Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/1999, n. 1037
CASS
Sentenza 6 febbraio 1999

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L'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza (atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 cod. proc. civ. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al "decisum" che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento (principio affermato dalla S.C. per negare che la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado resa in sede di accoglimento di un'azione ex art. 2932 proposta dal promissario acquirente di un immobile potesse risultare ostativa all'esercizio, da parte del curatore del fallimento del promittente venditore, della facoltà di recedere dal contratto preliminare, giusta disposto dell'art. 72 legge fall.).

La società regolarmente sciolta continua a sopravvivere come soggetto collettivo, pur dopo la messa in liquidazione, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale, sicché non è consentito ai liquidatori, a norma degli art. 2278 e 2279 cod. civ., intraprendere nuove operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o di definizione dei rapporti in corso, e che costituiscano, viceversa, atti di gestione dell'impresa sociale, da ritenersi del tutto inefficaci per carenza di potere. Non può legittimamente ricomprendersi nel novero delle "nuove operazioni" la mera attività processuale (nella specie, di impugnazione) espletata dai liquidatori in relazione a rapporti sostanziali preesistenti alla messa in liquidazione della società, attesa la indiscutibile omogeneità di tale attività con lo scopo di liquidazione e di definizione dei rapporti in corso, e la non inquadrabilità (a prescindere dalla sua fondatezza) tra quelle di gestione dell'impresa sociale sottoposte al divieto "ex lege" di cui ai ricordati artt. 2278, 2279 cod. civ.

La facoltà del curatore fallimentare di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito (art. 72 legge fallimentare) può essere esercitata per la prima volta nel grado di appello del giudizio instaurato, ex art. 2932, cod. civ., dal promissario acquirente anche mediante dichiarazione formulata nella comparsa conclusionale, atteso che il limite per la proposizione delle eccezioni in senso proprio, costituito dall'udienza di precisazione delle conclusioni, non assume rilevanza rispetto al compimento di atti che (come nella specie) costituiscano esercizio di un potere sostanziale.

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  • 1Sentenza civile: provvisoria esecutività del capo relativo alle speseAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 febbraio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/1999, n. 1037
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1037
Data del deposito : 6 febbraio 1999

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