Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2014, n. 21840
CASS
Sentenza 11 febbraio 2014

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il requisito della verità della notizia riportata, necessario ai fini della operatività della esimente prevista dall'art. 51 cod. pen., non è soddisfatto nel caso in cui il giornalista faccia riferimento ad una "vox populi", perché questa, in considerazione della sua intrinseca vaghezza e del suo insuperabile carattere impersonale, non può ragionevolmente costituire una fonte da usare legittimamente nell'esercizio del diritto/dovere di informare.

Commentari2

  • 1Pena detentiva e diffamazione
    Ilenia Vitobello · https://www.filodiritto.com/ · 11 aprile 2021

    Abstract Il presente elaborato affronta il tema della diffamazione a mezzo stampa, a partire dall'analisi della disciplina normativa. Segue un approfondimento degli approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia e dei profili di criticità sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale, in prospettiva di una rielaborazione delle fattispecie incriminatrici in esame. This paper deals with the issue of press defamation, starting from an analysis of the legal framework. This is followed by a stud of the approaches of Community and national case law on the subject and of the critical profiles submitted to the scrutiny of the Constitutional Court, in view of a reworking of the …

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  • 2Giornalista non può fidarsi di una lettera anonima (Cass. 5680/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2014, n. 21840
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21840
Data del deposito : 11 febbraio 2014

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