Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2004, n. 683
CASS
Sentenza 2 novembre 2004

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La prova testimoniale richiesta dal P.M. che abbia depositato la lista oltre il termine perentorio di sette giorni previsto dall'art. 468 cod. proc. pen., è inammissibile se la difesa abbia ritualmente eccepito ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen. la decadenza dal termine. Pertanto, qualora le testimonianze siano state comunque ammesse, la loro valutazione effettuata dal giudice di merito nella sentenza è viziata da un errore di diritto rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Il giudice di appello che in sede di rinvio proceda alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha il potere di disporre d'ufficio, ai sensi dell' art. 507 cod. proc. pen., l'ammissione di nuove prove, atteso che l'art. 627, comma secondo, non costituisce norma derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., riguardante la rinnovazione ufficiosa dell'istruttoria dibattimentale propria del giudizio di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2004, n. 683
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 683
    Data del deposito : 2 novembre 2004

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