Sentenza 11 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il requisito della verità della notizia riportata, necessario ai fini della operatività della esimente prevista dall'art. 51 cod. pen., non è soddisfatto nel caso in cui il giornalista faccia riferimento ad una "vox populi", perché questa, in considerazione della sua intrinseca vaghezza e del suo insuperabile carattere impersonale, non può ragionevolmente costituire una fonte da usare legittimamente nell'esercizio del diritto/dovere di informare.
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- 1. Pena detentiva e diffamazioneIlenia Vitobello · https://www.filodiritto.com/ · 11 aprile 2021
Abstract Il presente elaborato affronta il tema della diffamazione a mezzo stampa, a partire dall'analisi della disciplina normativa. Segue un approfondimento degli approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia e dei profili di criticità sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale, in prospettiva di una rielaborazione delle fattispecie incriminatrici in esame. This paper deals with the issue of press defamation, starting from an analysis of the legal framework. This is followed by a stud of the approaches of Community and national case law on the subject and of the critical profiles submitted to the scrutiny of the Constitutional Court, in view of a reworking of the …
Leggi di più… - 2. Giornalista non può fidarsi di una lettera anonima (Cass. 5680/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2014, n. 21840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21840 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 11/02/2014
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 401
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 16920/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA NA N. IL 31/08/1940;
AN AU N. IL 12/05/1973;
OL EP N. IL 19/01/1973;
OU IE N. IL 21/01/1954;
avverso la sentenza n. 1546/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 05/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado di appello limitatamente alle statuizioni civili. udito, per la parte civile, Avv. Pisani Massimo;
udito il difensore avv. Grasso Enrico.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 5.3.2012, la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza 21.10.2010 del tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AI AU, SC NA, LI PP, autori di un articolo apparso sul settimanale L'Espresso del 7.8.2002.
Ritenuto, e nei confronti di AO EL, direttore responsabile del periodico, per essere i reati ex artt. 595 e 57 c.p. e L. n. 47 del 1948, art. 13 estinti per prescrizione;
la corte territoriale ha confermato le statuizioni civili ex art. 578 c.p.p. in favore del querelante AN FA, all'epoca della pubblicazione dell'articolo primo ministro dell'Albania.
Nell'interesse dei predetti giornalisti è stato presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento all'art. 578 c.p.p.: la giurisprudenza ha costantemente affermato che pur in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice dell'impugnazione è tenuto a verificare, sia pure ai soli effetti civili, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della pretesa risarcitoria. Non può trovare conferma la condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno in base alla sola mancanza di prova della innocenza degli imputati. Nel caso di specie, la corte di appello di Roma si è limitata ad escludere l'evidenza dell'innocenza degli appellanti, ai sensi del cpv. art. 129 c.p.p.. 2. violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca: la difesa, a dimostrazione della verità dei fatti narrati, ha prodotto documenti giudiziari, il cui contenuto non è stato adeguatamente valutato dalla corte territoriale. Tale esame è particolarmente doveroso, in quanto nel presente procedimento è stato emesso decreto di archiviazione da parte del Gip del tribunale di Roma, che ha riconosciuto l'esimente predetta. Il provvedimento è stato annullato dalla corte di cassazione, che ha ritenuto insufficiente la motivazione sul riconoscimento dell'esercizio del diritto di cronaca, da parte dei giornalisti, che avevano riportato come certi elementi di fatto che, essendo oggetto di investigazioni, non avevano il crisma della definitività. In tal modo era stato escluso che le notizie fossero gratuite o prive di riscontro. Si trattava solo di verificare se e in che misura i giornalisti avessero dato sufficientemente conto della natura ancora provvisoria e in fieri delle inchieste giudiziarie riguardanti la controversa figura del premier albanese. L'atto di appello conteneva una disamina accurata di una lunga ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Napoli, dalla quale i giornalisti avevano tratto la maggior parte delle notizie riportate. Invece il primo giudice ha rimesso in discussione la corrispondenza di quanto narrato alla verità emergente dalle inchieste e aveva negato la sussistenza dell'esimente. In ogni caso nell'articolo era stato riportato fedelmente il contenuto di atti concernenti un'operazione antimafia condotta dalla squadra mobile di Lecce, dalla quale emergeva l'esistenza di un baratto mafioso-commerciale tra cocaina della Colombia, da un lato, e eroina e marijuana dell'Albania, dall'altro; nell'ambito di tale operazione era stato arrestato dalla polizia albanese il fratello di un uomo politico legato al AN. Nel ricorso sono scanditi tutti gli elementi di fatto emersi dalle indagini e narrati dai giornalisti, senza che nessuno di essi si sia rivelato falso. Quanto alla parte dell'articolo in cui si dipinge AN come soggetto legato ad alcuni esponenti del mondo criminale albanese, la corte di appello non tiene conto delle risultanze processuali che dimostrano la verità della notizia, limitandosi a criticare la frase "sono molti a Tirana a sospettare lo zampino indiretto di AN in quel patto", in quanto indurrebbe gratuitamente il lettore a sospettare l'esistenza di collegamenti tra il querelante e la criminalità organizzata.
Nell'articolo è anche descritto il rapporto tra il AN e il gruppo camorristico EL. guidato dal boss TA EN, di cui si occupa un'informativa, che a sua volta ha costituito il contenuto di un'ordinanza cautelare. Tale informativa, "corredata con tanto di foto, mostra il 5 aprile 2001 alle 8,55, TA EN sbarcare a Durazzo. Ad attenderlo c'è SE OU.
Le informazioni contenute nell'articolo e ritenute dal giudice diffamatorie sono fedelmente tratte dalla suddetta informativa e da questa sono riprodotte parola per parola. Si deve rammentare che il limite della verità dei fatti, nell'ambito della cronaca giudiziaria si concretizza nella corrispondenza della narrazione al contenuto degli atti posti a base della narrazione stessa e non già nell'effettiva corrispondenza del contenuto degli atti con la verità processuale che sarà eventualmente accertata in seguito (sez. 5, n. 8036 del 3.6.1998, rv 211487; sez. 1 n. 36244 dell'8.7.2004, rv 229841);
3. violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento del diritto di critica politica: i fatti storici narrati rendono del tutto giustificato il tono critico dell'articolo, sintetizzabile nell'uso del termine padrino, allo scopo di descrivere un certa attitudine del querelante all'illecito penale. In tal modo è stato esercitato il diritto di critica politica nei confronti di un soggetto che, pur senza aver commesso reati connessi al traffico di stupefacenti o al contrabbando, ha comunque esercitato in Albania una sorta di egemonia di opaca e discutibile natura, meritevole di essere stigmatizzata.
In data 4.2.2014, nell'interesse della parte civile è stata depositata memoria, di cui non si terrà conto, per violazione del termine ex art. 611 c.p.p.. Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la corte di appello, riconoscendo esplicitamente l'accuratezza e completezza della ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, e manifestando implicitamente la conformità delle proprie valutazioni con quelle della sentenza appellata, si è limitata a una parziale integrazione della motivazione, concernente la rilevanza penale e civile delle narrazione e dei giudizi dei tre giornalisti e della condotta omissiva della direttrice del periodico. Questa corte è quindi chiamata a valutare le critiche presentate nell'interesse dei predetti nei confronti di argomentazioni che costituiscono il risultato di un organico e inscindibile accertamento giudiziale, all'esito del quale emerge con assoluta chiarezza il carattere diffamatorio delle notizie e delle valutazioni diffuse dagli autori dell'inchiesta giornalistica, condotta nei confronti del capo del governo dello Stato di Albania, sulla base di atti di polizia italiana e americana e di atti della magistratura italiana. Emerge quindi con immediata chiarezza il complesso tema trattato nel presente procedimento costituito dal generale fenomeno giuridico- mediatico della cronaca giudiziaria, che si articola nelle questioni concernenti:
- i possibili effetti diffamatori derivanti della diffusione di atti di indagini di polizia e di accertamenti giudiziari, concernenti l'indagato, l'imputato, il condannato;
- il riconoscimento del diritto/dovere degli organi di informazione di diffondere notizie e giudizi sull'attività di titolari dei pubblici poteri, in modo da rendere i consociati pienamente coscienti delle qualità di questi ultimi, nonché capaci di acquisire coerenti opinioni di consenso o di dissenso e di fare consapevoli scelte di adesione o di opposizione;
- la sussistenza o meno dell'esimente prevista dall'art. 51 c.p., nel sua configurazione giurisprudenziale del diritto di cronaca e di critica, nel caso in cui l'informazione abbia leso la reputazione della persona sottoposta ad indagine ed a processo di carattere penale.
Nella specie del diritto di cronaca giudiziaria, è di estremo rilievo la base documentale su cui fatti e qualità sono stati portati a conoscenza dei cittadini, i quali sono naturalmente interessati a conoscere dati storici corrispondenti alla verità giudiziaria, che,partendo dalla iniziale sussistenza di indagini, si evolve attraverso l'esercizio dell'azione penale, l'affermazione di responsabilità probabile, l'accertamento di responsabilità impugnabile, fino a giungere alla declaratoria di responsabilità irrevocabile.
La dottrina e la giurisprudenza, hanno messo in evidenza come nell'accertamento dell'esimente del diritto di cronaca e di diritto di critica vada riconosciuta la prevalenza dell'interesse pubblico all'informazione, legata alla verità del fatto lesivo della reputazione, verità che assurge a punto di equilibrio tra i beni confligenti, tutelati dall'art. 3 Cost. (reputazione come pari dignità sociale e riflesso del proprio onore nel contesto sociale) e all'art. 21 (libertà di manifestazione del pensiero nell'ottica del diritto-dovere di diffondere nella collettività notizie e giudizi). L'utilità sociale dell'informazione idonea a scriminare il reato di diffamazione è inseparabilmente legata alla veridicità dell'informazione medesima, mentre la propalazione di notizie non rispondenti al vero è non solo inutile, ma controindicata al formarsi di una corretta opinione pubblica. La rilevanza della verità come causa di rimozione dell'antigiuridicità della condotta diffamatoria (nel senso che la collettività non può essere interessata che a una completa informazione su fatti veri) va accompagnata dal riconoscimento che tale requisito non può avere caratteri rigidi e assoluti. Secondo un'antica, ma tuttora razionale e realistica interpretazione giurisprudenziale, al giornalista va richiesto non tanto di essere, nei casi di inconoscibilità diretta dei fatti, depositario della verità storica assoluta, ma autore di una ricostruzione dei fatti realizzata attraverso un corretto uso delle fonti di informazione. Autorevole dottrina, nel rilevare lo specifico aspetto scriminate dell'uso legittimo delle fonti, riconosce efficacia giustificativa non già alla verità storica dei fatti narrati e commentati, ma all'opera di ricerca, cernita, verifica, trasposizione del contenuto delle fonti di informazione. L'adempimento del debito di verità, assunto dal giornalista che diffonda fatti e commenti diffamatori è quindi condizionato:
a) dall'accertamento - primario e ottimale - della coincidenza tra quanto storicamente accaduto in sua presenza e quanto narrato e commentato;
b) dall'accertamento - eventuale e gradato - dell'uso legittimo delle fonti di informazione, ove al giornalista non sia stata consentita una percezione immediata e una conoscenza diretta dei fatti narrati e commentati.
Questo secondo aspetto della scriminante della verità ha acquistato rilievo nell'esame a cui i giudici di merito hanno sottoposto - agli effetti giustificativi che qui rilevano - l'attività di informazione svolta dai ricorrenti attraverso l'analisi di atti di polizia e magistratura;
esame il cui esito negativo è stato espresso con argomentazione approfondita, razionale e insindacabilmente convincente. I giudici di merito hanno infatti rilevato che:
1. quanto ai collegamenti tra AN FA e le operazioni investigative Journey e Florida non è emerso alcun ruolo diretto o indiretto del querelante nelle illecite attività di narcotraffico che ne hanno costituito l'oggetto; non è emerso alcun suo collegamento con il protagonista di queste attività (l'ex ministro del turismo FA FA), infondatamente identificato come uomo di AN FA. Il messaggio - anticipato al lettore con il titolo a questi riferito NO DELL'ALBANIA e con la fotografica effigiante un uomo armato di fucile-relativo a un legarne di "molti suoi uomini" (di AN FA e quindi del medesimo) con clan mafiosi (in tal senso è testualmente l'occhiello) è risultato privo del supporto di uno specifico atto di polizia e/o di magistratura e dell'indicazione di alcun fatto storico, idoneo ad attribuire al AN un ruolo diretto o indiretto nel narcotraffico. Ugualmente generica e incontrollata è l'attribuzione al querelante di uno specifico ruolo in tale commercio, espressa con l'affermazione "E sono molti a Tirana a sospettare lo zampino indiretto di AN in quel patto", patto ipotizzato tra un gruppo di americani che volevano riciclare denaro sporco per un miliardo di dollari e avente ad oggetto l'ottenimento di un canale di approvvigionamento diretto e speciale di cocaina colombiana. Quest'ultima modalità di esercizio del diritto/dovere di informazione prospettata nell'indagine giornalistica in questione, è di particolare interesse, in quanto esprime la pretesa che tale fondamentale funzione si sviluppi con una scansione conoscitiva, in cui non è il giornalista ad informare su fatti a lui noti la collettività, ma è questa che informa il giornalista sull'esistenza di un'incontrollabile vox populi: non si tiene conto che l'opinione corrente - nella sua intrinseca vaghezza e nella suo insuperabile impersonalità - non può ragionevolmente costituire una fonte da legittimamente usare nell'esercizio del diritto di libertà sancito dall'art. 21 Cost. e del correlato diritto/dovere di informazione.
Correttamente i giudici di merito escludono il riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca e di critica alla diffusione di questa immagine del AN quale protagonista del commercio internazionale di droghe dai suoi pesanti precedenti giudiziari, sviluppati in tutt'altro campo dell'illecito penale.
2. quanto ai collegamenti tra AN FA, il contrabbando di sigarette e la criminalità organizzata della Campania, ugualmente non è emersa alcuna dimostrazione dichiarativa o documentale. All'esito della minuziosa analisi del contenuto dell'ordinanza cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli è emersa invece all'attenzione dei giudici un'altra infondata attribuzione del titolo di uomo di AN FA ad altro personaggio, che è stato invece inequivocabilmente inserito dai magistrati inquirenti nell'area politico-criminale di altro ex componente di un precedente governo. risalente alla dittatura di ER HO. L'alterazione dei dati testuali dell'ordinanza è poi scandita con estrema precisione in riferimento ad altri personaggi del contrabbando di sigarette operante in Albania, in cui non è documentato alcun ruolo diretto o indiretto del querelante. Nella decisione dei giudici di merito, il punto sul contrabbando si conclude con la descrizione degli esiti dell'osservazione effettuata dagli organi di polizia a Durazzo nell'aprile del 2001 sui movimenti dei contrabbandieri nostrani con esponenti delle istituzioni albanesi e sul contatto del capo clan EL con il primo ministro "per consentire la stipula del contratto di deposito": i giudici rilevano che i giornalisti hanno trascurato il dato documentalmente dimostrato che "primo ministro albanese nel 2001, epoca degli accertamenti in oggetto, non era AN FA, che assumerà la carica nel luglio del 2002". Anche siffatta alterazione dimostra, secondo i giudici, l'assenza di adeguate verifiche in occasione della stesura dell'articolo. Altra manifestazione dell'uso illegittimo delle fonti è individuata nell'alterazione dell'ordinanza suindicata del Gip del tribunale di Napoli, in relazione al collegamento del querelante con AZ MI, indicato dai giornalisti come "socio occulto per gli affari di dubbia legalità di AN FA": nell'ordinanza il giudice (usando il verbo essere nel modo condizionale, come espressione di dubbio ed incertezza) afferma che "AZ MI, per conto di AN FA, sarebbe il maggiore esponente di contrabbando di sigarette in Albania ed uno dei maggiori finanziatori del Partito Socialista Albanese". Invece gli autori dell'articolo (cancellando ogni dubbio e incertezza) presentano questa associazione tra i due personaggi come dato acquisito e documentalmente dimostrato, in modo da ingenerare nella mente dei lettori - secondo l'adeguata e quindi incensurabile motivazione dei giudici di merito - il convincimento della effettiva rispondenza a verità del fatto narrato.
Pur aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una notizia falsa, ancorché espressa in forma dubitativa, può ledere l'altrui reputazione allorché le espressioni utilizzate nel contesto dell'articolo siano ambigue, allusive, insinuanti ovvero suggestionanti (sez. 5 n. 45910 del 4.10.05, rv 233039), nel caso in esame, la sostituzione, nel verbo essere, del modo condizionale ha reso di incontestabile evidenza, secondo razionale valutazione - a prescindere da una specifica indagine del giudice di merito sul contesto espressivo - la efficacia lesiva del fatto narrato, in assenza di qualsiasi controllo su adeguata fonte conoscitiva. Tenuto anche conto della testimonianza del giornalista Mensurati EF (che non ha avuto cognizione di coinvolgimenti di AN Fato negli illeciti traffici trattati nell'articolo), deve quindi concludersi con la piena adesione all'esclusione, affermata dai giudici di merito, dell'esimente del diritto di cronaca e di critica. Sull'esistenza del danno non patrimoniale cagionato dall'articolo alla persona offesa, la corte di merito ha efficacemente sottolineato la lesione alla sua reputazione, che - quale riflesso dell'onore e della propria identità nel contesto sociale e nell'opinione altrui - costituisce la considerazione. il credito che ciascuno ha acquisito con la propria attività e si presenta quindi come correlato alla personalità effettiva e storica dell'individuo.
Dando per ammesso - in via puramente ipotetica - che il querelante abbia scalfito o addirittura perso considerazione e credito, sul piano politico ed etico, nel contesto in cui ha vissuto ed ha agito, non gli si può negare la pari dignità umana e sociale e l'uguaglianza dinanzi alla legge, riconosciute, senza discriminazioni, dalla Carta costituzionale, attribuendogli ulteriori comportamenti disonorevoli che non risultano appartenere alla sua storia personale.
Va comunque richiamata la consolidata giurisprudenza, secondo cui la condanna generica al risarcimento dei danni, pronunciata dal giudice penale, non esige alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso commesso dall'imputato e della esistenza di un nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato. La misura e la stessa esistenza del danno sono rimessi al giudice della liquidazione (sez. 5, n. 45118 del 23.4.2013, rv. 257551; sez. 6 dell'11.3.05, rv. 231044). Il ricorso, va quindi rigettato con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché in solido al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché in solido al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014