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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4747 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4503/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4503/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 tù di RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MU LE, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.11.2025.
1 Proc. R.G. n. 4503/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.06.2025 [nata a [...] il Parte_1
31.05.1997 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi lo scioglimento C.F._1 del matrimonio contratto con [nato a [...] il Controparte_1
14.07.1991 (C.F. )] in data 06.05.2018 a Bellizzi (SA), dal C.F._2 quale erano nati due figli (26.09.2018) e (23.06.2022), Persona_1 Per_2 esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di
Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con decreto di omologa n. 7220/2023 pubbl. il 13.06.2023.
La ricorrente, in particolare, chiedeva: 1) l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso di sé e l'assegnazione della casa familiare in suo favore (con l'onere di pagare il relativo fitto); 2) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale descritto nel ricorso;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 600,00 in favore dei figli, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
4) la suddivisione al 50% dell'assegno unico universale. si costituiva con comparsa del 19.11.2025 aderendo alla domanda Controparte_1 di scioglimento del matrimonio e chiedendo, a conferma delle condizioni della separazione, la previsione del mantenimento in favore dei figli nella misura di euro
350,00 e del diritto di visita del padre a weekend alternati (oltre ai giorni infrasettimanali).
Le parti, all'udienza del 20.11.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) i figli minori (26.9.2018) e (23.6.2022) restano Persona_1 Per_2 congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, il lunedì, mercoledì ed il venerdì dalle ore 18.30 alle ore 21.00 nonché, a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita di scuola (o dalle ore 14:00 in periodo
2 Proc. R.G. n. 4503/2025
non scolastico) fino alle ore 21.00 della domenica. In relazione ai periodi di festività religiose, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno 24 e 25 dicembre con un genitore ed il giorno 31 dicembre ed il giorno 1° gennaio con l'altro genitore. Allo stesso modo, sempre alternandosi annualmente, di volta in volta, il giorno della
Domenica delle Palme conun genitore ed il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis con
l'altro e così via. Per quanto riguarda le vacanze estive (luglio/agosto), il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di due settimane, anche non consecutive;
lo stesso varrà per la madre, concordando preventivamente e formalmente, tale periodo, con l'altro coniuge, entro il 31 maggio di ciascun anno. In mancanza di accordo, si applicherà l'alternanza rispetto al periodo estivo trascorso nell'anno precedente. Il giorno della Festa della Mamma, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima, i minori li trascorreranno con la madre e lo stesso avverrà per il padre (Festa del Papà, compleanno ed onomastico dello stesso). Qualora queste ricorrenze dovessero cadere durante il fine settimana in cui i bambini sono con
l'altro genitore, su richiesta dell'altro, previo accordo, si potrà procedere ad uno scambio dei week-end. Per quanto concerne il giorno del compleanno ed onomastico dei figli, gli stessi verranno festeggiati in modo autonomo da ciascun coniuge.
Quanto agli altri eventi e/o ricorrenze riguardanti i minori (es. Comunione,
Cresima etc.), i coniugi condivideranno con gli stessi le eventuali funzioni religiose, stabilendo, di comune accordo, una regolamentazione congiunta o autonoma dei relativi festeggiamenti.
3) la casa familiare, sita in Bellizzi (SA) alla via Roma n. 340, resterà assegnata alla sig.ra con relativo pagamento del canone di fitto a suo carico, Parte_1 per abitarvi in uno alla prole, con tutto quanto in essa contenuto (mobili, arredi, suppellettili);
4) Il sig. si impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento per Controparte_1
i figli e l'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 cadauno), a Persona_1 Per_2 mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN:
[...] sul conto della sig.ra entro e Parte_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi, come per legge, annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno 2027;
3 Proc. R.G. n. 4503/2025
5) il sig. si impegna altresì a corrispondere anche il 50% del costo Controparte_1 mensile della mensa scolastica di entrambi i minori con le stesse modalità di cui al punto 4), impegnandosi la sig.ra al versamento della retta alla scuola;
Pt_1
6) Le spese straordinarie – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il protocollo del CNF - saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%;
7) l'assegno unico per i figli verrà percepito al 50% tra i genitori”.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. 7220/2023 emesso dal Tribunale
Ordinario di Salerno in data 13.06.2023, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne. Pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )] e
[...] C.F._1
[nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
)] in data 06.05.2018 in Bellizzi (SA), regolarmente C.F._2
4 Proc. R.G. n. 4503/2025
trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2018,
Atto n. 3 Parte I;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 20.11.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bellizzi (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24.11.2025.
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4503/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 tù di RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MU LE, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.11.2025.
1 Proc. R.G. n. 4503/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.06.2025 [nata a [...] il Parte_1
31.05.1997 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi lo scioglimento C.F._1 del matrimonio contratto con [nato a [...] il Controparte_1
14.07.1991 (C.F. )] in data 06.05.2018 a Bellizzi (SA), dal C.F._2 quale erano nati due figli (26.09.2018) e (23.06.2022), Persona_1 Per_2 esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di
Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con decreto di omologa n. 7220/2023 pubbl. il 13.06.2023.
La ricorrente, in particolare, chiedeva: 1) l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso di sé e l'assegnazione della casa familiare in suo favore (con l'onere di pagare il relativo fitto); 2) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale descritto nel ricorso;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 600,00 in favore dei figli, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
4) la suddivisione al 50% dell'assegno unico universale. si costituiva con comparsa del 19.11.2025 aderendo alla domanda Controparte_1 di scioglimento del matrimonio e chiedendo, a conferma delle condizioni della separazione, la previsione del mantenimento in favore dei figli nella misura di euro
350,00 e del diritto di visita del padre a weekend alternati (oltre ai giorni infrasettimanali).
Le parti, all'udienza del 20.11.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) i figli minori (26.9.2018) e (23.6.2022) restano Persona_1 Per_2 congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, il lunedì, mercoledì ed il venerdì dalle ore 18.30 alle ore 21.00 nonché, a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita di scuola (o dalle ore 14:00 in periodo
2 Proc. R.G. n. 4503/2025
non scolastico) fino alle ore 21.00 della domenica. In relazione ai periodi di festività religiose, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno 24 e 25 dicembre con un genitore ed il giorno 31 dicembre ed il giorno 1° gennaio con l'altro genitore. Allo stesso modo, sempre alternandosi annualmente, di volta in volta, il giorno della
Domenica delle Palme conun genitore ed il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis con
l'altro e così via. Per quanto riguarda le vacanze estive (luglio/agosto), il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di due settimane, anche non consecutive;
lo stesso varrà per la madre, concordando preventivamente e formalmente, tale periodo, con l'altro coniuge, entro il 31 maggio di ciascun anno. In mancanza di accordo, si applicherà l'alternanza rispetto al periodo estivo trascorso nell'anno precedente. Il giorno della Festa della Mamma, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima, i minori li trascorreranno con la madre e lo stesso avverrà per il padre (Festa del Papà, compleanno ed onomastico dello stesso). Qualora queste ricorrenze dovessero cadere durante il fine settimana in cui i bambini sono con
l'altro genitore, su richiesta dell'altro, previo accordo, si potrà procedere ad uno scambio dei week-end. Per quanto concerne il giorno del compleanno ed onomastico dei figli, gli stessi verranno festeggiati in modo autonomo da ciascun coniuge.
Quanto agli altri eventi e/o ricorrenze riguardanti i minori (es. Comunione,
Cresima etc.), i coniugi condivideranno con gli stessi le eventuali funzioni religiose, stabilendo, di comune accordo, una regolamentazione congiunta o autonoma dei relativi festeggiamenti.
3) la casa familiare, sita in Bellizzi (SA) alla via Roma n. 340, resterà assegnata alla sig.ra con relativo pagamento del canone di fitto a suo carico, Parte_1 per abitarvi in uno alla prole, con tutto quanto in essa contenuto (mobili, arredi, suppellettili);
4) Il sig. si impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento per Controparte_1
i figli e l'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 cadauno), a Persona_1 Per_2 mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN:
[...] sul conto della sig.ra entro e Parte_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi, come per legge, annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno 2027;
3 Proc. R.G. n. 4503/2025
5) il sig. si impegna altresì a corrispondere anche il 50% del costo Controparte_1 mensile della mensa scolastica di entrambi i minori con le stesse modalità di cui al punto 4), impegnandosi la sig.ra al versamento della retta alla scuola;
Pt_1
6) Le spese straordinarie – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il protocollo del CNF - saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%;
7) l'assegno unico per i figli verrà percepito al 50% tra i genitori”.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. 7220/2023 emesso dal Tribunale
Ordinario di Salerno in data 13.06.2023, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne. Pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )] e
[...] C.F._1
[nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
)] in data 06.05.2018 in Bellizzi (SA), regolarmente C.F._2
4 Proc. R.G. n. 4503/2025
trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2018,
Atto n. 3 Parte I;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 20.11.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bellizzi (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24.11.2025.
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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