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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 896/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3893/2023 depositato il 01/08/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1143/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez.
4 e pubblicata il 30/12/2022
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780201900000267 TASSA AUTO 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780201900000267 TASSA AUTO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis D.Lgs. n. 546/92, notificato il 15.02.2020 a mezzo posta racc.ta A.R. all'Agenzia
Entrate - Ufficio territoriale di Modica ed alla Riscossione Sicilia spa di Ragusa e depositato il 28.7.2020, iscritto al n. 1202/2020 RGR, il Sig. Resistente_1 ha proposto - limitatamente al credito portato dalla cartella di pagamento n. 29720150016284038000, riferito a tasse auto anni 2010 e 2011- opposizione avverso la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 29780201900000267000, notificata il
04.02.2020 dal suddetto Ente di riscossione.
In particolare, parte ricorrente eccepiva la prescrizione triennale di detto credito relativo a tassa auto 2010
e 2011, asserendo di non aver ricevuto alcun atto interruttivo né prima della notifica il 03.03.2016 della cartella di pagamento né successivamente a questa e prima della notifica del preavviso di fermo notificato il 04.02.2020 ed impugnato.
Riscossione Sicilia, costituitasi in giudizio, ha contestato il ricorso avverso, sostenendone, in via preliminare,
l'inammissibilità in quanto notificato in violazione dell'art. 16 bis D.Lgs. n. 546/92 e, nel merito, dando prova dell'avvenuta notifica della cartella n. 29720150016284038000 – in riferimento alla quale la parte aveva limitato l'opposizione al preavviso di fermo – ha altresì eccepito l'inammissibilità di tutte le censure mosse alla stessa, da reputarsi inammissibili per decadenza dal potere di impugnazione. Ha contestato altresì l'ex adverso eccepita prescrizione del credito, producendo in giudizio anche la relata di notificazione del
07.01.2018 dell'intimazione di pagamento n.29720179006082403, quale atto interruttivo dei termini prescrizionale.
Anche l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, sostenendo l'inammissibilità del ricorso, in quanto notificato in violazione dell'art. 16 bis D.Lgs n.54692, e per mancata impugnazione delle tre cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo opposto, regolarmente notificate.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, con sentenza n. 1143/04/2022 depositata il
30.12.2022, ha accolto il ricorso del Sig. Resistente_1, condannando Agenzia Entrate e Riscossione Sicilia di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio. In particolare, il Giudice tributario primae curae ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, sull'assunto che sia la cartella di pagamento
29720150016284038000, sia l'intimazione di pagamento n.29720179006082403, sarebbero state notificate oltre il termine prescrizionale di tre anni, trattandosi di tasse auto degli anni 2010 e 2011.
L'Agenzia delle Entrate, avvalendosi della sospensione di cui all'art. 1, comma 199, L. 29 dicembre 2022,
n. 197, propone appello avverso la sentenza n. 1143/04/2022 della C.G.T. di I grado di Ragusa, depositata il 30.12.2022 e non notificata, per erroneità ed illogicità della motivazione – errata e/o falsa applicazione dell'art. 19, comma 3, e dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92.
L'appellato non è costituito.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'Agenzia delle Entrate ha notificato comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n.29780201900000267000, notificata il 04.02.2020 dall'Agente per la Riscossione, limitatamente al credito portato dalla cartella di pagamento n. 29720150016284038000, riferito a tasse auto anni 2010 e 2011, tassa auto, notificata il 03.3.2016 senza aver rotificato alcun atto interruttivo.
La pretesa deve essere considerata prescritta, nel termine triennale, stante la mancata dimostrazione della notfica dell'atto prodromico alla cartella.
Infatti la cartella di pagamento 29720150016284038000, e l'intimazione di pagamento n.29720179006082403, sono state rispettivamente notificate il 03.3.2016 ed il 07.01.2018, oltre il termine prescrizionale di tre anni, trattandosi di tasse auto degli anni 2010 e 2011. Non risulta, al riguardo, prodotta in atti altra documentazione.
Non sussistono motivi per la riforma della sentenza di prime cure.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 4 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS DO NZ GI RD
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3893/2023 depositato il 01/08/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1143/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez.
4 e pubblicata il 30/12/2022
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780201900000267 TASSA AUTO 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780201900000267 TASSA AUTO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis D.Lgs. n. 546/92, notificato il 15.02.2020 a mezzo posta racc.ta A.R. all'Agenzia
Entrate - Ufficio territoriale di Modica ed alla Riscossione Sicilia spa di Ragusa e depositato il 28.7.2020, iscritto al n. 1202/2020 RGR, il Sig. Resistente_1 ha proposto - limitatamente al credito portato dalla cartella di pagamento n. 29720150016284038000, riferito a tasse auto anni 2010 e 2011- opposizione avverso la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 29780201900000267000, notificata il
04.02.2020 dal suddetto Ente di riscossione.
In particolare, parte ricorrente eccepiva la prescrizione triennale di detto credito relativo a tassa auto 2010
e 2011, asserendo di non aver ricevuto alcun atto interruttivo né prima della notifica il 03.03.2016 della cartella di pagamento né successivamente a questa e prima della notifica del preavviso di fermo notificato il 04.02.2020 ed impugnato.
Riscossione Sicilia, costituitasi in giudizio, ha contestato il ricorso avverso, sostenendone, in via preliminare,
l'inammissibilità in quanto notificato in violazione dell'art. 16 bis D.Lgs. n. 546/92 e, nel merito, dando prova dell'avvenuta notifica della cartella n. 29720150016284038000 – in riferimento alla quale la parte aveva limitato l'opposizione al preavviso di fermo – ha altresì eccepito l'inammissibilità di tutte le censure mosse alla stessa, da reputarsi inammissibili per decadenza dal potere di impugnazione. Ha contestato altresì l'ex adverso eccepita prescrizione del credito, producendo in giudizio anche la relata di notificazione del
07.01.2018 dell'intimazione di pagamento n.29720179006082403, quale atto interruttivo dei termini prescrizionale.
Anche l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, sostenendo l'inammissibilità del ricorso, in quanto notificato in violazione dell'art. 16 bis D.Lgs n.54692, e per mancata impugnazione delle tre cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo opposto, regolarmente notificate.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, con sentenza n. 1143/04/2022 depositata il
30.12.2022, ha accolto il ricorso del Sig. Resistente_1, condannando Agenzia Entrate e Riscossione Sicilia di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio. In particolare, il Giudice tributario primae curae ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, sull'assunto che sia la cartella di pagamento
29720150016284038000, sia l'intimazione di pagamento n.29720179006082403, sarebbero state notificate oltre il termine prescrizionale di tre anni, trattandosi di tasse auto degli anni 2010 e 2011.
L'Agenzia delle Entrate, avvalendosi della sospensione di cui all'art. 1, comma 199, L. 29 dicembre 2022,
n. 197, propone appello avverso la sentenza n. 1143/04/2022 della C.G.T. di I grado di Ragusa, depositata il 30.12.2022 e non notificata, per erroneità ed illogicità della motivazione – errata e/o falsa applicazione dell'art. 19, comma 3, e dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92.
L'appellato non è costituito.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'Agenzia delle Entrate ha notificato comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n.29780201900000267000, notificata il 04.02.2020 dall'Agente per la Riscossione, limitatamente al credito portato dalla cartella di pagamento n. 29720150016284038000, riferito a tasse auto anni 2010 e 2011, tassa auto, notificata il 03.3.2016 senza aver rotificato alcun atto interruttivo.
La pretesa deve essere considerata prescritta, nel termine triennale, stante la mancata dimostrazione della notfica dell'atto prodromico alla cartella.
Infatti la cartella di pagamento 29720150016284038000, e l'intimazione di pagamento n.29720179006082403, sono state rispettivamente notificate il 03.3.2016 ed il 07.01.2018, oltre il termine prescrizionale di tre anni, trattandosi di tasse auto degli anni 2010 e 2011. Non risulta, al riguardo, prodotta in atti altra documentazione.
Non sussistono motivi per la riforma della sentenza di prime cure.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 4 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS DO NZ GI RD