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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2025, n. 8915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8915 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Potenza nei confronti di TI DO, Lo FR CO, EL EN, ON SE, LO EN EN, Di EN ER, CI RI ND, OL NC, TI SE. nonché da 1. TI DO, nato il [...] a [...] 2. Lo FR CO, nato il [...] a [...] 3. EL EN, nato il [...] a [...] 4. ON SE, nato il [...] a [...] 5. LO EN EN, nato il [...] in [...] 6. Di EN ER, nato il [...] a [...] 7. CI RI ND, nato il [...] a [...] 8. OL NC, nato il [...] a [...] 9. TI SE, nato il [...] a [...]. Sez. 6 Num. 8915 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 12/12/2024 avverso la sentenza del 20/11/2023 della Corte d'appello di Potenza. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, il quale ha concluso chiedendo: - in accoglimento parziale del ricorso del P.G., annullare la sentenza con riferimento al capo A) dell'imputazione e all'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. per i capi B), E), F), H), L), P), Q), R), T), W), Z), con rinvio alla Corte d'appello di Potenza;
- rigettare il ricorso di Lo FR;
- dichiarare inammissibile il ricorso di OL;
- rigettare il ricorso di EL;
- dichiarare inammissibile il ricorso di LO EN EN e ON SE;
- rigettare il ricorso di TI DO e TI SE;
- in accoglimento parziale del ricorso di Di EN, annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per estinzione del reato per remissione di querela, con riferimento al delitto di lesioni in danno di CO RU contestato al capo W) e al delitto di violenza privata in danno di CO RU contestato al capo V); annullare la sentenza impugnata con riferimento al delitto di tentata estorsione in danno di TT AR contestato al capo V) con rinvio alla Corte d'appello di Potenza;
rigettare il ricorso di CI. Udito il difensore della parte civile Comune di Scanzano Ionico, Avv. Erminio Marzovilli, che ha depositato, oltre alla nota spese, conclusioni scritte, alle quali si è riportato, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi degli imputati. Uditi i difensori degli imputati: Avv.ti VI AU e IA Lourdes Anna FI per DO e SE TI;
Avv.ti VI AU e IA Teresa Antonia Pintus per EL;
Avv. VI AU in sostituzione dell'Avv. PI Damiano Mazzoccoli per l'imputato non ricorrente CE, Avv. Roberto Cataldo e Avv. Prof. CO Pisani per Lo FR CO;
Avv. Roberto Cataldo per Di EN, nonché per gli imputati non ricorrenti Lo FR IE, AL, FE e in sostituzione dell'Avv. Emilio CO Buccico per la imputata non ricorrente MO;
Avv. AN IO per CI;
Avv. Federica D'Angelo, in sostituzione dell'Avv. UN VA per OL nonché dell' Avv. Edgardo D'Orsi per LO e ON, i quali, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e memorie e per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Matera, con sentenza del 29 giugno 2022, riteneva gli odierni ricorrenti, responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di: - partecipazione all'associazione di tipo mafioso e armata "clan TI", diretta da DO (LD) TI (capo A) e dei plurimi reati fine di estorsione, tentato omicidio, lesioni personali, violenza privata, trasferimento fraudolento di valori, detenzione e spaccio di stupefacenti (capi da B a Z), condannandoli alle pene di legge. La Corte d'appello di Potenza, in parziale riforma di quella di primo grado, con sentenza del 20 novembre 2023 assolveva:- DO TI, EN EL, CO Lo FR, LE CE, PI Di EN, IO OP e RI CI dal delitto associativo di cui al capo A) perché il fatto non sussiste;
- PA FE e SI AL dal reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo D) per non avere commesso il fatto;
- DO TI e CI dal delitto di estorsione di cui al capo M) perché il fatto non sussiste;
- CI dal delitto di estorsione cui al capo S) perché il fatto non sussiste;
- EL dal delitto di tentato omicidio di cui al capo H) per non aver commesso il fatto;
IA MO dal reato di estorsione di cui al capo P) per non avere commesso il fatto;
OP dal reato violenza provata di cui al capo V). Dichiarava non doversi procedere nei confronti di DO TI, CO Lo FR, IE Lo FR e EL in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo D) - interposizione fittizia dell'intestazione del locale EP -, esclusa l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., per essere il reato estinto per prescrizione. Esclusa altresì per tutte le imputazioni l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., procedeva alla rideterminazione della pena nei confronti degli odierni ricorrenti, ad esclusione di SE ON, EN EN LO e NC OL per i quali confermava le pene inflitte. Revocava le statuizioni civili, confermando nel resto la sentenza di primo grado. La Corte territoriale disattendeva le plurime eccezioni preliminari sollevate dalle difese in prime cure e reiterate in appello, con specifico riguardo: - allo stralcio delle posizioni (successivamente riunite) dei coimputati DO e SE TI, disposto all'udienza di discussione del 6 giugno 2022 a causa del legittimo impedimento di entrambi i difensori di fiducia, Avv.ti AU e FI, con la prosecuzione della discussione degli altri difensori, le cui arringhe del 6 e del 9 giugno venivano registrate e messe a disposizione per il riascolto da parte di tutti gli imputati, al cui esito, previa rinnovata riunione della sua posizione all'udienza del 22 giugno 2022, DO TI rendeva dichiarazioni spontanee;
3 - alle modalità di invio mediante PEC datata 7 ottobre 2019 della lista testi da parte del P.M., ritenute, nonostante l'irregolarità, tali da non recare un concreto pregiudizio al diritto di difesa degli imputati, non essendosi comunque verificata l'introduzione di prove a sorpresa prima che il dibattimento avesse inizio (la lista testi, benché irregolarmente inviata, veniva autorizzata con decreto presidenziale del 9 ottobre 2019 e, posta in consultazione col fascicolo del dibattimento, era da intendersi depositata per la successiva udienza del 17 ottobre 2019); - all'asserita irregolarità della camera di consiglio che si sarebbe tenuta in sovrapposizione con quella svolta per la decisione di un altro processo (cd. TI-bis) negli stessi tempi e luoghi e con le stesse persone dei giudicanti;
- alla denunciata inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte in altri procedimenti penali;
- alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia SZ LK;
- alla non indispensabilità dell'escussione dei testi IZ e RU;
- alla pretesa inutilizzabilità della deposizione resa dal teste LI;
Nel merito, dopo avere proceduto alla ricostruzione probatoria dei fatti contestati (con puntuale riferimento agli esiti della complessa attività investigativa di polizia giudiziaria, ai contenuti delle numerose conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, trascritte nella sentenza di prime cure e riportate in motivazione, e alle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia LK e D'LI, oltre le deposizioni delle persone offese), con riguardo alle specifiche condotte di direzione e partecipazione all'associazione criminale contestate nel capo A) la Corte dubitava della sussistenza, seppure in scala territorialmente circoscritta (cd. piccola mafia o nuova mafia), di un'organizzazione di stampo mafioso. In ordine a questa che, operante fra il 2011 e il 2018 nell'area ionica della provincia di Matera, sarebbe stata diretta da DO (LD) TI, coordinata da EL e Lo FR, e finalizzata mediante una serie di azioni intimidatorie ed estorsive realizzate con la partecipazione di Di EN, CI, ON, LO e altri, all'illecito controllo delle attività economiche e imprenditoriali e all'accumulazione di ricchezze illecite, in asserito collegamento con ambienti 'ndranghetisti calabresi, mancava in realtà, ad avviso della Corte, pure in presenza di alcuni indici di rilievo indiziario, la prova certa e concludente, oltre ogni ragionevole dubbio, di una struttura stabile, dotata, a prescindere dalla fama criminale di singoli soggetti, di diffusa capacità di intimidazione e sopraffazione, mediante l'uso di un oggettivo metodo mafioso, e di una convergente volontà dei vari soggetti a contribuire, ciascuno nel proprio ruolo, alla programmazione di attività criminose 4 per il controllo del territorio, all'acquisizione e al reimpiego dei proventi illeciti, alla formazione di una cassa comune e alla distribuzione di proventi. Non era neppure emersa, in assenza di riscontri obiettivi, la prova inequivoca di collegamenti o rapporti con organizzazioni criminali storiche come la 'ndrangheta calabrese, né che DO TI fosse a questa ritualmente affiliato, né che il gruppo TI operante dal 2011 al 2018 derivasse dal sodalizio facente capo a CO RU prima della scissione (per il quale era stata peraltro esclusa tanto l'ipotesi di associazione mafiosa quanto quella di associazione dedita al narcotraffico con sentenza n. 507/2021). Come pure veniva sottolineata la circostanza dell'accertata estraneità (anche giudiziale) del presunto capo del gruppo, DO TI, a non pochi episodi estorsivi, quale ad esempio quello posto in essere isolatamente da CI, che pure si sarebbero dovuto ascrivere all'utilizzo della forza intimidatrice del sodalizio mafioso da lui diretto. Parimenti insussistenti venivano ritenute in ordine ai reati fine le aggravanti dell'associazione armata e di quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in mancanza anche per esse della prova certa dell'utilizzo di metodi intimidatori tipici dell'agire mafioso. Con riguardo alle singole imputazioni e alle posizioni dei singoli imputati, la Corte territoriale, dopo avere analiticamente ricostruito il compendio probatorio a carico di ciascuno di essi, costituito prevalentemente dagli esiti delle operazioni investigative, dal tenore inequivoco delle plurime conversazioni captate e largamente trascritte nella motivazione di primo grado e qui richiamate, dalle coerenti e attendibili propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia LK e D'LI e delle deposizioni testimoniali delle persone offese dai plurimi reati fine, prendeva in esame i rispettivi motivi di gravame e confermava il giudizio di colpevolezza degli imputati nei seguenti termini. - EL, CO Lo FR, LO e ON sono stati ritenuti responsabili dei fatti estorsivi di cui al capo B) alla stregua del nucleo essenziale della testimonianza ritenuta attendibile della persona offesa, Fabio LI, e del tenore delle conversazioni telefoniche intercettate tra Lo FR e LI e tra Lo FR e EL circa le pesanti condotte minacciose, esplicite e implicite, di questi ultimi verso l'imprenditore; mentre per ON e LO, sotto il profilo del consapevole concorso agevolatore e rafforzativo nell'operazione estorsiva, si rimarcava che da questa essi venivano concretamente favoriti conseguendo il profitto dell'affidamento del servizio di guardiania presso il locale Kabiria gestito da LI. - CO Lo FR e OL sono stati dichiarati responsabili del delitto di estorsione di cui al capo E) in danno dei gestori del lido Marajà di Nova Siri, MA FF e CA NO, alla stregua del contenuto di varie conversazioni 5 telefoniche intercettate e del nucleo essenziale delle dichiarazioni delle persone offese e dei testi NC NO, RE D'NO e del Lgt. MP in merito alle condotte minacciose gravemente aggressive verso gli imprenditori, mirate a far conseguire a OL, che ne era perfettamente consapevole e partecipe, l'ingiusto profitto dell'assunzione lavorativa. - DO (LD) e SE TI, rispettivamente padre e figlio, sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. di cui al capo F), per avere consentito l'interposizione fittizia di terzi soggetti nella conduzione del locale notturno EP-Diamond, alla luce degli accertamenti di polizia giudiziaria, del contenuto di una serie di colloqui telefonici captati e dei rapporti intercorsi fra i vari protagonisti della vicenda circa la provenienza delittuosa del locale, gestito in comodato gratuito da DO TI, e l'intento fraudolento di sottrarre il bene ad eventuali misure di prevenzione patrimoniale a carico di quest'ultimo, già condannato per delitti associativi e sottoposto a misura di prevenzione personale. - DO TI è stato giudicato colpevole del tentato omicidio in danno di CO RU (capo H), commesso mediante accoltellamento a Policoro, a breve distanza da Scanzano ionico, ove l'imputato si sarebbe trovato secondo la tesi difensiva, alla stregua delle plurime e significative conversazioni intercettate (fra le quali quella con CO Lo FR subito dopo il fatto), degli esiti dei servizi e delle testimonianze di personale di polizia giudiziaria, CI e EC, muniti di solidi riscontri indiziari (fra i quali la rilevazione di visibili escoriazioni al volto in occasione del controllo stradale del 13 agosto 2013, ricollegabili alla colluttazione con la vittima poco tempo prima) anche in ordine al movente estemporaneo dell'azione. L'assoluzione del coimputato EL era viceversa giustificata dalla mancanza di prova certa in ordine alla sua effettiva presenza sul posto al momento dell'aggressione di TI. - DO TI e CO Lo FR sono stati ritenuti responsabili del delitto di detenzione a fini di spaccio di una rilevante partita di cocaina (capo I), nella veste il primo di acquirente e il secondo di fornitore, alla stregua delle plurime e significative conversazioni telefoniche e ambientali intercettate seppure in altri procedimenti, delle annotazioni di servizio e delle testimonianze di ufficiali di polizia giudiziaria escussi anche in merito al riconoscimento delle voci degli imputati e al contenuto del materiale intercettativo, dei verbali di arresto (fra i quali, oltre quello di UN e NO in possesso di gr. 25 di cocaina, assume speciale rilievo l'arresto di TO SI in possesso di gr. 103 di cocaina, personaggi, questi, che risultavano vicini alla figura di TI) e di sequestro dello stupefacente. 6 - CI è stato ritenuto responsabile delle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive ai danni di CO RU (capo L), sulla base delle coerenti e attendibili dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, da sua moglie ZI RU e da suo figlio SE RU, nonché del contenuto delle registrazioni audio eseguite da CO RU e aventi ad oggetto i colloqui intercorsi fra la vittima e l'imputato, circa la minacciosa offerta di "protezione", mediante la spendita non autorizzata del nome di EL, e il conseguente versamento all'imputato della somma di 20.000 euro. - EL e Dì EN sono stati dichiarati colpevoli delle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive poste in essere, dopo il rilevato intervento di CI, ai danni dello stesso CO RU (capo P, da collegare quanto a Di EN alle condotte violente descritte nei capi V e W), sulla base delle coerenti e attendibili dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, da sua moglie ZI RU e dai suoi figli SE e Alessandro RU, dalla testimonianza dell'Isp. Quinto, nonché del contenuto di plurime conversazioni intercettate e dei messaggi estrapolati dal cellulare di EL, circa le pesanti minacce all'incolumità personale della vittima e il conseguente versamento di varie somme di denaro. - EL è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali conseguente al violento pestaggio di VI FO (capo Q), alla luce delle conversazioni captate fra CO RU e LO TA che avevano visionato il filmato del pestaggio e fra RI CI e sua figlia NA, dei messaggi estrapolati dal cellulare di CI, delle dichiarazioni rese da quest'ultimo circa il movente dell'azione lesiva (l'avere collaborato con CI all'azione estorsiva nei confronti di CO RU di cui al capo L), della certificazione medica attestante le lesioni subite da FO, della deposizione del Ten. MP e delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia LK e D'LI. - EL è stato dichiarato colpevole del delitto di incendio dell'autovettura di CI (capo R) - una punizione, come quella di FO, ascrivibile alla indebita spendita del nome di EL nell'esecuzione della condotta estorsiva di cui al capo L) - alla luce di un grave e preciso compendio indiziario costituito dal tenore dei colloqui captati fra CI e sua figlia NA, fra quest'ultima e tale Carlomagno, fra CI e OP, dagli esiti del controllo stradale eseguito poco prima dell'episodio incendiario, dal conseguente venir meno della frequentazione di EL da parte di CI, dalla deposizione testimoniale di ZI RU e dalle propalazioni del collaboratore LK. - DO TI e EL sono stati ritenuti colpevoli del delitto di estorsione ai danni di CO RU per l'esecuzione dei lavori edili in favore di ON TI, figlia dell'imputato (capo T), alla luce di talune conversazioni 7 intercettate, delle testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria Malvasi, Cirelli e MP e delle dichiarazioni rese da ZI RU, CO e SE RU circa le pesanti intimidazioni subite. - Di EN (insieme con OP) è stato ritenuto colpevole del delitto di lesioni personali in danno di CO RU (capo W) sulla base delle concordi e attendibili deposizioni testimoniali rese dalla vittima e dai suoi familiari ZI RU, SE e Alessandro RU, quest'ultimo testimone oculare dell'aggressione eseguita a mano armata, da talune conversazioni captate e dalla certificazione medica relativa alle lesioni riportate. - Di EN è stato altresì dichiarato colpevole dei delitti di violenza privata in danno di CO RU e di tentata estorsione in danno di AR TT (capo V) sulla base delle concordi e attendibili deposizioni testimoniali rese dalle vittime e da SE TT, da talune conversazioni captate e dalla certificazione medica relativa alle lesioni riportate da TT a seguito della violenta aggressione subita, con la pretesa di ottenere il posto di lavoro nella ditta Teknoservice. - EL (insieme con OP) è stato infine dichiarato responsabile di tentata estorsione in danno di IA NN e di NN UP (capo Z), mirata alla onerosa garanzia di protezione dei mezzi dell'azienda, alla luce della coerente e precisa deposizione testimoniale di NN, riscontrata dal filmato videoregistrato dell'incontro avvenuto fra gli imputati e la vittima dopo che questi aveva rinvenuto un minaccioso "altarino funerario", e dal contenuto di taluni messaggi rinvenuti nel cellulare di EL. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, l'aumento per la recidiva specifica e reiterata nei confronti di DO TI, CO Lo FR, EL e Di EN e l'apprezzamento sfavorevole circa la concessione agli stessi delle attenuanti generiche sono stati considerati dalla Corte territoriale logicamente adeguati e proporzionati alla particolare gravità e reiterazione delle condotte criminose, al ruolo da essi concretamente svolto e alla significativa caratura criminale emergente dai certificati del casellario giudiziale penale anche per delitti allarmanti. Veniva altresì confermata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni a pena espiata a carico di DO TI, CO Lo FR, EL e Di EN, attesa l'allarmante pericolosità sociale degli stessi, desumibile dai collegamenti e rapporti intessuti con soggetti pregiudicati per gravi reati e con ambienti criminali legati pure allo spaccio di stupefacenti. 8 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, deducendo: - la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla pronuncia assolutoria degli imputati per il delitto associativo di cui al capo A), per i profili: - dell'omessa valutazione delle propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia LK, peraltro condannato dal Giudice per l'udienza preliminare con sentenza n. 45 del 26 febbraio 2021, confermata in appello con sentenza in data 11 novembre 2021, quale appartenente al sodalizio mafioso denominato dan TI e autore di una serie di reati fine con l'aggravante mafiosa;
- del mancato apprezzamento della sintomaticità dei riti di affiliazione mafiosa ritrovati nella disponibilità del detenuto EN EL;
- dell'erronea riflessione in capo al sodalizio TI dell'accertata insussistenza della mafiosità del distinto gruppo facente capo a CO RU;
- dell'omessa valutazione dei contenuti delle conversazioni intercettate in altro procedimento, in cui si fa cenno all'appartenenza del territorio di Scanzano ionico al capo locale DO TI, detto "il Carabiniere", riconoscendone il ruolo criminale anche in virtù della "copiata" ricevuta dalla 'ndrangheta; - dell'omessa valutazione della sentenza di condanna di DO TI per illeciti traffici di stupefacenti in collegamento con la 'ndrangheta e delle relative propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia SE D'LI; - dell'erronea deduzione dell'affermata inesistenza del sodalizio mafioso dall'assoluzione di DO TI, in stato di detenzione domiciliare, dai reati fine di cui ai capi B), E), P) e Z); - dell'ingiustificata, nonché priva di base probatoria, esclusione dei dati sintomatici del clima di intimidazione diffuso nel territorio, che, secondo la Corte territoriale, non sarebbe derivato dal prestigio criminale del gruppo bensì dalla caratura criminale dei singoli componenti;
- la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermata non configurabilità dei presupposti dell'aggravante mafiosa per una serie di reati fine di cui ai capi B), C), D), E), F), H) e da L) a Z), che sarebbero connotati da modalità tipiche dell'agire di un gruppo mafioso sia nella declinazione agevolativa che del metodo mafioso;
- la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla pronuncia assolutoria per i capi M) e S), fondata sull'erroneo assunto, privo di base probatoria, che le elargizioni di denaro da parte di AC a CI e a TI fossero da ritenere prestiti di cui si garantiva la restituzione, anziché proventi di condotte estorsive eseguite con metodo mafioso, come emergerebbe da taluni colloqui intercettati. 9 3. Hanno inoltre presentato distinti ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. 3.1. I difensori di DO (LD) e SE TI (quest'ultimo ritenuto colpevole del solo reato di cui al capo F) hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento: - all'omessa valutazione delle plurime e specifiche eccezioni processuali sollevate nell'atto di appello (riguardanti: a) l'assenza dell'imputato DO TI all'udienza di discussione del 6 giugno 2022 dovuta a legittimo impedimento per ragioni di salute e la violazione del diritto di difesa conseguente al provvedimento di separazione delle posizioni degli imputati per asserito legittimo impedimento di entrambi i difensori, non sanata dalla registrazione delle arringhe difensive per i coimputati e dal loro riascolto all'esito della rinnovata riunione dei procedimenti;
b) la nullità della sentenza di primo grado per l'illegittima sovrapposizione delle due camere di consiglio del Tribunale in distinta composizione collegiale, con la partecipazione effettiva di quattro anziché tre componenti in ciascuna di esse e nelle stesse ore del 29 giugno 2022 per i procedimenti n. 118/20 e n. 669/19); - all'omessa valutazione della acquisita documentazione proveniente dal Servizio centrale di protezione con riferimento alla persona del collaboratore di giustizia LK, idonea a metterne in discussione la credibilità; - all'erronea applicazione dell'art.
2-quinquies d.l. 306/92, ora art. 512-bis cod. pen. (capo F), e al travisamento delle risultanze probatorie attinenti alla contestata operazione di intestazione fittizia del locale EP-Diamond, soprattutto in punto di addebito del concorso materiale di SE TI nel reato ascritto al padre DO e di dolo specifico, che sarebbe stato connotato dalla finalità elusiva di schermare il patrimonio degli imputati da eventuali provvedimenti ablativi;
- all'erronea e congetturale interpretazione e al travisamento delle risultanze probatorie relative al tentato omicidio in danno di CO RU di cui al capo H), atteso che DO TI nel tempo dell'aggressione si trovava a Policoro, a non breve distanza quindi da Scanzano JO ove si era verificato l'episodio, e che a suo carico non sarebbero stati acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti;
- all'erronea interpretazione e al travisamento delle risultanze probatorie relative all'ipotesi di detenzione e spaccio di un quantitativo pari a 1 chilogrammo di cocaina di cui al capo I), di cui si chiede in subordine la riqualificazione come fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 10 - all'erronea lettura e al travisamento della prova indiziaria del reato di estorsione in danno di CO RU di cui al capo T), in assenza di obiettivi e significativi elementi probatori a sostegno del contestato comportamento minaccioso e intimidatorio per l'esecuzione dei lavori edili presso l'immobile della figlia di DO TI. Con successiva memoria del 22 novembre 2024 intitolata "Motivi nuovi e aggiunti", gli stessi difensori hanno ulteriormente argomentato a sostegno della tesi difensiva della mancanza di indizi univoci e convergenti per l'affermazione di responsabilità in merito agli addebiti contestati nel capo F) a entrambi gli imputati, nonché nei capi H), I) - anche con riguardo alla riqualificazione di quest'ultimo fatto come lieve - e T) al solo DO TI. Infine, con memoria del 5 dicembre 2024 i difensori hanno ribadito le loro argomentazioni insistendo sull'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale in quanto versato in fatto, senza che fossero specificati in maniera approfondita gli aspetti critici dei passaggi giustificativi della decisione, così non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. 3.2. I difensori di EN EL hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento: - all'omessa valutazione della specifica eccezione processuale sollevata nell'atto di appello riguardante la nullità della sentenza di primo grado per la illegittima sovrapposizione delle due camere di consiglio del Tribunale in distinta composizione collegiale, con la partecipazione effettiva di quattro anziché tre componenti, in ciascuna di esse e nelle stesse ore del 29 giugno 2022 per i procedimenti n. 118/20 e n. 669/19; - all'omessa valutazione della acquisita documentazione proveniente dal Servizio centrale di protezione con riferimento alla persona del collaboratore di giustizia LK, idonea a metterne in discussione la credibilità; - all'erronea e congetturale lettura e al travisamento delle risultanze probatorie relative alle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive in danno di Fabio LI (capo B) e di CO RU (capo P), atteso che a suo carico non sarebbero stati acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti;
- all'erronea interpretazione e al travisamento delle risultanze probatorie relative all'ipotesi di lesioni personali conseguenti al violento pestaggio di VI FO (capo Q), atteso che a sostegno della prospettazione accusatoria non sarebbero stati acquisiti coerenti e significativi riscontri probatori;
- all'erronea lettura e al travisamento della prova indiziaria del reato di danneggiamento mediante incendio dell'autovettura in uso a CI (capo R); 11 - alla insussistenza di obiettivi e significativi elementi probatori a sostegno del contestato comportamento minaccioso e intimidatorio relativo all'estorsione in danno di CO RU di cui al capo T) per l'esecuzione dei lavori edili presso l'immobile di ON TI, nonché alla tentata estorsione in danno di IA NN di cui al capo Z). Con successiva memoria del 24 novembre 2024 intitolata "Motivi nuovi e aggiunti", gli stessi difensori hanno ribadito le censure relative all'attendibilità delle propalazioni del collaboratore LK, in quanto connotate da mancanza di riscontri a fronte di una generale vaghezza. 3.3. I difensori di CO Lo FR hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento: - all'omessa valutazione della specifica eccezione processuale sollevata nell'atto di appello riguardante la inammissibilità della lista testi inviata dal P.M. a mezzo PEC il 7 ottobre 2020, con la conseguente inutilizzabilità probatoria delle relative testimonianze;
- al difetto di correlazione tra il fatto descritto in imputazione e quello per cui è intervenuta condanna, nonché all'ingiustificato rigetto della richiesta di audizione, reiterata in appello, del teste VI IZ con riferimento al reato di estorsione contestato sub lett. E); - all'erronea interpretazione e al travisamento delle risultanze probatorie relative all'ipotesi di detenzione e spaccio di un quantitativo di cocaina di cui al capo I), di cui si chiede in subordine la riqualificazione come fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; - all'erronea e congetturale lettura e al travisamento delle risultanze probatorie relative alle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive contestate nei capi B) ed E), atteso che a suo carico non sarebbero stati acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti. In ogni caso, le fattispecie estorsive contestate dovrebbero considerarsi di lieve entità, per le quali la Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; - all'erronea declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di cui al capo D), per il travisamento delle risultanze probatorie attinenti alla contestata operazione di interposizione fittizia, soprattutto in punto di dolo specifico che sarebbe stato connotato dalla finalità elusiva di schermare il patrimonio degli imputati da eventuali provvedimenti ablativi;
12 - all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, alla ritenuta rilevanza della recidiva specifica reiterata e alla complessiva dosimetria della pena, anche con riguardo all'eccessività della pena base e dell'aumento di pena applicato per la continuazione fra i reati di cui ai capi B) ed E); - all'immotivata applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. In data 6 dicembre 2024 è stata depositata una memoria difensiva, nella quale si contrastano le doglianze del Procuratore generale ricorrente con riferimento al suo primo motivo di ricorso, rappresentando che le stesse richiedono una rivalutazione di merito delle prove, preclusa nel giudizio di legittimità, e sono confliggenti con i principi di diritto affermati in tema di mafie locali. Le doglianze del Procuratore generale appaiono pertanto del tutto infondate e inammissibili. Si rappresenta inoltre l'esaustività della motivazione della sentenza impugnata anche in ordine all'insussistenza dei presupposti dell'aggravante mafiosa. 3.4. Il difensore di ER Di EN ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento: - all'omessa valutazione della specifica eccezione processuale sollevata nell'atto di appello riguardante la inammissibilità della lista testi inviata dal P.M. a mezzo PEC il 7 ottobre 2020, con la conseguente inutilizzabilità probatoria delle relative testimonianze;
- all'erronea interpretazione e al travisamento delle risultanze probatorie relative alle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive contestate nei capi P) e W) ai danni di CO RU, nonché di violenza privata ai danni dello stesso RU e di tentata estorsione ai danni di AR TT (capo V), atteso che a suo carico non sarebbero stati acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti. In ogni caso, le fattispecie estorsive contestate dovrebbero considerarsi di lieve entità, per le quali la Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Inoltre, i contestati reati di minaccia e lesioni (capo W) e di violenza privata (capo V) sarebbero, i primi, estinti per la rimessione di querela da parte di CO RU e l'ultimo colpito da difetto della condizione di procedibilità per mancanza della querela di RU;
- all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, alla ritenuta rilevanza della recidiva specifica reiterata e alla complessiva dosimetria della pena anche 13 con riguardo all'eccessività della pena base e dell'aumento di pena applicato per la continuazione fra i reati di cui ai capi W) e V); - all'immotivata applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Con memoria in data 6 dicembre 2024, il difensore contrasta i motivi di ricorso del Procuratore generale in quanto improntati sulla rivalutazione delle prove acquisite nel corso del processo in merito ai requisiti costitutivi dell'associazione di stampo mafioso, con particolare riguardo alle dichiarazioni del collaboratore LK, all'esistenza di riti di affiliazione, alla valutazione del compendio intercettativo, alla pretesa esistenza di un clima di intimidazione. Censura altresì il motivo di ricorso del Procuratore generale relativo all'insussistenza dei presupposti dell'aggravante mafiosa, essendo la sentenza sul punto ampiamente motivata. 3.5. Il difensore di RI ND CI ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento: - all'omessa valutazione della specifica eccezione processuale sollevata nell'atto di appello riguardante la inammissibilità della lista testi inviata dal P.M. a mezzo PEC il 7 ottobre 2020, con la conseguente inutilizzabilità probatoria delle relative testimonianze;
- alla inutilizzabilità dei files audio delle conversazioni fra presenti registrate fra CI e CO RU sul cellulare di quest'ultimo, estrapolate e consegnate alla polizia giudiziaria su supporto informatico dalla moglie dello stesso;
- alla erronea valutazione complessiva del quadro probatorio e alla concreta sussistenza degli elementi costitutivi riguardanti le condotte estorsive in danno di RU a lui ascritte nel capo L), pure in difetto di seri riscontri alle dichiarazioni della persona offesa;
- al trattamento sanzionatorio caratterizzato dall'eccessività sia della pena base fissata in anni otto di reclusione, misura prossima al massimo edittale, sia dell'aumento di pena applicato per la continuazione interna. 3.6. Il difensore di NC OL ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento all'erronea lettura e al travisamento delle risultanze indiziarie, comprese le conversazioni intercettate (testualmente trascritte nel ricorso), relative alle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive in danno dei gestori del lido Marajà di Nova Siri, MA FF e CA NO, contestategli, in concorso con Lo FR, nel capo E), attesa la carenza di coerenti e obiettivi riscontri probatori, deducendo in via subordinata la riqualificazione dei fatti come violenza privata per l'assenza dell'ingiustizia del profitto con altrui danno. 14 3.7. Il difensore degli imputati EN LO e SE ON ha denunziato l'erronea e congetturale interpretazione e il travisamento delle risultanze probatorie relative alle condotte estorsive loro ascritte in danno di Fabio LI (capo B), considerati l'effettivo tenore dei colloqui telefonici captati e l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa per la carenza di seri riscontri individualizzanti, anche in punto di dolo di concorso rispetto alle specifiche condotte addebitate a Lo FR e EL. 4. Hanno altresì depositato memorie i difensori dei sottoindicati imputati non ricorrenti. 4.1. In data 2 dicembre 2024 il difensore di CE ha depositato memoria intitolata "Richieste con note" volta a censurare il ricorso del Procuratore generale, deducendo che, con riguardo alla fattispecie associativa, alcuno specifico dato argomentativo è fornito con riguardo alla posizione di CE, né risultano passaggi con riferimento ai menzionati riti di affiliazione o comunque ad una pregressa appartenenza a un sodalizio mafioso;
da ultimo, si rappresenta la vaghezza del materiale intercettativo. 4.2. Ha depositato una memoria il difensore di MO rappresentando che nei confronti della stessa imputata non è stato, né risulta proposto ricorso per cassazione. LL è stata assolta già in primo grado dal reato di cui al capo A) e in grado di appello dal reato di cui al capo P). 4.3. Analoga memoria è stata prodotta anche dal difensore di FE, AL e IE Lo FR, rappresentando che i già menzionati imputati sono stati assolti dal reato di cui al capo D) della rubrica, unico loro addebitato, donde alcuna statuizione può derivare nei loro confronti dal ricorso del Procuratore generale. Sottolinea inoltre che, con riguardo a IE Lo FR, dal corpo della motivazione si evince che lo stesso è stato assolto dal medesimo reato, mentre nel dispositivo nei suoi confronti viene dichiarata la prescrizione previa esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. (come per gli imputati DO TI, CO Lo FR e EL), e chiede che la Corte valuti la possibilità di correggere l'errore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel proprio ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Potenza ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione carente o apparente in ordine sia alla pronuncia assolutoria degli imputati per il 15 delitto associativo di cui al capo A) con riguardo al cd. dan TI, sia alla pronuncia assolutoria degli imputati DO TI e CI per i capi M) e S), sia infine alla ritenuta non configurabilità dei presupposti dell'aggravante mafiosa per i reati fine di cui ai capi B), C), D), E), F), H) e da L) a Z). Ritiene il Collegio che le censure del Procuratore generale, benché diffusamente articolate con riferimento a plurimi profili asseritamente omissivi della sentenza impugnata (- sulla circostanza che il collaboratore di giustizia SZ LK era stato condannato in separato giudizio dal Giudice per l'udienza preliminare con sentenza n. 45 del 26 febbraio 2021, confermata in appello, quale appartenente al sodalizio mafioso denominato dan TI e autore di una serie di reati fine con l'aggravante mafiosa;
- sulla sintomaticità dei riti di affiliazione mafiosa ritrovati nella disponibilità di EL;
- sulla ingiustificata riflessione in capo al sodalizio TI dell'accertata insussistenza della mafiosità del distinto gruppo facente capo a CO RU;
- sui contenuti delle conversazioni intercettate in altro procedimento, in cui si fa cenno alla pertinenza del territorio di Scanzano 3onico al capo locale DO TI, detto "il Carabiniere", riconoscendone il ruolo criminale anche in virtù della "copiata" ricevuta dalla 'ndrangheta; - sulla sentenza di condanna di DO TI per illeciti traffici di stupefacenti in collegamento con la 'ndrangheta e sulle relative propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia D'LI; - sull'erronea deduzione dell'affermata inesistenza del sodalizio mafioso dall'assoluzione di DO TI dai reati fine di cui ai capi B), E), P) e Z); - sulla ingiustificata esclusione dei dati sintomatici del clima di intimidazione diffuso nel territorio, che non sarebbe derivato dal prestigio criminale del gruppo, bensì dalla caratura criminale dei singoli componenti), non siano tuttavia fondate. Invero, la Corte territoriale ha prima proceduto alla puntuale ricostruzione probatoria dei fatti contestati, con riferimento sia alle condotte criminose costituenti ipotesi di singoli reati fine, sia alle specifiche condotte di direzione e partecipazione all'associazione criminale di cui al capo A) - sulla base degli esiti della complessa attività investigativa di polizia giudiziaria, dei contenuti delle numerose conversazioni telefoniche e ambientali intercettate e riportate in motivazione e delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia LK e D'LI, oltre alle deposizioni testimoniali delle persone offese. Ed ha poi ritenuto, con esplicito e concludente apparato argomentativo, che non fosse stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della effettiva configurabilità, seppure in scala territorialmente circoscritta (cd. piccola mafia o nuova mafia), di una struttura organizzativa di stampo mafioso, che, operante fra il 2011 e il 2018 nell'area ionica della provincia di Matera, sarebbe stata diretta da DO TI, coordinata da EL e CO Lo FR, e 16 finalizzata, mediante una serie di azioni intimidatorie ed estorsive realizzate anche con la partecipazione dei sodali CE, Di EN, CI, OP, MO e TA, al controllo delle attività imprenditoriali (aziende balneari e locali notturni della zona jonica, ecc.) e all'accumulazione di proventi illeciti, anche in collegamento con ambienti 'ndranghetisti calabresi. La Corte territoriale ha ritenuto, pertanto, che mancasse la prova certa e concludente della sussistenza di indici sintomatici di una struttura stabile, autonoma e originale, gerarchicamente organizzata e dotata, a prescindere dalla fama criminale o dalla "mafiosità" di singoli soggetti come DO (LD) TI, EL e CO Lo FR e della reciproca frequentazione, di una forza di intimidazione e di sopraffazione diffusa e riconosciuta nel territorio ed esercitata con metodo mafioso, nonché sostenuta da una convergente volontà dei vari partecipi di contribuire, ciascuno in un ruolo predefinito, alla sistematica programmazione e realizzazione di attività criminose per il controllo di aree e interessi economici del territorio, per l'acquisizione e il reimpiego dei proventi illeciti, per la formazione di una cassa comune e per la conseguente distribuzione di proventi. Neppure era emersa, in assenza di riscontri obiettivi, la prova certa e inequivoca di asseriti collegamenti del gruppo TI con organizzazioni criminali storiche di regioni vicine, come la 'ndrangheta calabrese, né che DO TI fosse a questa ritualmente affiliato avendone ricevuto la "copiata", né che il gruppo TI operante dal 2011 al 2018 derivasse dal sodalizio facente capo a CO RU prima della scissione (sodalizio, questo, per il quale era stata anzi esclusa tanto l'ipotesi di associazione mafiosa quanto quella di associazione dedita al narcotraffico con sentenza n. 507/2021). Veniva altresì rimarcata dalla Corte territoriale la accertata estraneità del presunto capo del gruppo, DO TI, ad alcuni episodi estorsivi, quale quello posto in essere isolatamente da CI, e quelli di cui ai capi P) e Z), a lui neppure contestati e perciò non risalenti all'utilizzo della forza intimidatrice del sodalizio da lui diretto, bensì alla capacità intimidatoria e al curriculum o prestigio criminale di singoli imputati, svincolati da un nesso associativo e mirati al conseguimento di ingiusti profitti individuali. Venivano ritenute parimenti insussistenti in ordine ai plurimi reati fine le aggravanti dell'associazione armata e di quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in mancanza di una prova certa e concludente dell'utilizzo deliberato e condiviso da parte di tutti i partecipi di metodi intimidatori tipici dell'agire di un gruppo mafioso, pure nella loro declinazione agevolativa, al di fuori di singoli episodi criminosi ascrivibili alle azioni individuali o concorsuali di taluni imputati. Quanto alle imputazioni di estorsione ai danni di TO AC (capi M e S) contestati a DO TI e CI, alla luce del contenuto dei messaggi 17 telefonici fra TI e %ci e delle conversazioni captate fra CI e RU e fra CI e AC, nonché della deposizione testimoniale di quest'ultimo, la Corte territoriale ha espresso il motivato convincimento che non fosse stata raggiunta la prova certa della sussistenza, in fatto, del connotato estorsivo degli episodi, potendosi accreditare l'ipotesi alternativa che i pagamenti di AC rappresentassero prestiti in denaro ovvero un "aiuto economíco" spontaneamente erogato a CI che versava in difficoltà economiche, con la promessa di restituzione. A ben vedere, per tutte le descritte vicende criminose la Corte territoriale ha offerto una esplicita e precisa ricostruzione fattuale e una corretta valutazione giuridica del complessivo compendio probatorio e ne ha tratto, con adeguato apparato argomentativo, immune da vizi logici e giuridici, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, l'inferenza che, pure in presenza di alcuni indici di rilievo indiziario, mancava in realtà la prova certa e concludente, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sicura responsabilità degli imputati. Il ricorrente Procuratore generale, viceversa, nel censurare anche per molteplici e non proprio rilevanti aspetti di dettaglio il valore attribuito dalla Corte territoriale alle acquisite informazioni probatorie, tende a proporre sostanzialmente (trovando condivisione, quanto al delitto associativo di cui al capo A) e all'aggravante mafiosa per i reati fine, nella diffusa requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte) una inammissibile rivisitazione da parte della Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento delle indicate soluzioni decisorie di merito, le cui spiegazioni sembrano sorrette da un apparato argomentativo adeguato e immune da vizi logici e giuridici quanto alla critica della differente prospettazione accusatoria, e perciò non sindacabile in sede di controllo di legittimità della sentenza impugnata. 2. I motivi di ricorso in rito degli imputati risultano, tutti, infondati. 2.1. I difensori degli imputati CO Lo FR e Di EN hanno denunziato la violazione di legge con riferimento alla specifica eccezione processuale avanzata negli atti di appello e disattesa da quei giudici, riguardante la inammissibilità della lista testi inviata dal P.M. a mezzo PEC il 7 ottobre 2020, con il conseguente effetto di inutilizzabilità probatoria delle relative testimonianze assunte nel dibattimento. La Corte territoriale ha respinto l'eccezione sul motivato rilievo che la lista testi del P.M., benché irregolarmente inviata alla cancelleria mediante PEC del 7 ottobre 2019, era stata autorizzata con decreto presidenziale del 9 ottobre 2019, posta dalla Cancelleria in consultazione col fascicolo del dibattimento e perciò da intendersi tempestivamente depositata per l'udienza del 17 ottobre 2019; sicché 18 siffatta modalità, benché irregolare, non era tale da recare un concreto pregiudizio al diritto di difesa degli imputati, non essendosi comunque verificata l'introduzione di prove a sorpresa prima che il dibattimento avesse inizio. Ritiene questa Corte che l'indicato motivo di ricorso sia manifestamente infondato. Va premesso che la ratio della discovery delle liste testimoniali disciplinata dal primo comma dell'art. 468 cod. proc. pen. è da rinvenire nel fine di garantire un efficace contraddittorio tra le parti, facendo conoscere, prima del dibattimento, le prove che l'interessato vorrà far acquisire e consentire così alle parti di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria, non consentendo prove a sorpresa. Il relativo adempimento può avvenire, pertanto, anche a mezzo di trasmissione con i mezzi adeguati all'evoluzione tecnologica (come il telefax o la posta elettronica certificata), che bene assolvono, in ipotesi di corretta e completa ricezione, alla funzione di comunicazione all'ufficio ed agli interessati di quanto in essa contenuto, incidendo comunque sul trasmittente, che ha l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità per l'eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della consegna materiale diretta alla cancelleria. Si condivide pertanto il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità, per il quale "è legittimo l'inoltro a mezzo raccomandata A/R alla cancelleria del giudice della lista dei testimoni di cui la parte intende chiedere l'ammissione nel dibattimento, trattandosi di mezzo idoneo a comunicare all'ufficio e agli interessati quanto in essa contenuto, pur gravando sulla parte che abbia scelto una forma diversa dal prescritto deposito in cancelleria, l'onere di assicurarsi della tempestiva ricezione del documento da parte del destinatario e la responsabilità dell'eventuale incompletezza o intempestività della comunicazione effettuata" (Sez. 5, n. 51224 del 19/09/2019, Visha, Rv. 277523; Sez. 6, n. 3 del 10/07/1996, dep. 1997, Rover, Rv. 206504). Come pure si è affermato (Sez. 5, n. 32742 del 03/06/2010, Accordino, Rv. 248418) che "non è causa di nullità dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale né, pertanto, della sentenza che sull'esito di detta prova abbia fondato la decisione, l'irrituale presentazione della lista testi effettuata a mezzo fax, anziché nella prescritta forma del deposito in cancelleria" e che "la presentazione della lista testi può legittimamente avvenire mediante l'inoltro a mezzo fax ed è, di conseguenza, illegittima l'ordinanza del giudice del dibattimento che dichiari inammissibile la richiesta di sentire i testimoni in essa indicati" (Sez. 1, n. 44978 del 19/09/2014, Guidi, Rv. 261125; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267081). 19 Invero, non può seriamente dubitarsi che il sistema di ricevute prodotte e inviate dai gestori PEC offra la certezza che il messaggio sia stato spedito (al mittente viene inviata la ricevuta dell'avvenuta spedizione del messaggio e degli allegati), sia stato consegnato al destinatario (al mittente viene inviata la ricevuta dell'avvenuta consegna) e non sia stato alterato (i protocolli di sicurezza non consentono modifiche a contenuto e allegati del messaggio). Sicché trattasi di mezzo comunque idoneo ad assolvere, con la corretta e completa ricezione in cancelleria, la funzione di comunicazione all'ufficio e agli interessati di quanto in esso contenuto: soluzione, questa, peraltro rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità del processo. Nella specie, avendo la cancelleria provveduto a stampare la lista testimoniale del P.M. e a renderla disponibile nel fascicolo di ufficio in tempo utile rispetto alla data fissata per il dibattimento, nessuna sanzione di inammissibilità, conseguente alla violazione delle forme di trasmissione degli atti di parte, è ravvisabile, essendo la stessa strumentale alla lesione del diritto al contraddittorio, nella specie salvaguardato, ed al contempo posta a presidio del regolare funzionamento del processo (Sez. 3, n. 20929 del 08/04/2021, n.nn.). La manifesta infondatezza dell'eccezione, inoltre, emerge con evidenza laddove si consideri che i ricorrenti si sono limitati a esporre la denuncia della menzionata irregolarità formale senza prospettare, nemmeno indirettamente, il rilievo negativo che l'ammissione dei testi di cui alla detta lista abbia prodotto sulle modalità o sui tempi di esercizio delle rispettive linee difensive. 2.2. Parimenti privo di pregio appare l'ulteriore motivo di ricorso in rito avanzato dai difensori di DO e SE TI e di EL circa la specifica eccezione processuale sollevata nell'atto di appello e disattesa da quei giudici in ordine alla pretesa nullità della sentenza di primo grado a causa della illegittima sovrapposizione temporale, spaziale e soggettiva di due camere di consiglio tenute dal Tribunale di Matera, in distinta composizione collegiale, con la partecipazione effettiva di quattro anziché tre componenti in ciascuna di esse, nelle stesse ore del giorno 29 giugno 2022 per i distinti procedimenti n. 118/20 e n. 669/19. Trattasi invero di asserzione meramente congetturale, che, a fronte del principio di segretezza della deliberazione in camera di consiglio, è rimasta sprovvista di qualsiasi base nemmeno indiziaria a sostegno della tesi per la quale la decisione di primo grado fosse stata assunta da un collegio irregolarmente composto da quattro anziché tre giudici, con la illegittima partecipazione di un soggetto estraneo all'organo giudicante nel processo in esame essendo 20 componente, viceversa, del diverso collegio competente per la trattazione del proc. pen. n. 118/20 (cd. TI-bis). D'altra parte, in linea di diritto, si osserva che "la violazione del segreto della camera di consiglio conseguente alla partecipazione ad essa di persone illegittimamente ammesse ad assistervi costituisce vizio che, pur rilevante agli effetti della responsabilità personale del magistrato, non è specificamente sanzionato da nullità non influisce sulla validità della pronuncia giudiziale, né può essere ricondotto a una questione di capacità del giudice, sotto il profilo del dubbio sulla sua indipendenza, in quanto non esiste nell'ordinamento un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza" (Sez. 1, n. 8737 del 13/12/2002, dep. 2003, Bogdan, Rv. 223695); e che "la segretezza della deliberazione in camera di consiglio non esige che i componenti dell'organo giudicante stiano in condizione di isolamento, e quindi di materiale segregazione, per tutto il periodo compreso dall'inizio al termine della deliberazione e non abbiano conseguentemente contatti, ovviamente nei momenti di interruzione della deliberazione, con persone estranee" (Sez. 1, n. 9236 del 21/02/2012, Fezza, Rv. 252213). 2.3. Manifestamente infondata appare anche l'eccezione processuale, già avanzata e disattesa nel giudizio di appello, riguardante l'assenza dell'imputato DO TI all'udienza di discussione del 6 giugno 2022, che sarebbe stata ascrivibile a un suo legittimo impedimento per ragioni di salute, e la violazione del diritto di difesa conseguente al provvedimento di separazione delle posizioni degli imputati DO e SE TI per il diverso, asserito, legittimo impedimento di entrambi i difensori di fiducia, Avv.ti AU e FI. Ha invero correttamente e motivatamente argomentato sul punto la Corte territoriale, osservando: che entrambi i difensori di fiducia di DO e SE TI, Avv.ti AU e FI, avevano addotto il loro legittimo impedimento a partecipare all'udienza di discussione del 6 giugno 2022 per motivi di salute;
che il Tribunale, preso atto del documentato impedimento, aveva di conseguenza disposto lo stralcio delle posizioni dei coimputati DO e SE TI e la prosecuzione della discussione con i difensori degli altri imputati;
che le arringhe svolte nelle udienze del 6, del 9 e del 20 giugno (in quest'ultima la posizione di SE TI veniva riunita, mentre quella di DO TI risultava ancora separata per essere stato l'imputato ricoverato in una struttura sanitaria) dai difensori degli altri imputati erano state registrate e messe a disposizione degli interessati per il loro eventuale riascolto;
che di siffatte arringhe difensive, una volta riunita anche la posizione di DO TI all'udienza del 27 giugno 2022, veniva consentito allo stesso l'effettivo riascolto delle riproduzioni audio;
che, all'esito del riascolto di dette arringhe, 21 DO TI rendeva pure dichiarazioni spontanee prima che i suoi difensori presentassero le loro conclusioni. Tanto rilevato in linea di fatto, va considerato innanzitutto, in linea di diritto, che i provvedimenti ordinatori in tema di riunione o separazione dei procedimenti ex artt. 17 e 18 cod. proc. pen. (nel caso in esame, ex art. 18, comma 1 lett. d), siccome basati su ragioni di economia processuale, se non abnormi, sono di regola inoppugnabili. Nella specie, non appare sostenibile la tesi dei ricorrenti per la quale si sarebbe in tal modo consumata una lesione del diritto di DO TI di partecipare al processo a causa di asseriti motivi di salute che ne avrebbero impedito la presenza fin dal 4 giugno 2022 - circostanza di cui non è fatto alcun cenno nel verbale di udienza del 6 giugno 2022, né nelle allegazioni difensive e neppure nelle conclusioni adottate nella discussione, ma solo con i motivi di gravame -, laddove risulta chiaramente che prima alla separazione e poi alla riunione della sua posizione rispetto a quella degli altri coimputati si è invece ritualmente proceduto - con la salvaguardia del riascolto delle altrui arringhe difensive, del diritto di rendere dichiarazioni spontanee e del diritto dei suoi difensori a discutere e concludere, senza che nulla venisse in quella sede eccepito - appena è risultato cessato l'impedimento determinato dal suo ricovero presso una struttura sanitaria. 2.4. Non risulta fondato neppure il motivo di ricorso enunciato dal difensore di CI in ordine alla pretesa inutilizzabilità dei files audio delle conversazioni fra presenti registrate da CO RU mediante il cellulare all'insaputa di CI, che sarebbero stati sottratti dalla moglie di RU, estrapolati e consegnati dalla stessa su supporto informatico alla polizia giudiziaria, per poi essere acquisiti al fascicolo del dibattimento con riferimento all'imputazione di estorsione di cui al capo L). Premesso che della denunziata illecita sottrazione dei files audio da parte della moglie della vittima dell'estorsione non vi è alcuna traccia nelle acquisite risultanze investigative e probatorie, va ribadito che le conversazioni registrate clandestinamente fra presenti ad opera di soggetti partecipi di dette comunicazioni, in qualunque modo la registrazione sia stata realizzata e pervenuta all'attenzione dell'autorità inquirente, non sono infatti assimilabili alle captazioni ambientali, bensì costituiscono prova documentale disciplinata dall'art. 234, comma 1, cod. proc. pen., come tale utilizzabile in dibattimento (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225465-01; Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, Acanfora, Rv. 283977-01; Sez. 2, n. 12347 del 10/02/2021, D'Isanto, Rv. 280996). 2.5. Con riguardo allo specifico motivo di ricorso di TI e Lo FR attinente a un'asserita omessa valutazione della documentazione proveniente dal 22 Servizio centrale di protezione quanto alla personalità del collaboratore di giustizia LK, idonea a metterne in discussione la credibilità, appare sufficiente rilevare che la Corte territoriale - pure a prescindere dallo scarso utilizzo del contributo probatorio di LK e dell'altro collaboratore SE D'LI ai fini delle statuizioni decisorie - ne ha rimarcato, in linea di fatto (perciò all'esito di un motivato apprezzamento insindacabile in sede di legittimità), la sicura attendibilità e utilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali, come già riconosciuto dal primo giudice, escludendo ogni rilievo alla redazione del verbale illustrativo delle modalità, termini e contenuti della collaborazione o del programma di protezione. 2.6. È inammissibile il motivo di ricorso di CO Lo FR, attinente alla pretesa genericità dell'ordinanza con cui è stata respinta l'istanza di sentire il teste VI IZ perché "non assolutamente indispensabile", atteso che era affetta da palese genericità innanzitutto la medesima richiesta difensiva, che non specificava le ragioni per cui l'audizione del teste fosse assolutamente necessaria a proposito del contenuto delle telefonate e dell'accertamento dei rapporti tra gli imputati. Del pari inammissibile si palesa la deduzione difensiva -già avanzata in appello e motivatamente disattesa da quella Corte - circa un preteso difetto di correlazione tra il fatto descritto nell'imputazione sub E) e quello per cui è intervenuta condanna, sul rilievo che il ricorrente sarebbe stato indicato dall'accusa come "mandante" e però riconosciuto come esecutore materiale dai giudici di merito. Invero, non è dato riscontrare alcuna menomazione del diritto di difesa dell'imputato laddove - come nella specie - siano chiaramente descritti e indicati gli elementi di fatto essenziali per la ricostruzione del fatto addebitato, a prescindere dall'astratto ruolo di concorrente morale o materiale a lui attribuito nell'editto accusatorio, non essendosi posto il giudizio conclusivo di responsabilità in rapporto di radicale eterogeneità rispetto alla originaria contestazione (cfr. Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep. 2023, Mangini, Rv. 284953). 3. In linea generale, le censure degli imputati con riguardo all'affermazione di responsabilità, pur diffuse e articolate, si palesano per un verso prevalentemente orientate verso una prospettiva di rilettura nel merito dei fatti e delle prove, come coerentemente e conformemente già valutati da entrambe le Corti di primo grado e di appello, e per taluni aspetti aspecifiche, non misurandosi con il reale apparato argomentativo del merito della decisione impugnata. 23 A ben vedere, con riguardo alle specifiche posizioni dei singoli ricorrenti, i ricorsi - nella veste talora del vizio di violazione della legge penale o processuale e talora della carenza o contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento della prova intercettativa e dichiarativa - ripropongono prevalentemente doglianze già mosse con i motivi d'appello e disattese da quel giudice in ordine al peso probatorio delle informazioni e dei dati acquisiti, prospettando sostanzialmente una inammissibile rivisitazione da parte della Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento delle conformi decisioni di merito. Queste, per contro, risultano assistite da una ricostruzione adeguata e immune da vizi logici e convergenti sia nella lettura e nell'interpretazione degli inequivoci contenuti delle plurime conversazioni telefoniche e ambientali captate ovvero del coerente e chiaro tenore delle dichiarazioni accusatorie di persone offese e testimoni, sia nell'operazione valutativa complessiva del materiale probatorio, efficacemente riscontrato dai servizi di polizia giudiziaria e da taluni verbali di perquisizione, sequestro e arresto. Orbene, va ribadito che la lettura dei dialoghi captati e l'interpretazione del linguaggio e dei contenuti oggetto degli stessi, puntualmente trascritti nella motivazione di primo grado e richiamati dalla Corte territoriale, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se - come nel caso in esame - risulta convergente in entrambi i gradi di giudizio e logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ciò posto circa la correttezza delle inferenze tratte dagli acquisiti elementi di prova, ne deriva come lineare e logico corollario l'infondatezza degli assunti difensivi dei ricorrenti che hanno denunziato la violazione di legge o il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di prova della responsabilità per le illecite condotte ad essi rispettivamente ascritte. Invero, con specifico riferimento alle diverse posizioni processuali e al profilo dell'elemento soggettivo, entrambi i giudici di merito hanno concordemente valutato in maniera non parcellizzata i numerosi elementi di prova, non contraddetti peraltro da alcuna spiegazione alternativa. Orbene, a fronte del ricco, congruo e logico apparato argomentativo della pronuncia di condanna appare evidente che i ricorrenti, nel censurare nei dettagli il peso probatorio delle acquisite informazioni probatorie, tendono a prospettare sostanzialmente una inammissibile rivisitazione da parte della Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento di entrambe le conformi decisioni di merito, sorrette viceversa da una ricostruzione solida, adeguata e immune da vizi logici. 24 Sicché, in linea generale, la motivazione della sentenza impugnata si presenta congruamente e logicamente argomentata nella ricostruzione probatoria delle vicende e nei relativi apprezzamenti di merito, perciò non censurabile per questo aspetto in sede di controllo di legittimità. 4. E tale conclusione trova altresì conferma nell'esame degli specifici motivi di ricorso riguardanti le posizioni dei singoli ricorrenti, con riferimento alle imputazioni ad essi rispettivamente ascritte. 4.1. Circa la condotta estorsiva realizzata in danno dell'imprenditore Fabio LI - "il ragazzo di Potenza" - gestore della discoteca "Kabiria" di Nova Siri (capo B), la Corte territoriale, con una ricostruzione probatoria analitica, puntuale, coerente con quella offerta dal primo giudice e immune da vizi logici, ha indicato gli elementi dimostrativi della condotta degli imputati EL, CO Lo FR, LO e ON. Invero, la Corte di appello, all'esito di un ragionamento probatorio autonomo e svincolato da quello sul delitto associativo, ha puntualmente evidenziato e valorizzato tutte le prove acquisite, di tipo intercettativo (le numerose conversazioni telefoniche e ambientali captate) e dichiarativo, insieme con gli esiti delle operazioni investigative di polizia giudiziaria, dalle quali emergeva con chiarezza il ruolo svolto da ciascuno dei suddetti imputati. Il nucleo essenziale della testimonianza, ritenuta credibile e riscontrata, della persona offesa, riscontrata dagli inequivoci contenuti di ben quattro colloqui telefonici intercettati tra Lo FR e LI e tra CO Lo FR e EL, ha messo in luce l'obiettivo tenore delle ripetute e pesanti minacce, esplicite e implicite, dirette da questi ultimi verso l'imprenditore per ribadire il controllo egemonico delle attività commerciali balneari e di intrattenimento attraverso i servizi di guardiania dei locali. E ciò anche con riferimento all'apparato argomentativo a sostegno del motivato e logico apprezzamento del consapevole concorso agevolatore e rafforzativo nella descritta operazione estorsiva dei coimputati ON e LO, i quali, forti della loro qualità di uomini di fiducia di CO Lo FR e EL e presenti all'incontro tra LI, EL e CO Lo FR, una volta raggiunto l'obiettivo dell'operazione, venivano concretamente favoriti conseguendo personalmente l'ingiusto profitto di natura patrimoniale dell'assunzione con l'incarico di controllare la sicurezza del locale di LI. I relativi motivi di ricorso di EL, CO Lo FR, LO e ON, che si sostanziano in quella che sembra profilarsi solo come un'inconsistente ricostruzione alternativa della vicenda carente di alcun supporto indiziario, anche per quanto concerne la richiesta difensiva subordinata di riqualificare il fatto in termini di mera violenza privata, risultano pertanto infondati a fronte della 25 motivazione in fatto della Corte territoriale, adeguatamente e logicamente argomentata nel merito, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità. L'asserito travisamento si sostanzia in null'altro che nella sollecitazione a rivalutare il significato attribuito dai giudici di merito al compendio probatorio acquisito: operazione inammissibile in questa sede restando esclusa una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Di qui il corretto giudizio conclusivo di merito circa la colpevolezza dei suddetti imputati, i cui rispettivi motivi di ricorso, con specifico riguardo alla censurata affermazione di responsabilità per i fatti estorsiví di cui al capo B) o alla generica e immotivata invocazione della sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale, in punto di apprezzamento della lieve entità dei medesimi fatti, questa Corte ritiene non fondati (punto in ordine al quale si rinvia a quanto appresso si dirà sub 5). 4.2. Quanto alle plurime e reiterate condotte estorsive ("un vortice" - "uno stillicidio" - "una spirale" di pressioni e minacce per ottenere il ripetuto versamento di somme di denaro) realizzate dopo avere appreso dell'estorsione eseguita individualmente da CI, in danno dell'imprenditore CO RU (capi P e T), ascritte rispettivamente le prime a EL e Di EN e le seconde a EL e DO (LD) TI, strettamente collegate quanto a Di EN alle condotte violente descritte nei capi V e W, gli imputati sono stati ritenuti responsabili delle pesanti intimidazioni all'incolumità personale della vittima, conseguendone, in cambio dell'asserita protezione, il profitto del versamento da parte della stessa di varie somme di denaro o di altre utilità e dell'esecuzione non remunerata di una recinzione (mediante la redazione di un fittizio contratto di nolo a freddo dei mezzi, senza bolle di accompagnamento e senza alcun compenso) su un terreno di proprietà di ON TI, figlia di DO TI, sulla base delle lunghe, coerenti e attendibili dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, da sua moglie ZI RU e dai suoi figli SE e Alessandro RU, delle deposizioni testimoniali di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché del chiaro e concludente tenore (per alcuni aspetti di valenza confessoria) di una serie di conversazioni intercettate e scandite progressivamente fra i vari personaggi e dei messaggi estrapolati dal cellulare di EL, come diffusamente riportati nella sentenza di primo grado e richiamati da quella di appello. Anche per il reato di lesioni personali di cui al capo W) in danno di CO RU, Di EN è stato ritenuto responsabile (in concorso con IO 26 OP, non ricorrente) sulla base delle concordi e attendibili deposizioni testimoniali rese dalla vittima e dai suoi familiari (in particolare del figlio Alessandro, che ha assistito all'aggressione a mano armata eseguita mediante percosse sotto la minaccia dell'uso di una pistola), oltre che da talune conversazioni captate e dalla certificazione medica relativa alle lesioni riportate dalla vittima. Non coglie nel segno il ricorrente laddove deduce (deduzione condivisa dal Procuratore generale presso questa Corte) l'estinzione del delitto di lesioni per remissione di querela, non essendo lo stesso procedibile d'ufficio perché non aggravato, a differenza dell'episodio di minaccia, dall'uso di una pistola. Invero, essendo il reato ascritto e riconosciuto in concorso a Di EN e OP, si versa nell'ipotesi di lesioni personali aggravate dalla presenza di più persone riunite ex artt. 582, comma 2, e 585, comma 1, cod. pen., perciò procedibile d'ufficio. Come pure lo stesso Di EN è stato dichiarato colpevole (in concorso con IO OP, non ricorrente) dei delitti di violenza privata in danno di CO RU e di tentata estorsione in danno di AR TT (capo V) sulla base delle concordi e attendibili deposizioni rese da entrambe le persone offese e dal teste SE TT, delle conversazioni captate e della certificazione medica relativa alle lesioni riportate da TT a seguito dell'aggressione subita, che era giustificata dalla illecita pretesa di Di EN, spalleggiato da OP e con l'intercessione di RU all'uopo gravemente minacciato, di essere assunto a tempo indeterminato presso la società Teknoservice s.r.I., di cui TT era responsabile dell'ufficio del personale. Va tuttavia rilevato in proposito che il delitto di violenza privata di cui al capo V), alla luce della intervenuta assoluzione in grado di appello nei confronti di OP che fa venire meno la procedibilità di ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 610 e 339 cod. pen., è improcedibile per mancanza della condizione di procedibilità. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza sullo specifico punto con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per la rideterminazione della pena, operazione che non può compiere direttamente questa Corte, dal momento che per il capo V) - comprendente due distinti addebiti - è stato effettuato un aumento di pena unitario e la rideterminazione impone quindi valutazioni di merito. In disparte le considerazioni che precedono, e ribadita la correttezza della lettura non parcellizzata dei dialoghi telefonici e ambientali captati, come diffusamente trascritti nella motivazione della decisione di primo grado, e delle coerenti dichiarazioni accusatorie rese sia dalle persone offese che da vari testimoni, pienamente riscontrate dagli esiti delle operazioni investigative di 27 v polizia giudiziaria, se ne inferisce come logico corollario la infondatezza degli assunti difensivi dei ricorrenti. Invero, anche in ordine a siffatte imputazioni la Corte territoriale, con una analitica ricostruzione fattuale del ricco compendio probatorio, puntuale e coerente con quella offerta dal primo giudice e immune da vizi logici, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, ha indicato gli elementi dimostrativi delle plurime condotte criminose realizzate dai suddetti imputati e ne ha tratto, con congruo apparato argomentativo, la lineare e logica conclusione della loro colpevolezza, i cui rispettivi motivi di ricorso, con specifico riguardo all'affermazione della loro responsabilità per i fatti di cui ai capi suindicati, questa Corte ritiene infondati. 4.3. Ad analoghe conclusioni si perviene all'esito dell'esame delle doglianze mosse dai ricorrenti CO Lo FR e ET con riguardo alla loro dichiarazione di responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo E) in danno dei gestori del lido balneare "Marajà" di Nova Siri, MA FF, amministratore della società Global Marvin s.r.I., e CA NO, ancora una volta per riaffermare il controllo delle attività commerciali balneari e di intrattenimento attraverso i servizi di guardiania dei locali. La colpevolezza degli imputati in ordine alle condotte intimidatorie e gravemente aggressive verso i due imprenditori, dirette da un lato a riaffermare il prestigio criminale di Lo FR e dall'altro a far conseguire a OL, che siccome beneficiario ultimo dell'operazione ne era consapevole partecipe, l'ingiusto profitto dell'assunzione lavorativa per il servizio di vigilanza del locale, è stata affermata alla stregua delle dichiarazioni delle persone offese e dei testi NC NO, RE D'NO e del luogotenente MP e dell'inequivoco tenore di varie conversazioni telefoniche intercettate e trascritte testualmente nella motivazione della sentenza di primo grado, poi richiamate dalla Corte territoriale. Anche per tale vicenda (ribadito il giudizio di incensurabilità della motivata ordinanza reiettiva dell'istanza di audizione del teste VI IZ) la Corte territoriale ha offerto una puntuale ricostruzione fattuale del compendio probatorio, coerente con quella del primo giudice e immune da vizi logici, con riguardo a una condotta criminosa ritenuta obiettivamente e motivatamente non riqualificabile sub specie di mera violenza privata, e ne ha tratto, con adeguato e logico apparato argomentativo, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, la conclusione della colpevolezza dei due imputati, i cui rispettivi motivi di ricorso, con specifico riguardo ai fatti di cui al capo E), questa Corte ritiene infondati. 4.4. L'ulteriore motivo di ricorso (il sesto) di CO Lo FR, diretto ad ottenere una sentenza di proscioglimento con formula più favorevole per il delitto di cui al capo D), dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione, è 28 inammissibile atteso il difetto di evidenza della prova dell'innocenza, desumibile da precisi e incontestabili elementi da cui poter constatare l'inesistenza del fatto, l'irrilevanza penale dello stesso o la mancata commissione da parte dell'imputato, senza che possa assumere rilievo la mera contraddittorietà o insufficienza di motivazione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). Risulta agevole replicare che, nella specie, le coerenti motivazioni dei giudici di merito offrono, per contro, plurime indicazioni riguardo alla effettiva sussistenza degli elementi che integrano la fattispecie contestata di cui all'art. 512-bis cod. pen. 4.5. Infondati sono, ad avviso di questa Corte, pure le doglianze mosse dal ricorrente CI quanto all'affermazione di responsabilità per le gravi e ripetute azioni intimidatorie ed estorsive di cui al capo L) in danno di CO RU, che è stata basata da entrambi i giudici del merito sulle coerenti e attendibili deposizioni rese dalla vittima, da sua moglie ZI RU e da suo figlio SE RU, nonché sugli inequivoci contenuti di tre registrazioni audio eseguite da CO RU. Questi files audio, della cui indubbia utilizzabilità probatoria si è già detto retro (par. 2.4.) e che hanno ad oggetto talune conversazioni fra presenti registrate nel settembre 2017 da CO RU col cellulare all'insaputa di CI, sarebbero stati rinvenuti dalla moglie di RU adoperando un telefono dismesso dal marito, estrapolati e consegnati dalla stessa su supporto informatico alla polizia giudiziaria, per poi essere acquisiti al fascicolo del dibattimento. Dalla piana lettura di essi - trascritti analiticamente nella motivazione della sentenza di condanna di primo grado e richiamati dai giudici di appello - emerge con chiarezza che CI, con toni intimidatori e gravemente minacciosi, offriva la "protezione" dell'imprenditore e delle sue attività, spendendo - benché non autorizzato - il nome e la fama del pregiudicato EL e dei vertici del gruppo TI e ottenendo così l'ingiusto profitto del versamento da parte della vittima della somma di 20.000 euro, dividendoli con VI FO. In merito a tale episodio i giudici del merito hanno offerto una puntuale e logica ricostruzione fattuale del compendio probatorio, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, traendone con congruo apparato argomentativo la legittima inferenza della piena responsabilità dell'imputato. 4.6. Parimenti infondati sono, ad avviso del Collegio, i motivi di ricorso di EL in merito alla ritenuta responsabilità per ì delitti di lesioni personali cagionate all'esito di un violento pestaggio a VI FO (capo Q) e di incendio dell'autovettura di CI (capo R): azioni punitive, entrambe, conseguenti alla indebita spendita del nome di EL nell'esecuzione della condotta 29 estorsiva di CI di cui al capo L), realizzata insieme con FO come sopra esaminata. Invero, l'affermazione di colpevolezza dell'imputato è stata giustificata dai giudici del merito con il puntuale riferimento: - per il primo reato, ai colloqui captati fra CO RU e LO TA, i quali avevano avuto modo di visionare il filmato del pestaggio di FO, e fra CI e sua figlia NA, al chiaro tenore dei messaggi estrapolati dal cellulare di CI, alle dichiarazioni rese da quest'ultimo circa il movente dell'azione lesiva, alla certificazione medica relativa alle lesioni subite da FO, alla deposizione del Luogotenente MP e alle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia LK e D'LI; - per il secondo reato, al ricco compendio indiziario costituito dai contenuti delle conversazioni intercettate fra CI e sua figlia NA, fra quest'ultima e tale Carlomagno, fra CI e il coimputato non ricorrente OP, alle risultanze del controllo stradale eseguito poco prima dell'episodio incendiario, all'isolamento di CI a seguito della chiusura dei rapporti di frequentazione con EL, alla deposizione testimoniale di ZI RU, moglie di CO RU, e alle propalazioni del collaboratore LK. Anche per tali episodi criminosi la Corte territoriale ha offerto una precisa ricostruzione fattuale del compendio probatorio, coerente con quella del primo giudice e immune da vizi logici, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, e ne ha tratto, con adeguato e logico apparato argomentativo, la conclusione della colpevolezza dell'imputato EL, i cui motivi di ricorso, con specifico riguardo ai fatti di cui ai capi Q) e R), questa Corte ritiene pertanto infondati. 4.7. DO (LD) TI ha denunziato, con uno specifico motivo di ricorso, l'erronea interpretazione, anche mediante travisamento, del compendio indiziario riguardante il tentato omicidio ascrittogli in danno di CO RU (capo H), sull'assorbente considerazione che nell'ora della presunta aggressione avvenuta a Scanzano JO egli si sarebbe trovato in una diversa località sita a Policoro, perciò a una non irrilevante distanza dal luogo del delitto;
sicché gli indizi raccolti a suo carico risulterebbero sprovvisti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il motivo di ricorso attinente alla descritta imputazione è infondato per le ragioni di seguito indicate. Invero, il ricorrente è stato dichiarato dai giudici del merito responsabile dell'efferato ed estemporaneo accoltellamento di CO RU, commesso a Scanzano JO - perciò a breve distanza da Policoro, ove l'imputato si sarebbe trovato secondo la versione difensiva -, valorizzandosi il significativo e concludente tenore delle plurime conversazioni intercettate (fra le quali sicuramente la più rilevante era quella di EL con Lo FR subito dopo 30 l'episodio criminoso) e gli esiti dei servizi e delle testimonianze degli operanti di polizia giudiziaria, CI e EC, obiettivamente riscontrati da una serie di circostanze gravemente indiziarie, quali la constatazione di visibili escoriazioni al volto in occasione di un controllo stradale del 13 agosto 2013, logicamente ritenuti riconducibili allo scontro avuto con la vittima poco tempo prima. Ritiene pertanto questa Corte che per tale episodio criminoso entrambi í giudici del merito hanno offerto una puntuale e concorde ricostruzione fattuale del compendio indiziario e probatorio, e ne hanno tratto, con adeguato e logico apparato argomentativo - come tale non sindacabile in sede di scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato -, la conclusione della responsabilità di DO TI, il cui specifico motivo di ricorso quanto all'imputazione di cui al capo H), questa Corte ritiene dunque infondato. 4.8. DO (LD) TI e CO Lo FR hanno censurato, con distinti ma sovrapponibili motivi di ricorso, l'erronea interpretazione e il travisamento degli elementi di prova acquisiti e valorizzati dalla Corte distrettuale in merito all'imputazione di detenzione e spaccio di un rilevante quantitativo di cocaina (pari a un chilogrammo) di cui al capo I), nella veste TI di acquirente per il fine di cessione ad assuntori della zona di Scanzano JO e Lo FR di fornitore, insistendo in subordine per la riqualificazione dell'episodio come fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Osserva in proposito il Collegio che i ricorrenti sono stati da entrambi i giudici del merito ritenuti responsabili del suddetto reato sulla base dei plurimi, incrociati e concludenti colloqui telefonici e ambientali - fra i quali significative devono ritenersi le conversazioni intercettate fra CO RU e EN e fra TI e RU circa l'acquisto di 1 kg. di cocaina da spacciare a più riprese -, captati e testualmente riprodotti nella motivazione della sentenza di primo grado e richiamati dalla Corte di appello, delle annotazioni di servizio e delle testimonianze di numerosi ufficiali di polizia giudiziaria, escussi con riferimento al riconoscimento delle voci dei due imputati e al reale tenore delle conversazioni intercettate, delle risultanze delle operazioni di polizia giudiziaria che hanno condotto al sequestro dello stupefacente illecitamente detenuto e all'arresto di tali UN e NO, in possesso di gr. 25 di cocaina, e di tale TO SI in data 17 novembre 2011, in possesso di circa gr. 130 di cocaina destinati allo spaccio in Policoro. Persone, queste, definite dalla polizia giudiziaria come "prossime" alla figura e alle attività criminali di DO TI in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti, come peraltro emergeva chiaramente dai preoccupati colloqui captati nei giorni successivi all'arresto di SI. Sicché, anche per tale vicenda, la Corte territoriale, alla stregua di un ragionamento probatorio del tutto autonomo e svincolato da quello relativo al 31 delitto associativo, ha offerto una puntuale ricostruzione fattuale del compendio probatorio, coerente con quella del primo giudice e immune da vizi logici, traendone, con congruo apparato argomentativo, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, la conclusione della colpevolezza di DO TI e CO Lo FR, i cui rispettivi motivi di ricorso con specifico riguardo ai fatti di cui al capo I), questa Corte ritiene infondati. Quanto alla generica pretesa che il fatto in esame potesse essere riqualificato in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, va rimarcato che trattasi - all'evidenza - di motivo dì ricorso inammissibile, sia perché la questione non risulta dedotta con i motivi di appello, sia perché essa non risulta sorretta da alcuna specifica argomentazione. 4.9. Con un apposito motivo di ricorso i difensori di EL hanno denunziato l'insussistenza di obiettivi e significativi elementi probatori a sostegno della contestata e ritenuta condotta minacciosa relativa alla tentata estorsione in danno di IA NN di cui al capo Z). La Corte territoriale ha confermato la statuizione del primo giudice che aveva dichiarato EL (insieme con IO OP, non ricorrente) responsabile di tentata estorsione in danno di IA NN, amministratore unico della ditta NN UP s.r.l. (capo Z), mirata alla onerosa garanzia di protezione da parte degli estortori dei mezzi dell'azienda, alla luce della coerente e precisa deposizione testimoniale di NN, riscontrata dal filmato videoregistrato dell'incontro avvenuto fra gli imputati e la vittima subito dopo che questi aveva rinvenuto un minaccioso "altarino funerario", e dal contenuto di taluni messaggi legati alla vicenda rinvenuti nel cellulare di EL. Così ricostruito puntualmente in fatto l'episodio criminoso e giustificata, con congruo apparato argomentativo, la valutazione del relativo compendio probatorio in termini di colpevolezza dell'imputato, la decisione della Corte territoriale, coerente con quella del primo giudice e immune da vizi logici, risulta insindacabile nel presente giudizio di legittimità. 4.10. Le difese degli imputati DO (LD) e SE TI, padre e figlio, e CO Lo FR hanno censurato, con distinti ma sovrapponibili motivi di ricorso, l'erronea applicazione dell'art.
2-quinquies, d.l. 306/92, ora art. 512- bis cod. pen. (capo F), anche in forza del travisamento delle risultanze probatorie, con riferimento alla contestata operazione di intestazione fittizia nella conduzione del locale notturno EP-Diamond, soprattutto in punto di addebito del concorso materiale e morale di SE TI;
il dolo specifico dell'operazione sarebbe stato solo presuntivamente individuato nella elusiva finalità di schermare il patrimonio da eventuali provvedimenti ablativi. 32 I giudici del merito hanno dichiarato i suddetti imputati colpevoli del reato di trasferimento fraudolento di valori alla luce degli accertamenti investigativi e finanziari e delle annotazioni di polizia giudiziaria, del rinvenimento di taluni documenti, del chiaro e inequivoco contenuto di una serie di colloqui captati (ampiamente trascritti nella motivazione della sentenza di prime cure e puntualmente richiamati dalla Corte territoriale) e delle relazioni intercorse fra í vari protagonisti circa la provenienza illecita del locale rilevato da DO TI. Il locale risultava essere di fatto nella piena ed esclusiva disponibilità di questi, seppure in apparente comodato gratuito, mirando a conseguire, col concorso di terzi soggetti compiacenti (che attraverso la fittizia intestazione apparivano titolari dell'amministrazione e della gestione dei proventi dell'attività, seguendo le direttive di TI nel periodo della sua detenzione), il palese intento di sottrarre lo stesso bene alle eventuali misure di prevenzione patrimoniale che si sarebbero potute attivare nei confronti di TI, già condannato anche per delitti associativi e sottoposto a misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno. A tale specifico e illecito obiettivo contribuiva consapevolmente anche il figlio SE (la cui moglie aveva assunto la carica fittizia di socia del circolo), il quale riceveva dal padre, ristretto in carcere o agli arresti domiciliari, gli ordini e le direttive, facendosi così latore dei suoi messaggi e tramite con CO Lo FR e EL, soprattutto quanto al rendiconto dei proventi degli affari del locale. Di talché, anche per tale vicenda criminosa la Corte territoriale ha offerto una precisa ricostruzione fattuale e una corretta valutazione giuridica del compendio probatorio, coerenti con quelle esposte dal primo giudice, e ne ha tratto, con adeguato apparato argomentativo, immune da vizi logici e giuridici, perciò insindacabile nel presente giudizio di legittimità, la conclusione della responsabilità degli imputati, i cui motivi di ricorso, con specifico riguardo ai fatti di cui al capo F), questa Corte ritiene infondati. 5. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, va innanzitutto disattesa la richiesta enunciata con riferimento alle fattispecie estorsive contestate a CO Lo FR e Di EN, che, secondo le rispettive difese, dovrebbero qualificarsi di lieve entità, con il conseguente effetto di rideterminazione della pena in termini più favorevoli giusta il dictum della sentenza costituzionale n. 120 del 2023. Oltre il rilievo di assoluta genericità dell'assunto difensivo, rimasto sprovvisto di ogni apporto di tipo fattuale a sostegno della richiesta, come meramente enunciata, occorre infatti considerare che, secondo questa Corte (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536), non è deducibile con ricorso 33 / per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, ora applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quel giudizio di appello, non sia stata neppure prospettata con motivi nuovi o aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni: prospettazione difensiva, questa, che in relazione alla data della udienza di discussione e decisione -20 novembre 2023- sarebbe stata agevolmente azionabile nella competente sede di merito. Quanto all'aumento di pena per la recidiva specifica e reiterata nei confronti di DO TI, CO Lo FR, EL e Di EN e all'apprezzamento negativo circa la concessione agli stessi delle attenuanti generiche, si segnala che essi sono stati considerati dalla Corte territoriale - con motivazione esplicita e congruamente argomentata - logicamente adeguati e proporzionati alla particolare gravità e reiterazione delle condotte criminose, al ruolo dagli imputati concretamente svolto e alla significativa caratura criminale emergente dai certificati del casellario giudiziale penale anche per delitti allarmanti. Anche la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni a pena espiata a carico di DO TI, CO Lo FR, EL e Di EN veniva motivatamente giustificata dalla Corte territoriale con riferimento all'allarmante pericolosità sociale dei condannati, desumibile dai collegamenti e rapporti da essi intessuti con soggetti pregiudicati per gravi reati e con ambienti criminali legati pure allo spaccio di stupefacenti. Aspecifiche e puramente declinanti in fatto, perciò affatto inammissibili, devono altresì ritenersi le doglianze dei ricorrenti CO Lo FR, Di EN e CI attinenti, rispettivamente, all'entità della pena base per il delitto ritenuto più grave o ai singoli aumenti fissati per i reati satellite in continuazione, definiti eccessivi, al motivato diniego delle attenuanti generiche, all'apprezzamento della contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ovvero all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni a pena espiata a carico di Lo FR e Di EN. Invero, per un verso il relativo giudizio di adeguatezza e proporzione del complessivo trattamento sanzionatorio dei suddetti imputati, siccome esplicitamente e congruamente argomentato con riferimento fattuale alla particolare gravità delle imputazioni e alla consistente e reiterata condotta illecita degli stessi, peraltro inserita in un allarmante contesto criminale, risulta insindacabile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata;
per altro verso, la misura della libertà vigilata era ragionevolmente giustificata dalla preoccupante pericolosità sociale dei condannati CO Lo FR e Di EN, 34 come desumibile dai collegamenti e dai rapporti da essi intessuti con soggetti pregiudicati per gravi reati e con vari ambienti criminali. 6. Ritiene il Collegio di non dovere prendere in considerazione le memorie presentate nell'interesse di CE, MO, FE, AL e IE Lo FR, giacché gli esponenti sono privi di interesse, siccome non ricorrenti in proprio né attinti dal ricorso del Procuratore generale. 7. Con riguardo alla richiesta formulata nell'interesse di IE Lo FR (imputato non ricorrente), mirata alla correzione della discrasia emergente fra la motivazione - da cui si evince che lo stesso è stato assolto dal reato di cui al capo D) - e il dispositivo, ove viene dichiarata la prescrizione dello stesso reato previa esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., rileva la Corte che è preclusa l'attivazione della procedura di cui all'art. 619 cod. proc. pen. ex officio, in assenza di un autonomo ricorso per cassazione dell'interessato. 8. Alla luce delle suesposte considerazioni, va rigettato il ricorso del Procuratore generale. La sentenza impugnata, inoltre, va annullata senza rinvio nei confronti di ER Di EN, limitatamente al delitto di violenza privata di cui al capo V), per mancanza di querela. Il ricorso va per il resto rigettato, con declaratoria dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato. Gli atti dovranno essere trasmessi alla Corte di appello di Salerno relativamente alla rideterminazione della pena. Vanno rigettati i ricorsi di DO TI, CO Lo FR, EL, ON, LO, CI, OL, SE TI, cui segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. La richiesta della parte civile non può essere accolta, essendo state le statuizioni civili revocate in appello a seguito dell'intervenuta assoluzione dal reato associativo di cui al capo A) dell'imputazione (in relazione al quale erano state disposte), né essendo stato proposto ricorso sul punto dalla stessa parte civile.
P.Q.M.
A) Rigetta il ricorso del P.M. 35 B) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di EN ER limitatamente al delitto di violenza privata di cui al capo V) per difetto della condizione di procedibilità. Rigetta nel resto il ricorso di Di EN ER e, visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per la rideterminazione della pena. C) Rigetta i ricorsi di TI DO, Lo FR CO, EL EN, ON SE, LO EN EN, CI RI ND, OL NC, TI SE e li condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/12/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere IA Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, il quale ha concluso chiedendo: - in accoglimento parziale del ricorso del P.G., annullare la sentenza con riferimento al capo A) dell'imputazione e all'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. per i capi B), E), F), H), L), P), Q), R), T), W), Z), con rinvio alla Corte d'appello di Potenza;
- rigettare il ricorso di Lo FR;
- dichiarare inammissibile il ricorso di OL;
- rigettare il ricorso di EL;
- dichiarare inammissibile il ricorso di LO EN EN e ON SE;
- rigettare il ricorso di TI DO e TI SE;
- in accoglimento parziale del ricorso di Di EN, annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per estinzione del reato per remissione di querela, con riferimento al delitto di lesioni in danno di CO RU contestato al capo W) e al delitto di violenza privata in danno di CO RU contestato al capo V); annullare la sentenza impugnata con riferimento al delitto di tentata estorsione in danno di TT AR contestato al capo V) con rinvio alla Corte d'appello di Potenza;
rigettare il ricorso di CI. Udito il difensore della parte civile Comune di Scanzano Ionico, Avv. Erminio Marzovilli, che ha depositato, oltre alla nota spese, conclusioni scritte, alle quali si è riportato, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi degli imputati. Uditi i difensori degli imputati: Avv.ti VI AU e IA Lourdes Anna FI per DO e SE TI;
Avv.ti VI AU e IA Teresa Antonia Pintus per EL;
Avv. VI AU in sostituzione dell'Avv. PI Damiano Mazzoccoli per l'imputato non ricorrente CE, Avv. Roberto Cataldo e Avv. Prof. CO Pisani per Lo FR CO;
Avv. Roberto Cataldo per Di EN, nonché per gli imputati non ricorrenti Lo FR IE, AL, FE e in sostituzione dell'Avv. Emilio CO Buccico per la imputata non ricorrente MO;
Avv. AN IO per CI;
Avv. Federica D'Angelo, in sostituzione dell'Avv. UN VA per OL nonché dell' Avv. Edgardo D'Orsi per LO e ON, i quali, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e memorie e per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Matera, con sentenza del 29 giugno 2022, riteneva gli odierni ricorrenti, responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di: - partecipazione all'associazione di tipo mafioso e armata "clan TI", diretta da DO (LD) TI (capo A) e dei plurimi reati fine di estorsione, tentato omicidio, lesioni personali, violenza privata, trasferimento fraudolento di valori, detenzione e spaccio di stupefacenti (capi da B a Z), condannandoli alle pene di legge. La Corte d'appello di Potenza, in parziale riforma di quella di primo grado, con sentenza del 20 novembre 2023 assolveva:- DO TI, EN EL, CO Lo FR, LE CE, PI Di EN, IO OP e RI CI dal delitto associativo di cui al capo A) perché il fatto non sussiste;
- PA FE e SI AL dal reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo D) per non avere commesso il fatto;
- DO TI e CI dal delitto di estorsione di cui al capo M) perché il fatto non sussiste;
- CI dal delitto di estorsione cui al capo S) perché il fatto non sussiste;
- EL dal delitto di tentato omicidio di cui al capo H) per non aver commesso il fatto;
IA MO dal reato di estorsione di cui al capo P) per non avere commesso il fatto;
OP dal reato violenza provata di cui al capo V). Dichiarava non doversi procedere nei confronti di DO TI, CO Lo FR, IE Lo FR e EL in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo D) - interposizione fittizia dell'intestazione del locale EP -, esclusa l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., per essere il reato estinto per prescrizione. Esclusa altresì per tutte le imputazioni l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., procedeva alla rideterminazione della pena nei confronti degli odierni ricorrenti, ad esclusione di SE ON, EN EN LO e NC OL per i quali confermava le pene inflitte. Revocava le statuizioni civili, confermando nel resto la sentenza di primo grado. La Corte territoriale disattendeva le plurime eccezioni preliminari sollevate dalle difese in prime cure e reiterate in appello, con specifico riguardo: - allo stralcio delle posizioni (successivamente riunite) dei coimputati DO e SE TI, disposto all'udienza di discussione del 6 giugno 2022 a causa del legittimo impedimento di entrambi i difensori di fiducia, Avv.ti AU e FI, con la prosecuzione della discussione degli altri difensori, le cui arringhe del 6 e del 9 giugno venivano registrate e messe a disposizione per il riascolto da parte di tutti gli imputati, al cui esito, previa rinnovata riunione della sua posizione all'udienza del 22 giugno 2022, DO TI rendeva dichiarazioni spontanee;
3 - alle modalità di invio mediante PEC datata 7 ottobre 2019 della lista testi da parte del P.M., ritenute, nonostante l'irregolarità, tali da non recare un concreto pregiudizio al diritto di difesa degli imputati, non essendosi comunque verificata l'introduzione di prove a sorpresa prima che il dibattimento avesse inizio (la lista testi, benché irregolarmente inviata, veniva autorizzata con decreto presidenziale del 9 ottobre 2019 e, posta in consultazione col fascicolo del dibattimento, era da intendersi depositata per la successiva udienza del 17 ottobre 2019); - all'asserita irregolarità della camera di consiglio che si sarebbe tenuta in sovrapposizione con quella svolta per la decisione di un altro processo (cd. TI-bis) negli stessi tempi e luoghi e con le stesse persone dei giudicanti;
- alla denunciata inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte in altri procedimenti penali;
- alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia SZ LK;
- alla non indispensabilità dell'escussione dei testi IZ e RU;
- alla pretesa inutilizzabilità della deposizione resa dal teste LI;
Nel merito, dopo avere proceduto alla ricostruzione probatoria dei fatti contestati (con puntuale riferimento agli esiti della complessa attività investigativa di polizia giudiziaria, ai contenuti delle numerose conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, trascritte nella sentenza di prime cure e riportate in motivazione, e alle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia LK e D'LI, oltre le deposizioni delle persone offese), con riguardo alle specifiche condotte di direzione e partecipazione all'associazione criminale contestate nel capo A) la Corte dubitava della sussistenza, seppure in scala territorialmente circoscritta (cd. piccola mafia o nuova mafia), di un'organizzazione di stampo mafioso. In ordine a questa che, operante fra il 2011 e il 2018 nell'area ionica della provincia di Matera, sarebbe stata diretta da DO (LD) TI, coordinata da EL e Lo FR, e finalizzata mediante una serie di azioni intimidatorie ed estorsive realizzate con la partecipazione di Di EN, CI, ON, LO e altri, all'illecito controllo delle attività economiche e imprenditoriali e all'accumulazione di ricchezze illecite, in asserito collegamento con ambienti 'ndranghetisti calabresi, mancava in realtà, ad avviso della Corte, pure in presenza di alcuni indici di rilievo indiziario, la prova certa e concludente, oltre ogni ragionevole dubbio, di una struttura stabile, dotata, a prescindere dalla fama criminale di singoli soggetti, di diffusa capacità di intimidazione e sopraffazione, mediante l'uso di un oggettivo metodo mafioso, e di una convergente volontà dei vari soggetti a contribuire, ciascuno nel proprio ruolo, alla programmazione di attività criminose 4 per il controllo del territorio, all'acquisizione e al reimpiego dei proventi illeciti, alla formazione di una cassa comune e alla distribuzione di proventi. Non era neppure emersa, in assenza di riscontri obiettivi, la prova inequivoca di collegamenti o rapporti con organizzazioni criminali storiche come la 'ndrangheta calabrese, né che DO TI fosse a questa ritualmente affiliato, né che il gruppo TI operante dal 2011 al 2018 derivasse dal sodalizio facente capo a CO RU prima della scissione (per il quale era stata peraltro esclusa tanto l'ipotesi di associazione mafiosa quanto quella di associazione dedita al narcotraffico con sentenza n. 507/2021). Come pure veniva sottolineata la circostanza dell'accertata estraneità (anche giudiziale) del presunto capo del gruppo, DO TI, a non pochi episodi estorsivi, quale ad esempio quello posto in essere isolatamente da CI, che pure si sarebbero dovuto ascrivere all'utilizzo della forza intimidatrice del sodalizio mafioso da lui diretto. Parimenti insussistenti venivano ritenute in ordine ai reati fine le aggravanti dell'associazione armata e di quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in mancanza anche per esse della prova certa dell'utilizzo di metodi intimidatori tipici dell'agire mafioso. Con riguardo alle singole imputazioni e alle posizioni dei singoli imputati, la Corte territoriale, dopo avere analiticamente ricostruito il compendio probatorio a carico di ciascuno di essi, costituito prevalentemente dagli esiti delle operazioni investigative, dal tenore inequivoco delle plurime conversazioni captate e largamente trascritte nella motivazione di primo grado e qui richiamate, dalle coerenti e attendibili propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia LK e D'LI e delle deposizioni testimoniali delle persone offese dai plurimi reati fine, prendeva in esame i rispettivi motivi di gravame e confermava il giudizio di colpevolezza degli imputati nei seguenti termini. - EL, CO Lo FR, LO e ON sono stati ritenuti responsabili dei fatti estorsivi di cui al capo B) alla stregua del nucleo essenziale della testimonianza ritenuta attendibile della persona offesa, Fabio LI, e del tenore delle conversazioni telefoniche intercettate tra Lo FR e LI e tra Lo FR e EL circa le pesanti condotte minacciose, esplicite e implicite, di questi ultimi verso l'imprenditore; mentre per ON e LO, sotto il profilo del consapevole concorso agevolatore e rafforzativo nell'operazione estorsiva, si rimarcava che da questa essi venivano concretamente favoriti conseguendo il profitto dell'affidamento del servizio di guardiania presso il locale Kabiria gestito da LI. - CO Lo FR e OL sono stati dichiarati responsabili del delitto di estorsione di cui al capo E) in danno dei gestori del lido Marajà di Nova Siri, MA FF e CA NO, alla stregua del contenuto di varie conversazioni 5 telefoniche intercettate e del nucleo essenziale delle dichiarazioni delle persone offese e dei testi NC NO, RE D'NO e del Lgt. MP in merito alle condotte minacciose gravemente aggressive verso gli imprenditori, mirate a far conseguire a OL, che ne era perfettamente consapevole e partecipe, l'ingiusto profitto dell'assunzione lavorativa. - DO (LD) e SE TI, rispettivamente padre e figlio, sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. di cui al capo F), per avere consentito l'interposizione fittizia di terzi soggetti nella conduzione del locale notturno EP-Diamond, alla luce degli accertamenti di polizia giudiziaria, del contenuto di una serie di colloqui telefonici captati e dei rapporti intercorsi fra i vari protagonisti della vicenda circa la provenienza delittuosa del locale, gestito in comodato gratuito da DO TI, e l'intento fraudolento di sottrarre il bene ad eventuali misure di prevenzione patrimoniale a carico di quest'ultimo, già condannato per delitti associativi e sottoposto a misura di prevenzione personale. - DO TI è stato giudicato colpevole del tentato omicidio in danno di CO RU (capo H), commesso mediante accoltellamento a Policoro, a breve distanza da Scanzano ionico, ove l'imputato si sarebbe trovato secondo la tesi difensiva, alla stregua delle plurime e significative conversazioni intercettate (fra le quali quella con CO Lo FR subito dopo il fatto), degli esiti dei servizi e delle testimonianze di personale di polizia giudiziaria, CI e EC, muniti di solidi riscontri indiziari (fra i quali la rilevazione di visibili escoriazioni al volto in occasione del controllo stradale del 13 agosto 2013, ricollegabili alla colluttazione con la vittima poco tempo prima) anche in ordine al movente estemporaneo dell'azione. L'assoluzione del coimputato EL era viceversa giustificata dalla mancanza di prova certa in ordine alla sua effettiva presenza sul posto al momento dell'aggressione di TI. - DO TI e CO Lo FR sono stati ritenuti responsabili del delitto di detenzione a fini di spaccio di una rilevante partita di cocaina (capo I), nella veste il primo di acquirente e il secondo di fornitore, alla stregua delle plurime e significative conversazioni telefoniche e ambientali intercettate seppure in altri procedimenti, delle annotazioni di servizio e delle testimonianze di ufficiali di polizia giudiziaria escussi anche in merito al riconoscimento delle voci degli imputati e al contenuto del materiale intercettativo, dei verbali di arresto (fra i quali, oltre quello di UN e NO in possesso di gr. 25 di cocaina, assume speciale rilievo l'arresto di TO SI in possesso di gr. 103 di cocaina, personaggi, questi, che risultavano vicini alla figura di TI) e di sequestro dello stupefacente. 6 - CI è stato ritenuto responsabile delle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive ai danni di CO RU (capo L), sulla base delle coerenti e attendibili dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, da sua moglie ZI RU e da suo figlio SE RU, nonché del contenuto delle registrazioni audio eseguite da CO RU e aventi ad oggetto i colloqui intercorsi fra la vittima e l'imputato, circa la minacciosa offerta di "protezione", mediante la spendita non autorizzata del nome di EL, e il conseguente versamento all'imputato della somma di 20.000 euro. - EL e Dì EN sono stati dichiarati colpevoli delle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive poste in essere, dopo il rilevato intervento di CI, ai danni dello stesso CO RU (capo P, da collegare quanto a Di EN alle condotte violente descritte nei capi V e W), sulla base delle coerenti e attendibili dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, da sua moglie ZI RU e dai suoi figli SE e Alessandro RU, dalla testimonianza dell'Isp. Quinto, nonché del contenuto di plurime conversazioni intercettate e dei messaggi estrapolati dal cellulare di EL, circa le pesanti minacce all'incolumità personale della vittima e il conseguente versamento di varie somme di denaro. - EL è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali conseguente al violento pestaggio di VI FO (capo Q), alla luce delle conversazioni captate fra CO RU e LO TA che avevano visionato il filmato del pestaggio e fra RI CI e sua figlia NA, dei messaggi estrapolati dal cellulare di CI, delle dichiarazioni rese da quest'ultimo circa il movente dell'azione lesiva (l'avere collaborato con CI all'azione estorsiva nei confronti di CO RU di cui al capo L), della certificazione medica attestante le lesioni subite da FO, della deposizione del Ten. MP e delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia LK e D'LI. - EL è stato dichiarato colpevole del delitto di incendio dell'autovettura di CI (capo R) - una punizione, come quella di FO, ascrivibile alla indebita spendita del nome di EL nell'esecuzione della condotta estorsiva di cui al capo L) - alla luce di un grave e preciso compendio indiziario costituito dal tenore dei colloqui captati fra CI e sua figlia NA, fra quest'ultima e tale Carlomagno, fra CI e OP, dagli esiti del controllo stradale eseguito poco prima dell'episodio incendiario, dal conseguente venir meno della frequentazione di EL da parte di CI, dalla deposizione testimoniale di ZI RU e dalle propalazioni del collaboratore LK. - DO TI e EL sono stati ritenuti colpevoli del delitto di estorsione ai danni di CO RU per l'esecuzione dei lavori edili in favore di ON TI, figlia dell'imputato (capo T), alla luce di talune conversazioni 7 intercettate, delle testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria Malvasi, Cirelli e MP e delle dichiarazioni rese da ZI RU, CO e SE RU circa le pesanti intimidazioni subite. - Di EN (insieme con OP) è stato ritenuto colpevole del delitto di lesioni personali in danno di CO RU (capo W) sulla base delle concordi e attendibili deposizioni testimoniali rese dalla vittima e dai suoi familiari ZI RU, SE e Alessandro RU, quest'ultimo testimone oculare dell'aggressione eseguita a mano armata, da talune conversazioni captate e dalla certificazione medica relativa alle lesioni riportate. - Di EN è stato altresì dichiarato colpevole dei delitti di violenza privata in danno di CO RU e di tentata estorsione in danno di AR TT (capo V) sulla base delle concordi e attendibili deposizioni testimoniali rese dalle vittime e da SE TT, da talune conversazioni captate e dalla certificazione medica relativa alle lesioni riportate da TT a seguito della violenta aggressione subita, con la pretesa di ottenere il posto di lavoro nella ditta Teknoservice. - EL (insieme con OP) è stato infine dichiarato responsabile di tentata estorsione in danno di IA NN e di NN UP (capo Z), mirata alla onerosa garanzia di protezione dei mezzi dell'azienda, alla luce della coerente e precisa deposizione testimoniale di NN, riscontrata dal filmato videoregistrato dell'incontro avvenuto fra gli imputati e la vittima dopo che questi aveva rinvenuto un minaccioso "altarino funerario", e dal contenuto di taluni messaggi rinvenuti nel cellulare di EL. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, l'aumento per la recidiva specifica e reiterata nei confronti di DO TI, CO Lo FR, EL e Di EN e l'apprezzamento sfavorevole circa la concessione agli stessi delle attenuanti generiche sono stati considerati dalla Corte territoriale logicamente adeguati e proporzionati alla particolare gravità e reiterazione delle condotte criminose, al ruolo da essi concretamente svolto e alla significativa caratura criminale emergente dai certificati del casellario giudiziale penale anche per delitti allarmanti. Veniva altresì confermata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni a pena espiata a carico di DO TI, CO Lo FR, EL e Di EN, attesa l'allarmante pericolosità sociale degli stessi, desumibile dai collegamenti e rapporti intessuti con soggetti pregiudicati per gravi reati e con ambienti criminali legati pure allo spaccio di stupefacenti. 8 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, deducendo: - la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla pronuncia assolutoria degli imputati per il delitto associativo di cui al capo A), per i profili: - dell'omessa valutazione delle propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia LK, peraltro condannato dal Giudice per l'udienza preliminare con sentenza n. 45 del 26 febbraio 2021, confermata in appello con sentenza in data 11 novembre 2021, quale appartenente al sodalizio mafioso denominato dan TI e autore di una serie di reati fine con l'aggravante mafiosa;
- del mancato apprezzamento della sintomaticità dei riti di affiliazione mafiosa ritrovati nella disponibilità del detenuto EN EL;
- dell'erronea riflessione in capo al sodalizio TI dell'accertata insussistenza della mafiosità del distinto gruppo facente capo a CO RU;
- dell'omessa valutazione dei contenuti delle conversazioni intercettate in altro procedimento, in cui si fa cenno all'appartenenza del territorio di Scanzano ionico al capo locale DO TI, detto "il Carabiniere", riconoscendone il ruolo criminale anche in virtù della "copiata" ricevuta dalla 'ndrangheta; - dell'omessa valutazione della sentenza di condanna di DO TI per illeciti traffici di stupefacenti in collegamento con la 'ndrangheta e delle relative propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia SE D'LI; - dell'erronea deduzione dell'affermata inesistenza del sodalizio mafioso dall'assoluzione di DO TI, in stato di detenzione domiciliare, dai reati fine di cui ai capi B), E), P) e Z); - dell'ingiustificata, nonché priva di base probatoria, esclusione dei dati sintomatici del clima di intimidazione diffuso nel territorio, che, secondo la Corte territoriale, non sarebbe derivato dal prestigio criminale del gruppo bensì dalla caratura criminale dei singoli componenti;
- la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermata non configurabilità dei presupposti dell'aggravante mafiosa per una serie di reati fine di cui ai capi B), C), D), E), F), H) e da L) a Z), che sarebbero connotati da modalità tipiche dell'agire di un gruppo mafioso sia nella declinazione agevolativa che del metodo mafioso;
- la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla pronuncia assolutoria per i capi M) e S), fondata sull'erroneo assunto, privo di base probatoria, che le elargizioni di denaro da parte di AC a CI e a TI fossero da ritenere prestiti di cui si garantiva la restituzione, anziché proventi di condotte estorsive eseguite con metodo mafioso, come emergerebbe da taluni colloqui intercettati. 9 3. Hanno inoltre presentato distinti ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. 3.1. I difensori di DO (LD) e SE TI (quest'ultimo ritenuto colpevole del solo reato di cui al capo F) hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento: - all'omessa valutazione delle plurime e specifiche eccezioni processuali sollevate nell'atto di appello (riguardanti: a) l'assenza dell'imputato DO TI all'udienza di discussione del 6 giugno 2022 dovuta a legittimo impedimento per ragioni di salute e la violazione del diritto di difesa conseguente al provvedimento di separazione delle posizioni degli imputati per asserito legittimo impedimento di entrambi i difensori, non sanata dalla registrazione delle arringhe difensive per i coimputati e dal loro riascolto all'esito della rinnovata riunione dei procedimenti;
b) la nullità della sentenza di primo grado per l'illegittima sovrapposizione delle due camere di consiglio del Tribunale in distinta composizione collegiale, con la partecipazione effettiva di quattro anziché tre componenti in ciascuna di esse e nelle stesse ore del 29 giugno 2022 per i procedimenti n. 118/20 e n. 669/19); - all'omessa valutazione della acquisita documentazione proveniente dal Servizio centrale di protezione con riferimento alla persona del collaboratore di giustizia LK, idonea a metterne in discussione la credibilità; - all'erronea applicazione dell'art.
2-quinquies d.l. 306/92, ora art. 512-bis cod. pen. (capo F), e al travisamento delle risultanze probatorie attinenti alla contestata operazione di intestazione fittizia del locale EP-Diamond, soprattutto in punto di addebito del concorso materiale di SE TI nel reato ascritto al padre DO e di dolo specifico, che sarebbe stato connotato dalla finalità elusiva di schermare il patrimonio degli imputati da eventuali provvedimenti ablativi;
- all'erronea e congetturale interpretazione e al travisamento delle risultanze probatorie relative al tentato omicidio in danno di CO RU di cui al capo H), atteso che DO TI nel tempo dell'aggressione si trovava a Policoro, a non breve distanza quindi da Scanzano JO ove si era verificato l'episodio, e che a suo carico non sarebbero stati acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti;
- all'erronea interpretazione e al travisamento delle risultanze probatorie relative all'ipotesi di detenzione e spaccio di un quantitativo pari a 1 chilogrammo di cocaina di cui al capo I), di cui si chiede in subordine la riqualificazione come fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 10 - all'erronea lettura e al travisamento della prova indiziaria del reato di estorsione in danno di CO RU di cui al capo T), in assenza di obiettivi e significativi elementi probatori a sostegno del contestato comportamento minaccioso e intimidatorio per l'esecuzione dei lavori edili presso l'immobile della figlia di DO TI. Con successiva memoria del 22 novembre 2024 intitolata "Motivi nuovi e aggiunti", gli stessi difensori hanno ulteriormente argomentato a sostegno della tesi difensiva della mancanza di indizi univoci e convergenti per l'affermazione di responsabilità in merito agli addebiti contestati nel capo F) a entrambi gli imputati, nonché nei capi H), I) - anche con riguardo alla riqualificazione di quest'ultimo fatto come lieve - e T) al solo DO TI. Infine, con memoria del 5 dicembre 2024 i difensori hanno ribadito le loro argomentazioni insistendo sull'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale in quanto versato in fatto, senza che fossero specificati in maniera approfondita gli aspetti critici dei passaggi giustificativi della decisione, così non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. 3.2. I difensori di EN EL hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento: - all'omessa valutazione della specifica eccezione processuale sollevata nell'atto di appello riguardante la nullità della sentenza di primo grado per la illegittima sovrapposizione delle due camere di consiglio del Tribunale in distinta composizione collegiale, con la partecipazione effettiva di quattro anziché tre componenti, in ciascuna di esse e nelle stesse ore del 29 giugno 2022 per i procedimenti n. 118/20 e n. 669/19; - all'omessa valutazione della acquisita documentazione proveniente dal Servizio centrale di protezione con riferimento alla persona del collaboratore di giustizia LK, idonea a metterne in discussione la credibilità; - all'erronea e congetturale lettura e al travisamento delle risultanze probatorie relative alle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive in danno di Fabio LI (capo B) e di CO RU (capo P), atteso che a suo carico non sarebbero stati acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti;
- all'erronea interpretazione e al travisamento delle risultanze probatorie relative all'ipotesi di lesioni personali conseguenti al violento pestaggio di VI FO (capo Q), atteso che a sostegno della prospettazione accusatoria non sarebbero stati acquisiti coerenti e significativi riscontri probatori;
- all'erronea lettura e al travisamento della prova indiziaria del reato di danneggiamento mediante incendio dell'autovettura in uso a CI (capo R); 11 - alla insussistenza di obiettivi e significativi elementi probatori a sostegno del contestato comportamento minaccioso e intimidatorio relativo all'estorsione in danno di CO RU di cui al capo T) per l'esecuzione dei lavori edili presso l'immobile di ON TI, nonché alla tentata estorsione in danno di IA NN di cui al capo Z). Con successiva memoria del 24 novembre 2024 intitolata "Motivi nuovi e aggiunti", gli stessi difensori hanno ribadito le censure relative all'attendibilità delle propalazioni del collaboratore LK, in quanto connotate da mancanza di riscontri a fronte di una generale vaghezza. 3.3. I difensori di CO Lo FR hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento: - all'omessa valutazione della specifica eccezione processuale sollevata nell'atto di appello riguardante la inammissibilità della lista testi inviata dal P.M. a mezzo PEC il 7 ottobre 2020, con la conseguente inutilizzabilità probatoria delle relative testimonianze;
- al difetto di correlazione tra il fatto descritto in imputazione e quello per cui è intervenuta condanna, nonché all'ingiustificato rigetto della richiesta di audizione, reiterata in appello, del teste VI IZ con riferimento al reato di estorsione contestato sub lett. E); - all'erronea interpretazione e al travisamento delle risultanze probatorie relative all'ipotesi di detenzione e spaccio di un quantitativo di cocaina di cui al capo I), di cui si chiede in subordine la riqualificazione come fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; - all'erronea e congetturale lettura e al travisamento delle risultanze probatorie relative alle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive contestate nei capi B) ed E), atteso che a suo carico non sarebbero stati acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti. In ogni caso, le fattispecie estorsive contestate dovrebbero considerarsi di lieve entità, per le quali la Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; - all'erronea declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di cui al capo D), per il travisamento delle risultanze probatorie attinenti alla contestata operazione di interposizione fittizia, soprattutto in punto di dolo specifico che sarebbe stato connotato dalla finalità elusiva di schermare il patrimonio degli imputati da eventuali provvedimenti ablativi;
12 - all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, alla ritenuta rilevanza della recidiva specifica reiterata e alla complessiva dosimetria della pena, anche con riguardo all'eccessività della pena base e dell'aumento di pena applicato per la continuazione fra i reati di cui ai capi B) ed E); - all'immotivata applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. In data 6 dicembre 2024 è stata depositata una memoria difensiva, nella quale si contrastano le doglianze del Procuratore generale ricorrente con riferimento al suo primo motivo di ricorso, rappresentando che le stesse richiedono una rivalutazione di merito delle prove, preclusa nel giudizio di legittimità, e sono confliggenti con i principi di diritto affermati in tema di mafie locali. Le doglianze del Procuratore generale appaiono pertanto del tutto infondate e inammissibili. Si rappresenta inoltre l'esaustività della motivazione della sentenza impugnata anche in ordine all'insussistenza dei presupposti dell'aggravante mafiosa. 3.4. Il difensore di ER Di EN ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento: - all'omessa valutazione della specifica eccezione processuale sollevata nell'atto di appello riguardante la inammissibilità della lista testi inviata dal P.M. a mezzo PEC il 7 ottobre 2020, con la conseguente inutilizzabilità probatoria delle relative testimonianze;
- all'erronea interpretazione e al travisamento delle risultanze probatorie relative alle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive contestate nei capi P) e W) ai danni di CO RU, nonché di violenza privata ai danni dello stesso RU e di tentata estorsione ai danni di AR TT (capo V), atteso che a suo carico non sarebbero stati acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti. In ogni caso, le fattispecie estorsive contestate dovrebbero considerarsi di lieve entità, per le quali la Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Inoltre, i contestati reati di minaccia e lesioni (capo W) e di violenza privata (capo V) sarebbero, i primi, estinti per la rimessione di querela da parte di CO RU e l'ultimo colpito da difetto della condizione di procedibilità per mancanza della querela di RU;
- all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, alla ritenuta rilevanza della recidiva specifica reiterata e alla complessiva dosimetria della pena anche 13 con riguardo all'eccessività della pena base e dell'aumento di pena applicato per la continuazione fra i reati di cui ai capi W) e V); - all'immotivata applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Con memoria in data 6 dicembre 2024, il difensore contrasta i motivi di ricorso del Procuratore generale in quanto improntati sulla rivalutazione delle prove acquisite nel corso del processo in merito ai requisiti costitutivi dell'associazione di stampo mafioso, con particolare riguardo alle dichiarazioni del collaboratore LK, all'esistenza di riti di affiliazione, alla valutazione del compendio intercettativo, alla pretesa esistenza di un clima di intimidazione. Censura altresì il motivo di ricorso del Procuratore generale relativo all'insussistenza dei presupposti dell'aggravante mafiosa, essendo la sentenza sul punto ampiamente motivata. 3.5. Il difensore di RI ND CI ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento: - all'omessa valutazione della specifica eccezione processuale sollevata nell'atto di appello riguardante la inammissibilità della lista testi inviata dal P.M. a mezzo PEC il 7 ottobre 2020, con la conseguente inutilizzabilità probatoria delle relative testimonianze;
- alla inutilizzabilità dei files audio delle conversazioni fra presenti registrate fra CI e CO RU sul cellulare di quest'ultimo, estrapolate e consegnate alla polizia giudiziaria su supporto informatico dalla moglie dello stesso;
- alla erronea valutazione complessiva del quadro probatorio e alla concreta sussistenza degli elementi costitutivi riguardanti le condotte estorsive in danno di RU a lui ascritte nel capo L), pure in difetto di seri riscontri alle dichiarazioni della persona offesa;
- al trattamento sanzionatorio caratterizzato dall'eccessività sia della pena base fissata in anni otto di reclusione, misura prossima al massimo edittale, sia dell'aumento di pena applicato per la continuazione interna. 3.6. Il difensore di NC OL ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento all'erronea lettura e al travisamento delle risultanze indiziarie, comprese le conversazioni intercettate (testualmente trascritte nel ricorso), relative alle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive in danno dei gestori del lido Marajà di Nova Siri, MA FF e CA NO, contestategli, in concorso con Lo FR, nel capo E), attesa la carenza di coerenti e obiettivi riscontri probatori, deducendo in via subordinata la riqualificazione dei fatti come violenza privata per l'assenza dell'ingiustizia del profitto con altrui danno. 14 3.7. Il difensore degli imputati EN LO e SE ON ha denunziato l'erronea e congetturale interpretazione e il travisamento delle risultanze probatorie relative alle condotte estorsive loro ascritte in danno di Fabio LI (capo B), considerati l'effettivo tenore dei colloqui telefonici captati e l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa per la carenza di seri riscontri individualizzanti, anche in punto di dolo di concorso rispetto alle specifiche condotte addebitate a Lo FR e EL. 4. Hanno altresì depositato memorie i difensori dei sottoindicati imputati non ricorrenti. 4.1. In data 2 dicembre 2024 il difensore di CE ha depositato memoria intitolata "Richieste con note" volta a censurare il ricorso del Procuratore generale, deducendo che, con riguardo alla fattispecie associativa, alcuno specifico dato argomentativo è fornito con riguardo alla posizione di CE, né risultano passaggi con riferimento ai menzionati riti di affiliazione o comunque ad una pregressa appartenenza a un sodalizio mafioso;
da ultimo, si rappresenta la vaghezza del materiale intercettativo. 4.2. Ha depositato una memoria il difensore di MO rappresentando che nei confronti della stessa imputata non è stato, né risulta proposto ricorso per cassazione. LL è stata assolta già in primo grado dal reato di cui al capo A) e in grado di appello dal reato di cui al capo P). 4.3. Analoga memoria è stata prodotta anche dal difensore di FE, AL e IE Lo FR, rappresentando che i già menzionati imputati sono stati assolti dal reato di cui al capo D) della rubrica, unico loro addebitato, donde alcuna statuizione può derivare nei loro confronti dal ricorso del Procuratore generale. Sottolinea inoltre che, con riguardo a IE Lo FR, dal corpo della motivazione si evince che lo stesso è stato assolto dal medesimo reato, mentre nel dispositivo nei suoi confronti viene dichiarata la prescrizione previa esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. (come per gli imputati DO TI, CO Lo FR e EL), e chiede che la Corte valuti la possibilità di correggere l'errore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel proprio ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Potenza ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione carente o apparente in ordine sia alla pronuncia assolutoria degli imputati per il 15 delitto associativo di cui al capo A) con riguardo al cd. dan TI, sia alla pronuncia assolutoria degli imputati DO TI e CI per i capi M) e S), sia infine alla ritenuta non configurabilità dei presupposti dell'aggravante mafiosa per i reati fine di cui ai capi B), C), D), E), F), H) e da L) a Z). Ritiene il Collegio che le censure del Procuratore generale, benché diffusamente articolate con riferimento a plurimi profili asseritamente omissivi della sentenza impugnata (- sulla circostanza che il collaboratore di giustizia SZ LK era stato condannato in separato giudizio dal Giudice per l'udienza preliminare con sentenza n. 45 del 26 febbraio 2021, confermata in appello, quale appartenente al sodalizio mafioso denominato dan TI e autore di una serie di reati fine con l'aggravante mafiosa;
- sulla sintomaticità dei riti di affiliazione mafiosa ritrovati nella disponibilità di EL;
- sulla ingiustificata riflessione in capo al sodalizio TI dell'accertata insussistenza della mafiosità del distinto gruppo facente capo a CO RU;
- sui contenuti delle conversazioni intercettate in altro procedimento, in cui si fa cenno alla pertinenza del territorio di Scanzano 3onico al capo locale DO TI, detto "il Carabiniere", riconoscendone il ruolo criminale anche in virtù della "copiata" ricevuta dalla 'ndrangheta; - sulla sentenza di condanna di DO TI per illeciti traffici di stupefacenti in collegamento con la 'ndrangheta e sulle relative propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia D'LI; - sull'erronea deduzione dell'affermata inesistenza del sodalizio mafioso dall'assoluzione di DO TI dai reati fine di cui ai capi B), E), P) e Z); - sulla ingiustificata esclusione dei dati sintomatici del clima di intimidazione diffuso nel territorio, che non sarebbe derivato dal prestigio criminale del gruppo, bensì dalla caratura criminale dei singoli componenti), non siano tuttavia fondate. Invero, la Corte territoriale ha prima proceduto alla puntuale ricostruzione probatoria dei fatti contestati, con riferimento sia alle condotte criminose costituenti ipotesi di singoli reati fine, sia alle specifiche condotte di direzione e partecipazione all'associazione criminale di cui al capo A) - sulla base degli esiti della complessa attività investigativa di polizia giudiziaria, dei contenuti delle numerose conversazioni telefoniche e ambientali intercettate e riportate in motivazione e delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia LK e D'LI, oltre alle deposizioni testimoniali delle persone offese. Ed ha poi ritenuto, con esplicito e concludente apparato argomentativo, che non fosse stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della effettiva configurabilità, seppure in scala territorialmente circoscritta (cd. piccola mafia o nuova mafia), di una struttura organizzativa di stampo mafioso, che, operante fra il 2011 e il 2018 nell'area ionica della provincia di Matera, sarebbe stata diretta da DO TI, coordinata da EL e CO Lo FR, e 16 finalizzata, mediante una serie di azioni intimidatorie ed estorsive realizzate anche con la partecipazione dei sodali CE, Di EN, CI, OP, MO e TA, al controllo delle attività imprenditoriali (aziende balneari e locali notturni della zona jonica, ecc.) e all'accumulazione di proventi illeciti, anche in collegamento con ambienti 'ndranghetisti calabresi. La Corte territoriale ha ritenuto, pertanto, che mancasse la prova certa e concludente della sussistenza di indici sintomatici di una struttura stabile, autonoma e originale, gerarchicamente organizzata e dotata, a prescindere dalla fama criminale o dalla "mafiosità" di singoli soggetti come DO (LD) TI, EL e CO Lo FR e della reciproca frequentazione, di una forza di intimidazione e di sopraffazione diffusa e riconosciuta nel territorio ed esercitata con metodo mafioso, nonché sostenuta da una convergente volontà dei vari partecipi di contribuire, ciascuno in un ruolo predefinito, alla sistematica programmazione e realizzazione di attività criminose per il controllo di aree e interessi economici del territorio, per l'acquisizione e il reimpiego dei proventi illeciti, per la formazione di una cassa comune e per la conseguente distribuzione di proventi. Neppure era emersa, in assenza di riscontri obiettivi, la prova certa e inequivoca di asseriti collegamenti del gruppo TI con organizzazioni criminali storiche di regioni vicine, come la 'ndrangheta calabrese, né che DO TI fosse a questa ritualmente affiliato avendone ricevuto la "copiata", né che il gruppo TI operante dal 2011 al 2018 derivasse dal sodalizio facente capo a CO RU prima della scissione (sodalizio, questo, per il quale era stata anzi esclusa tanto l'ipotesi di associazione mafiosa quanto quella di associazione dedita al narcotraffico con sentenza n. 507/2021). Veniva altresì rimarcata dalla Corte territoriale la accertata estraneità del presunto capo del gruppo, DO TI, ad alcuni episodi estorsivi, quale quello posto in essere isolatamente da CI, e quelli di cui ai capi P) e Z), a lui neppure contestati e perciò non risalenti all'utilizzo della forza intimidatrice del sodalizio da lui diretto, bensì alla capacità intimidatoria e al curriculum o prestigio criminale di singoli imputati, svincolati da un nesso associativo e mirati al conseguimento di ingiusti profitti individuali. Venivano ritenute parimenti insussistenti in ordine ai plurimi reati fine le aggravanti dell'associazione armata e di quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in mancanza di una prova certa e concludente dell'utilizzo deliberato e condiviso da parte di tutti i partecipi di metodi intimidatori tipici dell'agire di un gruppo mafioso, pure nella loro declinazione agevolativa, al di fuori di singoli episodi criminosi ascrivibili alle azioni individuali o concorsuali di taluni imputati. Quanto alle imputazioni di estorsione ai danni di TO AC (capi M e S) contestati a DO TI e CI, alla luce del contenuto dei messaggi 17 telefonici fra TI e %ci e delle conversazioni captate fra CI e RU e fra CI e AC, nonché della deposizione testimoniale di quest'ultimo, la Corte territoriale ha espresso il motivato convincimento che non fosse stata raggiunta la prova certa della sussistenza, in fatto, del connotato estorsivo degli episodi, potendosi accreditare l'ipotesi alternativa che i pagamenti di AC rappresentassero prestiti in denaro ovvero un "aiuto economíco" spontaneamente erogato a CI che versava in difficoltà economiche, con la promessa di restituzione. A ben vedere, per tutte le descritte vicende criminose la Corte territoriale ha offerto una esplicita e precisa ricostruzione fattuale e una corretta valutazione giuridica del complessivo compendio probatorio e ne ha tratto, con adeguato apparato argomentativo, immune da vizi logici e giuridici, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, l'inferenza che, pure in presenza di alcuni indici di rilievo indiziario, mancava in realtà la prova certa e concludente, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sicura responsabilità degli imputati. Il ricorrente Procuratore generale, viceversa, nel censurare anche per molteplici e non proprio rilevanti aspetti di dettaglio il valore attribuito dalla Corte territoriale alle acquisite informazioni probatorie, tende a proporre sostanzialmente (trovando condivisione, quanto al delitto associativo di cui al capo A) e all'aggravante mafiosa per i reati fine, nella diffusa requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte) una inammissibile rivisitazione da parte della Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento delle indicate soluzioni decisorie di merito, le cui spiegazioni sembrano sorrette da un apparato argomentativo adeguato e immune da vizi logici e giuridici quanto alla critica della differente prospettazione accusatoria, e perciò non sindacabile in sede di controllo di legittimità della sentenza impugnata. 2. I motivi di ricorso in rito degli imputati risultano, tutti, infondati. 2.1. I difensori degli imputati CO Lo FR e Di EN hanno denunziato la violazione di legge con riferimento alla specifica eccezione processuale avanzata negli atti di appello e disattesa da quei giudici, riguardante la inammissibilità della lista testi inviata dal P.M. a mezzo PEC il 7 ottobre 2020, con il conseguente effetto di inutilizzabilità probatoria delle relative testimonianze assunte nel dibattimento. La Corte territoriale ha respinto l'eccezione sul motivato rilievo che la lista testi del P.M., benché irregolarmente inviata alla cancelleria mediante PEC del 7 ottobre 2019, era stata autorizzata con decreto presidenziale del 9 ottobre 2019, posta dalla Cancelleria in consultazione col fascicolo del dibattimento e perciò da intendersi tempestivamente depositata per l'udienza del 17 ottobre 2019; sicché 18 siffatta modalità, benché irregolare, non era tale da recare un concreto pregiudizio al diritto di difesa degli imputati, non essendosi comunque verificata l'introduzione di prove a sorpresa prima che il dibattimento avesse inizio. Ritiene questa Corte che l'indicato motivo di ricorso sia manifestamente infondato. Va premesso che la ratio della discovery delle liste testimoniali disciplinata dal primo comma dell'art. 468 cod. proc. pen. è da rinvenire nel fine di garantire un efficace contraddittorio tra le parti, facendo conoscere, prima del dibattimento, le prove che l'interessato vorrà far acquisire e consentire così alle parti di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria, non consentendo prove a sorpresa. Il relativo adempimento può avvenire, pertanto, anche a mezzo di trasmissione con i mezzi adeguati all'evoluzione tecnologica (come il telefax o la posta elettronica certificata), che bene assolvono, in ipotesi di corretta e completa ricezione, alla funzione di comunicazione all'ufficio ed agli interessati di quanto in essa contenuto, incidendo comunque sul trasmittente, che ha l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità per l'eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della consegna materiale diretta alla cancelleria. Si condivide pertanto il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità, per il quale "è legittimo l'inoltro a mezzo raccomandata A/R alla cancelleria del giudice della lista dei testimoni di cui la parte intende chiedere l'ammissione nel dibattimento, trattandosi di mezzo idoneo a comunicare all'ufficio e agli interessati quanto in essa contenuto, pur gravando sulla parte che abbia scelto una forma diversa dal prescritto deposito in cancelleria, l'onere di assicurarsi della tempestiva ricezione del documento da parte del destinatario e la responsabilità dell'eventuale incompletezza o intempestività della comunicazione effettuata" (Sez. 5, n. 51224 del 19/09/2019, Visha, Rv. 277523; Sez. 6, n. 3 del 10/07/1996, dep. 1997, Rover, Rv. 206504). Come pure si è affermato (Sez. 5, n. 32742 del 03/06/2010, Accordino, Rv. 248418) che "non è causa di nullità dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale né, pertanto, della sentenza che sull'esito di detta prova abbia fondato la decisione, l'irrituale presentazione della lista testi effettuata a mezzo fax, anziché nella prescritta forma del deposito in cancelleria" e che "la presentazione della lista testi può legittimamente avvenire mediante l'inoltro a mezzo fax ed è, di conseguenza, illegittima l'ordinanza del giudice del dibattimento che dichiari inammissibile la richiesta di sentire i testimoni in essa indicati" (Sez. 1, n. 44978 del 19/09/2014, Guidi, Rv. 261125; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267081). 19 Invero, non può seriamente dubitarsi che il sistema di ricevute prodotte e inviate dai gestori PEC offra la certezza che il messaggio sia stato spedito (al mittente viene inviata la ricevuta dell'avvenuta spedizione del messaggio e degli allegati), sia stato consegnato al destinatario (al mittente viene inviata la ricevuta dell'avvenuta consegna) e non sia stato alterato (i protocolli di sicurezza non consentono modifiche a contenuto e allegati del messaggio). Sicché trattasi di mezzo comunque idoneo ad assolvere, con la corretta e completa ricezione in cancelleria, la funzione di comunicazione all'ufficio e agli interessati di quanto in esso contenuto: soluzione, questa, peraltro rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità del processo. Nella specie, avendo la cancelleria provveduto a stampare la lista testimoniale del P.M. e a renderla disponibile nel fascicolo di ufficio in tempo utile rispetto alla data fissata per il dibattimento, nessuna sanzione di inammissibilità, conseguente alla violazione delle forme di trasmissione degli atti di parte, è ravvisabile, essendo la stessa strumentale alla lesione del diritto al contraddittorio, nella specie salvaguardato, ed al contempo posta a presidio del regolare funzionamento del processo (Sez. 3, n. 20929 del 08/04/2021, n.nn.). La manifesta infondatezza dell'eccezione, inoltre, emerge con evidenza laddove si consideri che i ricorrenti si sono limitati a esporre la denuncia della menzionata irregolarità formale senza prospettare, nemmeno indirettamente, il rilievo negativo che l'ammissione dei testi di cui alla detta lista abbia prodotto sulle modalità o sui tempi di esercizio delle rispettive linee difensive. 2.2. Parimenti privo di pregio appare l'ulteriore motivo di ricorso in rito avanzato dai difensori di DO e SE TI e di EL circa la specifica eccezione processuale sollevata nell'atto di appello e disattesa da quei giudici in ordine alla pretesa nullità della sentenza di primo grado a causa della illegittima sovrapposizione temporale, spaziale e soggettiva di due camere di consiglio tenute dal Tribunale di Matera, in distinta composizione collegiale, con la partecipazione effettiva di quattro anziché tre componenti in ciascuna di esse, nelle stesse ore del giorno 29 giugno 2022 per i distinti procedimenti n. 118/20 e n. 669/19. Trattasi invero di asserzione meramente congetturale, che, a fronte del principio di segretezza della deliberazione in camera di consiglio, è rimasta sprovvista di qualsiasi base nemmeno indiziaria a sostegno della tesi per la quale la decisione di primo grado fosse stata assunta da un collegio irregolarmente composto da quattro anziché tre giudici, con la illegittima partecipazione di un soggetto estraneo all'organo giudicante nel processo in esame essendo 20 componente, viceversa, del diverso collegio competente per la trattazione del proc. pen. n. 118/20 (cd. TI-bis). D'altra parte, in linea di diritto, si osserva che "la violazione del segreto della camera di consiglio conseguente alla partecipazione ad essa di persone illegittimamente ammesse ad assistervi costituisce vizio che, pur rilevante agli effetti della responsabilità personale del magistrato, non è specificamente sanzionato da nullità non influisce sulla validità della pronuncia giudiziale, né può essere ricondotto a una questione di capacità del giudice, sotto il profilo del dubbio sulla sua indipendenza, in quanto non esiste nell'ordinamento un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza" (Sez. 1, n. 8737 del 13/12/2002, dep. 2003, Bogdan, Rv. 223695); e che "la segretezza della deliberazione in camera di consiglio non esige che i componenti dell'organo giudicante stiano in condizione di isolamento, e quindi di materiale segregazione, per tutto il periodo compreso dall'inizio al termine della deliberazione e non abbiano conseguentemente contatti, ovviamente nei momenti di interruzione della deliberazione, con persone estranee" (Sez. 1, n. 9236 del 21/02/2012, Fezza, Rv. 252213). 2.3. Manifestamente infondata appare anche l'eccezione processuale, già avanzata e disattesa nel giudizio di appello, riguardante l'assenza dell'imputato DO TI all'udienza di discussione del 6 giugno 2022, che sarebbe stata ascrivibile a un suo legittimo impedimento per ragioni di salute, e la violazione del diritto di difesa conseguente al provvedimento di separazione delle posizioni degli imputati DO e SE TI per il diverso, asserito, legittimo impedimento di entrambi i difensori di fiducia, Avv.ti AU e FI. Ha invero correttamente e motivatamente argomentato sul punto la Corte territoriale, osservando: che entrambi i difensori di fiducia di DO e SE TI, Avv.ti AU e FI, avevano addotto il loro legittimo impedimento a partecipare all'udienza di discussione del 6 giugno 2022 per motivi di salute;
che il Tribunale, preso atto del documentato impedimento, aveva di conseguenza disposto lo stralcio delle posizioni dei coimputati DO e SE TI e la prosecuzione della discussione con i difensori degli altri imputati;
che le arringhe svolte nelle udienze del 6, del 9 e del 20 giugno (in quest'ultima la posizione di SE TI veniva riunita, mentre quella di DO TI risultava ancora separata per essere stato l'imputato ricoverato in una struttura sanitaria) dai difensori degli altri imputati erano state registrate e messe a disposizione degli interessati per il loro eventuale riascolto;
che di siffatte arringhe difensive, una volta riunita anche la posizione di DO TI all'udienza del 27 giugno 2022, veniva consentito allo stesso l'effettivo riascolto delle riproduzioni audio;
che, all'esito del riascolto di dette arringhe, 21 DO TI rendeva pure dichiarazioni spontanee prima che i suoi difensori presentassero le loro conclusioni. Tanto rilevato in linea di fatto, va considerato innanzitutto, in linea di diritto, che i provvedimenti ordinatori in tema di riunione o separazione dei procedimenti ex artt. 17 e 18 cod. proc. pen. (nel caso in esame, ex art. 18, comma 1 lett. d), siccome basati su ragioni di economia processuale, se non abnormi, sono di regola inoppugnabili. Nella specie, non appare sostenibile la tesi dei ricorrenti per la quale si sarebbe in tal modo consumata una lesione del diritto di DO TI di partecipare al processo a causa di asseriti motivi di salute che ne avrebbero impedito la presenza fin dal 4 giugno 2022 - circostanza di cui non è fatto alcun cenno nel verbale di udienza del 6 giugno 2022, né nelle allegazioni difensive e neppure nelle conclusioni adottate nella discussione, ma solo con i motivi di gravame -, laddove risulta chiaramente che prima alla separazione e poi alla riunione della sua posizione rispetto a quella degli altri coimputati si è invece ritualmente proceduto - con la salvaguardia del riascolto delle altrui arringhe difensive, del diritto di rendere dichiarazioni spontanee e del diritto dei suoi difensori a discutere e concludere, senza che nulla venisse in quella sede eccepito - appena è risultato cessato l'impedimento determinato dal suo ricovero presso una struttura sanitaria. 2.4. Non risulta fondato neppure il motivo di ricorso enunciato dal difensore di CI in ordine alla pretesa inutilizzabilità dei files audio delle conversazioni fra presenti registrate da CO RU mediante il cellulare all'insaputa di CI, che sarebbero stati sottratti dalla moglie di RU, estrapolati e consegnati dalla stessa su supporto informatico alla polizia giudiziaria, per poi essere acquisiti al fascicolo del dibattimento con riferimento all'imputazione di estorsione di cui al capo L). Premesso che della denunziata illecita sottrazione dei files audio da parte della moglie della vittima dell'estorsione non vi è alcuna traccia nelle acquisite risultanze investigative e probatorie, va ribadito che le conversazioni registrate clandestinamente fra presenti ad opera di soggetti partecipi di dette comunicazioni, in qualunque modo la registrazione sia stata realizzata e pervenuta all'attenzione dell'autorità inquirente, non sono infatti assimilabili alle captazioni ambientali, bensì costituiscono prova documentale disciplinata dall'art. 234, comma 1, cod. proc. pen., come tale utilizzabile in dibattimento (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225465-01; Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, Acanfora, Rv. 283977-01; Sez. 2, n. 12347 del 10/02/2021, D'Isanto, Rv. 280996). 2.5. Con riguardo allo specifico motivo di ricorso di TI e Lo FR attinente a un'asserita omessa valutazione della documentazione proveniente dal 22 Servizio centrale di protezione quanto alla personalità del collaboratore di giustizia LK, idonea a metterne in discussione la credibilità, appare sufficiente rilevare che la Corte territoriale - pure a prescindere dallo scarso utilizzo del contributo probatorio di LK e dell'altro collaboratore SE D'LI ai fini delle statuizioni decisorie - ne ha rimarcato, in linea di fatto (perciò all'esito di un motivato apprezzamento insindacabile in sede di legittimità), la sicura attendibilità e utilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali, come già riconosciuto dal primo giudice, escludendo ogni rilievo alla redazione del verbale illustrativo delle modalità, termini e contenuti della collaborazione o del programma di protezione. 2.6. È inammissibile il motivo di ricorso di CO Lo FR, attinente alla pretesa genericità dell'ordinanza con cui è stata respinta l'istanza di sentire il teste VI IZ perché "non assolutamente indispensabile", atteso che era affetta da palese genericità innanzitutto la medesima richiesta difensiva, che non specificava le ragioni per cui l'audizione del teste fosse assolutamente necessaria a proposito del contenuto delle telefonate e dell'accertamento dei rapporti tra gli imputati. Del pari inammissibile si palesa la deduzione difensiva -già avanzata in appello e motivatamente disattesa da quella Corte - circa un preteso difetto di correlazione tra il fatto descritto nell'imputazione sub E) e quello per cui è intervenuta condanna, sul rilievo che il ricorrente sarebbe stato indicato dall'accusa come "mandante" e però riconosciuto come esecutore materiale dai giudici di merito. Invero, non è dato riscontrare alcuna menomazione del diritto di difesa dell'imputato laddove - come nella specie - siano chiaramente descritti e indicati gli elementi di fatto essenziali per la ricostruzione del fatto addebitato, a prescindere dall'astratto ruolo di concorrente morale o materiale a lui attribuito nell'editto accusatorio, non essendosi posto il giudizio conclusivo di responsabilità in rapporto di radicale eterogeneità rispetto alla originaria contestazione (cfr. Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep. 2023, Mangini, Rv. 284953). 3. In linea generale, le censure degli imputati con riguardo all'affermazione di responsabilità, pur diffuse e articolate, si palesano per un verso prevalentemente orientate verso una prospettiva di rilettura nel merito dei fatti e delle prove, come coerentemente e conformemente già valutati da entrambe le Corti di primo grado e di appello, e per taluni aspetti aspecifiche, non misurandosi con il reale apparato argomentativo del merito della decisione impugnata. 23 A ben vedere, con riguardo alle specifiche posizioni dei singoli ricorrenti, i ricorsi - nella veste talora del vizio di violazione della legge penale o processuale e talora della carenza o contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento della prova intercettativa e dichiarativa - ripropongono prevalentemente doglianze già mosse con i motivi d'appello e disattese da quel giudice in ordine al peso probatorio delle informazioni e dei dati acquisiti, prospettando sostanzialmente una inammissibile rivisitazione da parte della Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento delle conformi decisioni di merito. Queste, per contro, risultano assistite da una ricostruzione adeguata e immune da vizi logici e convergenti sia nella lettura e nell'interpretazione degli inequivoci contenuti delle plurime conversazioni telefoniche e ambientali captate ovvero del coerente e chiaro tenore delle dichiarazioni accusatorie di persone offese e testimoni, sia nell'operazione valutativa complessiva del materiale probatorio, efficacemente riscontrato dai servizi di polizia giudiziaria e da taluni verbali di perquisizione, sequestro e arresto. Orbene, va ribadito che la lettura dei dialoghi captati e l'interpretazione del linguaggio e dei contenuti oggetto degli stessi, puntualmente trascritti nella motivazione di primo grado e richiamati dalla Corte territoriale, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se - come nel caso in esame - risulta convergente in entrambi i gradi di giudizio e logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ciò posto circa la correttezza delle inferenze tratte dagli acquisiti elementi di prova, ne deriva come lineare e logico corollario l'infondatezza degli assunti difensivi dei ricorrenti che hanno denunziato la violazione di legge o il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di prova della responsabilità per le illecite condotte ad essi rispettivamente ascritte. Invero, con specifico riferimento alle diverse posizioni processuali e al profilo dell'elemento soggettivo, entrambi i giudici di merito hanno concordemente valutato in maniera non parcellizzata i numerosi elementi di prova, non contraddetti peraltro da alcuna spiegazione alternativa. Orbene, a fronte del ricco, congruo e logico apparato argomentativo della pronuncia di condanna appare evidente che i ricorrenti, nel censurare nei dettagli il peso probatorio delle acquisite informazioni probatorie, tendono a prospettare sostanzialmente una inammissibile rivisitazione da parte della Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento di entrambe le conformi decisioni di merito, sorrette viceversa da una ricostruzione solida, adeguata e immune da vizi logici. 24 Sicché, in linea generale, la motivazione della sentenza impugnata si presenta congruamente e logicamente argomentata nella ricostruzione probatoria delle vicende e nei relativi apprezzamenti di merito, perciò non censurabile per questo aspetto in sede di controllo di legittimità. 4. E tale conclusione trova altresì conferma nell'esame degli specifici motivi di ricorso riguardanti le posizioni dei singoli ricorrenti, con riferimento alle imputazioni ad essi rispettivamente ascritte. 4.1. Circa la condotta estorsiva realizzata in danno dell'imprenditore Fabio LI - "il ragazzo di Potenza" - gestore della discoteca "Kabiria" di Nova Siri (capo B), la Corte territoriale, con una ricostruzione probatoria analitica, puntuale, coerente con quella offerta dal primo giudice e immune da vizi logici, ha indicato gli elementi dimostrativi della condotta degli imputati EL, CO Lo FR, LO e ON. Invero, la Corte di appello, all'esito di un ragionamento probatorio autonomo e svincolato da quello sul delitto associativo, ha puntualmente evidenziato e valorizzato tutte le prove acquisite, di tipo intercettativo (le numerose conversazioni telefoniche e ambientali captate) e dichiarativo, insieme con gli esiti delle operazioni investigative di polizia giudiziaria, dalle quali emergeva con chiarezza il ruolo svolto da ciascuno dei suddetti imputati. Il nucleo essenziale della testimonianza, ritenuta credibile e riscontrata, della persona offesa, riscontrata dagli inequivoci contenuti di ben quattro colloqui telefonici intercettati tra Lo FR e LI e tra CO Lo FR e EL, ha messo in luce l'obiettivo tenore delle ripetute e pesanti minacce, esplicite e implicite, dirette da questi ultimi verso l'imprenditore per ribadire il controllo egemonico delle attività commerciali balneari e di intrattenimento attraverso i servizi di guardiania dei locali. E ciò anche con riferimento all'apparato argomentativo a sostegno del motivato e logico apprezzamento del consapevole concorso agevolatore e rafforzativo nella descritta operazione estorsiva dei coimputati ON e LO, i quali, forti della loro qualità di uomini di fiducia di CO Lo FR e EL e presenti all'incontro tra LI, EL e CO Lo FR, una volta raggiunto l'obiettivo dell'operazione, venivano concretamente favoriti conseguendo personalmente l'ingiusto profitto di natura patrimoniale dell'assunzione con l'incarico di controllare la sicurezza del locale di LI. I relativi motivi di ricorso di EL, CO Lo FR, LO e ON, che si sostanziano in quella che sembra profilarsi solo come un'inconsistente ricostruzione alternativa della vicenda carente di alcun supporto indiziario, anche per quanto concerne la richiesta difensiva subordinata di riqualificare il fatto in termini di mera violenza privata, risultano pertanto infondati a fronte della 25 motivazione in fatto della Corte territoriale, adeguatamente e logicamente argomentata nel merito, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità. L'asserito travisamento si sostanzia in null'altro che nella sollecitazione a rivalutare il significato attribuito dai giudici di merito al compendio probatorio acquisito: operazione inammissibile in questa sede restando esclusa una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Di qui il corretto giudizio conclusivo di merito circa la colpevolezza dei suddetti imputati, i cui rispettivi motivi di ricorso, con specifico riguardo alla censurata affermazione di responsabilità per i fatti estorsiví di cui al capo B) o alla generica e immotivata invocazione della sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale, in punto di apprezzamento della lieve entità dei medesimi fatti, questa Corte ritiene non fondati (punto in ordine al quale si rinvia a quanto appresso si dirà sub 5). 4.2. Quanto alle plurime e reiterate condotte estorsive ("un vortice" - "uno stillicidio" - "una spirale" di pressioni e minacce per ottenere il ripetuto versamento di somme di denaro) realizzate dopo avere appreso dell'estorsione eseguita individualmente da CI, in danno dell'imprenditore CO RU (capi P e T), ascritte rispettivamente le prime a EL e Di EN e le seconde a EL e DO (LD) TI, strettamente collegate quanto a Di EN alle condotte violente descritte nei capi V e W, gli imputati sono stati ritenuti responsabili delle pesanti intimidazioni all'incolumità personale della vittima, conseguendone, in cambio dell'asserita protezione, il profitto del versamento da parte della stessa di varie somme di denaro o di altre utilità e dell'esecuzione non remunerata di una recinzione (mediante la redazione di un fittizio contratto di nolo a freddo dei mezzi, senza bolle di accompagnamento e senza alcun compenso) su un terreno di proprietà di ON TI, figlia di DO TI, sulla base delle lunghe, coerenti e attendibili dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, da sua moglie ZI RU e dai suoi figli SE e Alessandro RU, delle deposizioni testimoniali di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché del chiaro e concludente tenore (per alcuni aspetti di valenza confessoria) di una serie di conversazioni intercettate e scandite progressivamente fra i vari personaggi e dei messaggi estrapolati dal cellulare di EL, come diffusamente riportati nella sentenza di primo grado e richiamati da quella di appello. Anche per il reato di lesioni personali di cui al capo W) in danno di CO RU, Di EN è stato ritenuto responsabile (in concorso con IO 26 OP, non ricorrente) sulla base delle concordi e attendibili deposizioni testimoniali rese dalla vittima e dai suoi familiari (in particolare del figlio Alessandro, che ha assistito all'aggressione a mano armata eseguita mediante percosse sotto la minaccia dell'uso di una pistola), oltre che da talune conversazioni captate e dalla certificazione medica relativa alle lesioni riportate dalla vittima. Non coglie nel segno il ricorrente laddove deduce (deduzione condivisa dal Procuratore generale presso questa Corte) l'estinzione del delitto di lesioni per remissione di querela, non essendo lo stesso procedibile d'ufficio perché non aggravato, a differenza dell'episodio di minaccia, dall'uso di una pistola. Invero, essendo il reato ascritto e riconosciuto in concorso a Di EN e OP, si versa nell'ipotesi di lesioni personali aggravate dalla presenza di più persone riunite ex artt. 582, comma 2, e 585, comma 1, cod. pen., perciò procedibile d'ufficio. Come pure lo stesso Di EN è stato dichiarato colpevole (in concorso con IO OP, non ricorrente) dei delitti di violenza privata in danno di CO RU e di tentata estorsione in danno di AR TT (capo V) sulla base delle concordi e attendibili deposizioni rese da entrambe le persone offese e dal teste SE TT, delle conversazioni captate e della certificazione medica relativa alle lesioni riportate da TT a seguito dell'aggressione subita, che era giustificata dalla illecita pretesa di Di EN, spalleggiato da OP e con l'intercessione di RU all'uopo gravemente minacciato, di essere assunto a tempo indeterminato presso la società Teknoservice s.r.I., di cui TT era responsabile dell'ufficio del personale. Va tuttavia rilevato in proposito che il delitto di violenza privata di cui al capo V), alla luce della intervenuta assoluzione in grado di appello nei confronti di OP che fa venire meno la procedibilità di ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 610 e 339 cod. pen., è improcedibile per mancanza della condizione di procedibilità. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza sullo specifico punto con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per la rideterminazione della pena, operazione che non può compiere direttamente questa Corte, dal momento che per il capo V) - comprendente due distinti addebiti - è stato effettuato un aumento di pena unitario e la rideterminazione impone quindi valutazioni di merito. In disparte le considerazioni che precedono, e ribadita la correttezza della lettura non parcellizzata dei dialoghi telefonici e ambientali captati, come diffusamente trascritti nella motivazione della decisione di primo grado, e delle coerenti dichiarazioni accusatorie rese sia dalle persone offese che da vari testimoni, pienamente riscontrate dagli esiti delle operazioni investigative di 27 v polizia giudiziaria, se ne inferisce come logico corollario la infondatezza degli assunti difensivi dei ricorrenti. Invero, anche in ordine a siffatte imputazioni la Corte territoriale, con una analitica ricostruzione fattuale del ricco compendio probatorio, puntuale e coerente con quella offerta dal primo giudice e immune da vizi logici, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, ha indicato gli elementi dimostrativi delle plurime condotte criminose realizzate dai suddetti imputati e ne ha tratto, con congruo apparato argomentativo, la lineare e logica conclusione della loro colpevolezza, i cui rispettivi motivi di ricorso, con specifico riguardo all'affermazione della loro responsabilità per i fatti di cui ai capi suindicati, questa Corte ritiene infondati. 4.3. Ad analoghe conclusioni si perviene all'esito dell'esame delle doglianze mosse dai ricorrenti CO Lo FR e ET con riguardo alla loro dichiarazione di responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo E) in danno dei gestori del lido balneare "Marajà" di Nova Siri, MA FF, amministratore della società Global Marvin s.r.I., e CA NO, ancora una volta per riaffermare il controllo delle attività commerciali balneari e di intrattenimento attraverso i servizi di guardiania dei locali. La colpevolezza degli imputati in ordine alle condotte intimidatorie e gravemente aggressive verso i due imprenditori, dirette da un lato a riaffermare il prestigio criminale di Lo FR e dall'altro a far conseguire a OL, che siccome beneficiario ultimo dell'operazione ne era consapevole partecipe, l'ingiusto profitto dell'assunzione lavorativa per il servizio di vigilanza del locale, è stata affermata alla stregua delle dichiarazioni delle persone offese e dei testi NC NO, RE D'NO e del luogotenente MP e dell'inequivoco tenore di varie conversazioni telefoniche intercettate e trascritte testualmente nella motivazione della sentenza di primo grado, poi richiamate dalla Corte territoriale. Anche per tale vicenda (ribadito il giudizio di incensurabilità della motivata ordinanza reiettiva dell'istanza di audizione del teste VI IZ) la Corte territoriale ha offerto una puntuale ricostruzione fattuale del compendio probatorio, coerente con quella del primo giudice e immune da vizi logici, con riguardo a una condotta criminosa ritenuta obiettivamente e motivatamente non riqualificabile sub specie di mera violenza privata, e ne ha tratto, con adeguato e logico apparato argomentativo, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, la conclusione della colpevolezza dei due imputati, i cui rispettivi motivi di ricorso, con specifico riguardo ai fatti di cui al capo E), questa Corte ritiene infondati. 4.4. L'ulteriore motivo di ricorso (il sesto) di CO Lo FR, diretto ad ottenere una sentenza di proscioglimento con formula più favorevole per il delitto di cui al capo D), dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione, è 28 inammissibile atteso il difetto di evidenza della prova dell'innocenza, desumibile da precisi e incontestabili elementi da cui poter constatare l'inesistenza del fatto, l'irrilevanza penale dello stesso o la mancata commissione da parte dell'imputato, senza che possa assumere rilievo la mera contraddittorietà o insufficienza di motivazione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). Risulta agevole replicare che, nella specie, le coerenti motivazioni dei giudici di merito offrono, per contro, plurime indicazioni riguardo alla effettiva sussistenza degli elementi che integrano la fattispecie contestata di cui all'art. 512-bis cod. pen. 4.5. Infondati sono, ad avviso di questa Corte, pure le doglianze mosse dal ricorrente CI quanto all'affermazione di responsabilità per le gravi e ripetute azioni intimidatorie ed estorsive di cui al capo L) in danno di CO RU, che è stata basata da entrambi i giudici del merito sulle coerenti e attendibili deposizioni rese dalla vittima, da sua moglie ZI RU e da suo figlio SE RU, nonché sugli inequivoci contenuti di tre registrazioni audio eseguite da CO RU. Questi files audio, della cui indubbia utilizzabilità probatoria si è già detto retro (par. 2.4.) e che hanno ad oggetto talune conversazioni fra presenti registrate nel settembre 2017 da CO RU col cellulare all'insaputa di CI, sarebbero stati rinvenuti dalla moglie di RU adoperando un telefono dismesso dal marito, estrapolati e consegnati dalla stessa su supporto informatico alla polizia giudiziaria, per poi essere acquisiti al fascicolo del dibattimento. Dalla piana lettura di essi - trascritti analiticamente nella motivazione della sentenza di condanna di primo grado e richiamati dai giudici di appello - emerge con chiarezza che CI, con toni intimidatori e gravemente minacciosi, offriva la "protezione" dell'imprenditore e delle sue attività, spendendo - benché non autorizzato - il nome e la fama del pregiudicato EL e dei vertici del gruppo TI e ottenendo così l'ingiusto profitto del versamento da parte della vittima della somma di 20.000 euro, dividendoli con VI FO. In merito a tale episodio i giudici del merito hanno offerto una puntuale e logica ricostruzione fattuale del compendio probatorio, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, traendone con congruo apparato argomentativo la legittima inferenza della piena responsabilità dell'imputato. 4.6. Parimenti infondati sono, ad avviso del Collegio, i motivi di ricorso di EL in merito alla ritenuta responsabilità per ì delitti di lesioni personali cagionate all'esito di un violento pestaggio a VI FO (capo Q) e di incendio dell'autovettura di CI (capo R): azioni punitive, entrambe, conseguenti alla indebita spendita del nome di EL nell'esecuzione della condotta 29 estorsiva di CI di cui al capo L), realizzata insieme con FO come sopra esaminata. Invero, l'affermazione di colpevolezza dell'imputato è stata giustificata dai giudici del merito con il puntuale riferimento: - per il primo reato, ai colloqui captati fra CO RU e LO TA, i quali avevano avuto modo di visionare il filmato del pestaggio di FO, e fra CI e sua figlia NA, al chiaro tenore dei messaggi estrapolati dal cellulare di CI, alle dichiarazioni rese da quest'ultimo circa il movente dell'azione lesiva, alla certificazione medica relativa alle lesioni subite da FO, alla deposizione del Luogotenente MP e alle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia LK e D'LI; - per il secondo reato, al ricco compendio indiziario costituito dai contenuti delle conversazioni intercettate fra CI e sua figlia NA, fra quest'ultima e tale Carlomagno, fra CI e il coimputato non ricorrente OP, alle risultanze del controllo stradale eseguito poco prima dell'episodio incendiario, all'isolamento di CI a seguito della chiusura dei rapporti di frequentazione con EL, alla deposizione testimoniale di ZI RU, moglie di CO RU, e alle propalazioni del collaboratore LK. Anche per tali episodi criminosi la Corte territoriale ha offerto una precisa ricostruzione fattuale del compendio probatorio, coerente con quella del primo giudice e immune da vizi logici, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, e ne ha tratto, con adeguato e logico apparato argomentativo, la conclusione della colpevolezza dell'imputato EL, i cui motivi di ricorso, con specifico riguardo ai fatti di cui ai capi Q) e R), questa Corte ritiene pertanto infondati. 4.7. DO (LD) TI ha denunziato, con uno specifico motivo di ricorso, l'erronea interpretazione, anche mediante travisamento, del compendio indiziario riguardante il tentato omicidio ascrittogli in danno di CO RU (capo H), sull'assorbente considerazione che nell'ora della presunta aggressione avvenuta a Scanzano JO egli si sarebbe trovato in una diversa località sita a Policoro, perciò a una non irrilevante distanza dal luogo del delitto;
sicché gli indizi raccolti a suo carico risulterebbero sprovvisti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il motivo di ricorso attinente alla descritta imputazione è infondato per le ragioni di seguito indicate. Invero, il ricorrente è stato dichiarato dai giudici del merito responsabile dell'efferato ed estemporaneo accoltellamento di CO RU, commesso a Scanzano JO - perciò a breve distanza da Policoro, ove l'imputato si sarebbe trovato secondo la versione difensiva -, valorizzandosi il significativo e concludente tenore delle plurime conversazioni intercettate (fra le quali sicuramente la più rilevante era quella di EL con Lo FR subito dopo 30 l'episodio criminoso) e gli esiti dei servizi e delle testimonianze degli operanti di polizia giudiziaria, CI e EC, obiettivamente riscontrati da una serie di circostanze gravemente indiziarie, quali la constatazione di visibili escoriazioni al volto in occasione di un controllo stradale del 13 agosto 2013, logicamente ritenuti riconducibili allo scontro avuto con la vittima poco tempo prima. Ritiene pertanto questa Corte che per tale episodio criminoso entrambi í giudici del merito hanno offerto una puntuale e concorde ricostruzione fattuale del compendio indiziario e probatorio, e ne hanno tratto, con adeguato e logico apparato argomentativo - come tale non sindacabile in sede di scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato -, la conclusione della responsabilità di DO TI, il cui specifico motivo di ricorso quanto all'imputazione di cui al capo H), questa Corte ritiene dunque infondato. 4.8. DO (LD) TI e CO Lo FR hanno censurato, con distinti ma sovrapponibili motivi di ricorso, l'erronea interpretazione e il travisamento degli elementi di prova acquisiti e valorizzati dalla Corte distrettuale in merito all'imputazione di detenzione e spaccio di un rilevante quantitativo di cocaina (pari a un chilogrammo) di cui al capo I), nella veste TI di acquirente per il fine di cessione ad assuntori della zona di Scanzano JO e Lo FR di fornitore, insistendo in subordine per la riqualificazione dell'episodio come fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Osserva in proposito il Collegio che i ricorrenti sono stati da entrambi i giudici del merito ritenuti responsabili del suddetto reato sulla base dei plurimi, incrociati e concludenti colloqui telefonici e ambientali - fra i quali significative devono ritenersi le conversazioni intercettate fra CO RU e EN e fra TI e RU circa l'acquisto di 1 kg. di cocaina da spacciare a più riprese -, captati e testualmente riprodotti nella motivazione della sentenza di primo grado e richiamati dalla Corte di appello, delle annotazioni di servizio e delle testimonianze di numerosi ufficiali di polizia giudiziaria, escussi con riferimento al riconoscimento delle voci dei due imputati e al reale tenore delle conversazioni intercettate, delle risultanze delle operazioni di polizia giudiziaria che hanno condotto al sequestro dello stupefacente illecitamente detenuto e all'arresto di tali UN e NO, in possesso di gr. 25 di cocaina, e di tale TO SI in data 17 novembre 2011, in possesso di circa gr. 130 di cocaina destinati allo spaccio in Policoro. Persone, queste, definite dalla polizia giudiziaria come "prossime" alla figura e alle attività criminali di DO TI in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti, come peraltro emergeva chiaramente dai preoccupati colloqui captati nei giorni successivi all'arresto di SI. Sicché, anche per tale vicenda, la Corte territoriale, alla stregua di un ragionamento probatorio del tutto autonomo e svincolato da quello relativo al 31 delitto associativo, ha offerto una puntuale ricostruzione fattuale del compendio probatorio, coerente con quella del primo giudice e immune da vizi logici, traendone, con congruo apparato argomentativo, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, la conclusione della colpevolezza di DO TI e CO Lo FR, i cui rispettivi motivi di ricorso con specifico riguardo ai fatti di cui al capo I), questa Corte ritiene infondati. Quanto alla generica pretesa che il fatto in esame potesse essere riqualificato in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, va rimarcato che trattasi - all'evidenza - di motivo dì ricorso inammissibile, sia perché la questione non risulta dedotta con i motivi di appello, sia perché essa non risulta sorretta da alcuna specifica argomentazione. 4.9. Con un apposito motivo di ricorso i difensori di EL hanno denunziato l'insussistenza di obiettivi e significativi elementi probatori a sostegno della contestata e ritenuta condotta minacciosa relativa alla tentata estorsione in danno di IA NN di cui al capo Z). La Corte territoriale ha confermato la statuizione del primo giudice che aveva dichiarato EL (insieme con IO OP, non ricorrente) responsabile di tentata estorsione in danno di IA NN, amministratore unico della ditta NN UP s.r.l. (capo Z), mirata alla onerosa garanzia di protezione da parte degli estortori dei mezzi dell'azienda, alla luce della coerente e precisa deposizione testimoniale di NN, riscontrata dal filmato videoregistrato dell'incontro avvenuto fra gli imputati e la vittima subito dopo che questi aveva rinvenuto un minaccioso "altarino funerario", e dal contenuto di taluni messaggi legati alla vicenda rinvenuti nel cellulare di EL. Così ricostruito puntualmente in fatto l'episodio criminoso e giustificata, con congruo apparato argomentativo, la valutazione del relativo compendio probatorio in termini di colpevolezza dell'imputato, la decisione della Corte territoriale, coerente con quella del primo giudice e immune da vizi logici, risulta insindacabile nel presente giudizio di legittimità. 4.10. Le difese degli imputati DO (LD) e SE TI, padre e figlio, e CO Lo FR hanno censurato, con distinti ma sovrapponibili motivi di ricorso, l'erronea applicazione dell'art.
2-quinquies, d.l. 306/92, ora art. 512- bis cod. pen. (capo F), anche in forza del travisamento delle risultanze probatorie, con riferimento alla contestata operazione di intestazione fittizia nella conduzione del locale notturno EP-Diamond, soprattutto in punto di addebito del concorso materiale e morale di SE TI;
il dolo specifico dell'operazione sarebbe stato solo presuntivamente individuato nella elusiva finalità di schermare il patrimonio da eventuali provvedimenti ablativi. 32 I giudici del merito hanno dichiarato i suddetti imputati colpevoli del reato di trasferimento fraudolento di valori alla luce degli accertamenti investigativi e finanziari e delle annotazioni di polizia giudiziaria, del rinvenimento di taluni documenti, del chiaro e inequivoco contenuto di una serie di colloqui captati (ampiamente trascritti nella motivazione della sentenza di prime cure e puntualmente richiamati dalla Corte territoriale) e delle relazioni intercorse fra í vari protagonisti circa la provenienza illecita del locale rilevato da DO TI. Il locale risultava essere di fatto nella piena ed esclusiva disponibilità di questi, seppure in apparente comodato gratuito, mirando a conseguire, col concorso di terzi soggetti compiacenti (che attraverso la fittizia intestazione apparivano titolari dell'amministrazione e della gestione dei proventi dell'attività, seguendo le direttive di TI nel periodo della sua detenzione), il palese intento di sottrarre lo stesso bene alle eventuali misure di prevenzione patrimoniale che si sarebbero potute attivare nei confronti di TI, già condannato anche per delitti associativi e sottoposto a misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno. A tale specifico e illecito obiettivo contribuiva consapevolmente anche il figlio SE (la cui moglie aveva assunto la carica fittizia di socia del circolo), il quale riceveva dal padre, ristretto in carcere o agli arresti domiciliari, gli ordini e le direttive, facendosi così latore dei suoi messaggi e tramite con CO Lo FR e EL, soprattutto quanto al rendiconto dei proventi degli affari del locale. Di talché, anche per tale vicenda criminosa la Corte territoriale ha offerto una precisa ricostruzione fattuale e una corretta valutazione giuridica del compendio probatorio, coerenti con quelle esposte dal primo giudice, e ne ha tratto, con adeguato apparato argomentativo, immune da vizi logici e giuridici, perciò insindacabile nel presente giudizio di legittimità, la conclusione della responsabilità degli imputati, i cui motivi di ricorso, con specifico riguardo ai fatti di cui al capo F), questa Corte ritiene infondati. 5. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, va innanzitutto disattesa la richiesta enunciata con riferimento alle fattispecie estorsive contestate a CO Lo FR e Di EN, che, secondo le rispettive difese, dovrebbero qualificarsi di lieve entità, con il conseguente effetto di rideterminazione della pena in termini più favorevoli giusta il dictum della sentenza costituzionale n. 120 del 2023. Oltre il rilievo di assoluta genericità dell'assunto difensivo, rimasto sprovvisto di ogni apporto di tipo fattuale a sostegno della richiesta, come meramente enunciata, occorre infatti considerare che, secondo questa Corte (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536), non è deducibile con ricorso 33 / per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, ora applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quel giudizio di appello, non sia stata neppure prospettata con motivi nuovi o aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni: prospettazione difensiva, questa, che in relazione alla data della udienza di discussione e decisione -20 novembre 2023- sarebbe stata agevolmente azionabile nella competente sede di merito. Quanto all'aumento di pena per la recidiva specifica e reiterata nei confronti di DO TI, CO Lo FR, EL e Di EN e all'apprezzamento negativo circa la concessione agli stessi delle attenuanti generiche, si segnala che essi sono stati considerati dalla Corte territoriale - con motivazione esplicita e congruamente argomentata - logicamente adeguati e proporzionati alla particolare gravità e reiterazione delle condotte criminose, al ruolo dagli imputati concretamente svolto e alla significativa caratura criminale emergente dai certificati del casellario giudiziale penale anche per delitti allarmanti. Anche la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni a pena espiata a carico di DO TI, CO Lo FR, EL e Di EN veniva motivatamente giustificata dalla Corte territoriale con riferimento all'allarmante pericolosità sociale dei condannati, desumibile dai collegamenti e rapporti da essi intessuti con soggetti pregiudicati per gravi reati e con ambienti criminali legati pure allo spaccio di stupefacenti. Aspecifiche e puramente declinanti in fatto, perciò affatto inammissibili, devono altresì ritenersi le doglianze dei ricorrenti CO Lo FR, Di EN e CI attinenti, rispettivamente, all'entità della pena base per il delitto ritenuto più grave o ai singoli aumenti fissati per i reati satellite in continuazione, definiti eccessivi, al motivato diniego delle attenuanti generiche, all'apprezzamento della contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ovvero all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni a pena espiata a carico di Lo FR e Di EN. Invero, per un verso il relativo giudizio di adeguatezza e proporzione del complessivo trattamento sanzionatorio dei suddetti imputati, siccome esplicitamente e congruamente argomentato con riferimento fattuale alla particolare gravità delle imputazioni e alla consistente e reiterata condotta illecita degli stessi, peraltro inserita in un allarmante contesto criminale, risulta insindacabile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata;
per altro verso, la misura della libertà vigilata era ragionevolmente giustificata dalla preoccupante pericolosità sociale dei condannati CO Lo FR e Di EN, 34 come desumibile dai collegamenti e dai rapporti da essi intessuti con soggetti pregiudicati per gravi reati e con vari ambienti criminali. 6. Ritiene il Collegio di non dovere prendere in considerazione le memorie presentate nell'interesse di CE, MO, FE, AL e IE Lo FR, giacché gli esponenti sono privi di interesse, siccome non ricorrenti in proprio né attinti dal ricorso del Procuratore generale. 7. Con riguardo alla richiesta formulata nell'interesse di IE Lo FR (imputato non ricorrente), mirata alla correzione della discrasia emergente fra la motivazione - da cui si evince che lo stesso è stato assolto dal reato di cui al capo D) - e il dispositivo, ove viene dichiarata la prescrizione dello stesso reato previa esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., rileva la Corte che è preclusa l'attivazione della procedura di cui all'art. 619 cod. proc. pen. ex officio, in assenza di un autonomo ricorso per cassazione dell'interessato. 8. Alla luce delle suesposte considerazioni, va rigettato il ricorso del Procuratore generale. La sentenza impugnata, inoltre, va annullata senza rinvio nei confronti di ER Di EN, limitatamente al delitto di violenza privata di cui al capo V), per mancanza di querela. Il ricorso va per il resto rigettato, con declaratoria dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato. Gli atti dovranno essere trasmessi alla Corte di appello di Salerno relativamente alla rideterminazione della pena. Vanno rigettati i ricorsi di DO TI, CO Lo FR, EL, ON, LO, CI, OL, SE TI, cui segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. La richiesta della parte civile non può essere accolta, essendo state le statuizioni civili revocate in appello a seguito dell'intervenuta assoluzione dal reato associativo di cui al capo A) dell'imputazione (in relazione al quale erano state disposte), né essendo stato proposto ricorso sul punto dalla stessa parte civile.
P.Q.M.
A) Rigetta il ricorso del P.M. 35 B) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di EN ER limitatamente al delitto di violenza privata di cui al capo V) per difetto della condizione di procedibilità. Rigetta nel resto il ricorso di Di EN ER e, visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per la rideterminazione della pena. C) Rigetta i ricorsi di TI DO, Lo FR CO, EL EN, ON SE, LO EN EN, CI RI ND, OL NC, TI SE e li condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/12/2024