Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2004, n. 741
CASS
Sentenza 19 gennaio 2004

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In tema di recesso "ad nutum" dal rapporto di lavoro, nella ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, senza preavviso, il rapporto si risolve immediatamente, non facendo riferimento l'art. 2118 cod. civ. alla necessità del consenso della parte non recedente per addivenire alla cessazione del rapporto, ma stabilendo solo l'obbligo della parte recedente di corrispondere in favore dell'altra indennità sostitutiva del preavviso.

In tema di trasferimento d'azienda, l'art. 2112, quarto comma, cod. civ., come modificato dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428 (cosiddetta "legge comunitaria" per l'anno 1990), nel disporre che il trasferimento non può essere di per sè ragione giustificativa di licenziamento, aggiunge che l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale. Ne consegue che, ove l'imprenditore alienante, nella imminenza del trasferimento dell'azienda, receda dal rapporto di lavoro nei casi in cui detta facoltà gli sia attribuita, è da escludere che nell'esercizio in concreto della stessa egli ponga in essere un atto emulativo o in frode alla legge, ne' è prospettabile la violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che non creano obbligazioni autonome, ma rilevano soltanto per verificare il puntuale adempimento di obblighi riconducibili a determinati rapporti.

La società per azioni, regolarmente sciolta, continua a sopravvivere come soggetto collettivo, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale, sicché non è consentito ai liquidatori, in virtù del richiamo operato dall'art. 2452 cod. civ. alla disciplina dettata dagli artt. 2278 e 2279 cod. civ. con riguardo alle società semplici, intraprendere nuove operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono atti di gestione dell'impresa sociale, che, se compiuti, sono inefficaci per carenza di potere. (Fattispecie concernente la legittimazione dei liquidatori ad intimare il licenziamento, ritenuta dal giudice di merito e confermata dalla S.C.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2004, n. 741
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 741
Data del deposito : 19 gennaio 2004

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