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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI - Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Unico Dott. Lavinia Gala, in esito alla udienza del 04.02.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3676/ 2021 R.G. tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria La Ghezza del Foro di Bari presso il cui Studio in Bari via De Rossi 32 è elettivamente domiciliato,
attore contro
(cf: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Domenico Pezzolla e dall'Avv. Raffaella Saponaro del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Mesagne (BR) Piazza Gioberti 3 è elettivamente domiciliata, convenuta
*** Ogg.: senza causa;
domanda di restituzione somme CP_2
***
Conclusioni Per l'attore:
- a) accertare e dichiarare che l'attore è titolare e/o proprietario di gran parte delle somme esistenti sul c.c. 1000/2681 meglio indicato in narrativa e, per
l'effetto, ritenere superata la presunzione relativa di cui all'art. 1298 II comma cc;
- b) accertare e dichiarare il diritto del IG. ad ottenere la restituzione Parte_1 e/o il risarcimento del danno per l'importo di euro 38.213,51 (pari all'importo sottratto dalla IG.ra , ovvero nella misura maggiore o minore che CP_1 sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora;
- c) condannare la IG.ra alla restituzione a qualunque titolo e/o al CP_1 risarcimento e/o al pagamento in favore del IG. del complessivo Parte_1 importo di euro 38.213,51 per le predette causali, ovvero della somma maggiore
o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora;
- in via subordinata al mancato accoglimento delle domande di cui ai punti sub
a), b) e c), accertare e dichiarare il diritto alla restituzione e/ risarcimento del danno subito dal IG. nella misura del 50% delle somme indebitamente Parte_1 sottratte dalla IG.ra CP_1
- per l'effetto condannare la IG.ra alla restituzione al pagamento e/o al CP_1 risarcimento in favore del IG. del complessivo importo di euro € Parte_1
19.106,75 (pari ad ½ di € 38.213,51), ovvero della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora;
- il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Per la convenuta:
- rigettare la domanda formulata dall'attore perché infondata sia in fatto che in diritto;
- conseguentemente, condannare per le ragioni innanzi esposte Parte_1 al pagamento della somma che sarà equitativamente riconosciuta ex art. 96 cpc;
- condannare, altresì, l'attore al pagamento delle spese e competenze, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Alla udienza di discussione ex art. 285 quinquies cpc, le Difese presenti si riportano agli scritti difensivi e verbali di causa, richiamando le osservazioni conclusive esposte nelle note autorizzate.
***
Svolgimento del processo. Fatto e diritto
Viene introdotto il giudizio avente ad oggetto la domanda di ripetizione delle somme, asserite indebitamente prelevate su conto corrente a firma disgiunta n. 1000/4088, cointestato agli ex coniugi ed acceso presso il Banco di Napoli, filiale di Ostuni il
12.09.2011 (poi variato dalla banca nel n. 1000/2681 nel dicembre 2013, si v. doc. 4).
Si riporta:
- che il conto fosse l'unico posseduto a nome dell'attore ed all'apertura fossero state rilasciate due carte bancomat (la n. 6762102011779591 in favore di e la n. 6762102011779609 intestata a si v Doc. 3), comunque CP_1 Parte_1
avendo la esclusivo uso del token per il servizio di internet banking;
CP_1
- che durante il matrimonio l'attore avesse fatto ivi confluire tutti gli accrediti personali per un totale di euro 202.370,43 come da due prospetti riassuntivi: il primo, concernente n. 21 operazioni di accredito dall'apertura sino alla chiusura del conto del 13.07.2017 ed il secondo, avente ad oggetto i flussi in entrata generati dall'accredito dello stipendio quale dipendente di Block Shaft Srl in
Monopoli. o della CIG in suo favore;
- che egli avesse appreso dalla banca che la nel luglio 2017, dopo aver CP_1
lasciato il tetto coniugale nel mese precedente, avesse eseguito numerose operazioni di addebito per eIGenze personali altresì disponendo un giroconto di euro 41.000,00 in suo favore su altro c/c in data 01.07.2017 intestato;
- che, risultando n. 84 operazioni di addebito per un totale complessivo di euro
9.645,50 e n. 16 operazioni di accredito per un totale di euro 21.431,99, la
Pagina 2 differenza pari ad euro 38.213,51 integrasse l'importo illegittimamente sottrattogli;
- che, previa diffida, fossero falliti il tentativo compositivo e la negoziazione assistita (si v. Doc. 5, 6).
Inoltre, viene precisato che, dopo aver contratto matrimonio con rito concordatario in regime di separazione dei beni (si v. .Doc. 1), fosse seguita la separazione consensuale
(Trib. Bari- Proc n. 4127/2018 RG, omologata con decreto n. 26527 del 20.11.2018, con successiva pendenza di procedimento per divorzio contenzioso contrassegnato dal n. 3964/2021 RG), mantenendo ferma la riserva di ad agire separatamente nei Parte_1
confronti della ex coniuge per la tutela dei diritti patrimoniali derivanti dalle operazioni suindicate.
Si costituiva la convenuta argomentando il rigetto in forza della presunzione di uguaglianza delle quote, poiché larga parte del denaro proveniente da regalie nuziali ed essendo state le operazioni eseguite nell'interesse di entrambi i coniugi per l'acquisto di beni per la casa e spese.
Puntualizzava la avvenuta restituzione di euro 1.591,15 il 13.07.2013, unica somma prelevata per scopi personali e l'imputabilità al solo attore dei prelievi n.ri
17,51,65,79,80,81,83 per il pagamento dei suoi oneri fiscali.
Comparse le parti e concessi i termini per le memorie, venivano ammesse le prove orali con ordinanza del 28.02.2023 il cui solo espletamento era delegato al presente
Giudicante.
Interrogata la convenuta che ribadiva l'apertura del conto per le eIGenze comuni avendo personalmente affrontato i costi per le utenze, esaminati i testi Tes_1
i quali affermavano l'effettuato trasferimento di e.40mila
[...] Testimone_2 in favore dell'attore, veniva rimesso il fascicolo, seguendo la assegnazione del processo per il completamento e definizione con decreto del 06.07.2023.
Veniva sciolta la riserva di cui alla suindicata ordinanza ammettendo ctu allo scopo di individuare le operazioni attraverso le quali il conto corrente fosse stato alimentato dalla apertura sino all'estinzione.
In particolare, veniva richiesta la redazione in schema semplificato atta a ricostruire l'entità degli importi transitati e la loro attribuzione per provenienza o destinazione
Pagina 3 (ovvero, riferibilità a ciascun singolo coniuge, separatamente specificando le somme ricevute o erogate per o da entrambi), per tipologia (ovvero, indicando se trattasi di versamenti, bonifici, prelievi, assegni in favore di ciascun singolo coniuge, separatamente specificando le operazioni comuni) e per causali.
Terminato l'adempimento e rigettata la richiesta di rinnovo, la causa veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale.
Tanto premesso, va rilevato che le prove orali non siano di per sé dirimenti ai fini del decidere, ricevendo l'istruttoria ulteriore ed adeguato supporto attraverso l'ausilio tecnico.
Nel vaglio degli estratti conto dal settembre 2011 al luglio 2017 la consulenza ricostruisce, in linea ai quesiti ed in recepimento di alcune delle osservazioni pervenute dai ccttpp, le operazioni compiute per tipologia e per causali, attribuendo come comuni i prelievi eseguiti durante il viaggio in Messico ed i pagamenti effettuati con pos per spese familiari (supermercati, ristoranti, pizzerie, articoli per la casa, viaggio in Egitto) oltre ai costi ulteriori impegnati sulla casa familiare.
Specifica il ctu che sia per le entrate che per le uscite sia stato considerato il medesimo criterio in base al singolo coniuge beneficiario od operante, salvo la certa la riferibilità in capo ad entrambi.
Vengono, pertanto, individuati:
- i versamenti in contanti in base alla appartenenza della firma sulla distinta;
- gli assegni versati ed i bonifici in entrata al singolo coniuge beneficiario, ad eccezione del bonifico per e. 21.458,69 che è in favore di entrambi i coniugi;
altresì precisa:
- che i giroconti in entrata ed uscita (oltre quello relativo a vaglia postale)
interessino operazioni della sola relative ad altri c/c alla stessa intestati;
CP_1
- che le voci in entrata stipendio ed Inps, invece, riguardino lo Parte_1
A loro volta, le uscite concernono:
- gli assegni emessi ed addebitati al singolo traente, ad eccezione di quello del
12.09.11 che ha ad oggetto una spesa riconosciuta comune;
- bonifici di e. 40mila+ e. 766,85 (oltre a commissione per e. 40,00) e pagamenti
F24 riguardanti il solo poiché aventi ad oggetto suoi oneri e/o spese;
Parte_1
Pagina 4 - prelievi bancomat ed addebiti con pagamento internet individuati relazione alla carta utilizzata, venendo escluse le operazioni del 21.09., 28.10, 24.11 del 2011 poiché approvate da entrambe le parti per interesse familiare.
Chiarisce, in ultimo, il ctu che l'importo per le operazioni in comune sia stato suddiviso per la metà ad entrambi i coniugi.
Dal riepilogo di tale scrutinio emergono
- quali voci in entrata: e. 179.439,19 per e. 22.432,44 per e. Parte_1 CP_1
21.458,69 in comune;
- quali voci in uscita: e. 138.773,20 per e. 61.315,50 per e. Parte_1 CP_1
23.236,62 in comune, con un definitivo bilancio in differenza di favore di parte attrice pari ad e. + 39.772,03, previa imputazione delle uscite comuni nella metà a ciascuno degli ex-coniugi.
Tale quadro d'insieme evidenzia che il conto fosse alimentato in via preponderante dallo pur acceso anche, ma non esclusivamente, con la comune volontà di Parte_1
farvi affluire le regalie in denaro di nozze e sostenere le generali eIGenze familiari, comunque affrontate e con correttezza di criterio distinte dal ctu che pure recepisce i richiami offerti dal ctp e dalla stessa negli atti difensivi. CP_1
Gli assunti dell'atto introduttivo, infatti, sono confermati dalla circostanza che Parte_1 operasse soltanto su quell'unico conto facendovi confluire interamente i propri redditi/denari e/o disposizioni in suo favore (all'uopo risulta concordanza tra il dato documentale e le testimonianze sulla provenienza di bonifici in favore dell'attore da parte del padre), parallelamente utilizzandolo per propri oneri fiscali e consistenti spese di iniziativa imprenditoriale, ciò denotando che la congiunta intestazione non implicasse una riservata destinazione solo familiare delle somme.
Si osserva, inoltre, una importante differenza in minus delle somme in entrata in favore della che in giudizio si limita ad indicare le voci in entrata/uscita indicate CP_1
comuni, comunque non smentite da controparte, senza però fornire concrete prove diverse e/o contrarie sulla totale comunanza del conto. La donna, peraltro, dichiara di essere stata sempre dipendente nel corso del matrimonio, dunque intestataria di autonomo ed altro c/c a sua volta utilizzato esclusivamente in proprio, come anche acclarato dal ctu in esito ai giroconti da ella effettuati.
Pagina 5 Tali evidenze, in difetto di altre prove chiare da cui dedurre un originario accordo alla destinazione comune di tutto il denaro presente sul conto, consentono, perciò, di superare la presunzione di solidarietà ex art. 1854 cc nei rapporti interni tra gli ex coniugi cointestatari.
La questione risulta da ultimo nuovamente affrontata dalla Suprema Corte in senso conforme a precedente giurisprudenza e con cui il Giudicante concorda;
si cfr. Cass.
Civ. n. 1643 del 23 gennaio 2025; Cass. Civ. n. 77 del 4 gennaio 2018.
Nella specie, in definitiva, la provenienza accertata del denaro rivendicato, congiunta alla esistenza dell'unico conto oggetto di causa intestato all'attore di contro all'esistenza di altro/i conto/i invece intestato/i alla convenuta, al regime patrimoniale di separazione dei beni, al dato fattuale che il conto fosse alimentato principalmente dall'attore di contro alla parallela autonomia di gestione del proprio denaro/reddito da parte della convenuta, esclude di poter considerare tutte le somme ivi presenti quale risorsa condivisa, purchè previamente depurate del quantum di entrate/uscite riconosciute ed individuate in comune.
La domanda viene, perciò, accolta, con accertamento del diritto alla restituzione di euro
39.772,03, oltre interessi legali dalla data del prelievo al rimborso, in favore di Parte_1
[...]
L'esito del giudizio, tenuto conto della evoluzione delle posizioni giurisprudenziali in argomento, consente la compensazione delle spese di giudizio andando conseguentemente imputate le competenze di ctu, come liquidate con decreto del
07.03.2024, a carico di entrambe le parti in solido nella misura del 50% per ciascuna.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
previamente accertato il diritto invocato da parte attrice, accoglie la domanda proposta da;
Parte_1 per l'effetto,
condanna alla restituzione in favore di di Controparte_1 Parte_2
euro 39.772,03, oltre interessi legali dalla data del prelievo al rimborso;
compensa le spese e competenze del presente giudizio tra le parti;
Pagina 6 dispone in via definitiva il pagamento, in solido tra le parti, delle spese di ctu nella misura del 50% ciascuna.
Brindisi, 04.01.2025/ 21.02.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Unico Dott. Lavinia Gala, in esito alla udienza del 04.02.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3676/ 2021 R.G. tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria La Ghezza del Foro di Bari presso il cui Studio in Bari via De Rossi 32 è elettivamente domiciliato,
attore contro
(cf: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Domenico Pezzolla e dall'Avv. Raffaella Saponaro del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Mesagne (BR) Piazza Gioberti 3 è elettivamente domiciliata, convenuta
*** Ogg.: senza causa;
domanda di restituzione somme CP_2
***
Conclusioni Per l'attore:
- a) accertare e dichiarare che l'attore è titolare e/o proprietario di gran parte delle somme esistenti sul c.c. 1000/2681 meglio indicato in narrativa e, per
l'effetto, ritenere superata la presunzione relativa di cui all'art. 1298 II comma cc;
- b) accertare e dichiarare il diritto del IG. ad ottenere la restituzione Parte_1 e/o il risarcimento del danno per l'importo di euro 38.213,51 (pari all'importo sottratto dalla IG.ra , ovvero nella misura maggiore o minore che CP_1 sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora;
- c) condannare la IG.ra alla restituzione a qualunque titolo e/o al CP_1 risarcimento e/o al pagamento in favore del IG. del complessivo Parte_1 importo di euro 38.213,51 per le predette causali, ovvero della somma maggiore
o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora;
- in via subordinata al mancato accoglimento delle domande di cui ai punti sub
a), b) e c), accertare e dichiarare il diritto alla restituzione e/ risarcimento del danno subito dal IG. nella misura del 50% delle somme indebitamente Parte_1 sottratte dalla IG.ra CP_1
- per l'effetto condannare la IG.ra alla restituzione al pagamento e/o al CP_1 risarcimento in favore del IG. del complessivo importo di euro € Parte_1
19.106,75 (pari ad ½ di € 38.213,51), ovvero della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora;
- il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Per la convenuta:
- rigettare la domanda formulata dall'attore perché infondata sia in fatto che in diritto;
- conseguentemente, condannare per le ragioni innanzi esposte Parte_1 al pagamento della somma che sarà equitativamente riconosciuta ex art. 96 cpc;
- condannare, altresì, l'attore al pagamento delle spese e competenze, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Alla udienza di discussione ex art. 285 quinquies cpc, le Difese presenti si riportano agli scritti difensivi e verbali di causa, richiamando le osservazioni conclusive esposte nelle note autorizzate.
***
Svolgimento del processo. Fatto e diritto
Viene introdotto il giudizio avente ad oggetto la domanda di ripetizione delle somme, asserite indebitamente prelevate su conto corrente a firma disgiunta n. 1000/4088, cointestato agli ex coniugi ed acceso presso il Banco di Napoli, filiale di Ostuni il
12.09.2011 (poi variato dalla banca nel n. 1000/2681 nel dicembre 2013, si v. doc. 4).
Si riporta:
- che il conto fosse l'unico posseduto a nome dell'attore ed all'apertura fossero state rilasciate due carte bancomat (la n. 6762102011779591 in favore di e la n. 6762102011779609 intestata a si v Doc. 3), comunque CP_1 Parte_1
avendo la esclusivo uso del token per il servizio di internet banking;
CP_1
- che durante il matrimonio l'attore avesse fatto ivi confluire tutti gli accrediti personali per un totale di euro 202.370,43 come da due prospetti riassuntivi: il primo, concernente n. 21 operazioni di accredito dall'apertura sino alla chiusura del conto del 13.07.2017 ed il secondo, avente ad oggetto i flussi in entrata generati dall'accredito dello stipendio quale dipendente di Block Shaft Srl in
Monopoli. o della CIG in suo favore;
- che egli avesse appreso dalla banca che la nel luglio 2017, dopo aver CP_1
lasciato il tetto coniugale nel mese precedente, avesse eseguito numerose operazioni di addebito per eIGenze personali altresì disponendo un giroconto di euro 41.000,00 in suo favore su altro c/c in data 01.07.2017 intestato;
- che, risultando n. 84 operazioni di addebito per un totale complessivo di euro
9.645,50 e n. 16 operazioni di accredito per un totale di euro 21.431,99, la
Pagina 2 differenza pari ad euro 38.213,51 integrasse l'importo illegittimamente sottrattogli;
- che, previa diffida, fossero falliti il tentativo compositivo e la negoziazione assistita (si v. Doc. 5, 6).
Inoltre, viene precisato che, dopo aver contratto matrimonio con rito concordatario in regime di separazione dei beni (si v. .Doc. 1), fosse seguita la separazione consensuale
(Trib. Bari- Proc n. 4127/2018 RG, omologata con decreto n. 26527 del 20.11.2018, con successiva pendenza di procedimento per divorzio contenzioso contrassegnato dal n. 3964/2021 RG), mantenendo ferma la riserva di ad agire separatamente nei Parte_1
confronti della ex coniuge per la tutela dei diritti patrimoniali derivanti dalle operazioni suindicate.
Si costituiva la convenuta argomentando il rigetto in forza della presunzione di uguaglianza delle quote, poiché larga parte del denaro proveniente da regalie nuziali ed essendo state le operazioni eseguite nell'interesse di entrambi i coniugi per l'acquisto di beni per la casa e spese.
Puntualizzava la avvenuta restituzione di euro 1.591,15 il 13.07.2013, unica somma prelevata per scopi personali e l'imputabilità al solo attore dei prelievi n.ri
17,51,65,79,80,81,83 per il pagamento dei suoi oneri fiscali.
Comparse le parti e concessi i termini per le memorie, venivano ammesse le prove orali con ordinanza del 28.02.2023 il cui solo espletamento era delegato al presente
Giudicante.
Interrogata la convenuta che ribadiva l'apertura del conto per le eIGenze comuni avendo personalmente affrontato i costi per le utenze, esaminati i testi Tes_1
i quali affermavano l'effettuato trasferimento di e.40mila
[...] Testimone_2 in favore dell'attore, veniva rimesso il fascicolo, seguendo la assegnazione del processo per il completamento e definizione con decreto del 06.07.2023.
Veniva sciolta la riserva di cui alla suindicata ordinanza ammettendo ctu allo scopo di individuare le operazioni attraverso le quali il conto corrente fosse stato alimentato dalla apertura sino all'estinzione.
In particolare, veniva richiesta la redazione in schema semplificato atta a ricostruire l'entità degli importi transitati e la loro attribuzione per provenienza o destinazione
Pagina 3 (ovvero, riferibilità a ciascun singolo coniuge, separatamente specificando le somme ricevute o erogate per o da entrambi), per tipologia (ovvero, indicando se trattasi di versamenti, bonifici, prelievi, assegni in favore di ciascun singolo coniuge, separatamente specificando le operazioni comuni) e per causali.
Terminato l'adempimento e rigettata la richiesta di rinnovo, la causa veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale.
Tanto premesso, va rilevato che le prove orali non siano di per sé dirimenti ai fini del decidere, ricevendo l'istruttoria ulteriore ed adeguato supporto attraverso l'ausilio tecnico.
Nel vaglio degli estratti conto dal settembre 2011 al luglio 2017 la consulenza ricostruisce, in linea ai quesiti ed in recepimento di alcune delle osservazioni pervenute dai ccttpp, le operazioni compiute per tipologia e per causali, attribuendo come comuni i prelievi eseguiti durante il viaggio in Messico ed i pagamenti effettuati con pos per spese familiari (supermercati, ristoranti, pizzerie, articoli per la casa, viaggio in Egitto) oltre ai costi ulteriori impegnati sulla casa familiare.
Specifica il ctu che sia per le entrate che per le uscite sia stato considerato il medesimo criterio in base al singolo coniuge beneficiario od operante, salvo la certa la riferibilità in capo ad entrambi.
Vengono, pertanto, individuati:
- i versamenti in contanti in base alla appartenenza della firma sulla distinta;
- gli assegni versati ed i bonifici in entrata al singolo coniuge beneficiario, ad eccezione del bonifico per e. 21.458,69 che è in favore di entrambi i coniugi;
altresì precisa:
- che i giroconti in entrata ed uscita (oltre quello relativo a vaglia postale)
interessino operazioni della sola relative ad altri c/c alla stessa intestati;
CP_1
- che le voci in entrata stipendio ed Inps, invece, riguardino lo Parte_1
A loro volta, le uscite concernono:
- gli assegni emessi ed addebitati al singolo traente, ad eccezione di quello del
12.09.11 che ha ad oggetto una spesa riconosciuta comune;
- bonifici di e. 40mila+ e. 766,85 (oltre a commissione per e. 40,00) e pagamenti
F24 riguardanti il solo poiché aventi ad oggetto suoi oneri e/o spese;
Parte_1
Pagina 4 - prelievi bancomat ed addebiti con pagamento internet individuati relazione alla carta utilizzata, venendo escluse le operazioni del 21.09., 28.10, 24.11 del 2011 poiché approvate da entrambe le parti per interesse familiare.
Chiarisce, in ultimo, il ctu che l'importo per le operazioni in comune sia stato suddiviso per la metà ad entrambi i coniugi.
Dal riepilogo di tale scrutinio emergono
- quali voci in entrata: e. 179.439,19 per e. 22.432,44 per e. Parte_1 CP_1
21.458,69 in comune;
- quali voci in uscita: e. 138.773,20 per e. 61.315,50 per e. Parte_1 CP_1
23.236,62 in comune, con un definitivo bilancio in differenza di favore di parte attrice pari ad e. + 39.772,03, previa imputazione delle uscite comuni nella metà a ciascuno degli ex-coniugi.
Tale quadro d'insieme evidenzia che il conto fosse alimentato in via preponderante dallo pur acceso anche, ma non esclusivamente, con la comune volontà di Parte_1
farvi affluire le regalie in denaro di nozze e sostenere le generali eIGenze familiari, comunque affrontate e con correttezza di criterio distinte dal ctu che pure recepisce i richiami offerti dal ctp e dalla stessa negli atti difensivi. CP_1
Gli assunti dell'atto introduttivo, infatti, sono confermati dalla circostanza che Parte_1 operasse soltanto su quell'unico conto facendovi confluire interamente i propri redditi/denari e/o disposizioni in suo favore (all'uopo risulta concordanza tra il dato documentale e le testimonianze sulla provenienza di bonifici in favore dell'attore da parte del padre), parallelamente utilizzandolo per propri oneri fiscali e consistenti spese di iniziativa imprenditoriale, ciò denotando che la congiunta intestazione non implicasse una riservata destinazione solo familiare delle somme.
Si osserva, inoltre, una importante differenza in minus delle somme in entrata in favore della che in giudizio si limita ad indicare le voci in entrata/uscita indicate CP_1
comuni, comunque non smentite da controparte, senza però fornire concrete prove diverse e/o contrarie sulla totale comunanza del conto. La donna, peraltro, dichiara di essere stata sempre dipendente nel corso del matrimonio, dunque intestataria di autonomo ed altro c/c a sua volta utilizzato esclusivamente in proprio, come anche acclarato dal ctu in esito ai giroconti da ella effettuati.
Pagina 5 Tali evidenze, in difetto di altre prove chiare da cui dedurre un originario accordo alla destinazione comune di tutto il denaro presente sul conto, consentono, perciò, di superare la presunzione di solidarietà ex art. 1854 cc nei rapporti interni tra gli ex coniugi cointestatari.
La questione risulta da ultimo nuovamente affrontata dalla Suprema Corte in senso conforme a precedente giurisprudenza e con cui il Giudicante concorda;
si cfr. Cass.
Civ. n. 1643 del 23 gennaio 2025; Cass. Civ. n. 77 del 4 gennaio 2018.
Nella specie, in definitiva, la provenienza accertata del denaro rivendicato, congiunta alla esistenza dell'unico conto oggetto di causa intestato all'attore di contro all'esistenza di altro/i conto/i invece intestato/i alla convenuta, al regime patrimoniale di separazione dei beni, al dato fattuale che il conto fosse alimentato principalmente dall'attore di contro alla parallela autonomia di gestione del proprio denaro/reddito da parte della convenuta, esclude di poter considerare tutte le somme ivi presenti quale risorsa condivisa, purchè previamente depurate del quantum di entrate/uscite riconosciute ed individuate in comune.
La domanda viene, perciò, accolta, con accertamento del diritto alla restituzione di euro
39.772,03, oltre interessi legali dalla data del prelievo al rimborso, in favore di Parte_1
[...]
L'esito del giudizio, tenuto conto della evoluzione delle posizioni giurisprudenziali in argomento, consente la compensazione delle spese di giudizio andando conseguentemente imputate le competenze di ctu, come liquidate con decreto del
07.03.2024, a carico di entrambe le parti in solido nella misura del 50% per ciascuna.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
previamente accertato il diritto invocato da parte attrice, accoglie la domanda proposta da;
Parte_1 per l'effetto,
condanna alla restituzione in favore di di Controparte_1 Parte_2
euro 39.772,03, oltre interessi legali dalla data del prelievo al rimborso;
compensa le spese e competenze del presente giudizio tra le parti;
Pagina 6 dispone in via definitiva il pagamento, in solido tra le parti, delle spese di ctu nella misura del 50% ciascuna.
Brindisi, 04.01.2025/ 21.02.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 7