Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2001, n. 6560
CASS
Sentenza 11 maggio 2001

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Per espressa disposizione degli artt. 353 e 387 cod. proc. civ. il principio di consumazione dell'impugnazione non opera allorché dopo la proposizione di una impugnazione che sia o si ritenga viziata venga proposta tempestivamente (in riferimento non soltanto al termine annuale, ma anche al termine breve decorrente, in mancanza di ulteriore notifica della sentenza impugnata, dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo questa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante) una seconda impugnazione - di contenuto identico o anche diverso rispetto alla prima - destinata a sostituire la prima impugnazione, purché al tempo di proposizione della seconda impugnazione non sia già intervenuta una declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità della precedente impugnazione.

In materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche; b) accertamento delle concrete mansioni di fatto; c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative. La prima di tali operazioni può dar luogo a violazione di legge, pur sotto il limitato profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, allorché la classificazione sia posta dal contratto collettivo di diritto comune; le altre due operazioni possono dar luogo solo a vizio di motivazione e sono incensurabili in sede di legittimità se immuni da vizi logici. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con affermazione ritenuta affetta sia da violazione delle norme di ermeneutica contrattuale sia da vizio di motivazione insufficiente, aveva attribuito ad un lavoratore di quindici anni alla sua prima esperienza lavorativa, che si era limitato a montare un banco di vendita e a provvedere alla vendita, l'inquadramento nel V livello del CCNL 18 marzo 1983 del settore commercio, omettendo di indagare sul significato delle clausole contrattuali richiamate - e, in particolare, dell'art. 3 del CCNL cit. - e, quindi, di considerare che oltre al V livello, proprio dei lavoratori qualificati, era stato previsto, per coloro che svolgevano mansioni richiedenti il possesso di semplici conoscenze pratiche, il VI livello).

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    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO Con ordinanza 25 ottobre 2021, n. 7138, la IV Sezione del Consiglio di Stato rimetteva a questa Adunanza plenaria la causa in esame, affinché la stessa risolvesse "la sola questione interpretativa relativa all'eccezione pregiudiziale di improcedibilità dell'appello principale" - in quanto tale, potenzialmente idonea a definire il giudizio - previa risposta ai seguenti quesiti: «a) se nel processo amministrativo trovi applicazione e in che limiti il principio di consumazione dei mezzi di impugnazione; b) più in particolare, se alla medesima parte processuale sia consentito rinnovare la notificazione al solo scopo di emendare vizi dell'atto che ne determinano la nullità o la …

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  • 2Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/ · 22 aprile 2022

    FATTO Con ordinanza 25 ottobre 2021, n. 7138, la IV Sezione del Consiglio di Stato rimetteva a questa Adunanza plenaria la causa in esame, affinché la stessa risolvesse "la sola questione interpretativa relativa all'eccezione pregiudiziale di improcedibilità dell'appello principale" - in quanto tale, potenzialmente idonea a definire il giudizio - previa risposta ai seguenti quesiti: «a) se nel processo amministrativo trovi applicazione e in che limiti il principio di consumazione dei mezzi di impugnazione; b) più in particolare, se alla medesima parte processuale sia consentito rinnovare la notificazione al solo scopo di emendare vizi dell'atto che ne determinano la nullità o la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2001, n. 6560
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6560
Data del deposito : 11 maggio 2001

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