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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1059/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico per ottemperanza in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 13063/2025 depositato il 04/08/2025, relativo alla sentenza n.
15633/2018 sezione 01
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Delle Imprese E Del Made In Italy - 80230390587
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04 agosto 2025, AR RA ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 15633/01/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. 1, in data 02/07/2018 e depositata in data 11/09/2018, per il ricorso R.G.R. n. 2030/2017, passata in giudicato, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio pari a € 120,00 per spese vive ed € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
A tal riguardo, fa presente che il Ministero (parte resistente), ad oggi, non ha provveduto al pagamento di quanto statuito con la suddetta sentenza e chiede, pertanto, che venga emessa sentenza per l'ottemperanza in luogo della parte soccombente, con la condanna del Ministero soccombente alle spese anche per il presente giudizio di ottemperanza, per l'importo che si riterrà di giustizia.
In data 08/01/2026 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha fatto presente che, nelle more del presente giudizio di ottemperanza, e segnatamente in data 30/12/2025, il Ministero resistente disponeva un pagamento in favore del ricorrente, a mezzo bonifico bancario, per l'importo complessivo di € 1.316,00, con causale riferita all'“Esecuzione Sentenza n. 15633 del 2018 – Commissione Tributaria Provinciale di
Roma”, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di ottemperanza, con condanna del Ministero convenuto al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio facendo presente che con comunicazione del 12/11/2025, prot. n. 96518, il Dott. Difensore_1
trasmetteva la nota spese e forniva l'IBAN intestato ad Ricorrente_1 nei confronti del quale effettuare il pagamento.
Ritenendo di dover dare esecuzione alla richiamata sentenza, il Ministero adottava il decreto di liquidazione prot. n. 3221 del 12/12/2025, con il quale autorizzata l'erogazione a favore dell'impresa Ricorrente_1 C. F: CF_Ricorrente_1, per un importo totale pari a € 1.316,00 come di seguito specificato: € 1.000,00 (compensi) + € 150,00 (Spese generali 15%) + € 46,00 (CPA 4%) + € 120,00 (spese vive), impegnando la somma di € 1.316,00 sul capitolo 2221 pg 1 “spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori” del bilancio di previsione del Ministero, per le finalità di cui al detto decreto.
Chiede, pertanto, che venga dichiarata ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre
1992 l'intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 16/01/2026 il ricorrente fa presente che il “decreto di liquidazione” include la voce relativa alle spese generali forfettarie del 15%, pari ad € 150,00 e che tale voce non era dovuta, atteso che nel giudizio definito con la sentenza n. 15633/2018 il difensore del ricorrente era un dottore commercialista (dott. Nominativo_1) e non un avvocato, con conseguente inapplicabilità del D.M. n. 55/2014.
L'inclusione di una voce non richiesta né documentata, unitamente alla mancata corresponsione degli interessi legali, dimostra come l'adempimento posto in essere dall'Amministrazione resistente non sia conforme al contenuto precettivo del giudicato e non può considerarsi integralmente satisfattivo.
Chiede, pertanto, di prendere atto dell'intervenuta esecuzione della sentenza n. 15633/01/2018 e per l'effetto dichiarare la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di ottemperanza;
condannare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla rifusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza, respingendo la richiesta di compensazione formulata dalla controparte;
condannare il Ministero resistente al pagamento degli interessi legali maturati per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, dalla data di definitività della sentenza sino al soddisfo.
All'udienza del 20 gennaio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto di quanto comunicato sia dal ricorrente che dal Ministero resistente in ordine all'avvenuto pagamento di quanto dovuto, in esecuzione della sentenza n. 15633 del 2018 – Commissione Tributaria
Provinciale di Roma, passata in giudicato.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546/1992 il giudizio deve essere dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza sono poste a carico del Ministero resistente e sono pari ad
€ 150,00, già liquidate dallo stesso Ministero al ricorrente a titolo di spese generali, tenuto conto che tale voce non era dovuta, così come affermato dal ricorrente nella memoria del 16/01/2026, “atteso che nel giudizio definito con la sentenza n. 15633/2018 il difensore del ricorrente era un dottore commercialista (dott. Nominativo_1) e non un avvocato, con conseguente inapplicabilità del D.M. n. 55/2014”.
Tenuto conto, infine, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, gli interessi legali si applicano alle spese di giudizio liquidate in sentenza e che tali interessi decorrono, di regola, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, momento in cui si perfeziona l'accertamento del credito, il Ministero resistente dovrà effettuare il pagamento degli interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 c.c. dalla data di definitività della sentenza n. 15633/01/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. 1 fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma di € 1.068,00, di cui alla fattura n. 22 del 13/01/2017.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero delle Imprese e del Made in Italy al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza determinate in € 150,00, compensandole con quelle già versate al ricorrente con il decreto di liquidazione prot. n. 3221 del 12/12/2025 a titolo di “spese generali 15%”.
Lo stesso Ministero dovrà effettuare il pagamento degli interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 c.c. dovuti dalla data di definitività della sentenza n. 15633/01/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma fino al soddisfo, in favore del ricorrente.
Roma, 20 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
GI RO
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico per ottemperanza in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 13063/2025 depositato il 04/08/2025, relativo alla sentenza n.
15633/2018 sezione 01
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Delle Imprese E Del Made In Italy - 80230390587
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04 agosto 2025, AR RA ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 15633/01/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. 1, in data 02/07/2018 e depositata in data 11/09/2018, per il ricorso R.G.R. n. 2030/2017, passata in giudicato, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio pari a € 120,00 per spese vive ed € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
A tal riguardo, fa presente che il Ministero (parte resistente), ad oggi, non ha provveduto al pagamento di quanto statuito con la suddetta sentenza e chiede, pertanto, che venga emessa sentenza per l'ottemperanza in luogo della parte soccombente, con la condanna del Ministero soccombente alle spese anche per il presente giudizio di ottemperanza, per l'importo che si riterrà di giustizia.
In data 08/01/2026 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha fatto presente che, nelle more del presente giudizio di ottemperanza, e segnatamente in data 30/12/2025, il Ministero resistente disponeva un pagamento in favore del ricorrente, a mezzo bonifico bancario, per l'importo complessivo di € 1.316,00, con causale riferita all'“Esecuzione Sentenza n. 15633 del 2018 – Commissione Tributaria Provinciale di
Roma”, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di ottemperanza, con condanna del Ministero convenuto al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio facendo presente che con comunicazione del 12/11/2025, prot. n. 96518, il Dott. Difensore_1
trasmetteva la nota spese e forniva l'IBAN intestato ad Ricorrente_1 nei confronti del quale effettuare il pagamento.
Ritenendo di dover dare esecuzione alla richiamata sentenza, il Ministero adottava il decreto di liquidazione prot. n. 3221 del 12/12/2025, con il quale autorizzata l'erogazione a favore dell'impresa Ricorrente_1 C. F: CF_Ricorrente_1, per un importo totale pari a € 1.316,00 come di seguito specificato: € 1.000,00 (compensi) + € 150,00 (Spese generali 15%) + € 46,00 (CPA 4%) + € 120,00 (spese vive), impegnando la somma di € 1.316,00 sul capitolo 2221 pg 1 “spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori” del bilancio di previsione del Ministero, per le finalità di cui al detto decreto.
Chiede, pertanto, che venga dichiarata ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre
1992 l'intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 16/01/2026 il ricorrente fa presente che il “decreto di liquidazione” include la voce relativa alle spese generali forfettarie del 15%, pari ad € 150,00 e che tale voce non era dovuta, atteso che nel giudizio definito con la sentenza n. 15633/2018 il difensore del ricorrente era un dottore commercialista (dott. Nominativo_1) e non un avvocato, con conseguente inapplicabilità del D.M. n. 55/2014.
L'inclusione di una voce non richiesta né documentata, unitamente alla mancata corresponsione degli interessi legali, dimostra come l'adempimento posto in essere dall'Amministrazione resistente non sia conforme al contenuto precettivo del giudicato e non può considerarsi integralmente satisfattivo.
Chiede, pertanto, di prendere atto dell'intervenuta esecuzione della sentenza n. 15633/01/2018 e per l'effetto dichiarare la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di ottemperanza;
condannare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla rifusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza, respingendo la richiesta di compensazione formulata dalla controparte;
condannare il Ministero resistente al pagamento degli interessi legali maturati per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, dalla data di definitività della sentenza sino al soddisfo.
All'udienza del 20 gennaio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto di quanto comunicato sia dal ricorrente che dal Ministero resistente in ordine all'avvenuto pagamento di quanto dovuto, in esecuzione della sentenza n. 15633 del 2018 – Commissione Tributaria
Provinciale di Roma, passata in giudicato.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546/1992 il giudizio deve essere dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza sono poste a carico del Ministero resistente e sono pari ad
€ 150,00, già liquidate dallo stesso Ministero al ricorrente a titolo di spese generali, tenuto conto che tale voce non era dovuta, così come affermato dal ricorrente nella memoria del 16/01/2026, “atteso che nel giudizio definito con la sentenza n. 15633/2018 il difensore del ricorrente era un dottore commercialista (dott. Nominativo_1) e non un avvocato, con conseguente inapplicabilità del D.M. n. 55/2014”.
Tenuto conto, infine, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, gli interessi legali si applicano alle spese di giudizio liquidate in sentenza e che tali interessi decorrono, di regola, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, momento in cui si perfeziona l'accertamento del credito, il Ministero resistente dovrà effettuare il pagamento degli interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 c.c. dalla data di definitività della sentenza n. 15633/01/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. 1 fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma di € 1.068,00, di cui alla fattura n. 22 del 13/01/2017.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero delle Imprese e del Made in Italy al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza determinate in € 150,00, compensandole con quelle già versate al ricorrente con il decreto di liquidazione prot. n. 3221 del 12/12/2025 a titolo di “spese generali 15%”.
Lo stesso Ministero dovrà effettuare il pagamento degli interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 c.c. dovuti dalla data di definitività della sentenza n. 15633/01/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma fino al soddisfo, in favore del ricorrente.
Roma, 20 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
GI RO