Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/1999, n. 3758
CASS
Sentenza 15 aprile 1999

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La regola contenuta nel quarto e nel quinto comma dell'art. 5 del D.M. del 5 ottobre 1994 n. 585, con il quale è stata approvata la tariffa forense, e che consente rispettivamente di aumentare l'onorario unico del professionista ovvero di diminuirlo, presuppone l'unicità della causa o la riunione delle cause ed è pertanto inapplicabile nel caso in cui il professionista abbia promosso separati ricorsi, non riuniti ancorché aventi identità di questioni, e benché i relativi procedimenti siano stati definiti con un'unica conciliazione.

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  • 1Compenso dell’avvocato in cause simili ma non riunite, come si liquida?Accesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 15 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/1999, n. 3758
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3758
Data del deposito : 15 aprile 1999

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