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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1196/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Sarah Previti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1196/2024 del R.G., promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Via Elio Ruffo, presso lo studio dell'Avv. Enzo
Dicembre che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Bovalino (RC), via Calfapetra, n. 73 presso lo studio dell'Avv.
Immacolata E. Garreffa che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 6 marzo 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 9 Con ricorso ritualmente depositato in data 18 dicembre 2024, agiva in giudizio Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto a
San Luca, il 20 agosto 1995, con atteso che, con sentenza n. 234/13 del Tribunale CP_1
di Locri, depositata in cancelleria il 19 marzo 2013, era stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi ed erano ormai trascorsi i termini di legge per la proponibilità dell'azione, senza che vi fosse stata alcuna ricostituzione del legame coniugale. Evidenziava che, in sede di separazione, era stato previsto a suo carico un assegno di mantenimento in favore della coniuge pari ad € 100,00 la cui debenza non appariva più equa stante la chiusura di qualsiasi rapporto con l'ex coniuge e le proprie precarie condizioni economiche. Specificava altresì che dall'unione matrimoniale non erano nati figli. Chiedeva quindi, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con conseguente cancellazione del nominativo della resistente dal proprio nucleo familiare, l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Luca, via Puglia n. 7, nonché che fosse dichiarata l'insussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile in favore di
CP_1
Con comparsa di risposta depositata il 3 febbraio 2025, si costituiva tempestivamente in giudizio la quale, pur non opponendosi alla pronuncia di divorzio, evidenziava che CP_1
ricorrevano, nella specie, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
In particolare, rappresentava di aver fornito un rilevante contributo nel corso del rapporto coniugale, durato oltre 13 anni, al fine di tentare di superare le difficoltà legate alle condotte violente tenute dal ricorrente e che la situazione economica delle parti doveva considerarsi sperequata. In particolare, deduceva che, mentre il oltre a svolgere l'attività di bracciante Pt_1
agricolo, godeva di un assegno di invalidità mensile, continuando ad essere nel possesso della casa coniugale, pur non avendone titolo, ella svolgeva attività stagionale di bracciante agricola ed abitava nella casa della madre. Chiedeva, quindi, che fosse disposto l'obbligo del ricorrente di corrispondere l'assegno divorzile in suo favore, quantificato nell'importo di € 100,00, e che fossero rigettate la domanda di assegnazione della casa coniugale e la richiesta di cancellazione del nominativo della resistente dal certificato di stato di famiglia relativo al nucleo residente a [...].
All'udienza del 6 marzo 2025, sentito il ricorrente comparso personalmente all'udienza, le parti chiedevano che la causa fosse immediatamente decisa. Pertanto, invitati i procuratori delle parti a pagina 2 di 9 precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, quest'ultima era assegnata a sentenza, con riserva di riferire al Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso proposto dal ricorrente meriti accoglimento nei limiti di seguito riportati.
Deve essere accolta la domanda formulata da di cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio concordatario contratto con CP_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, presupposti della domanda di divorzio sono: 1) che i coniugi abbiano già conseguito lo status di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre, nella ipotesi della separazione consensuale, si realizza con l'emissione del decreto di omologa;
2) che lo stato di separazione dei coniugi duri per un triennio, termine che, con legge 55/2015, è stato ridotto a sei mesi in caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale, e sia ininterrotto sin dalla comparizione delle parti innanzi al giudice della separazione.
Nella specie, alla luce delle concordi dichiarazioni delle parti e della documentazione prodotta, emerge che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (18.12.2024), si sia protratto ininterrottamente da numerosi anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi innanzi al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione giudiziale, conclusasi con sentenza n. 234/13 del 19.03.2013 del
Tribunale di Locri, senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e/o interruzione della separazione.
Deve, pertanto, essere pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 20 agosto 1995 a San Luca Parte_1 CP_1
(RC), il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Luca
(RC) n. 17 parte II, serie a, anno 1995.
Quanto alle ulteriori domande formulate in giudizio, si osserva quanto segue.
La domanda formulata dal ricorrente volta alla cancellazione del nominativo della resistente dal proprio stato di famiglia è inammissibile atteso che appare priva di connessione forte con l'oggetto del presente giudizio (cfr. Cass. 8 settembre 2014, n. 18870) e implica, in ogni caso, lo svolgimento di un'attività amministrativa di accertamento di esclusiva competenza della p.a.
pagina 3 di 9 sicché nulla deve essere disposto dal Tribunale al riguardo, tanto più se si considerano le argomentazioni di seguito svolte in ordine al rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale.
La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente non può essere accolta.
Una tale pretesa, infatti, potrebbe essere vagliata in questa sede solo laddove dall'unione matrimoniale fossero nati figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, atteso che il provvedimento invocato è finalizzato a tutelare l'interesse della prole a continuare a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, nonostante la disgregazione del nucleo familiare (cfr. Cass. 30 marzo 2012 n. 5174 secondo cui “in sede di divorzio, l'art. 6 della l. n. 898 del 1970 attribuisce al giudice il potere di disporre l'assegnazione della casa familiare in favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale – e che sia affidatario della prole minorenne o sia convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri”; in senso conforme, Cass. 4 ottobre 2018 n. 24254). Poiché, nella specie, dall'unione coniugale non sono nati figli, la predetta domanda non può che essere rigettata, essendo irrilevante, nel presente giudizio, ogni questione afferente al titolo che giustifica la disponibilità dell'abitazione in capo al Pt_1
Quanto alla domanda formulata dalla resistente volta al riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, essa non è meritevole di accoglimento.
In punto di diritto, va evidenziato che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre
l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, sebbene l'assetto economico relativo alla separazione possa costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
pagina 4 di 9 In particolare, la normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018, hanno precisato il significato da attribuire all'espressione “mezzi adeguati”, adoperata dal legislatore, interpretando il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della decisione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale.
Il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite, continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta e da tutti i diversi elementi di ordine economico suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (Cass. 12 luglio
2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio
2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile deve essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost., attraverso l'esame congiunto dei criteri indicati nel menzionato art. 5 legge 898/1970, che sono finalizzati al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello degli ex coniugi, tenendo conto che all'assegno divorzile, come sottolineato dalla menzionata pronuncia a Sezioni
Unite, va riconosciuta sia una natura assistenziale, sia una natura perequatrice - compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, nel rispetto dei principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata "non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva", nel qual caso l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi in stato di bisogno, "ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare”.
pagina 5 di 9 Diretta conseguenza di tale impostazione è che, al fine di stabilire se ed eventualmente in che misura spetti l'assegno divorzile, il Giudice dovrà, in primo luogo, comparare, anche d'ufficio, le condizioni economico - patrimoniali delle parti. Qualora risulti una disparità economico- patrimoniale tra le parti, dovrà accertare rigorosamente le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5, comma 6, della legge 898/1970 e, in particolare, dovrà valutare se ciò dipenda dal contributo che il richiedente ha apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune, sacrificando le proprie aspettative personali e professionali in relazione alla sua età e alla durata del matrimonio. In particolare, la Suprema Corte ha, di recente, evidenziato, che “l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole
a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (cfr. Cass. 11 ottobre 2024, n.2652). All'esito di tali rigorose valutazioni, dovrà infine essere quantificato l'assegno divorzile rapportandolo non (più) al pregresso tenore di vita familiare né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito.
Orbene, in applicazione dei suesposti principi, ritiene il Collegio che non debba essere riconosciuto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della resistente.
Nella fattispecie in esame, la ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale della CP_1
non può che basarsi sulla scarna documentazione prodotta in atti. È pacifico che ella svolga l'attività di bracciante agricola. Dalle certificazioni uniche relative agli anni 2023 e 2022, risulta che la resistente ha percepito un reddito medio di circa € 3.900,00; è incontestato che non debba pagare alcuna spesa per soddisfare l'esigenza abitativa, vivendo nella casa della madre.
Il invece, ha dichiarato, in sede di audizione innanzi al Tribunale, di percepire attualmente Pt_1 circa 500,00€ mensili. Dalla documentazione prodotta in atti emerge che, nel 2023, ha percepito un reddito netto non superiore a circa €12.000,00 e che è proprietario di un'auto e di un pagina 6 di 9 ciclomotore di vecchia immatricolazione;
inoltre, non è contestato che lo stesso non debba sostenere oneri economici per soddisfare l'esigenza abitativa, essendo rimasto nella casa familiare.
Sebbene sia pacifico tra le parti che la casa familiare appartenga alla madre della resistente, la disponibilità della stessa in capo al non può assumere dirimente rilievo ai fini della Pt_1
valutazione delle condizioni patrimoniali delle parti posto che anche la abita nella casa della CP_1
di lei madre, senza sostenere ulteriori spese per soddisfare la propria esigenza abitativa.
Tanto precisato, non può negarsi che, nella specie, emerga, in ogni caso, uno squilibrio tra le situazioni economiche dei coniugi;
tale circostanza, tuttavia, in base ai richiamati orientamenti giurisprudenziali, non è sufficiente per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Occorre, infatti, esaminare le ragioni di tale divario, alla luce delle scelte e dei sacrifici assunti dai coniugi durante il matrimonio.
Il Collegio ritiene che, nella fattispecie in esame, non possa dirsi dimostrato che lo squilibrio esistente sia l'effetto di un sacrificio da parte del coniuge più debole resosi necessario per far fronte alle esigenze familiari.
Secondo le stesse allegazioni della resistente, il divario reddituale esistente tra le parti appare essere non già il frutto di scelte condivise dai coniugi durante il matrimonio, bensì piuttosto conseguenza della percezione di un sussidio statale di invalidità da parte del Invero, Pt_1
sebbene il legame matrimoniale sia durato tredici anni e l'abbandono della casa coniugale da parte della moglie sia riconducibile al contegno aggressivo tenuto dal marito (per come emergente dalla sentenza di separazione, nel cui giudizio, tuttavia, la donna non aveva formulato alcuna domanda di addebito), non può ignorarsi il fatto che la svolgesse regolarmente, anche in costanza di CP_1
matrimonio, la medesima attività lavorativa del Cosmo – l'attività di bracciante agricola - e che abbia continuato a svolgerla anche dopo essersi separata dal coniuge, quando, avendo 37 anni, poteva ancora agevolmente operare nel mondo del lavoro. Di contro, non è stato neppure allegato dalla resistente che, a causa delle condotte tenute dal ricorrente nel corso dell'unione coniugale, ella abbia sacrificato le proprie aspettative occupazionali e reddituali.
Ne consegue l'impossibilità di ritenere sufficientemente provata la correlazione causale tra il divario esistente tra le situazioni economiche riferibili a ciascun coniuge e le scelte comuni della vita familiare.
pagina 7 di 9 Esclusa la possibilità di riconoscere l'assegno divorzile sotto il profilo compensativo, non può dirsi che emerga una situazione di difficoltà economica della tale da giustificare il suo CP_1 diritto di percepire l'assegno divorzile in funzione esclusivamente assistenziale. E, infatti, l'entrata percepita per l'attività di bracciante agricola – che, seppure stagionale, appare essere stabilmente svolta dalla - unitamente al fatto che ella vive nella casa della madre, senza quindi sostenere CP_1
esborsi per soddisfare l'esigenza abitativa, in assenza di allegazioni in merito ad ulteriori spese che la resistente è chiamata ad affrontare, inducono il Tribunale a ritenere che quest'ultima disponga di mezzi sufficienti a far fronte alle sue necessità di vita quotidiana.
La domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata da va, dunque, CP_1
rigettata.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto delle rispettive posizioni difensive assunte in giudizio, della peculiare natura della controversia nonché del parziale accoglimento delle domande formulate dal ricorrente e del rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata dalla resistente, tali da configurare una sostanziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e il 20 agosto 1995 a San Luca (RC), il cui atto risulta trascritto Pt_1 CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Luca (RC) n. 17 parte II, serie A, anno 1995;
2. ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Luca per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238 e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3. dichiara inammissibile la domanda formulata dal ricorrente di cancellazione del nominativo della resistente dal proprio stato di famiglia;
4. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente;
5. rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata dalla resistente;
pagina 8 di 9 6. compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale svolta mediante l'applicativo “Microsoft Teams” il 25 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Sarah Previti) (dott. Andrea Amadei)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Sarah Previti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1196/2024 del R.G., promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Via Elio Ruffo, presso lo studio dell'Avv. Enzo
Dicembre che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Bovalino (RC), via Calfapetra, n. 73 presso lo studio dell'Avv.
Immacolata E. Garreffa che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 6 marzo 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 9 Con ricorso ritualmente depositato in data 18 dicembre 2024, agiva in giudizio Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto a
San Luca, il 20 agosto 1995, con atteso che, con sentenza n. 234/13 del Tribunale CP_1
di Locri, depositata in cancelleria il 19 marzo 2013, era stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi ed erano ormai trascorsi i termini di legge per la proponibilità dell'azione, senza che vi fosse stata alcuna ricostituzione del legame coniugale. Evidenziava che, in sede di separazione, era stato previsto a suo carico un assegno di mantenimento in favore della coniuge pari ad € 100,00 la cui debenza non appariva più equa stante la chiusura di qualsiasi rapporto con l'ex coniuge e le proprie precarie condizioni economiche. Specificava altresì che dall'unione matrimoniale non erano nati figli. Chiedeva quindi, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con conseguente cancellazione del nominativo della resistente dal proprio nucleo familiare, l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Luca, via Puglia n. 7, nonché che fosse dichiarata l'insussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile in favore di
CP_1
Con comparsa di risposta depositata il 3 febbraio 2025, si costituiva tempestivamente in giudizio la quale, pur non opponendosi alla pronuncia di divorzio, evidenziava che CP_1
ricorrevano, nella specie, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
In particolare, rappresentava di aver fornito un rilevante contributo nel corso del rapporto coniugale, durato oltre 13 anni, al fine di tentare di superare le difficoltà legate alle condotte violente tenute dal ricorrente e che la situazione economica delle parti doveva considerarsi sperequata. In particolare, deduceva che, mentre il oltre a svolgere l'attività di bracciante Pt_1
agricolo, godeva di un assegno di invalidità mensile, continuando ad essere nel possesso della casa coniugale, pur non avendone titolo, ella svolgeva attività stagionale di bracciante agricola ed abitava nella casa della madre. Chiedeva, quindi, che fosse disposto l'obbligo del ricorrente di corrispondere l'assegno divorzile in suo favore, quantificato nell'importo di € 100,00, e che fossero rigettate la domanda di assegnazione della casa coniugale e la richiesta di cancellazione del nominativo della resistente dal certificato di stato di famiglia relativo al nucleo residente a [...].
All'udienza del 6 marzo 2025, sentito il ricorrente comparso personalmente all'udienza, le parti chiedevano che la causa fosse immediatamente decisa. Pertanto, invitati i procuratori delle parti a pagina 2 di 9 precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, quest'ultima era assegnata a sentenza, con riserva di riferire al Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso proposto dal ricorrente meriti accoglimento nei limiti di seguito riportati.
Deve essere accolta la domanda formulata da di cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio concordatario contratto con CP_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, presupposti della domanda di divorzio sono: 1) che i coniugi abbiano già conseguito lo status di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre, nella ipotesi della separazione consensuale, si realizza con l'emissione del decreto di omologa;
2) che lo stato di separazione dei coniugi duri per un triennio, termine che, con legge 55/2015, è stato ridotto a sei mesi in caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale, e sia ininterrotto sin dalla comparizione delle parti innanzi al giudice della separazione.
Nella specie, alla luce delle concordi dichiarazioni delle parti e della documentazione prodotta, emerge che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (18.12.2024), si sia protratto ininterrottamente da numerosi anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi innanzi al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione giudiziale, conclusasi con sentenza n. 234/13 del 19.03.2013 del
Tribunale di Locri, senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e/o interruzione della separazione.
Deve, pertanto, essere pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 20 agosto 1995 a San Luca Parte_1 CP_1
(RC), il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Luca
(RC) n. 17 parte II, serie a, anno 1995.
Quanto alle ulteriori domande formulate in giudizio, si osserva quanto segue.
La domanda formulata dal ricorrente volta alla cancellazione del nominativo della resistente dal proprio stato di famiglia è inammissibile atteso che appare priva di connessione forte con l'oggetto del presente giudizio (cfr. Cass. 8 settembre 2014, n. 18870) e implica, in ogni caso, lo svolgimento di un'attività amministrativa di accertamento di esclusiva competenza della p.a.
pagina 3 di 9 sicché nulla deve essere disposto dal Tribunale al riguardo, tanto più se si considerano le argomentazioni di seguito svolte in ordine al rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale.
La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente non può essere accolta.
Una tale pretesa, infatti, potrebbe essere vagliata in questa sede solo laddove dall'unione matrimoniale fossero nati figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, atteso che il provvedimento invocato è finalizzato a tutelare l'interesse della prole a continuare a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, nonostante la disgregazione del nucleo familiare (cfr. Cass. 30 marzo 2012 n. 5174 secondo cui “in sede di divorzio, l'art. 6 della l. n. 898 del 1970 attribuisce al giudice il potere di disporre l'assegnazione della casa familiare in favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale – e che sia affidatario della prole minorenne o sia convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri”; in senso conforme, Cass. 4 ottobre 2018 n. 24254). Poiché, nella specie, dall'unione coniugale non sono nati figli, la predetta domanda non può che essere rigettata, essendo irrilevante, nel presente giudizio, ogni questione afferente al titolo che giustifica la disponibilità dell'abitazione in capo al Pt_1
Quanto alla domanda formulata dalla resistente volta al riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, essa non è meritevole di accoglimento.
In punto di diritto, va evidenziato che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre
l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, sebbene l'assetto economico relativo alla separazione possa costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
pagina 4 di 9 In particolare, la normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018, hanno precisato il significato da attribuire all'espressione “mezzi adeguati”, adoperata dal legislatore, interpretando il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della decisione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale.
Il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite, continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta e da tutti i diversi elementi di ordine economico suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (Cass. 12 luglio
2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio
2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile deve essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost., attraverso l'esame congiunto dei criteri indicati nel menzionato art. 5 legge 898/1970, che sono finalizzati al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello degli ex coniugi, tenendo conto che all'assegno divorzile, come sottolineato dalla menzionata pronuncia a Sezioni
Unite, va riconosciuta sia una natura assistenziale, sia una natura perequatrice - compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, nel rispetto dei principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata "non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva", nel qual caso l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi in stato di bisogno, "ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare”.
pagina 5 di 9 Diretta conseguenza di tale impostazione è che, al fine di stabilire se ed eventualmente in che misura spetti l'assegno divorzile, il Giudice dovrà, in primo luogo, comparare, anche d'ufficio, le condizioni economico - patrimoniali delle parti. Qualora risulti una disparità economico- patrimoniale tra le parti, dovrà accertare rigorosamente le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5, comma 6, della legge 898/1970 e, in particolare, dovrà valutare se ciò dipenda dal contributo che il richiedente ha apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune, sacrificando le proprie aspettative personali e professionali in relazione alla sua età e alla durata del matrimonio. In particolare, la Suprema Corte ha, di recente, evidenziato, che “l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole
a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (cfr. Cass. 11 ottobre 2024, n.2652). All'esito di tali rigorose valutazioni, dovrà infine essere quantificato l'assegno divorzile rapportandolo non (più) al pregresso tenore di vita familiare né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito.
Orbene, in applicazione dei suesposti principi, ritiene il Collegio che non debba essere riconosciuto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della resistente.
Nella fattispecie in esame, la ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale della CP_1
non può che basarsi sulla scarna documentazione prodotta in atti. È pacifico che ella svolga l'attività di bracciante agricola. Dalle certificazioni uniche relative agli anni 2023 e 2022, risulta che la resistente ha percepito un reddito medio di circa € 3.900,00; è incontestato che non debba pagare alcuna spesa per soddisfare l'esigenza abitativa, vivendo nella casa della madre.
Il invece, ha dichiarato, in sede di audizione innanzi al Tribunale, di percepire attualmente Pt_1 circa 500,00€ mensili. Dalla documentazione prodotta in atti emerge che, nel 2023, ha percepito un reddito netto non superiore a circa €12.000,00 e che è proprietario di un'auto e di un pagina 6 di 9 ciclomotore di vecchia immatricolazione;
inoltre, non è contestato che lo stesso non debba sostenere oneri economici per soddisfare l'esigenza abitativa, essendo rimasto nella casa familiare.
Sebbene sia pacifico tra le parti che la casa familiare appartenga alla madre della resistente, la disponibilità della stessa in capo al non può assumere dirimente rilievo ai fini della Pt_1
valutazione delle condizioni patrimoniali delle parti posto che anche la abita nella casa della CP_1
di lei madre, senza sostenere ulteriori spese per soddisfare la propria esigenza abitativa.
Tanto precisato, non può negarsi che, nella specie, emerga, in ogni caso, uno squilibrio tra le situazioni economiche dei coniugi;
tale circostanza, tuttavia, in base ai richiamati orientamenti giurisprudenziali, non è sufficiente per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Occorre, infatti, esaminare le ragioni di tale divario, alla luce delle scelte e dei sacrifici assunti dai coniugi durante il matrimonio.
Il Collegio ritiene che, nella fattispecie in esame, non possa dirsi dimostrato che lo squilibrio esistente sia l'effetto di un sacrificio da parte del coniuge più debole resosi necessario per far fronte alle esigenze familiari.
Secondo le stesse allegazioni della resistente, il divario reddituale esistente tra le parti appare essere non già il frutto di scelte condivise dai coniugi durante il matrimonio, bensì piuttosto conseguenza della percezione di un sussidio statale di invalidità da parte del Invero, Pt_1
sebbene il legame matrimoniale sia durato tredici anni e l'abbandono della casa coniugale da parte della moglie sia riconducibile al contegno aggressivo tenuto dal marito (per come emergente dalla sentenza di separazione, nel cui giudizio, tuttavia, la donna non aveva formulato alcuna domanda di addebito), non può ignorarsi il fatto che la svolgesse regolarmente, anche in costanza di CP_1
matrimonio, la medesima attività lavorativa del Cosmo – l'attività di bracciante agricola - e che abbia continuato a svolgerla anche dopo essersi separata dal coniuge, quando, avendo 37 anni, poteva ancora agevolmente operare nel mondo del lavoro. Di contro, non è stato neppure allegato dalla resistente che, a causa delle condotte tenute dal ricorrente nel corso dell'unione coniugale, ella abbia sacrificato le proprie aspettative occupazionali e reddituali.
Ne consegue l'impossibilità di ritenere sufficientemente provata la correlazione causale tra il divario esistente tra le situazioni economiche riferibili a ciascun coniuge e le scelte comuni della vita familiare.
pagina 7 di 9 Esclusa la possibilità di riconoscere l'assegno divorzile sotto il profilo compensativo, non può dirsi che emerga una situazione di difficoltà economica della tale da giustificare il suo CP_1 diritto di percepire l'assegno divorzile in funzione esclusivamente assistenziale. E, infatti, l'entrata percepita per l'attività di bracciante agricola – che, seppure stagionale, appare essere stabilmente svolta dalla - unitamente al fatto che ella vive nella casa della madre, senza quindi sostenere CP_1
esborsi per soddisfare l'esigenza abitativa, in assenza di allegazioni in merito ad ulteriori spese che la resistente è chiamata ad affrontare, inducono il Tribunale a ritenere che quest'ultima disponga di mezzi sufficienti a far fronte alle sue necessità di vita quotidiana.
La domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata da va, dunque, CP_1
rigettata.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto delle rispettive posizioni difensive assunte in giudizio, della peculiare natura della controversia nonché del parziale accoglimento delle domande formulate dal ricorrente e del rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata dalla resistente, tali da configurare una sostanziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e il 20 agosto 1995 a San Luca (RC), il cui atto risulta trascritto Pt_1 CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Luca (RC) n. 17 parte II, serie A, anno 1995;
2. ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Luca per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238 e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3. dichiara inammissibile la domanda formulata dal ricorrente di cancellazione del nominativo della resistente dal proprio stato di famiglia;
4. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente;
5. rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata dalla resistente;
pagina 8 di 9 6. compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale svolta mediante l'applicativo “Microsoft Teams” il 25 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Sarah Previti) (dott. Andrea Amadei)
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