Art. 5.
A decorrere dal 1 luglio 1976, le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale statale in attivita' di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni ed integrazioni, ferma per il resto la disciplina, competono nella misura mensile lorda di lire 9.880 per il coniuge e per ciascun figlio e di L. 4.870 per ciascun genitore a carico. Sono fatte salve le misure superiori in godimento.
Con effetto dalla stessa data, cessano di operare le discriminazioni nelle misure delle quote in relazione alla popolazione del comune sede di servizio, alla pluralita' dei redditi del nucleo familiare, all'ordine del carico dei figli ed alla differenziazione dei medesimi in quanto di eta' superiore o inferiore ai 14 anni.
A decorrere dal 1 luglio 1977, le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico competono nella misura mensile unica di L. 9.880, con la maggiorazione del 10 per cento nei confronti del personale assoggettato a ritenuta d'imposta alla fonte.
Sono fatte salve le misure in godimento eventualmente superiori a quelle spettanti in applicazione del presente comma. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 30 giugno 1976, n. 447 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la maggiorazione del dieci per cento prevista dall'ultimo comma del presente articolo, e' ridotta per l'anno 1977 del cinquanta per cento. La maggiorazione stessa cessera' di avere applicazione dal 1 gennaio 1978.
A decorrere dal 1 luglio 1976, le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale statale in attivita' di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni ed integrazioni, ferma per il resto la disciplina, competono nella misura mensile lorda di lire 9.880 per il coniuge e per ciascun figlio e di L. 4.870 per ciascun genitore a carico. Sono fatte salve le misure superiori in godimento.
Con effetto dalla stessa data, cessano di operare le discriminazioni nelle misure delle quote in relazione alla popolazione del comune sede di servizio, alla pluralita' dei redditi del nucleo familiare, all'ordine del carico dei figli ed alla differenziazione dei medesimi in quanto di eta' superiore o inferiore ai 14 anni.
A decorrere dal 1 luglio 1977, le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico competono nella misura mensile unica di L. 9.880, con la maggiorazione del 10 per cento nei confronti del personale assoggettato a ritenuta d'imposta alla fonte.
Sono fatte salve le misure in godimento eventualmente superiori a quelle spettanti in applicazione del presente comma. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 30 giugno 1976, n. 447 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la maggiorazione del dieci per cento prevista dall'ultimo comma del presente articolo, e' ridotta per l'anno 1977 del cinquanta per cento. La maggiorazione stessa cessera' di avere applicazione dal 1 gennaio 1978.