Sentenza 11 maggio 2001
Massime • 2
Per espressa disposizione degli artt. 353 e 387 cod. proc. civ. il principio di consumazione dell'impugnazione non opera allorché dopo la proposizione di una impugnazione che sia o si ritenga viziata venga proposta tempestivamente (in riferimento non soltanto al termine annuale, ma anche al termine breve decorrente, in mancanza di ulteriore notifica della sentenza impugnata, dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo questa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante) una seconda impugnazione - di contenuto identico o anche diverso rispetto alla prima - destinata a sostituire la prima impugnazione, purché al tempo di proposizione della seconda impugnazione non sia già intervenuta una declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità della precedente impugnazione.
In materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche; b) accertamento delle concrete mansioni di fatto; c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative. La prima di tali operazioni può dar luogo a violazione di legge, pur sotto il limitato profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, allorché la classificazione sia posta dal contratto collettivo di diritto comune; le altre due operazioni possono dar luogo solo a vizio di motivazione e sono incensurabili in sede di legittimità se immuni da vizi logici. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con affermazione ritenuta affetta sia da violazione delle norme di ermeneutica contrattuale sia da vizio di motivazione insufficiente, aveva attribuito ad un lavoratore di quindici anni alla sua prima esperienza lavorativa, che si era limitato a montare un banco di vendita e a provvedere alla vendita, l'inquadramento nel V livello del CCNL 18 marzo 1983 del settore commercio, omettendo di indagare sul significato delle clausole contrattuali richiamate - e, in particolare, dell'art. 3 del CCNL cit. - e, quindi, di considerare che oltre al V livello, proprio dei lavoratori qualificati, era stato previsto, per coloro che svolgevano mansioni richiedenti il possesso di semplici conoscenze pratiche, il VI livello).
Commentari • 2
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO Con ordinanza 25 ottobre 2021, n. 7138, la IV Sezione del Consiglio di Stato rimetteva a questa Adunanza plenaria la causa in esame, affinché la stessa risolvesse "la sola questione interpretativa relativa all'eccezione pregiudiziale di improcedibilità dell'appello principale" - in quanto tale, potenzialmente idonea a definire il giudizio - previa risposta ai seguenti quesiti: «a) se nel processo amministrativo trovi applicazione e in che limiti il principio di consumazione dei mezzi di impugnazione; b) più in particolare, se alla medesima parte processuale sia consentito rinnovare la notificazione al solo scopo di emendare vizi dell'atto che ne determinano la nullità o la …
Leggi di più… - 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 22 aprile 2022
FATTO Con ordinanza 25 ottobre 2021, n. 7138, la IV Sezione del Consiglio di Stato rimetteva a questa Adunanza plenaria la causa in esame, affinché la stessa risolvesse "la sola questione interpretativa relativa all'eccezione pregiudiziale di improcedibilità dell'appello principale" - in quanto tale, potenzialmente idonea a definire il giudizio - previa risposta ai seguenti quesiti: «a) se nel processo amministrativo trovi applicazione e in che limiti il principio di consumazione dei mezzi di impugnazione; b) più in particolare, se alla medesima parte processuale sia consentito rinnovare la notificazione al solo scopo di emendare vizi dell'atto che ne determinano la nullità o la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2001, n. 6560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6560 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE INANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI TA OS, elettivamente domiciliato in Roma, via P. Della Valle, n. 1, presso lo studio dell'avv. Maria Cerulo, rappresentato e difeso dall'avv. Costanzo Di Palma con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CA IC, elettivamente domiciliato in Roma, via Borsieri, n. 3, presso lo studio dell'avv. Tiziana Donnini, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Perrone Capano con procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trani n. 263 in data 26 maggio 1999 (R.G. 3606/95);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.3.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. US Napoletano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanti di ragione.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Trani, in parziale accoglimento dell'appello di IC VA ed in riforma della sentenza del Pretore di Canosa di Puglia, ha condannato OS Di SI al pagamento, in favore del VA, già suo dipendente, di L. 32.406.491, con rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di differenze retributive. La domanda, proposta pure nei confronti di AB Di SI, è stata, invece, ritenuta infondata per mancanza di prova che il rapporto di lavoro fosse intercorso anche con questo soggetto, confermando sul punto della sentenza appellata.
Il Pretore aveva rigettato la domanda proposta
contro
OS Di SI, giudicando fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale opposta dal convenuto;
il Tribunale è pervenuto alla conclusione opposta perché la prova testimoniale e i documenti prodotti in grado di appello fornivano consistenti indizi che il rapporto di lavoro fosse durato fino al 5 novembre 1983, e non fino al marzo 1982, come sostenuto dal datore di lavoro, sul quale incombeva l'onere di provare il fondamento dell'eccezione. I crediti retributivi del VA derivavano, a giudizio del Tribunale, dall'accertamento che la prestazione lavorativa era stata resa con orario dalle ore 4 alle ore 16 di tutti i giorni, comprese le domeniche, e con mansioni corrispondenti a quelle proprie dei lavoratori inquadrati nel V livello ai sensi del c.c.n.l. dei dipendenti da aziende commerciali ed ausiliarie del commercio (non essendovi la prova di un rapporto di apprendistato, in relazione ai compensi (inferiori) di fatto ricevuti. Sulla base di questi dati, la determinazione delle somme è stata affidata all'espletamento di una consulenza tecnica, alle cui conclusioni il Tribunale si è uniformato.
La cassazione della sentenza è chiesta da OS Di SI per quattro motivi, ai quali resiste con controricorso IC VA. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Corte giudica prive di fondamento le deduzioni del controricorrente dirette ad ottenere una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
1.2. Non è inammissibile il ricorso per cassazione notificato in data 7 ottobre 1999 (e ritualmente depositato), tempestivamente, sia rispetto al termine lungo di impugnazione che a quello breve, decorrente quest'ultimo dalla notificazione, in data 22 settembre 1999, di altro identico ricorso, perché, per espressa disposizione di legge (art. 353 e 387 c.p.c.), non opera il principio di consumazione dell'impugnazione allorché, dopo la proposizione di un'impugnazione che sia o si ritenga viziata, venga proposta una seconda destinata a sostituirla, purché, al tempo della sua proposizione, non sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile la prima impugnazione (cfr. Cass. 23 gennaio 1998, n. 643).
1.3. Se deve escludersi la consumazione del diritto di impugnazione, sicché è possibile proporre un nuovo ricorso in sostituzione del primo, che non sia già stato dichiarato inammissibile o improcedibile, non può collegarsi al primo ricorso alcun effetto preclusivo ed il secondo ricorso, proprio perché "sostituisce il primo" ben può contenere diversi, o ulteriori, motivi di censura. Per questa ragione non può condividersi il principio che si trova affermato nella decisione della Corte (Cass. 8 marzo 2000, n. 2607), secondo la quale il diritto di impugnazione si sarebbe esaurito con la proposizione del primo ricorso, pur ammettendosi l'effetto sostitutivo della proposizione del secondo, ma senza fornire adeguate spiegazioni del perché siffatta limitazione si desuma dalle prescrizioni di cui agli art. 369 e 387 c.p.c.
1.4. Altra questione di ammissibilità è sollevata con riferimento alla specificità della procura. Invero, non risulta con chiarezza se l'eccezione concerne esclusivamente il primo ricorso (in relazione al quale la questione non avrebbe rilievo) o si estende al secondo, introduttivo del giudizio.
Ad ogni modo, in tema di specificità della procura richiesta per proporre ricorso per cassazione, gli orientamenti attuali della giurisprudenza della Corte non consentono di dubitare della validità del mandato al difensore, nella specie apposto a margine del ricorso, pur privo di riferimenti espressi al giudizio di legittimità. Infatti, nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso in cassazione (principale o incidentale) - per essersi fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegate formule generiche - mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 c.p.c. (Cass., sez. un., 10 aprile 2000, n. 108).
2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione della statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione, per avere il Tribunale svalutato le risultanze della prova testimoniale (testi AR e Di CO), secondo le quali il rapporto di lavoro era cessato con la partenza del VA per il servizio militare di leva, valorizzando, invece, in modo incongruente documenti dell'anno 1984, e, soprattutto, relativi a fatti del tutto estranei al rapporto di lavoro, in quanto concernenti la costituzione di una società con il AR per lo svolgimento di attività commerciale, l'acquisto dall'ex datore di lavoro di elementi aziendali, la sottoscrizione di cambiali;
diversamente, inoltre, da quanto si legge nella sentenza impugnata, il teste NT IN aveva riferito genericamente che "il VA partì per il servizio di leva, per riprendere il lavoro al suo ritorno dopo il congedo, e sino al 1983", mentre il teste EN Di CO era stato preciso nel dire che con la partenza per il servizio militare erano definitivamente cessate le prestazionì lavorative, circostanza confermata dal teste AR, il quale non aveva certamente detto che l'attività commerciale autonoma intrapresa da VA era stata iniziata subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma soltanto che era iniziata dopo il ritorno dal servizio di leva.
2.1. Il motivo non può trovare accoglimento in quanto non riesce a dimostrare insufficienze e vizi logici della giustificazione che il Tribunale ha dato del suo convincimento, risolvendosi in una (inammissibile) richiesta di rivalutazione degli elementi di prova. Il Tribunale, infatti, fonda sulla deposizione dei testimoni US VA ed NT IN l'accertamento che l'attuale resistente, dopo il periodo di servizio militare durato dal marzo 1982 al marzo 1983, "riprese" il lavoro alle dipendenze del Di SI "fino al 5 novembre 1983". Di questi testimoni viene valutata specificamente l'attendibilità, messa in dubbio, invece, per i testimoni De CO e la RB proprio per il fatto di aver collocato l'inizio dell'attività commerciale in proprio da parte del lavoratore in epoca prossima al servizio militare, mentre i documentì acquisiti e relativi proprio a tale attività (acquisto di autocarro e sottoscrizione di effetti cambiari;
richiesta di codice fiscale e partita i.v.a.), si riferivano al mese di aprile 1984. 3. Con il secondo motivo è denunziata violazione delle norme di legge sull'interpretazione dei contratti in relazione all'art. 3 del c.c.n.l. del settore commercio del 18.3.1983, per avere il Tribunale,
dopo avere accertato che il lavoratore "montava il banco vendita e provvedeva alla vendita" ritenuto spettante l'inquadramento nel V livello - livello proprio dei lavori qualificati per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche - ad un ragazzo di 15 anni alla sua prima esperienza lavorativa, senza considerare la declaratoria del VI livello, cui appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche;
nonché vizio della motivazione, in relazione a quanto riferito dai testi circa la marginalità dei compiti affidati a un soggetto che "alla prima esperienza" "tentava di imparare il mestiere di garzone", svolgendo mansioni non suscettibili di essere ricondotti ad alcuna delle declaratorie contrattuali del V livello.
3.1. La Corte giudica il motivo fondato.
Va premesso che, contrariamente a quanto assume il controricorrente, nessuna rilevanza può rivestire la circostanza che, nel giudizio di appello, l'appellato, totalmente vittorioso in primo grado, non abbia prospettato le questioni relative all'interpretazione ed applicazione delle clausole del contratto collettivo. Il Tribunale, infatti, una volta ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione, era investito del compito di verificare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi del credito azionato.
3.2. In materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi:
individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge oppure dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
comparazione tra queste e le suddette previsioni normative. La prima di tali operazioni può dar luogo a violazione di legge, pur sotto il limitato profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, allorché la classificazione sia posta dal contratto collettivo di diritto comune;
le altre due operazioni possono dar luogo solo a vizio di motivazione e sono incensurabili in sede di legittimità se immuni da vizi logici (vedi, tra le numerose decisioni, Cass. 2 aprile 1999, n. 3195).
3.3. Nella specie, la sentenza impugnata ha del tutto omesso, in violazione degli art. 1362 ss., l'indagine sul significato delle clausole contrattuali che ha richiamato;
di conseguenza, l'accertamento circa le concrete mansioni svolte non è stato condotto in coerenza con i criteri astratti che avrebbero dovuto essere preventivamente precisati. Il risultato è stato che l'affermazione secondo cui le mansioni comportavano l'inserimento nel V livello della contrattazione collettiva è affetta sia da violazione di legge che da vizio di motivazione insufficiente. La sentenza va quindi cassata in parte qua con rinvio, onde procedere ad un nuovo esame della domanda di pagamento delle differenze retributive, da verificare in relazione al corretto accertamento, secondo i principi sopra enunciati, dell'inquadramento spettante al lavoratore ai sensi del contratto collettivo.
4. Con il terzo motivo è denunziata ancora violazione delle norme di legge sull'interpretazione dei contratti in relazione all'art. 92 dello stesso contratto collettivo richiamato nel motivo precedente, che dispone la decurtazione del 10% per i lavoratori qualificati di età inferiore ai 18 anni;
si aggiunge altresì che per un certo periodo del rapporto di lavoro doveva trovare applicazione il contratto precedente, che contemplava una decurtazione del 15%. La sentenza impugnata, inoltre, è censurata per aver omesso qualsiasi motivazione sulle deduzioni formulate in merito a tale questione con le note difensive autorizzate del 19.2.1999, ancorché, in ogni caso, si trattasse di questione di cui il Tribunale avrebbe dovuto occuparsi di ufficio.
5. Il quarto motivo denunzia violazione degli art. 429 c.p.c. e 22 della legge n. 724 del 1994, per essere l'importo della rivalutazione indicato genericamente nella sentenza ed inoltre cumulato con gli interessi legali.
6. Entrambi i suesposti motivi restano assorbiti nella decisione di cassazione con rinvio della sentenza, il primo perché presuppone risolta la questione dell'inquadramento fra il personale qualificato, il secondo perché è conseguenziale alla pronunzia di condanna al pagamento di crediti di lavoro. Le relative questioni dovranno, quindi, essere esaminate eventualmente dal giudice di rinvio, il quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2001