Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 1
La regola contenuta nel quarto e nel quinto comma dell'art. 5 del D.M. del 5 ottobre 1994 n. 585, con il quale è stata approvata la tariffa forense, e che consente rispettivamente di aumentare l'onorario unico del professionista ovvero di diminuirlo, presuppone l'unicità della causa o la riunione delle cause ed è pertanto inapplicabile nel caso in cui il professionista abbia promosso separati ricorsi, non riuniti ancorché aventi identità di questioni, e benché i relativi procedimenti siano stati definiti con un'unica conciliazione.
Commentario • 1
- 1. Compenso dell’avvocato in cause simili ma non riunite, come si liquida?Accesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 15 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/1999, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PALUMBO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PALUMBO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L.MAGRINI 10, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO GIANNACCARI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Pretore di ROMA, depositato il 23/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblicà udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato ALFREDO GIANNACCARI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio dell'8 settembre 1995 l'avv. Francesco Palumbo - premesso che: aveva svolto attività professionale dinanzi al pretore, giudice del lavoro, di Roma in favore di MA NT perché la F.S. s.p.a. le riconoscesse , in relazione alle mansioni effettivamente espletate, una qualifica superiore;
il giudizio si era estinto con la conciliazione sottoscritta il 15 novembre 1994 che riguardò più ampi profili del rapporto di lavoro eccedenti il "petitum" della domanda giudiziale;
aveva inutilmente inviato alla cliente la parcella, "asseverata" dal Consiglio dell'Ordine, del complessivo ammontare di L 12.481.263, per spese competenze ed onorari, dalle quali dovevano detrarsi L.
5.500.200 versate in sede di conciliazione dalla società - chiese al pretore di Roma, ottenendola, poi, con decreto del 21 ottobre successivo, nei confronti della NT, l'ingiunzione di pagamento della somma di L.6.981.063, oltre gli interessi legali dalla domanda e le spese del procedimento monitorio.
Al decreto si oppose la EN assumendo fra l' altro l'erroneità della parcella in relazione alla tariffa forense in quanto contenente anche una distinzione tra attività giudiziale ed extragiudiziale sebbene tutte le prestazioni fossero state giudiziali.
Con ordinanza pronunziata il 23 ottobre 1996 ai sensi dell'art.30 della legge 13 giugno 1942 n^794, avendo le parti optato per il rito camerale, il pretore di Roma, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato la NT al pagamento della minor somma di L.2.164.200, ed ha compensato le spese del giudizio. In particolare, ha osservato il giudice del merito: il professionista aveva prestato la propria opera in favore della NT e di altri dipendenti della medesima società datrice di lavoro presentando al pretore, giudice del lavoro, separati ricorsi ma definendo le controversie con un'unica soluzione transattiva;
il che, pur rendendo inapplicabile il IV comma dell'art. 5 della "tariffa forense", approvata con d.m. 5 ottobre 1994 n^585, era apprezzabile sotto il profilo del disposto del V comma ai fini della prevista decurtazione degli onorari in misura del 30% ; inoltre, essendo state espletate dal professionista attività giudiziale ed extragiudiziale, diretta questa alla definizione della lite, nella nota erano state duplicate alcune "voci": in particolare, quella "studio della controversia" era unica così che doveva escludersi la pretesa di L.
1.000.000 riferita all'attività stragiudiziale;
unica era altresì la "voce" "opera per la prestata conciliazione" così che doveva eliminarsi la relativa pretesa di L. 1.200.000; ridotti quindi gli onorari complessivi da L.
8.652.000 a L.
6.452.000 detraendosi proporzionalmente le spese generali ex art. 15 della tariffa l'i.v.a e la c.p.a. al totale generale doveva altresì detrarsi il 31%( 10% +19% + 2%) di L.
2.200.000 pari a L. 682.000 così che il credito complessivamente esposto nella "notula" pari a L.2.481.263, decurtato di L.
2.882.000 doveva ridursi, con arrotondamento, a L.
9.600.000 dalle quali dovevano detrarsi il 30% di L.
6.452.000 ai sensi del V comma dell'art. 5 del citato d.m., pari a L.
1.935.600 residuando L.7.664.400( L.9.600.000 - L.1.935.600 7.664.400; avendo, secondo quanto esposto nel ricorso monitorio, il professionista aver ricevuto dalla società L.5.500.200, la NT doveva essere condannata al pagamento di L.2.164.200( L. 7.664.400 - L 5.500.200 2.164.200.)
Per la cassazione di detta ordinanza, con l'esposizione di due motivi di doglianza, ricorre l'avv. Palumbo;
resiste con controricorso la NT.
Motivi della decisione
Pregiudiziale alla disamina della fondatezza del ricorso è la verifica, pur officiosa, della sua ammissibilità.
Questa deve affermarsi nell'ambito della ricorribilità "straordinaria" per cassazione disposta dal II comma dell'art.111 della Costituzione dell'ordinanza in esame
A questa, espressamente dichiarata "non impugnabile" dall'art.30 della legge 13 giugno 1942 n^794, debbono riconoscersi i connotati,
propri della "sentenza": della decisorietà, in quanto diretta a risolvere un conflitto di interessi fra creditore, il professionista, ed il debitore, il cliente, e della definitività, perché sottratta ai normali mezzi di impugnazione e non revocabile dal giudice che l'ha pronunziata. Con il primo motivo del ricorso il professionista, in relazione ai nn.4 e 3 dell'art. 360 c.p.c., deduce la nullità della pronunzia impugnata conseguente all'inosservanza dell'art. 112 c.p.c. ed, in subordine, la violazione, e comunque la falsa applicazione, dell'art.5 della tariffa forense approvata con il d.m. 5 ottobre 1994 n^545 in punto di operata detrazione del 30% nella liquidazione degli onorari.
In proposito il giudice del merito, nella premessa che il professionista aveva patrocinato, nei confronti della F.S. s.p.a., oltre alla NT, molti altri colleghi della stessa scegliendo di presentare al giudice del lavoro ricorsi separati, pervenendo ad un'unica soluzione transattiva, aveva ritenuto che in tale caso operasse il V comma dell'art. 5 della "tariffa"
Non avrebbe considerato quel giudice di pronunziare" ultra petita" non avendo l'opponente NT dedotto la minor spettanza degli onorari in virtù della norma indicata ne' di essersene fatta comunque una non corretta applicazione in ragione della estraneità della previsione concernente l'ipotesi dell'unicità del processo avendo il professionista depositato, in tempi diversi, distinti ricorsi, rimasti tali, ciascuno a tutela dei diritti dei dipendenti della società..
Il complesso motivo del ricorso va accolto per quanto di ragione In particolare, quanto alla prima censura, esula nella specie il denunziato vizio di ultra petizione ravvisabile, fra le altre ipotesi, quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto, che essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere adverso", può essere solamente dedotta dall'interessato.
Lo speciale procedimento previsto dall'art.30 della legge 13 giugno 1942 n^794, di opposizione alle ingiunzioni di pagamento dei compensi per le prestazioni in materia civile degli avvocati, non si sottrae alla regola ordinaria ( operante per ogni opposizione a decreto ingiuntivo introduttiva di un ordinario giudizio di cognizione) per la quale l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale al quale, pertanto, incombe l'onere di fornire la positiva dimostrazione delle vantate ragioni.
Ne consegue che ogni contestazione, come nella specie, dell'opponente - del soggetto sostanzialmente convenuto - in ordine alla ortodossia dell'applicazione della "tariffa", sotto il profilo della indicazione di voci relative a prestazioni extragiudiziali che si assumono non avvenute, è sufficiente ad investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della pretesa.( in proposito vedansi anche le pronunzie di questa Corte nn. 1743/79, 942/95). Merita accoglimento la seconda censura..
Invero, la regola contenuta nel 4^ e nel e 5^ comma dell'art.5 della tariffa professionale forense approvata con d.m. del 5 ottobre 1994 n^ 585, in concreto operante secondo la quale per la difesa di più soggetti aventi un' identica posizione processuale, può essere liquidato un unico onorario con possibile incremento del 20% per ogni parte fino al massimo di dieci e, in caso di numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci fino ad un massimo di venti oppure un compenso secondo tariffa per ogni parte ridotto del 30%, quando la prestazione professionale abbia comportato la disamina di situazioni particolari in fatto o in diritto - postula, secondo la formula delle norme in esame, le ipotesi dell'unicità delle cause o della riunione di più cause e non è pertanto operante in quella diversa di identità di questioni comuni a più parti in procedimenti separatamente promossi ma che avrebbero potuto, ma non lo sono stati, essere riuniti a norma dell'art.274 c.p.c.( in proposito vedansi anche le pronunzie di questa Corte nn. 2026/93, 10805/93). Corretta è, pertanto, la denunzia di violazione della disciplina rinvenibile nel 5^ comma del'art.5 della "tariffa" in esame avendo il pretore operato la riduzione del 30% degli onorari pur avendo accertato, in via di fatto, aver l'avvocato Palumbo prestato la propria opera professionale in favore della NT e di altri dipendenti presentando separati ricorsi al pretore giudice del lavoro definendo la controversia con un'unica soluzione transattiva:
con palese pretermessione della carenza del necessario presupposto della unicità della causa o della riunione delle cause in unico procedimento.
Con il secondo motivo del ricorso, in relazione al n^ 3 dell'art. 360 c.p.c.. il professionista denunzia la violazione e comunque la falsa applicazione dell'art. 2 della tariffa forense approvata con d.m.5 ottobre 1994 n^545. Il giudice, nella premessa che nella specie vi fosse stata una controversia "con alcune attività giudiziali ed altre stragiudiziali" inerenti alla lite, aveva ritenuto che alcune "voci" della "parcella" dovessero elidersi in ragione della loro "duplicazione".
Non si sarebbe avveduto quel giudice che, secondo il tenore della norma indicata, la tariffa per prestazioni giudiziali potesse applicarsi alle prestazioni stragiudiziali direttamente connesse al mandato difensivo così da potersi considerare a quelle connesse ne', pertanto che, nella specie, l'azione giudiziale fosse diretta ad ottenere l'inquadramento della NT nei ruoli organici della società dal 1981 ed al pagamento delle relative spettanze, mentre la conciliazione stragiudiziale aveva ad oggetto la definizione della complessiva situazione lavorativa della NT, comprendente anche il pagamento di spettanze maturate nel pregresso rapporto di lavoro dipendente con la medesima società..
Il motivo di ricorso non può essere accolto esulando la doglianza dall'ambito della ricorribilità "straordinaria" per cassazione consentita dal II comma dell'art. 111 della Costituzione. Invero, con l'apparente denunzia della "violazione di legge", nella specie regolatrice del rapporto sostanziale controverso, la doglianza si traduce nella inammissibile denunzia della inadeguatezza della motivazione offerta dal giudice del merito alle risultanze probatorie( sul punto vedasi anche la sentenza delle ss.uu. di questa Corte n^ 5615/98.) Invero, mentre la pronunzia sul punto del pretore si fonda sull'applicazione del principio di diritto che l'attività svolta dal difensore fuori dal processo deve considerarsi "giudiziale" in quanto diretta a definire la lite pendente( in proposito vedansi "ex multis" le pronunzie di questa Corte nn. 55/81, 2339194), la censura del professionista involge l'adeguatezza della motivazione alle risultanze istruttorie dalle quali sarebbe emersa l'eccedenza della materia oggetto della conciliazione stragiudiziale dal "petitum" della lite giudiziaria.
Concludendo la disamina, il primo motivo del ricorso va accolto per quanto di ragione mentre il secondo motivo va rigettato così che l'ordinanza impugnata deve essere cassata, limitatamente alla censura accolta, con rinvio al pretore di Roma.
Il giudice di rinvio, quindi, si pronunzierà in detto limite sull'opposizione della NT ed, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità facendone questa Corte espressa rimessione( art. 385, ult. cpv, c.p.c.).
p.q.m.
la Corte
accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo e cassa l'ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, al pretore di Roma.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999