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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/07/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 525/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 525 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
via delle Nazioni Unite n. 81 - Via Kennedy n.70 Controparte_1
(07041) Alghero, in persona dell'amministratore pro tempore, , con sede in Alghero, Via CP_2
delle Nazioni Uniten.81/Via Kennedy n.70 (C.F ), domiciliato presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Enrica Spanu, Piazza Fiume, n.
4 - Sassari, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
attore
contro
con sede in Sassari, V.le Italia 52, p.i. in persona del legale CP_3 P.IVA_2
rappresentante Sig. , nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_4 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti a in calce al presente atto, nonché alla memoria di costituzione nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo r.g.n. 2028/2019 e per sequestro conservativo r.g.n. 3452/2020, tutte depositate anche separatamente nel fascicolo telematico, dall'avv.
Andrea Giordo, elettivamente in Sassari, Via Risorgimento n. 21, presso lo studio del medesimo;
convenuta pagina 1 di 6 la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attore, come da atto introduttivo del 23.02.2021; nell'interesse della convenuta,
come da comparsa di costituzione del 18.05.2021 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_1
esponendo: CP_3
- di essere tra i proprietari di un edificio situato in Alghero Via delle Nazioni Unite n. 81/Via Kennedy
n.70;
- che nei piani interrati dell'edificio si sono manifestate infiltrazioni;
- di aver comunicato alla ditta costruttrice la circostanza, chiedendo l'immediato CP_3
ripristino, ritenendo sulla base di consulenza di parte che la causa sia dovuta all'utilizzo di materiali inadeguati e/o all'impiego di mano d'opera non specializzata;
- che la avvalendosi della ditta FER. nel maggio 2017, ha eseguito CP_3 Controparte_5
un primo intervento riguardante il rifacimento della pavimentazione del piano pilotis e dei parcheggi prospicienti via Kennedy;
- che tale intervento non è stato risolutivo;
- che è stato promosso procedimento per ATP con perizia dell'ing. , che ha accertato Persona_1
che “le infiltrazioni d'acqua riscontrate nello stabile sono da imputare a una scorretta
impermeabilizzazione dello stabile. Le spese riscontrate per il ripristino dei luoghi ammontano a €.
93.458,78”;
- che l'importo indicato non è, tuttavia, congruo per i lavori da eseguirsi essendo necessari ulteriori €
30.000,00 circa, per la messa in sicurezza dell'armatura dello scavo;
pagina 2 di 6 - che la società costruttrice ha continuato a rimanere inadempiente, rifiutandosi di portare a termine i necessari lavori di ripristino dello stabile;
- che, a seguito di alcune operazioni societarie della il ha ottenuto dall'intestato CP_3 CP_1
Tribunale sequestro conservativo sugli immobili della società (ordinanza del 21.01.2021);
- che sono dovute altresì spese per €. 8.900,80.
Ha concluso chiedendo accertare la responsabilità della per i vizi e/o difetti dello CP_6
stabile, con condanna alla rimozione dei vizi, così come accertati in C.T.U., nonché al ripristino dello stato dei luoghi o, alternativamente, a corrispondere la somma necessaria nella misura che sarà
accertata in corso di causa e al rimborso delle spese sostenute dal per i precedenti giudizi, CP_1
per la somma complessiva di €. 8.900,80. Con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio contestando quanto allegato da parte attrice. Ha CP_3
dedotto già in sede di ATP:
- di non aver edificato direttamente il fabbricato, ma di aver appaltato la costruzione sia alla con sede in Sassari, Via Bogino 23/e, sia ad altre imprese;
CP_7
- di aver consegnato ai condomini una “polizza decennale postuma” a garanzia di eventuali vizi della costruzione”;
- che i lavori effettuati nel maggio del 2017 tramite l'intervento della Fer. Controparte_5
sul piano pilotis, non rappresentano un riconoscimento dei vizi, bensì un mero atto di
[...]
cortesia nei confronti di alcuni condomini;
- che la persistenza delle infiltrazioni è dovuta ai numerosi interventi che hanno interessato le vie ed i marciapiedi che delimitano l'isolato di cui il fabbricato fa parte e nella cattiva manutenzione del;
CP_1
- che i presunti vizi si sarebbero manifestati (per espressa dichiarazione del condominio e del proprio consulente di parte) nei primi mesi del 2012, con la conseguenza che parte attrice,
non potendosi avvantaggiare della propria inerzia (conferendo l'incarico all'ing. solo Per_2
pagina 3 di 6 nel 2016) sarebbe incorsa nella decadenza dall'azione;
- di contestare gli importi indicati nella CTU e di quelli ulteriormente richiesti, in particolare ha lamentato la carenza della perizia nella parte in cui non avrebbe sufficientemente indagato l'incidenza di fattori naturali, perdite di condotta pubblica, esistenza di colture nei pressi,
esistenza di infiltrazioni proveniente dai fabbricati adiacenti.
Ha richiamato inoltre la polizza della insistendo affinché il Condominio si avvalga CP_3
della copertura assicurativa, denunciando i gravi difetti costruttivi da cui ritiene di essere danneggiato e chiedendo alla società di assicurazione il relativo risarcimento.
Ha concluso chiedendo dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto e della relativa azione proposta dal attore;
in ogni caso rigettare le domande proposte, CP_1
assolvendo la da ogni avversa pretesa;
per l'effetto disporre la cancellazione CP_3
del sequestro conservativo autorizzato col provvedimento R.G.N. 3452/2020 in data
21/01/2021, trascritto in data 09/02/2021. Con vittoria di spese.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali, acquisizione del fascicolo ATP,
integrazione di CTU sul seguente quesito: “integrando la voce di cui alla Controparte_8
perizia già depositata in sede di ATP, descriva il CTU le varie fasi di intervento per
procedere all'armatura dello scavo necessario per il ripristino e la risoluzione delle
infiltrazione per cui è causa, specificando il tipo di materiali d impiegarsi, il
dimensionamento e le modalità operative, nonché i relativi costi parziali e totali”. Esaurita
l'istruttoria, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Le domande dell'attore sono fondate e devono essere accolte per le ragioni che seguono.
E' pacifica la presenza di infiltrazioni come si evince anche dalle fotografie inserite nella consulenza esperita in sede di ATP, la quale ha accertato, nel contraddittorio tra tutte le parti,
che esse sono dovute alla mancata impermeabilizzazione dell'edificio in sede di costruzione pagina 4 di 6 da parte della Il Tribunale ritiene che non vi sono elementi per discostarsi da CP_9
tali risultanze, nemmeno alla luce delle osservazioni fatte dal CTP geom. , in quanto – CP_10
come peraltro già sommariamente indicato nell'ordinanza del 11.09.2024 – trattasi di mere ipotesi non verificate in giudizio e che, comunque, spetta alla parte indagare, dovendo la ricerca riguardare tutti gli enti pubblici e le società o i singoli privati che abbiano svolto opere – per i motivi più disparati - idriche, installazione di centraline elettriche, rifacimento del manto stradale, nuove costruzioni e simili - nella zona ove si trova l'edificio, non essendovi nemmeno una indicazione di massima sul periodo in cui ricercare l'eventuale guasto. Peraltro, la circostanza, dedotta da parte convenuta che molti edifici in Alghero
presentano le medesime problematiche, costituisce elemento che corrobora la conclusione che si tratta di un problema di umidità di tutto il terreno e di costruzioni realizzate senza le dovute indagini tecniche e senza la necessaria impermeabilizzazione, e non di cause provenienti da edifici contigui o perdite di condotte.
Non hanno pregio nemmeno le eccezioni relative al mancato rispetto dei termini per il deposito della CTU, non essendo derivato un danno per la parte, che ha partecipato al contraddittorio sia nel giudizio di ATP che in quello di merito, facendo valere le proprie osservazioni, e nemmeno quella relativa alla presunta decadenza dall'azione di vizi per la ragione che il relativo termine non può decorrere dall'anno 2012, bensì deve decorrere dalla data di comunicazione della perizia ovvero dalla primavera del 2018, quando il CP_1
ha avuto effettiva contezza dell'entità dei danni subiti e delle opere necessarie per il ripristino. Deve, inoltre, aderirsi alla correzione della quantificazione dell'importo dovuto da per i lavori da eseguire, calcolato a seguito di integrazione di CTU cui parte CP_3
convenuta ha partecipato, in €. 73.948,36. Quanto ai costi relativi ai precedenti giudizi, si rileva che l'importo di €. 8.900,80 risulta documentato. Quanto, da ultimo, alla lamentata mancata attivazione della polizza, si rileva che non vi è domanda specifica sul punto e che, pagina 5 di 6 pertanto, tale circostanza non può riflettersi in un profilo di inammissibilità o improcedibilità
del giudizio.
A tale stregua, le domande dell'attore devono essere integralmente accolte, con l'ulteriore conseguenza del rigetto della domanda di parte convenuta di revoca del sequestro in essere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. vigente, (valore indeterminato complessità bassa), parametri minimi, e le spese di integrazione della CTU
devono essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta la responsabilità della società per i vizi e difetti dello stabile, e per CP_3
l'effetto la condanna alla rimozione dei vizi, così come accertati in C.T.U., nonché al ripristino dello stato dei luoghi o, alternativamente, a corrispondere la somma necessaria nella misura di €. 73.948,36;
- condanna la al rimborso delle spese sostenute da per CP_6 Controparte_1
i precedenti giudizi, per la somma complessiva di €. 8.900,80;
- rigetta le eccezioni e la domanda di revoca del sequestro avanzata da parte convenuta;
- condanna alla rifusione a delle spese di lite che liquida CP_3 Controparte_1
in complessivi €. 4.380,00, oltre a rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa oltre a oneri di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_3
Così deciso in Sassari, in data 28.07.2025
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 525 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
via delle Nazioni Unite n. 81 - Via Kennedy n.70 Controparte_1
(07041) Alghero, in persona dell'amministratore pro tempore, , con sede in Alghero, Via CP_2
delle Nazioni Uniten.81/Via Kennedy n.70 (C.F ), domiciliato presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Enrica Spanu, Piazza Fiume, n.
4 - Sassari, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
attore
contro
con sede in Sassari, V.le Italia 52, p.i. in persona del legale CP_3 P.IVA_2
rappresentante Sig. , nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_4 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti a in calce al presente atto, nonché alla memoria di costituzione nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo r.g.n. 2028/2019 e per sequestro conservativo r.g.n. 3452/2020, tutte depositate anche separatamente nel fascicolo telematico, dall'avv.
Andrea Giordo, elettivamente in Sassari, Via Risorgimento n. 21, presso lo studio del medesimo;
convenuta pagina 1 di 6 la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attore, come da atto introduttivo del 23.02.2021; nell'interesse della convenuta,
come da comparsa di costituzione del 18.05.2021 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_1
esponendo: CP_3
- di essere tra i proprietari di un edificio situato in Alghero Via delle Nazioni Unite n. 81/Via Kennedy
n.70;
- che nei piani interrati dell'edificio si sono manifestate infiltrazioni;
- di aver comunicato alla ditta costruttrice la circostanza, chiedendo l'immediato CP_3
ripristino, ritenendo sulla base di consulenza di parte che la causa sia dovuta all'utilizzo di materiali inadeguati e/o all'impiego di mano d'opera non specializzata;
- che la avvalendosi della ditta FER. nel maggio 2017, ha eseguito CP_3 Controparte_5
un primo intervento riguardante il rifacimento della pavimentazione del piano pilotis e dei parcheggi prospicienti via Kennedy;
- che tale intervento non è stato risolutivo;
- che è stato promosso procedimento per ATP con perizia dell'ing. , che ha accertato Persona_1
che “le infiltrazioni d'acqua riscontrate nello stabile sono da imputare a una scorretta
impermeabilizzazione dello stabile. Le spese riscontrate per il ripristino dei luoghi ammontano a €.
93.458,78”;
- che l'importo indicato non è, tuttavia, congruo per i lavori da eseguirsi essendo necessari ulteriori €
30.000,00 circa, per la messa in sicurezza dell'armatura dello scavo;
pagina 2 di 6 - che la società costruttrice ha continuato a rimanere inadempiente, rifiutandosi di portare a termine i necessari lavori di ripristino dello stabile;
- che, a seguito di alcune operazioni societarie della il ha ottenuto dall'intestato CP_3 CP_1
Tribunale sequestro conservativo sugli immobili della società (ordinanza del 21.01.2021);
- che sono dovute altresì spese per €. 8.900,80.
Ha concluso chiedendo accertare la responsabilità della per i vizi e/o difetti dello CP_6
stabile, con condanna alla rimozione dei vizi, così come accertati in C.T.U., nonché al ripristino dello stato dei luoghi o, alternativamente, a corrispondere la somma necessaria nella misura che sarà
accertata in corso di causa e al rimborso delle spese sostenute dal per i precedenti giudizi, CP_1
per la somma complessiva di €. 8.900,80. Con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio contestando quanto allegato da parte attrice. Ha CP_3
dedotto già in sede di ATP:
- di non aver edificato direttamente il fabbricato, ma di aver appaltato la costruzione sia alla con sede in Sassari, Via Bogino 23/e, sia ad altre imprese;
CP_7
- di aver consegnato ai condomini una “polizza decennale postuma” a garanzia di eventuali vizi della costruzione”;
- che i lavori effettuati nel maggio del 2017 tramite l'intervento della Fer. Controparte_5
sul piano pilotis, non rappresentano un riconoscimento dei vizi, bensì un mero atto di
[...]
cortesia nei confronti di alcuni condomini;
- che la persistenza delle infiltrazioni è dovuta ai numerosi interventi che hanno interessato le vie ed i marciapiedi che delimitano l'isolato di cui il fabbricato fa parte e nella cattiva manutenzione del;
CP_1
- che i presunti vizi si sarebbero manifestati (per espressa dichiarazione del condominio e del proprio consulente di parte) nei primi mesi del 2012, con la conseguenza che parte attrice,
non potendosi avvantaggiare della propria inerzia (conferendo l'incarico all'ing. solo Per_2
pagina 3 di 6 nel 2016) sarebbe incorsa nella decadenza dall'azione;
- di contestare gli importi indicati nella CTU e di quelli ulteriormente richiesti, in particolare ha lamentato la carenza della perizia nella parte in cui non avrebbe sufficientemente indagato l'incidenza di fattori naturali, perdite di condotta pubblica, esistenza di colture nei pressi,
esistenza di infiltrazioni proveniente dai fabbricati adiacenti.
Ha richiamato inoltre la polizza della insistendo affinché il Condominio si avvalga CP_3
della copertura assicurativa, denunciando i gravi difetti costruttivi da cui ritiene di essere danneggiato e chiedendo alla società di assicurazione il relativo risarcimento.
Ha concluso chiedendo dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto e della relativa azione proposta dal attore;
in ogni caso rigettare le domande proposte, CP_1
assolvendo la da ogni avversa pretesa;
per l'effetto disporre la cancellazione CP_3
del sequestro conservativo autorizzato col provvedimento R.G.N. 3452/2020 in data
21/01/2021, trascritto in data 09/02/2021. Con vittoria di spese.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali, acquisizione del fascicolo ATP,
integrazione di CTU sul seguente quesito: “integrando la voce di cui alla Controparte_8
perizia già depositata in sede di ATP, descriva il CTU le varie fasi di intervento per
procedere all'armatura dello scavo necessario per il ripristino e la risoluzione delle
infiltrazione per cui è causa, specificando il tipo di materiali d impiegarsi, il
dimensionamento e le modalità operative, nonché i relativi costi parziali e totali”. Esaurita
l'istruttoria, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Le domande dell'attore sono fondate e devono essere accolte per le ragioni che seguono.
E' pacifica la presenza di infiltrazioni come si evince anche dalle fotografie inserite nella consulenza esperita in sede di ATP, la quale ha accertato, nel contraddittorio tra tutte le parti,
che esse sono dovute alla mancata impermeabilizzazione dell'edificio in sede di costruzione pagina 4 di 6 da parte della Il Tribunale ritiene che non vi sono elementi per discostarsi da CP_9
tali risultanze, nemmeno alla luce delle osservazioni fatte dal CTP geom. , in quanto – CP_10
come peraltro già sommariamente indicato nell'ordinanza del 11.09.2024 – trattasi di mere ipotesi non verificate in giudizio e che, comunque, spetta alla parte indagare, dovendo la ricerca riguardare tutti gli enti pubblici e le società o i singoli privati che abbiano svolto opere – per i motivi più disparati - idriche, installazione di centraline elettriche, rifacimento del manto stradale, nuove costruzioni e simili - nella zona ove si trova l'edificio, non essendovi nemmeno una indicazione di massima sul periodo in cui ricercare l'eventuale guasto. Peraltro, la circostanza, dedotta da parte convenuta che molti edifici in Alghero
presentano le medesime problematiche, costituisce elemento che corrobora la conclusione che si tratta di un problema di umidità di tutto il terreno e di costruzioni realizzate senza le dovute indagini tecniche e senza la necessaria impermeabilizzazione, e non di cause provenienti da edifici contigui o perdite di condotte.
Non hanno pregio nemmeno le eccezioni relative al mancato rispetto dei termini per il deposito della CTU, non essendo derivato un danno per la parte, che ha partecipato al contraddittorio sia nel giudizio di ATP che in quello di merito, facendo valere le proprie osservazioni, e nemmeno quella relativa alla presunta decadenza dall'azione di vizi per la ragione che il relativo termine non può decorrere dall'anno 2012, bensì deve decorrere dalla data di comunicazione della perizia ovvero dalla primavera del 2018, quando il CP_1
ha avuto effettiva contezza dell'entità dei danni subiti e delle opere necessarie per il ripristino. Deve, inoltre, aderirsi alla correzione della quantificazione dell'importo dovuto da per i lavori da eseguire, calcolato a seguito di integrazione di CTU cui parte CP_3
convenuta ha partecipato, in €. 73.948,36. Quanto ai costi relativi ai precedenti giudizi, si rileva che l'importo di €. 8.900,80 risulta documentato. Quanto, da ultimo, alla lamentata mancata attivazione della polizza, si rileva che non vi è domanda specifica sul punto e che, pagina 5 di 6 pertanto, tale circostanza non può riflettersi in un profilo di inammissibilità o improcedibilità
del giudizio.
A tale stregua, le domande dell'attore devono essere integralmente accolte, con l'ulteriore conseguenza del rigetto della domanda di parte convenuta di revoca del sequestro in essere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. vigente, (valore indeterminato complessità bassa), parametri minimi, e le spese di integrazione della CTU
devono essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta la responsabilità della società per i vizi e difetti dello stabile, e per CP_3
l'effetto la condanna alla rimozione dei vizi, così come accertati in C.T.U., nonché al ripristino dello stato dei luoghi o, alternativamente, a corrispondere la somma necessaria nella misura di €. 73.948,36;
- condanna la al rimborso delle spese sostenute da per CP_6 Controparte_1
i precedenti giudizi, per la somma complessiva di €. 8.900,80;
- rigetta le eccezioni e la domanda di revoca del sequestro avanzata da parte convenuta;
- condanna alla rifusione a delle spese di lite che liquida CP_3 Controparte_1
in complessivi €. 4.380,00, oltre a rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa oltre a oneri di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_3
Così deciso in Sassari, in data 28.07.2025
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 6 di 6