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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VENANZI MARIO, Giudice monocratico in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18255/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.s. Di Ricorrente_2 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TA US SP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Tribunale Roma - . 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13537-2023 CONT. UNIFICATO 2016
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 30656-24 CONT. UNIFICATO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13401/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Tutto ciò premesso e considerato, la Ricorrente_1 S.S. insiste nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e l'annullamento dell'invito al pagamento datato 21 giugno 2023 - Numero Registro
- Recupero Crediti 013537/2023 e dell'atto di applicazione della sanzione di euro 556,00, datato 03.09.2024 numero di Registro Recupero Crediti 0300656/2024.
Con vittoria di spese, anche generali, e del compenso professionale come per legge.
Resistente: Accertare e dichiarare l'opposizione della ricorrente inammissibile, nonchè infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti, e, per l'effetto, dicharare valido ed efficace il provvedimento di irrogazione delle sanzioni impugnato - Numero registro recupero crediti 030656/2024 di euro 566,00, nonchè l'atto prodromico di invito del pagamento numero registro Recupero Crediti 013537/2023, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
In caso di accoglimento della domanda, compensarsi le spese del giudizio, per i motivi sopra esposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ss di Ricorrente_2 e c. ricorre avverso l'invito a corrispondere l'importo di euro 305,00 per presunto mancato versamento del CUT relativo ad un procedimento di espropriazione immobiliare, pendente presso il Tribunale di Roma n. 1148/2016. Il ricorrente deduce diverse censure come la decadenza del diritto, nullità dell'atto di applicazione della sanzione per nullità della notificazione dell'invito al pagamento ai sensi dell'art. 248 del TUSG, nonchè la nullità della sua notificazione, la non debenza del CUT e della relativa sanzione trattandosi dello stesso procedimento iscritto due volte per un errore telematico e la nullità dell'atto di applicazione delle sanzioni, per insufficienza della motivazione.
TA US SpA, si è costituita in giudizio ed ha controdedotto. In primis deduce la decadenza della ricorrente ad eccepire vizi dell'atto prodromico per presentazione del ricorso in modo tardivo. Inoltre controdeduce sulla eccezione di nullità della notifica dell'invito al pagamento sull'avvenuto presunto pagamento del CUT, e sulla legittimità dell'operato di TA US SpA.
A seguito dell'udienza del 24.09.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis, il Giudice ha l'obbligo di scrutinare il motivo dedotto da parte resistente, inerente la circostanza che il ricorso sia inammissibile, per non avere il ricorrente impugnato entro il termine previsto dall'art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992 di giorni 60, invito al pagamento notificato dal ricorrente in data 18.07.2023.
L'elencazione degli atti impugnabili, prevista nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, come è noto è considerata dalla giurisprudenza di legittimità tassativa, ma va interpretata in senso estensivo. Tale principio comporta la facoltà di poter impugnare e ricorrere al giudice tributario, tutti gli atti adottati dall'ente impositore, che portino il contribunte la conoscenza delle ragioni fattuali e giuridiche in ordine alla pretesa tributaria
(Cassazione n. 4513/2009, n. 7344/2012, n. 25297/2014, n. 3315/2016). Da tale principio, discende che l'invito al pagamento nel caso di specie, che costituisce come conviene anche parte ricorrente atto presupposto, con cui il contribuente viene edotto della debenza tributaria, anche se non contiene la forma autoritativa, tipica degli atti espressamente impugnabili, come da elenco contenuto nel citato art. 19, del D.
Lgs. n. 546/1992, costituisce ad ogni effetto e tiene luogo, di atto impositivo autonomamente impugnabile (Cassazione n. 27064/2024). Esso ha natura compiuta e definita della pretesa tributaria. L'invito al pagamento, contiene infatti, tutte le caratteristiche e le informazioni che postulano una congrua motivazione dell'atto impositivo. Esso riporta, l'importo dovuto, il termine di pagamento del CUT, che in caso di mancato pagamento sarà promossa azione esecutiva con iscrizione a ruolo, le sanzioni applicabili in caso di ritardo del pagamento con la cadenza temporale di esse in rapoporto alla misura delle sanzioni a seconda dei giorni di ritardo ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, del DPR n. 115/1002 e infine che l'atto è impugnabile entro il termine di giorni 60 dalla notifica, dinnanzi alla Corte di US Tributaria competente per territorio. Tale impostazione, sulla definizione della natura giuridica dell'invito al pagamento del CUT, non è priva di conseguenze giuridiche. Essa comporta, che il secondo atto notificato al contribuente, ossia l'atto di recupero crediti, al pari della cartella di pagamento, non è impugnabile per eventuali vizi generali del procedimento che sovraintendono la pretesa tributaria, ma solamente per vizi propri dell'atto. Non solo, ma considerando l'invito al pagamento, alla stregua di uno degli atti impugnabili elencati nell'art. 19, del D. Lgs. n. 546/1992, ne discende che dalla notifica del medesimo decorre il termine di impugnazione perentorio di giorni 60, di cui all'art. 21 del citato D. Lgs. n. 546/1992, e se tale termine non è rispettato, nella presentazione del ricorso o se i motivi di ricorso eccepiti, non riguardano vizi propri dell'atto di recupero del credito, al pari della cartella di pagamento, il contribuente decade irrimediabilmente dalla possibilità di proposizione del ricorso.
Dallo scrutinio degli atti in fascicolo, emerge che l'invito al pagamento emesso da TA US SpA,
è stato notificato al legale del ricorrente, in data 18.07.2023, giusto messaggio di posta certificato in atti.
Considerando, l'interruzione feriale dei temini, il termine di giorni 60, per l'impugnazione dell'invito al pagamento scade inderogabilmente in data 17.10.2023. Il ricorso risulta depositato in data come da ricevuta
SIGIT in data 10.12.2024, e pertanto esso, risulta presentato in modo insanabilmente tardivo.
Tuttavia il giudice, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, deve scrutinare la regolarità della notifica dell'invito al pagamento del CUT. Il ricorrente infatti deduce, nel primo motivo di ricorso, la decadenza del diritto o, comunque la nullità della notificazione dell'invito al pagamento ai sensi dell'art. 248 del TU "Spese di US". In buona sostanza, il ricorrente lamenta che l'atto presupposto, rispetto a quello di applicazione della sanzione, sia stato notificato al difensore in ragione del mandato ricevuto, e non personalmente alla parte ricorrente in data 18.07.2023, a distanza di sette anni dall'introduzione del giudizio, iscritto a ruolo dinnanzi al Tribunale di Roma il 22.06.2016, che riguarda la controversia relativa al pagamento del CUT.
Nel ricorso si sottolinea inoltre che il mandato processuale relativo al processo dinnanzi al Tribunale di
Roma era ormai esaurito da anni, e che quindi la notifica al legale incaricato della difesa nel procedimento principale, sia nulla.
Il giudice osserva in primis, che non è maturato il termine di prescrizione, né quello di decadenza. Il diritto alla riscossione del Contributo Unificato, nei confronti del soggetto che ne abbia omesso il versamento nei giudizi civili, amministrativi o tributari assolve l'applicabilità del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e dalla direttiva MEF n. 2/Dgt/2012 (Cassazione n. 2999/2022).
Rimane da scrutinare la regolarità della notifica al legale difensore del contribuente, nella controversia che ha generato l'obbligo del pagamento del CUT. A parere del Giudice, sia la notifica dell'invito al pagamento, sia la notifica dell'atto di recupero credito, emessi da TA US SpA, sono regolari. In ambedue le notifiche effettuate mediante PEC, all'indirizzo di posta elettronica del difensore a cui il ricorrente aveva conferito mandato, sia nel testo delle rispettive PEC, sia negli atti allegati ad esse, è esplicitato che il debitore è "Ricorrente_1 di Ricorrente_2 e C." e che il destinatario, è l'avvocato difensore della controversia che ha generato l'obbligo di pagamento del contributo unificato e che la ricezione della suddetta notifica, rientra nel mandato ricevuto. L'art. 248, del DPR n. 115/2002, prevede infatti, che l'invito al pagamento del contributo unificato, è notificato a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio. La disposizione è stata anche oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2019, che ha asseverato la legittimità costituzionale della norma. Pertanto parte controricorrente, ha fatto buon governo della normativa. La censura posta dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, circa la legittimità della notifica degli atti impositivi relativi alla riscossione del contributo unificato nel domicilio eletto, deve essere disattesa. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Giudice ritiene che il ricorso sia inammissibile per presentazione tardiva, con assorbimento di ogni altra censura.
Sussistono giustificati motivi, legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara il ricorso inammissibile. Dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio, tra le parti in causa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.09.2025.
Il Giudice
VE IO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VENANZI MARIO, Giudice monocratico in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18255/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.s. Di Ricorrente_2 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TA US SP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Tribunale Roma - . 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13537-2023 CONT. UNIFICATO 2016
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 30656-24 CONT. UNIFICATO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13401/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Tutto ciò premesso e considerato, la Ricorrente_1 S.S. insiste nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e l'annullamento dell'invito al pagamento datato 21 giugno 2023 - Numero Registro
- Recupero Crediti 013537/2023 e dell'atto di applicazione della sanzione di euro 556,00, datato 03.09.2024 numero di Registro Recupero Crediti 0300656/2024.
Con vittoria di spese, anche generali, e del compenso professionale come per legge.
Resistente: Accertare e dichiarare l'opposizione della ricorrente inammissibile, nonchè infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti, e, per l'effetto, dicharare valido ed efficace il provvedimento di irrogazione delle sanzioni impugnato - Numero registro recupero crediti 030656/2024 di euro 566,00, nonchè l'atto prodromico di invito del pagamento numero registro Recupero Crediti 013537/2023, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
In caso di accoglimento della domanda, compensarsi le spese del giudizio, per i motivi sopra esposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ss di Ricorrente_2 e c. ricorre avverso l'invito a corrispondere l'importo di euro 305,00 per presunto mancato versamento del CUT relativo ad un procedimento di espropriazione immobiliare, pendente presso il Tribunale di Roma n. 1148/2016. Il ricorrente deduce diverse censure come la decadenza del diritto, nullità dell'atto di applicazione della sanzione per nullità della notificazione dell'invito al pagamento ai sensi dell'art. 248 del TUSG, nonchè la nullità della sua notificazione, la non debenza del CUT e della relativa sanzione trattandosi dello stesso procedimento iscritto due volte per un errore telematico e la nullità dell'atto di applicazione delle sanzioni, per insufficienza della motivazione.
TA US SpA, si è costituita in giudizio ed ha controdedotto. In primis deduce la decadenza della ricorrente ad eccepire vizi dell'atto prodromico per presentazione del ricorso in modo tardivo. Inoltre controdeduce sulla eccezione di nullità della notifica dell'invito al pagamento sull'avvenuto presunto pagamento del CUT, e sulla legittimità dell'operato di TA US SpA.
A seguito dell'udienza del 24.09.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis, il Giudice ha l'obbligo di scrutinare il motivo dedotto da parte resistente, inerente la circostanza che il ricorso sia inammissibile, per non avere il ricorrente impugnato entro il termine previsto dall'art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992 di giorni 60, invito al pagamento notificato dal ricorrente in data 18.07.2023.
L'elencazione degli atti impugnabili, prevista nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, come è noto è considerata dalla giurisprudenza di legittimità tassativa, ma va interpretata in senso estensivo. Tale principio comporta la facoltà di poter impugnare e ricorrere al giudice tributario, tutti gli atti adottati dall'ente impositore, che portino il contribunte la conoscenza delle ragioni fattuali e giuridiche in ordine alla pretesa tributaria
(Cassazione n. 4513/2009, n. 7344/2012, n. 25297/2014, n. 3315/2016). Da tale principio, discende che l'invito al pagamento nel caso di specie, che costituisce come conviene anche parte ricorrente atto presupposto, con cui il contribuente viene edotto della debenza tributaria, anche se non contiene la forma autoritativa, tipica degli atti espressamente impugnabili, come da elenco contenuto nel citato art. 19, del D.
Lgs. n. 546/1992, costituisce ad ogni effetto e tiene luogo, di atto impositivo autonomamente impugnabile (Cassazione n. 27064/2024). Esso ha natura compiuta e definita della pretesa tributaria. L'invito al pagamento, contiene infatti, tutte le caratteristiche e le informazioni che postulano una congrua motivazione dell'atto impositivo. Esso riporta, l'importo dovuto, il termine di pagamento del CUT, che in caso di mancato pagamento sarà promossa azione esecutiva con iscrizione a ruolo, le sanzioni applicabili in caso di ritardo del pagamento con la cadenza temporale di esse in rapoporto alla misura delle sanzioni a seconda dei giorni di ritardo ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, del DPR n. 115/1002 e infine che l'atto è impugnabile entro il termine di giorni 60 dalla notifica, dinnanzi alla Corte di US Tributaria competente per territorio. Tale impostazione, sulla definizione della natura giuridica dell'invito al pagamento del CUT, non è priva di conseguenze giuridiche. Essa comporta, che il secondo atto notificato al contribuente, ossia l'atto di recupero crediti, al pari della cartella di pagamento, non è impugnabile per eventuali vizi generali del procedimento che sovraintendono la pretesa tributaria, ma solamente per vizi propri dell'atto. Non solo, ma considerando l'invito al pagamento, alla stregua di uno degli atti impugnabili elencati nell'art. 19, del D. Lgs. n. 546/1992, ne discende che dalla notifica del medesimo decorre il termine di impugnazione perentorio di giorni 60, di cui all'art. 21 del citato D. Lgs. n. 546/1992, e se tale termine non è rispettato, nella presentazione del ricorso o se i motivi di ricorso eccepiti, non riguardano vizi propri dell'atto di recupero del credito, al pari della cartella di pagamento, il contribuente decade irrimediabilmente dalla possibilità di proposizione del ricorso.
Dallo scrutinio degli atti in fascicolo, emerge che l'invito al pagamento emesso da TA US SpA,
è stato notificato al legale del ricorrente, in data 18.07.2023, giusto messaggio di posta certificato in atti.
Considerando, l'interruzione feriale dei temini, il termine di giorni 60, per l'impugnazione dell'invito al pagamento scade inderogabilmente in data 17.10.2023. Il ricorso risulta depositato in data come da ricevuta
SIGIT in data 10.12.2024, e pertanto esso, risulta presentato in modo insanabilmente tardivo.
Tuttavia il giudice, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, deve scrutinare la regolarità della notifica dell'invito al pagamento del CUT. Il ricorrente infatti deduce, nel primo motivo di ricorso, la decadenza del diritto o, comunque la nullità della notificazione dell'invito al pagamento ai sensi dell'art. 248 del TU "Spese di US". In buona sostanza, il ricorrente lamenta che l'atto presupposto, rispetto a quello di applicazione della sanzione, sia stato notificato al difensore in ragione del mandato ricevuto, e non personalmente alla parte ricorrente in data 18.07.2023, a distanza di sette anni dall'introduzione del giudizio, iscritto a ruolo dinnanzi al Tribunale di Roma il 22.06.2016, che riguarda la controversia relativa al pagamento del CUT.
Nel ricorso si sottolinea inoltre che il mandato processuale relativo al processo dinnanzi al Tribunale di
Roma era ormai esaurito da anni, e che quindi la notifica al legale incaricato della difesa nel procedimento principale, sia nulla.
Il giudice osserva in primis, che non è maturato il termine di prescrizione, né quello di decadenza. Il diritto alla riscossione del Contributo Unificato, nei confronti del soggetto che ne abbia omesso il versamento nei giudizi civili, amministrativi o tributari assolve l'applicabilità del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e dalla direttiva MEF n. 2/Dgt/2012 (Cassazione n. 2999/2022).
Rimane da scrutinare la regolarità della notifica al legale difensore del contribuente, nella controversia che ha generato l'obbligo del pagamento del CUT. A parere del Giudice, sia la notifica dell'invito al pagamento, sia la notifica dell'atto di recupero credito, emessi da TA US SpA, sono regolari. In ambedue le notifiche effettuate mediante PEC, all'indirizzo di posta elettronica del difensore a cui il ricorrente aveva conferito mandato, sia nel testo delle rispettive PEC, sia negli atti allegati ad esse, è esplicitato che il debitore è "Ricorrente_1 di Ricorrente_2 e C." e che il destinatario, è l'avvocato difensore della controversia che ha generato l'obbligo di pagamento del contributo unificato e che la ricezione della suddetta notifica, rientra nel mandato ricevuto. L'art. 248, del DPR n. 115/2002, prevede infatti, che l'invito al pagamento del contributo unificato, è notificato a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio. La disposizione è stata anche oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2019, che ha asseverato la legittimità costituzionale della norma. Pertanto parte controricorrente, ha fatto buon governo della normativa. La censura posta dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, circa la legittimità della notifica degli atti impositivi relativi alla riscossione del contributo unificato nel domicilio eletto, deve essere disattesa. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Giudice ritiene che il ricorso sia inammissibile per presentazione tardiva, con assorbimento di ogni altra censura.
Sussistono giustificati motivi, legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara il ricorso inammissibile. Dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio, tra le parti in causa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.09.2025.
Il Giudice
VE IO