Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/06/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1625/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1625/24 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Fiano Romano RM, Via Guido C.F._1
Rossa n. 20, presso lo studio dell'Avv. Mattia Gianfelice che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso
E da
, nato a [...] il [...] (C. F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma (RM), in Via Cicerone 28, presso lo studio dell'Avv.
Claudia Lugli che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Marsciano (PG) in data 24/09/2005, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 19, parte II, serie A, anno 2005), optando per il regime di separazione dei beni.
1
il 18.03.2007, ed il 7.10.2013 e che il matrimonio non ha avuto
[...] Parte_3
effetti felici.
Con sentenza n. 218/2024 depositata il 29.11.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Fiano Romano (RM), alla via Antonio Gramsci n. 51 int. 3, viene assegnata alla Sig.ra con tutti i mobili che la arredano, Parte_1
sino al compimento di anni 19 della figlia minore . Pt_3
3. I figli saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione alternata settimanale presso le dimore dei Sig.ri e entrambe in Fiano Pt_1 Pt_2
Romano (RM). I genitori, nella gestione dell'affidamento, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei medesimi, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni delle minori, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
4. I coniugi concordano le seguenti modalità di visita: il Sig. potrà tenere Pt_2
con sé i figli, dalle ore 18.30 alle ore 21.30, per due volte alla settimana, nelle giornate del martedì e del giovedì, nella settimana in cui gli stessi sono affidati alla madre. La
Sig.ra potrà tenere con sé i figli, dalle ore 18.30 alle ore 21.30, per due volte alla Pt_1
settimana, nelle giornate del martedì e del giovedì, nella settimana in cui gli stessi sono affidati al padre.
I coniugi concordano che i fine settimana siano trascorsi dai figli con il genitore settimanalmente affidatario.
I genitori provvederanno, in linea con l'alternanza sopra descritta, ad andare a prendere i figli presso l'abitazione del padre o della madre e riportarli nell'orario stabilito.
Durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche, ovvero da giugno a settembre, i minori trascorreranno con il padre e con la madre, alternativamente nei
2 diversi anni, un periodo, anche non continuativo, di 15 (quindici) giorni da concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il periodo dal 22 dicembre al 30 dicembre (compresi) e con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al
6 gennaio (compresi). Per le festività Pasquali, ad anni alterni, i minori potranno trascorrere la Domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i figli, così come la Festa della mamma e del papà; per quanto riguarda il compleanno dei figli, ad anni alterni i minori trascorreranno il pomeriggio con un genitore e la sera con l'altro, previo accordo da fissarsi almeno 5 giorni prima. Il tutto salvo diverso e/o migliore accordo delle parti, che potranno modificare giorni ed orari di comune accordo, in ragione delle superiori esigenze delle minori e dei turni lavorativi dei genitori;
5. Il padre, nonostante il regime alternato, corrisponderà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma complessiva di Euro 200,00 (duecento/00) mensili, pari ad euro 100,00 mensili per ciascun figlio, importo che verrà corrisposto entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Al raggiungimento della maggiore età dei figli, se non ancora autosufficienti, il padre verserà direttamente l'assegno agli stessi presso un conto corrente dedicato e sempre a mezzo bonifico bancario. Le somme che il sig. andrà a corrispondere a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento dei figli saranno rivalutate automaticamente ed annualmente, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, nella misura del 100% delle variazioni accertate dall'indice Istat corrente. I coniugi, inoltre, concorrono in ragione del 50%, alle spese straordinarie, che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei figli. Sulle modalità di anticipazione e rimborso e sulla tipologia di spesa (ordinaria o straordinaria) si rimanda al “protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi” sottoscritto a Rieti, allegato al presente ricorso e che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare, intendendosi per qui integralmente ripetuto e trascritto.
6. Le parti concordano che l'assegno unico familiare e/o ogni altra provvidenza economica sostituenda e/o assimilata sia integralmente percepito dalla madre, rinunciando espressamente il sig. , con il presente atto, al 50% Parte_2 dell'emolumento suddetto e/o di altro eventualmente assimilato e/o sostituito;
7. I coniugi non prevedono tra loro contributi al mantenimento essendo economicamente indipendenti ed avendo optato per un regime di affidamento alternato, ad eccezione di
3 un contributo una tantum pari a complessivi €. 10.000,00 (diecimila,00) che verrà versato, a sistemazione e definizione di tutti i rapporti economici e/o patrimoniali tra le parti, dal sig. alla Sig.ra in cinque tranche nel seguente modo: la prima Pt_2 Pt_1
alla firma del presente ricorso, le restanti quattro a scadenza bimestrale a decorrere dalla data di pagamento della prima rata.
8. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza e/o di recapito telefonico nonché a comunicarsi il luogo ove i minori trascorreranno le vacanze. Ogni genitore si farà carico del costo delle spese per le vacanze ed i soggiorni che i figli trascorreranno con il medesimo.
Entrambi i genitori si impegnano ad agevolare i contatti telefonici con i figli, anche concordando una finestra di disponibilità che permetta il dialogo genitori-figli senza mettere in difficoltà l'altro coniuge.
9. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dell'altrui passaporto e/ o altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n.
28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 218/2024 depositata il 29.11.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970
n. 898, per l'accoglimento della domanda.
4 Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e nel Comune di Marsciano (PG) in data 24/09/2005,
[...] Parte_2
trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_4
[...]
(atto n. 19, parte II, serie A anno 2005);
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 26 giugno 2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5