Ordinanza cautelare 3 novembre 2022
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04019/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02762/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2762 del 2022, proposto da
AH YE UE EG AB, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Prefetto di Milano - prot. n. 2022-017556 Area III - di rigetto del ricorso gerarchico avverso il decreto n. 0276678 del 22/12/20 con il quale il Questore di Milano ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, emesso il 23/08/2022 e notificato in pari data, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. CO NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente riferisce di essere in possesso del permesso di soggiorno per la tipologia di lavoro subordinato, numero 113901844, rilasciato dalla Questura di Milano il 7 novembre 2018 e valido fino al 31 gennaio 2020.
Col decreto n. 0276678 del 22/12/20 il Questore di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente. In data 17 giugno 2022 è stato notificato al ricorrente il citato provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno.
Il ricorrente impugna con l’odierno ricorso il provvedimento prefettizio del 23 agosto 2022 - prot. n. 2022-017556 Area III- che respinge il ricorso gerarchico proposto avverso detto decreto di rigetto emesso dal Questore di Milano.
In fatto il ricorrente riferisce che alla scadenza del permesso di soggiorno, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria epidemiologica, si è ricongiunto alla propria famiglia residente in [...]. Dichiara quindi di avere una proposta di lavoro in attesa del rilascio del permesso di soggiorno e di essere attualmente occupato.
La domanda cautelare è stata respinta dal Collegio in quanto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, oggetto di successivo ricorso gerarchico, era già stato motivato sul presupposto della dichiarazione di una situazione lavorativa assolutamente non corrispondente alla realtà e frutto di simulazione di rapporti in realtà inesistenti.
Il ricorso è stato trattato all’udienza straordinaria del 20 novembre 2025.
Il ricorso non può essere accolto.
Ritiene il Collegio che il provvedimento gravato espone compiutamente le ragioni che ostano al rilascio del permesso, come esposte dalla Questura di Milano e confermate dalla Prefettura in sede di esame del ricorso gerarchico.
In particolare viene riferita una situazione lavorativa del ricorrente non corrispondente alla realtà, frutto di simulazione di rapporti di lavoro, esposti al solo scopo di ottenere un titolo di soggiorno, pur non avendone i requisiti.
Le risultanze istruttorie depongono nel senso di confermare l’esito di accertamenti che hanno condotto al rigetto originario dell’istanza di titolo di soggiorno: l’istante non risiede stabilmente in Italia, non ha redditi adeguati, non ha documentato neanche in passato un rapporto di lavoro stabile.
Il ricorrente deduce in ordine al fatto sopravvenuto, rilevante ex art. 5 d.lgs. 286/1998, costituito dalla promessa di lavoro depositata in atti, espressamente condizionata ex lege al rilascio del titolo di soggiorno. La circostanza non risulta attuale allo stato degli atti depositati, mancando quindi un principio di prova attuale e concreto che possa essere considerato ex art. 5 citato.
In particolare, il ricorrente non ha dimostrato una stabile disponibilità di reddito di lavoro.
Sul piano normativo rileva l’art. 5 comma 5 del d.lgs. 286/98 che stabilisce: “5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
E’ consolidata la giurisprudenza secondo cui il requisito reddituale minimo costituisce condizione soggettiva non eludibile, che attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzata ad evitare l’inserimento di persone che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica. La dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è infatti garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (Consiglio di Stato, sez. III, 19/09/2025, n. 7416; T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. III, 07/04/2025, n. 744).
Il possesso di un reddito minimo, adeguato al sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare, costituisce un requisito soggettivo inderogabile per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno ed è finalizzato a garantire la sostenibilità dell'inserimento dello straniero nel tessuto sociale ed economico nazionale, assicurando che non gravi sul sistema di assistenza pubblica e che possa contribuire attivamente alla vita del Paese (T.A.R. Lombardia - Milano, sez. III, 14/01/2025, n.115).
Occorre d’altro canto precisare che il possesso di un reddito minimo corrispondente all’assegno sociale (al di fuori delle ipotesi in cui sia richiesto espressamente dalla legge, e cioè i casi del permesso di soggiorno CE e i casi di ricongiungimento familiare) rappresenta un criterio orientativo di valutazione e non un parametro rigido, dovendosi tener conto delle circostanze che di fatto concorrono a consentire il sostentamento dell’immigrato (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27 maggio 2025 n. 4604).
Il rilascio del permesso di soggiorno presuppone in definitiva che lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, requisito soggettivo non eludibile attenendo alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 13/09/2024, n. 3047).
Per quanto esposto in fatto ed in diritto le censure dedotte risultano infondate ed il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese di giudizio per ragioni equitative sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA ES ZZ, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
CO NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO NE | FA ES ZZ |
IL SEGRETARIO