Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12010 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO 0 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Presidente R.G.N.22831/01 Dott. Vincenzo MILFO 0 22026/01 O D ATI V. Consigliere 1784102 2 Dott. Mario Cron. 25892 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud. 31/01/03 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MO IM M. AM, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 16, n. presso l'avv. Gilberto Cerutti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DE AZ IN
- intimato -
651 nonché sul secondo ricorso n. 29026/01 proposto da: MO IM M. AM, elettivamente domiciliato in n. 16, presso l'avv. Gilberto Roma, via Crescenzio 1 Cerutti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DE AZ IN intimato. nonché sul terzo ricorso n. 1784/02 proposto da: DE AZ IN, elettivamente domiciliato in Roma - Ostia Lido, via della Paranzella n. 50, presso l'avv. Giulio Donzelli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale -
contro
MO IM M. AM -- intimato avversO la sentenza del Tribunale di Roma n. 15545 depositata il 23 aprile 2001 (R.G. n. 15385/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi principali e il rigetto 2 dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, avviato a notificazione a mezzo posta il 20 settembre 2001, EN IM M. IA ha richiesto, sulla base di tre motivi, la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che aveva parzialmente riformato la decisione in data 11 novembre 1998 del Pretore di Roma. Quest'ultimo giudice, accogliendo la domanda proposta dal EN nei confronti del suo ex datore di lavoro IN De AZ, aveva dichiarato - intimato inefficace il licenziamento verbale all'attore e condannato il De AZ al pagamento in favore del primo di tutte le retribuzione maturate dalla data del recesso, nonché della somma di lire 1.348.033, a titolo di ratei della tredicesima mensilità, compenso per lavoro straordinario e festività lavorate. Decidendo sull'appello del soccombente, il Tribunale della stessa sede, per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che il datore di lavoro avesse assolto al requisito della forma scritta del licenziamento con la consegna al dipendente del prospetto di liquidazione delle spettanze di fine 3 rapporto, recante la sottoscrizione del lavoratore, il quale aveva dato atto anche della consegna del libretto di lavoro, con la indicazione di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del gravame ha quindi determinato in lire 1.626.996 e in lire 257.064 le somme spettanti al prestatore di lavoro a titolo, rispettivamente, di indennità sostitutiva del preavviso e di residuo trattamento di fine rapporto. Il EN, avendo ravvisato un difetto di notificazione del ricorso per cassazione, ha parte un secondo ricorso,= notificato all'altra raccomandato riproduttivo del primo, con plico spedito il 22 novembre 2001. Il De AZ ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a quattro motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Innanzitutto, Occorre procedere, a norma dell'art. 335 cod. proc. civ., alla riunione dei ricorsi, sia dei due del EN che dell'incidentale del De AZ, in quanto proposti tutti avverso la medesima sentenza. 4 Ancora preliminarmente deve essere esaminata eccezione di inammissibilità del ricorso la principale, sollevata dal resistente sotto un duplice profilo. Costui ha dedotto la nullità della notificazione del primo ricorso, in quanto eseguita presso il procuratore domiciliatario di esso resistente per il giudizio di primo grado, e quindi la notificazione del secondo ricorso effettuata oltre il termine di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. L'eccezione è fondata. L'operatività del - in principio di consumazione dell'impugnazione base al quale non è consentito a chi abbia proposto una rituale impugnazione di proporne una successiva presuppone, secondo la espressa previsione di legge (artt. 358 e 387 cod. proc. civ.), che sia intervenuta una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui, in mancanza di tale declaratoria, ben può essere proposta altra impugnazione sostitutiva di quella precedente viziata (senza però che siano formulati ulteriori motivi, Cass. marzo 2000 n. 2607, 2 aprile 1997 n. 2872), ma è necessario che la seconda impugnazione, come già questa Corte ha avuto occasione di affermare (cfr. sentenze 11 5 maggio 2001 n. 6560, 27 settembre 2000 n. 12803, 21 luglio 2000 n. 9569, 23 gennaio 1998 n. 64329 maggio 1990 n. 5022) sia proposta tempestivamente, in riferimento non soltanto al termine annuale, ma anche al termine breve decorrente, in mancanza di ulteriore notifica della sentenza impugnata, dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo questa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante. Nella specie, il secondo ricorso, come in precedenza rilevato, è stato dal EN avviato a notificazione, a mezzo posta, con plico raccomandato spedito il 22 novembre 2001, quindi oltre il termine dei sessanta giorni fissato dall'art. 325 cod. proc. civ., e conteggiato dal 20 settembre stesso anno, in cui era stato inoltrato il plico raccomandato contenente il primo ricorso, data questa da cui deve ritenersi che il ricorrente avesse legale conoscenza della sentenza impugnata. Resta assorbito il secondo profilo d'inammissibilità del ricorso principale, con cui è stata dedotta l'invalidità della procura in quanto conferita da persona con generalità non coincidenti con quelle del prestatore di lavoro e quali risultanti dal suo libretto di lavoro. Passando all'esame del ricorso incidentale, il primo motivo denuncia violazione dell'art. 6 legge 15 luglio 1966 n. 604, degli artt. 410 e 412 cod. quest'ultimo anche in relazione civ., proc. all'art. 5 legge 11 maggio 1990 n. 108, nonché dell'art. 112 stesso codice, per avere la sentenza impugnata del tutto omesso di esaminare l'eccepita mancanza del tentativo di conciliazione e la impugnazione del affermata tardività della licenziamento. infondata in relazione ad La censura - entrambi i rilievi. Quanto al primo è sufficiente richiamare il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze 1° agosto 2000 n. 10089 e 17 maggio 1996 n. 4578), secondo cui la questione della mancata richiesta del tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 5 della legge n. 108 del 1990 ai fini della procedibilità della domanda di cui all'art. 2 della stessa legge, rilevabile anche d'ufficio nella prima udienza di discussione della causa, non può tuttavia, ove non venga rilevata dal giudice entro il suddetto termine, ed ancorché segnalata dalla parte, essere riproposta nei successivi gradi del giudizio. Quanto al secondo profilo, la questione giuridica che esso pone non risulta trattata dalla sentenza impugnata, e il ricorrente al fine di non incorrere nella sanzione di inammissibilità per novità della censura avrebbe dovuto osservare l'onere, qui non adempiuto, di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito e di indicare in quale atto del precedente giudizio ciò avesse fatto, onde dar modo alla Corte di verificare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare il merito della questione stessa (Cass. 22 ottobre 2002 n. 14905 e : numerose altre precedenti). Si deve peraltro osservare che il termine di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966 previsto a pena di decadenza per l'impugnazione del licenziamento, non è applicabile nella ipotesi di recesso intimato oralmente (anche sul punto giurisprudenza pacifica, v. fra le più recenti Cass. 4 giugno 1999 n. 5519). Il secondo e il terzo motivo denunciano, in uno con vizi di motivazione, violazione degli artt. 1362, 1366, 1367, 1371, 1375 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per non avere la un lato, che si sentenza impugnata considerato, da trattava di assunzione a tempo determinato e 8 ! dall'altro che il lavoratore aveva manifestato la volontà di dimissioni, per le quali non è necessaria alcuna forma scritta. Entrambe le censure sono inammissibili, in quanto per le prime, che non risultano trattate dalla sentenza impugnata, deve essere richiamata l'inosservanza dell'onere ancora una volta dell'avvenuta allegazione della questione dinanzi al giudice del merito, mentre per le altre (di cui al terzo motivo) il Tribunale ha evidenziato che si trattava di questioni nuove, e tale statuizione non ÷ è stata espressamente criticata dal De AZ, : essendosi lo stesso limitato a dedurre che in ordine alle dedotte dimissioni il medesimo giudice non aveva fornito "valida motivazione". Neppure può essere accolto il quarto motivo del ricorso incidentale, in cui si denuncia l'assoluta mancanza di prove circa l'ammontare delle somme pretese dal lavoratore e l'esattezza importi reclamati, in del calcolo degli della estrema genericità delle considerazione censure. Va infatti evidenziato che nel rito del lavoro, il difetto di specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore per la quantificazione del credito oggetto di domanda di condanna, allorché il convenuto si limiti a negare in radice l'esistenza del credito avversario, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti, non semplicemente alle regole legali o contrattuali di ESE elaborazione dei conteggi medesimi, e sempre che si RECOD DE tratti di fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull'an debeatur (Cass. sez. I DELL'ART. 10 unite 23 gennaio 2002 n. 761).
6-73 N. 533 In conclusione, i due ricorsi proposti dal EN devono essere dichiarati inammissibili quello incidentale va rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara i ricorsi proposti dal EN e inammissibili rigetta l'incidentale; compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di legittimità. gennaio 2003. Così deciso in Roma, est.fl Consigli e y esА тошо катори Il Presidente 'incenzo IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, AGO. 2003 08 CANCELLERE