti attraverso un iter argomentativo logico e privo di contraddizioni, sottolineando, oltre a quanto si è testè riferito in merito alla vicenda dell'impossessamento degli assegni, la "ritrosia" del teste ER a riferire nella loro pienezza i fatti (cfr. la sintomatica dichiarazione del teste a pag. 106 della sentenza), la inconsistenza di una ingiusta accusa del d'apice nei confronti di un personaggio di tutto rispetto come il PA, la sussistenza di un formidabile riscontro obiettivo ed altresì di natura logica costituito dall'esito della vicenda, ossia il repentino e definitivo abbandono da parte del d'apice del fiorente mercato di OZ e la sua sostanziale rinuncia a recuperare ogni suo credito. I rilievi avanzati in proposito nei ricorsi si risolvono sostanzialmente in una inammissibile prospettazione di diverse valutazioni dei fatti. Nessuna condivisione, alla luce delle considerazioni già svolte, meritano le censure di errata applicazione dell'art. 416 bis c.p. e di difetto od illogicità della motivazione in proposito resa. La ricorrente difesa ha lamentato sostanzialmente il ricorso alla motivazione per relationem indicandola nella specie come "una comoda ed inammissibile scorciatoia probatoria". Ebbene ritiene il Collegio che la censura sia manifestamente infondata atteso che, in considerazione delle argomentazioni e valutazioni riguardanti altre ipotesi delittuose ascritte al PA (e pervero anche le posizioni di alcuni coimputati), ben poteva la Corte di merito esimersi da ulteriormente motivare, sufficiente e congruo essendo il riferimento alle considerazioni svolte nella trattazione che precedeva e che davano conto non solo della sussistenza ed ambito dell'associazione criminosa ma anche della partecipazione ad essa del PA, del ruolo e della qualifica rivestiti.
Quanto, infine, all'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, la censura all'uopo avanzata, del tutto generica e priva di concreti riferimenti al decisum, è per tale ragione palesemente inammissibile.
Anche il ricorso del MB deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal P.M. Rigetta i ricorsi proposti da D'RI AS, CA AN, RR NI e PA OL. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da ZZ VI. Condanna gli imputati ricorrenti al pagamento - in solido - delle spese processuali ed il ZZ anche al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2008