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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. MA AZ RI Presidente rel. dr. Antonio Corte Consigliere
dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1823/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONELLO Parte_1 P.IVA_1
MANDARANO, dell'Avv. ANNA MARIA PAVIN e dell'Avv. MARIA LODOVICA BOGNETTI, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Pt_1 presso l'AVVOCATURA COMUNALE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
PAOLO VENDITTI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
VIA E. DE AMICIS, 26 Pt_1
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1 n. r.g. 1823/2025
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
in via preliminare:
DICHIARARE la nullità della sentenza n. 3856/25, del 13/05/2025 ex art. 161 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118, commi 1 - 2, disp. att. cod. proc. civ.
nel merito, in riforma della sentenza n. 3856/25, del 13/05/2025
ACCOGLIERE, per i motivi sopra esposti, L'APPELLO PROPOSTO dal Parte_1
e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale Civile di Milano sez. I, giudice
[...] dott. Andrea Manlio Borrelli, n. 3856/25, del 13/05/2025 depositata in data 13.05.2025 e notificata in data 19.05.2025
RESPINGERE L'OPPOSIZIONE AVVERSARIA, in quanto priva di fondamento e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione n. 20240430920302839864666 con conseguente conferma della debenza da parte dell'opponente della somma indicata nell'ingiunzione opposta, pari ad E. 36.903,80 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
Si chiede, inoltre, la rifusione al da parte dell'appellato, dei compensi Pt_1 professionali e delle spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di ”. Pt_1
Per l'Appellata CP_1
“l'appellata sig.ra ut supra, richiamato ogni altro argomento, tesi, CP_1 eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, conclude chiedendo che la Corte d'Appello voglia:
IN VIA PRINCIPALE:
1) DICHIARARE INAMMISSIBILE l'appello per decorso del termine per impugnare in quanto tardivo il deposito del ricorso in cancellaria e/o l'iscrizione a ruolo e/o per violazione del rito processuale e/o per mancata osservanza delle prescrizioni del rito del lavoro;
IN VIA SUBORDINATA:
2) RESPINGERE l'appello come infondato in fatto e in diritto;
pagina 2 di 7 n. r.g. 1823/2025
3) CONFERMARE integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale Civile di Milano sez. I, giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, n. 3856/25 del 13/05/2025 depositata in data 13.05.2025 e notificata in data 19.05.2025;
4) CONDANNARE l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981, proponeva opposizione dinanzi al CP_1
Tribunale di Milano avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20240430920302839864666 notificata nei suoi confronti dal in data 24.6.2024 per il pagamento Parte_1 della somma di €. 36.903,80 (di cui €. 26.789,62 “totale importo titoli esecutivi” ed €. 9.796,25 “maggiorazione ex art. 27 L 689/81”, oltre spese, oneri di riscossione e arrotondamento), relativa a n. 156 verbali elevati per violazioni di norme del Codice della Strada, deducendo:
- di non aver commesso le infrazioni e, comunque, di non avere mai ricevuto notifica dei verbali;
- la nullità dell'ingiunzione di pagamento per difettosa e/o insufficiente motivazione;
- la decadenza dell'Amministrazione dal diritto di riscossione per omessa osservanza del termine di cui all'art. 1 co. 163 della L. n. 296/2006.
Chiedeva quindi che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fosse accertata sia “l'illegittimità del recupero del credito azionato dal
e, quindi, l'illegittimità dell'impugnata ingiunzione di pagamento”, che Parte_1
“l'inesistenza del credito fatto valere dal ” nei propri confronti, con Parte_1 conseguente declaratoria di “nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'ingiunzione di pagamento n. 20240430920302839864666 di pagamento della somma complessiva di € 36.903,80 anche, ove ritenuto, previo annullamento, revoca e/o dichiarazione di inefficacia di ogni atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale”.
Instaurato il procedimento, nel quale si costituiva il insistendo per il Parte_1 rigetto dell'opposizione, il Tribunale adìto, con sentenza n. 3856/2025 del 13 maggio 2025 accoglieva l'opposizione, ritenendo che il a fronte della relativa Parte_1 eccezione della Sig.a non avesse assolto all'onere “di fornire la prova CP_1
(documentale) delle avvenute notifiche dei verbali, costituenti il presupposto dell'ingiunzione …”. Condannava inoltre l'opposto alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali, liquidate in € 545,00 per anticipazioni ed € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali e CPA. pagina 3 di 7 n. r.g. 1823/2025
Avverso tale decisione il , sul rilievo di avere invece regolarmente Parte_1 documentato le notificazioni dei verbali, ha proposto appello affidato ai seguenti motivi (così testualmente le rubriche):
1. “NULLITÀ DELLA SENTENZA. VIOLAZIONE DI LEGGE. MOTIVAZIONE ASSENTE EX ART. 161 COD. PROC. CIV. PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 111, COMMA 6, COST., DELL'ART. 132, COMMA 2, N. 4, COD. PROC. CIV., DELL'ART. 118, COMMI 1 - 2, DISP. ATT. COD. PROC. CIV.”;
2. “…ERRONEITÀ DELLA SENTENZA N. 3856/2025 PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E IN ORDINE ALL'ESAME DEI DOCUMENTI ED ALL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME VIGENTI;
SULLA REGOLARITÀ DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO/CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI. TRAVISAMENTO DEI FATTI”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituitasi ritualmente, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del CP_1 gravame, perché tardivamente proposto, e comunque respingersi lo stesso, perché privo di fondamento.
All'odierna udienza del 18.11.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa e, all'esito, la Corte ha dato lettura del dispositivo della presente sentenza, le cui motivazioni si vanno ad illustrare.
***
L'appello è inammissibile e tale va dichiarato in accoglimento della relativa eccezione di parte appellata.
Trattandosi nella specie di opposizione ad ingiunzione per violazioni del Codice della Strada, la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso (ex art. 433 c.p.c.) e non con citazione, come invece avvenuto.
Risulta infatti che il giudizio di primo grado si sia svolto secondo il rito del lavoro, applicabile ai procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa in base al disposto dell'art. 2 D.Lgs. n. 150/2011.
Considerata l'ultrattività del rito, l'appello avrebbe dovuto dunque proporsi nella forma del ricorso, e non della citazione.
pagina 4 di 7 n. r.g. 1823/2025
Costituisce infatti principio giurisprudenziale consolidato che “l'individuazione del mezzo di impugnazione in concreto esperibile contro provvedimento giudiziale a contenuto decisorio su diritti soggettivi (sentenza; ordinanza;
decreto) deve essere effettuata solo avendo riferimento a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito adottato dal giudice in relazione alla qualificazione, anche implicita, dell'azione (giusta ovvero errata che sia) da lui effettuata, essendo prerogativa esclusiva del giudice la qualificazione della domanda e l'utilizzazione del rito seguito (eventualmente previa sua modificazione) per addivenire alla decisione: e ciò, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza” (Cass., Ord. n. 1764 del 2021, che richiama, nello stesso senso, “fra le molte, e le più recenti: Cass. S.U., n. 4617 del 2011; Cass. n. 30201 del 2008; Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 15272 del 2014; Cass. n. 20385 del 2015; Cass. n. 25553 del 2016; Cass. n. 23052 del 2017; Cass. n. 24515 del 2018; Cass., n. 210 del 2019; Cass. n. 23390 del 2020”; v., da ultimo, Cass. n. 10509 del 2025, Cass. n. 871 del 2024, Cass. n. 2329 del 2023, Cass. n. 1746 del 2021).
L'errore nella forma dell'atto introduttivo dell'appello (citazione anziché ricorso), pur non inducendo alcuna nullità e/o inammissibilità per il principio di conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo, nel caso in esame si riflette tuttavia negativamente sull'apprezzamento della tempestività del gravame.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'eventualità in cui un giudizio sia introdotto con atto di citazione e non con ricorso, tale atto produce gli effetti del ricorso solo se depositato nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (v. Cass. n. 10643/2014; Cass. n. 5295/2017; Cass. n. 21632/2019).
Ciò che rileva è infatti il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione.
Pertanto, quando la norma prescriva che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso e lo stesso sia invece proposto con citazione, quel che conta è che nel termine perentorio previsto dalla legge sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria.
Nel caso di specie, risulta che la sentenza oggetto di impugnazione venne notificata da al il 19.5.2025, come documentato in atti e come Parte_2 Parte_1 indicato dalla stessa appellante nel proprio atto introduttivo.
Avverso tale sentenza il ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato via p.e.c. a il 18.6.2025, ma ha provveduto al relativo deposito CP_1 con l'iscrizione a ruolo in data 19.6.2025, ovvero dopo lo spirare del termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dagli artt. 325 – 326 c.p.c.
pagina 5 di 7 n. r.g. 1823/2025
Deve dunque inevitabilmente pronunciarsi l'inammissibilità del gravame, poiché tardivamente proposto, in applicazione del principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui “il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ovvero a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U. n. 2907 del 2014), e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato d.lgs. n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298)” (Cass. Ordinanza n. 13736 del 20.5.2018).
La definizione del giudizio con pronuncia su questione pregiudiziale di rito esonera la Corte dall'esame dei motivi di gravame.
L'appellante , ex art. 91 c.p.c., va condannato alla rifusione in favore di Parte_1 controparte delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.001 a € 52.000), in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 per quanto concerne la fase di studio della controversia (€ 2.058,00) e la fase introduttiva (€ 1.418,00) e in applicazione dei parametri minimi per quanto concerne la fase di trattazione/istruttoria (€ 1.523,00) e la fase decisionale (€ 1.735,00), in difetto di attività istruttoria e data l'oralità della discussione;
il tutto per complessivi € 6.734,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori dovuti per legge.
Deve anche dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'appello principale ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1 CP_1
3856/2025 del 13 maggio 2025, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
pagina 6 di 7 n. r.g. 1823/2025
2. condanna a rimborsare a le spese del presente grado Parte_1 CP_1 del giudizio, che liquida in complessivi € 6.734,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori dovuti per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'appello ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, comma inserito dall'art. 1, c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 18/11/2025
Il Presidente est.
MA AZ RI
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. MA AZ RI Presidente rel. dr. Antonio Corte Consigliere
dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1823/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONELLO Parte_1 P.IVA_1
MANDARANO, dell'Avv. ANNA MARIA PAVIN e dell'Avv. MARIA LODOVICA BOGNETTI, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Pt_1 presso l'AVVOCATURA COMUNALE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
PAOLO VENDITTI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
VIA E. DE AMICIS, 26 Pt_1
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1 n. r.g. 1823/2025
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
in via preliminare:
DICHIARARE la nullità della sentenza n. 3856/25, del 13/05/2025 ex art. 161 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118, commi 1 - 2, disp. att. cod. proc. civ.
nel merito, in riforma della sentenza n. 3856/25, del 13/05/2025
ACCOGLIERE, per i motivi sopra esposti, L'APPELLO PROPOSTO dal Parte_1
e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale Civile di Milano sez. I, giudice
[...] dott. Andrea Manlio Borrelli, n. 3856/25, del 13/05/2025 depositata in data 13.05.2025 e notificata in data 19.05.2025
RESPINGERE L'OPPOSIZIONE AVVERSARIA, in quanto priva di fondamento e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione n. 20240430920302839864666 con conseguente conferma della debenza da parte dell'opponente della somma indicata nell'ingiunzione opposta, pari ad E. 36.903,80 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
Si chiede, inoltre, la rifusione al da parte dell'appellato, dei compensi Pt_1 professionali e delle spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di ”. Pt_1
Per l'Appellata CP_1
“l'appellata sig.ra ut supra, richiamato ogni altro argomento, tesi, CP_1 eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, conclude chiedendo che la Corte d'Appello voglia:
IN VIA PRINCIPALE:
1) DICHIARARE INAMMISSIBILE l'appello per decorso del termine per impugnare in quanto tardivo il deposito del ricorso in cancellaria e/o l'iscrizione a ruolo e/o per violazione del rito processuale e/o per mancata osservanza delle prescrizioni del rito del lavoro;
IN VIA SUBORDINATA:
2) RESPINGERE l'appello come infondato in fatto e in diritto;
pagina 2 di 7 n. r.g. 1823/2025
3) CONFERMARE integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale Civile di Milano sez. I, giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, n. 3856/25 del 13/05/2025 depositata in data 13.05.2025 e notificata in data 19.05.2025;
4) CONDANNARE l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981, proponeva opposizione dinanzi al CP_1
Tribunale di Milano avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20240430920302839864666 notificata nei suoi confronti dal in data 24.6.2024 per il pagamento Parte_1 della somma di €. 36.903,80 (di cui €. 26.789,62 “totale importo titoli esecutivi” ed €. 9.796,25 “maggiorazione ex art. 27 L 689/81”, oltre spese, oneri di riscossione e arrotondamento), relativa a n. 156 verbali elevati per violazioni di norme del Codice della Strada, deducendo:
- di non aver commesso le infrazioni e, comunque, di non avere mai ricevuto notifica dei verbali;
- la nullità dell'ingiunzione di pagamento per difettosa e/o insufficiente motivazione;
- la decadenza dell'Amministrazione dal diritto di riscossione per omessa osservanza del termine di cui all'art. 1 co. 163 della L. n. 296/2006.
Chiedeva quindi che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fosse accertata sia “l'illegittimità del recupero del credito azionato dal
e, quindi, l'illegittimità dell'impugnata ingiunzione di pagamento”, che Parte_1
“l'inesistenza del credito fatto valere dal ” nei propri confronti, con Parte_1 conseguente declaratoria di “nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'ingiunzione di pagamento n. 20240430920302839864666 di pagamento della somma complessiva di € 36.903,80 anche, ove ritenuto, previo annullamento, revoca e/o dichiarazione di inefficacia di ogni atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale”.
Instaurato il procedimento, nel quale si costituiva il insistendo per il Parte_1 rigetto dell'opposizione, il Tribunale adìto, con sentenza n. 3856/2025 del 13 maggio 2025 accoglieva l'opposizione, ritenendo che il a fronte della relativa Parte_1 eccezione della Sig.a non avesse assolto all'onere “di fornire la prova CP_1
(documentale) delle avvenute notifiche dei verbali, costituenti il presupposto dell'ingiunzione …”. Condannava inoltre l'opposto alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali, liquidate in € 545,00 per anticipazioni ed € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali e CPA. pagina 3 di 7 n. r.g. 1823/2025
Avverso tale decisione il , sul rilievo di avere invece regolarmente Parte_1 documentato le notificazioni dei verbali, ha proposto appello affidato ai seguenti motivi (così testualmente le rubriche):
1. “NULLITÀ DELLA SENTENZA. VIOLAZIONE DI LEGGE. MOTIVAZIONE ASSENTE EX ART. 161 COD. PROC. CIV. PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 111, COMMA 6, COST., DELL'ART. 132, COMMA 2, N. 4, COD. PROC. CIV., DELL'ART. 118, COMMI 1 - 2, DISP. ATT. COD. PROC. CIV.”;
2. “…ERRONEITÀ DELLA SENTENZA N. 3856/2025 PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E IN ORDINE ALL'ESAME DEI DOCUMENTI ED ALL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME VIGENTI;
SULLA REGOLARITÀ DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO/CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI. TRAVISAMENTO DEI FATTI”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituitasi ritualmente, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del CP_1 gravame, perché tardivamente proposto, e comunque respingersi lo stesso, perché privo di fondamento.
All'odierna udienza del 18.11.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa e, all'esito, la Corte ha dato lettura del dispositivo della presente sentenza, le cui motivazioni si vanno ad illustrare.
***
L'appello è inammissibile e tale va dichiarato in accoglimento della relativa eccezione di parte appellata.
Trattandosi nella specie di opposizione ad ingiunzione per violazioni del Codice della Strada, la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso (ex art. 433 c.p.c.) e non con citazione, come invece avvenuto.
Risulta infatti che il giudizio di primo grado si sia svolto secondo il rito del lavoro, applicabile ai procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa in base al disposto dell'art. 2 D.Lgs. n. 150/2011.
Considerata l'ultrattività del rito, l'appello avrebbe dovuto dunque proporsi nella forma del ricorso, e non della citazione.
pagina 4 di 7 n. r.g. 1823/2025
Costituisce infatti principio giurisprudenziale consolidato che “l'individuazione del mezzo di impugnazione in concreto esperibile contro provvedimento giudiziale a contenuto decisorio su diritti soggettivi (sentenza; ordinanza;
decreto) deve essere effettuata solo avendo riferimento a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito adottato dal giudice in relazione alla qualificazione, anche implicita, dell'azione (giusta ovvero errata che sia) da lui effettuata, essendo prerogativa esclusiva del giudice la qualificazione della domanda e l'utilizzazione del rito seguito (eventualmente previa sua modificazione) per addivenire alla decisione: e ciò, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza” (Cass., Ord. n. 1764 del 2021, che richiama, nello stesso senso, “fra le molte, e le più recenti: Cass. S.U., n. 4617 del 2011; Cass. n. 30201 del 2008; Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 15272 del 2014; Cass. n. 20385 del 2015; Cass. n. 25553 del 2016; Cass. n. 23052 del 2017; Cass. n. 24515 del 2018; Cass., n. 210 del 2019; Cass. n. 23390 del 2020”; v., da ultimo, Cass. n. 10509 del 2025, Cass. n. 871 del 2024, Cass. n. 2329 del 2023, Cass. n. 1746 del 2021).
L'errore nella forma dell'atto introduttivo dell'appello (citazione anziché ricorso), pur non inducendo alcuna nullità e/o inammissibilità per il principio di conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo, nel caso in esame si riflette tuttavia negativamente sull'apprezzamento della tempestività del gravame.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'eventualità in cui un giudizio sia introdotto con atto di citazione e non con ricorso, tale atto produce gli effetti del ricorso solo se depositato nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (v. Cass. n. 10643/2014; Cass. n. 5295/2017; Cass. n. 21632/2019).
Ciò che rileva è infatti il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione.
Pertanto, quando la norma prescriva che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso e lo stesso sia invece proposto con citazione, quel che conta è che nel termine perentorio previsto dalla legge sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria.
Nel caso di specie, risulta che la sentenza oggetto di impugnazione venne notificata da al il 19.5.2025, come documentato in atti e come Parte_2 Parte_1 indicato dalla stessa appellante nel proprio atto introduttivo.
Avverso tale sentenza il ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato via p.e.c. a il 18.6.2025, ma ha provveduto al relativo deposito CP_1 con l'iscrizione a ruolo in data 19.6.2025, ovvero dopo lo spirare del termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dagli artt. 325 – 326 c.p.c.
pagina 5 di 7 n. r.g. 1823/2025
Deve dunque inevitabilmente pronunciarsi l'inammissibilità del gravame, poiché tardivamente proposto, in applicazione del principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui “il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ovvero a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U. n. 2907 del 2014), e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato d.lgs. n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298)” (Cass. Ordinanza n. 13736 del 20.5.2018).
La definizione del giudizio con pronuncia su questione pregiudiziale di rito esonera la Corte dall'esame dei motivi di gravame.
L'appellante , ex art. 91 c.p.c., va condannato alla rifusione in favore di Parte_1 controparte delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.001 a € 52.000), in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 per quanto concerne la fase di studio della controversia (€ 2.058,00) e la fase introduttiva (€ 1.418,00) e in applicazione dei parametri minimi per quanto concerne la fase di trattazione/istruttoria (€ 1.523,00) e la fase decisionale (€ 1.735,00), in difetto di attività istruttoria e data l'oralità della discussione;
il tutto per complessivi € 6.734,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori dovuti per legge.
Deve anche dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'appello principale ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1 CP_1
3856/2025 del 13 maggio 2025, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
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2. condanna a rimborsare a le spese del presente grado Parte_1 CP_1 del giudizio, che liquida in complessivi € 6.734,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori dovuti per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'appello ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, comma inserito dall'art. 1, c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 18/11/2025
Il Presidente est.
MA AZ RI
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