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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2133/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 2133/2024 R.G.,
TRA
La Sig.ra: (codice fiscale ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 stato di Rio de JAiro, Brasile e residente in [...]n. 278, Rio de JAiro, Stato di Rio de JAiro, Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, nato il [...] a [...], stato di Rio Persona_1 de JAiro, Brasile, rappresentata e difesa come da procure allegate all'atto introduttivo dagli
Avv.ti Vincenzo Ascone (codice fiscale ) e Larissa Mulato (codice fiscale C.F._2
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli C.F._3 stessi avvocati in Milano, Via Vitruvio n. 5
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * * Con ricorso depositato in data 26 marzo 2024 e iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Lecce
– Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, la sig.ra nata a [...] Parte_1
JAiro il 28 dicembre 1981, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il 27 settembre Persona_1
2011, ha adito l'Autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, con estensione degli effetti anche in favore del figlio minore.
La ricorrente ha dedotto di essere discendente diretta del cittadino italiano , Persona_2 nato l'[...] a [...], in provincia di Lecce, il quale, in quanto nato in [...] genitori italiani, era pacificamente cittadino italiano per nascita. Dal matrimonio di quest'ultimo con nacque, in data 24 gennaio 1926, a Barretos, nello Stato di San Paolo in Parte_2
Brasile, la figlia , la quale, pur essendo nata all'estero, acquistò la cittadinanza Persona_3 italiana iure sanguinis. contrasse successivamente matrimonio con Persona_3 Persona_4
e da tale unione nacque nato il [...] a [...]. Quest'ultimo, Persona_5
a sua volta, dal matrimonio con JA ebbe la figlia Persona_6 Pt_1 Parte_1 odierna ricorrente. La stessa, infine, dal matrimonio con , ha Persona_7 avuto il figlio . La ricorrente ha allegato e documentato la continuità Persona_1 della linea di discendenza senza interruzioni, nonché l'assenza di qualsiasi rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana da parte dell'avo italiano, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle autorità brasiliane.
Sulla base di tale ricostruzione genealogica, la ricorrente ha invocato l'applicazione dei principi consolidati in materia di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, anche in linea materna, così come affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiedendo che fosse dichiarato il possesso dello status civitatis italiano in capo a sé e al figlio minore, con ogni conseguente effetto anagrafico e amministrativo.
Il si è costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Lecce, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 23 settembre 2024 e successivamente ulteriori difese, nelle quali, pur dando atto dell'orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e dichiarando di non voler contestare nel merito la ricostruzione del rapporto di filiazione, ha rappresentato le peculiarità della materia e le competenze amministrative coinvolte, chiedendo in ogni caso la compensazione delle spese di lite. Con successiva memoria, l'Amministrazione resistente ha, inoltre, prospettato l'esistenza di questioni di legittimità costituzionale concernenti la disciplina normativa in tema di cittadinanza per discendenza, richiamando recenti ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale e chiedendo, in via subordinata, la sospensione del giudizio.
2 Nel corso del procedimento è intervenuto il Pubblico Ministero, il quale ha rassegnato parere favorevole all'accoglimento del ricorso, ritenendo provata la linea di discendenza dall'avo italiano e l'assenza di cause ostative al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
All'udienza del 15 dicembre 2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
* * * * * * * * *
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari
Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
3 La domanda proposta è fondata e merita accoglimento.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis quale effetto automatico della nascita da cittadino italiano, trattandosi di uno status che ha natura permanente e imprescrittibile, salvo il caso di rinuncia volontaria ed espressa da parte dell'avente diritto. Ai fini del riconoscimento giudiziale dello status civitatis è, pertanto, sufficiente la dimostrazione della discendenza in linea retta da un avo cittadino italiano e dell'assenza di atti interruttivi della trasmissione della cittadinanza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito prova documentale completa e coerente della propria linea genealogica, che risale all'avo italiano , nato in [...] e mai Persona_2 naturalizzato cittadino straniero, dal quale la cittadinanza italiana si è trasmessa, senza soluzione di continuità, ai discendenti sino alla ricorrente e al figlio minore. Non risulta in atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana, né da parte dell'avo né da parte dei successivi discendenti, circostanza che, secondo l'insegnamento costante della Corte di Cassazione, costituisce l'unico limite alla permanenza dello status.
Quanto alla trasmissione della cittadinanza in linea materna, deve richiamarsi il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4466 del 2009, secondo cui, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuta la cittadinanza italiana, a decorrere dal 1° gennaio 1948, anche ai figli
e ai discendenti di donne che avevano perso la cittadinanza italiana per effetto di matrimonio con cittadino straniero celebrato anteriormente a tale data. La perdita automatica della cittadinanza da parte della donna, prevista dalla previgente legislazione, costituisce, infatti, effetto di una norma dichiarata incostituzionale, sicché il relativo pregiudizio non può continuare a spiegare effetti dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
In applicazione di tali principi, la giurisprudenza ha chiarito che il riconoscimento della cittadinanza in sede giudiziaria prescinde dalla dichiarazione di riacquisto prevista dall'art. 219 della legge n. 151 del 1975 e che la trasmissione dello status ai discendenti avviene per il solo fatto del rapporto di filiazione, purché non risulti una rinuncia volontaria ed espressa alla cittadinanza. Ne consegue che la ricorrente ha diritto al riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis, così come il figlio minore, quale suo discendente diretto.
Le difese svolte dal non incidono sulla fondatezza della domanda. Controparte_1
L'Amministrazione resistente, pur richiamando le competenze attribuite agli organi
4 amministrativi in sede di certificazione della cittadinanza e prospettando, in via generale, questioni di legittimità costituzionale della disciplina normativa in materia, non ha contestato né la ricostruzione della linea di discendenza né l'assenza di cause ostative al riconoscimento dello status civitatis nel caso concreto.
Deve, inoltre, rilevarsi che le questioni di legittimità costituzionale prospettate dall'Amministrazione resistente in analoghi giudizi risultano oggi superate alla luce dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 142 del 18 luglio 2025 come innanzi specificato.
A ciò si aggiunge che il Pubblico Ministero è intervenuto nel presente giudizio esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alla ricorrente e al figlio minore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarato il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alla ricorrente e, per derivazione, al figlio Parte_1 minore con conseguente obbligo per l'Amministrazione Persona_1 competente di procedere alle iscrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile e agli ulteriori adempimenti di legge.
Le spese di lite.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi stante l'impossibilità dell'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la predetta legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Sig,ra: (codice fiscale Parte_1
) nata il [...] a [...], stato di Rio de JAiro, Brasile e residente C.F._1 in Rua Guatemala n. 278, Rio de JAiro, Stato di Rio de JAiro, Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
, nato il [...] a [...], stato di Rio de JAiro, Brasile, così provvede:
[...]
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
5 2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 15.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
6
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 2133/2024 R.G.,
TRA
La Sig.ra: (codice fiscale ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 stato di Rio de JAiro, Brasile e residente in [...]n. 278, Rio de JAiro, Stato di Rio de JAiro, Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, nato il [...] a [...], stato di Rio Persona_1 de JAiro, Brasile, rappresentata e difesa come da procure allegate all'atto introduttivo dagli
Avv.ti Vincenzo Ascone (codice fiscale ) e Larissa Mulato (codice fiscale C.F._2
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli C.F._3 stessi avvocati in Milano, Via Vitruvio n. 5
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * * Con ricorso depositato in data 26 marzo 2024 e iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Lecce
– Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, la sig.ra nata a [...] Parte_1
JAiro il 28 dicembre 1981, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il 27 settembre Persona_1
2011, ha adito l'Autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, con estensione degli effetti anche in favore del figlio minore.
La ricorrente ha dedotto di essere discendente diretta del cittadino italiano , Persona_2 nato l'[...] a [...], in provincia di Lecce, il quale, in quanto nato in [...] genitori italiani, era pacificamente cittadino italiano per nascita. Dal matrimonio di quest'ultimo con nacque, in data 24 gennaio 1926, a Barretos, nello Stato di San Paolo in Parte_2
Brasile, la figlia , la quale, pur essendo nata all'estero, acquistò la cittadinanza Persona_3 italiana iure sanguinis. contrasse successivamente matrimonio con Persona_3 Persona_4
e da tale unione nacque nato il [...] a [...]. Quest'ultimo, Persona_5
a sua volta, dal matrimonio con JA ebbe la figlia Persona_6 Pt_1 Parte_1 odierna ricorrente. La stessa, infine, dal matrimonio con , ha Persona_7 avuto il figlio . La ricorrente ha allegato e documentato la continuità Persona_1 della linea di discendenza senza interruzioni, nonché l'assenza di qualsiasi rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana da parte dell'avo italiano, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle autorità brasiliane.
Sulla base di tale ricostruzione genealogica, la ricorrente ha invocato l'applicazione dei principi consolidati in materia di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, anche in linea materna, così come affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiedendo che fosse dichiarato il possesso dello status civitatis italiano in capo a sé e al figlio minore, con ogni conseguente effetto anagrafico e amministrativo.
Il si è costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Lecce, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 23 settembre 2024 e successivamente ulteriori difese, nelle quali, pur dando atto dell'orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e dichiarando di non voler contestare nel merito la ricostruzione del rapporto di filiazione, ha rappresentato le peculiarità della materia e le competenze amministrative coinvolte, chiedendo in ogni caso la compensazione delle spese di lite. Con successiva memoria, l'Amministrazione resistente ha, inoltre, prospettato l'esistenza di questioni di legittimità costituzionale concernenti la disciplina normativa in tema di cittadinanza per discendenza, richiamando recenti ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale e chiedendo, in via subordinata, la sospensione del giudizio.
2 Nel corso del procedimento è intervenuto il Pubblico Ministero, il quale ha rassegnato parere favorevole all'accoglimento del ricorso, ritenendo provata la linea di discendenza dall'avo italiano e l'assenza di cause ostative al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
All'udienza del 15 dicembre 2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
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Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari
Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
3 La domanda proposta è fondata e merita accoglimento.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis quale effetto automatico della nascita da cittadino italiano, trattandosi di uno status che ha natura permanente e imprescrittibile, salvo il caso di rinuncia volontaria ed espressa da parte dell'avente diritto. Ai fini del riconoscimento giudiziale dello status civitatis è, pertanto, sufficiente la dimostrazione della discendenza in linea retta da un avo cittadino italiano e dell'assenza di atti interruttivi della trasmissione della cittadinanza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito prova documentale completa e coerente della propria linea genealogica, che risale all'avo italiano , nato in [...] e mai Persona_2 naturalizzato cittadino straniero, dal quale la cittadinanza italiana si è trasmessa, senza soluzione di continuità, ai discendenti sino alla ricorrente e al figlio minore. Non risulta in atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana, né da parte dell'avo né da parte dei successivi discendenti, circostanza che, secondo l'insegnamento costante della Corte di Cassazione, costituisce l'unico limite alla permanenza dello status.
Quanto alla trasmissione della cittadinanza in linea materna, deve richiamarsi il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4466 del 2009, secondo cui, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuta la cittadinanza italiana, a decorrere dal 1° gennaio 1948, anche ai figli
e ai discendenti di donne che avevano perso la cittadinanza italiana per effetto di matrimonio con cittadino straniero celebrato anteriormente a tale data. La perdita automatica della cittadinanza da parte della donna, prevista dalla previgente legislazione, costituisce, infatti, effetto di una norma dichiarata incostituzionale, sicché il relativo pregiudizio non può continuare a spiegare effetti dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
In applicazione di tali principi, la giurisprudenza ha chiarito che il riconoscimento della cittadinanza in sede giudiziaria prescinde dalla dichiarazione di riacquisto prevista dall'art. 219 della legge n. 151 del 1975 e che la trasmissione dello status ai discendenti avviene per il solo fatto del rapporto di filiazione, purché non risulti una rinuncia volontaria ed espressa alla cittadinanza. Ne consegue che la ricorrente ha diritto al riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis, così come il figlio minore, quale suo discendente diretto.
Le difese svolte dal non incidono sulla fondatezza della domanda. Controparte_1
L'Amministrazione resistente, pur richiamando le competenze attribuite agli organi
4 amministrativi in sede di certificazione della cittadinanza e prospettando, in via generale, questioni di legittimità costituzionale della disciplina normativa in materia, non ha contestato né la ricostruzione della linea di discendenza né l'assenza di cause ostative al riconoscimento dello status civitatis nel caso concreto.
Deve, inoltre, rilevarsi che le questioni di legittimità costituzionale prospettate dall'Amministrazione resistente in analoghi giudizi risultano oggi superate alla luce dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 142 del 18 luglio 2025 come innanzi specificato.
A ciò si aggiunge che il Pubblico Ministero è intervenuto nel presente giudizio esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alla ricorrente e al figlio minore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarato il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alla ricorrente e, per derivazione, al figlio Parte_1 minore con conseguente obbligo per l'Amministrazione Persona_1 competente di procedere alle iscrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile e agli ulteriori adempimenti di legge.
Le spese di lite.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi stante l'impossibilità dell'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la predetta legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Sig,ra: (codice fiscale Parte_1
) nata il [...] a [...], stato di Rio de JAiro, Brasile e residente C.F._1 in Rua Guatemala n. 278, Rio de JAiro, Stato di Rio de JAiro, Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
, nato il [...] a [...], stato di Rio de JAiro, Brasile, così provvede:
[...]
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
5 2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 15.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
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