Sentenza 26 settembre 2019
Massime • 2
In caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 20 e 33 cod. pen. mil. pace, a militare rivestito di un grado o appartenente ad una classe superiore all'ultima che abbia riportato condanna per taluno dei delitti previsti dagli artt. 476 e 493 cod. pen., non si configura un'ipotesi di violazione del principio del "ne bis in idem" qualora al predetto sia stata irrogata altresì la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, atteso che la suddetta pena non comporta di per sé la cessazione dal servizio, che può essere disposta soltanto dall'autorità amministrativa all'esito del procedimento disciplinare incardinato sul fondamento dell'adozione della rimozione medesima. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ad ogni modo, nessuna duplicazione sanzionatoria potrebbe mai ravvisarsi tra la rimozione e la sospensione dal servizio, in quanto disposte all'esito di procedimenti complementari, diretti al soddisfacimento di finalità giuridiche e sociali differenti e sottoposte a regole applicative distinte, in specie con riguardo alla valutazione della gravità del fatto, che costituisce oggetto di apprezzamento in concreto nell'ambito del procedimento disciplinare, mentre, nel procedimento penale, la rimozione consegue "ex lege" alla condanna).
In tema di incidente d'esecuzione promosso dal pubblico ministero al fine di ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 183 disp. att. cod. proc. pen., di una pena accessoria predeterminata per legge, conseguente di diritto alla condanna, su cui non si sia provveduto in sentenza, non danno luogo a rinuncia all'originaria domanda le difformi conclusioni che il pubblico ministero abbia rassegnato in udienza, dovendo la rinuncia essere espressa con modalità formali che la identifichino come tale, senza che possa inferirsi da semplici fatti concludenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2019, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2019 |
Testo completo
02 969-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.2696/2019 Monica Boni CC - 26/9/2019 Gaetano Di Giuro Raffaello Magi R.G.N. 15806/19 Antonio Minchella Relatore - Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON IN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Corte di appello di Lecce in data 18/3/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 18/3/2019, la Corte di appello di Lecce, in qualità di giudice dell'esecuzione, applicò, nei confronti di IN ON, maresciallo capo in servizio nell'Arma dei Carabinieri, la sanzione militare accessoria della rimozione, disponendo l'annotazione dell'ordinanza sull'originale della sentenza della Corte di appello di Lecce in data 1/3/2017, irrevocabile il 13/9/2017, con la quale egli era stato, in precedenza, condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per concorso nei reati di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e di porto illegale di armi. Secondo l'assunto della Corte pugliese, infatti, l'art. 33, comma 2, cod. pen. mil. pace prevede che la condanna pronunciata contro un militare in servizio per uno dei delitti di cui agli artt. 476 e 493 cod. pen. comporta, oltre alle pene accessorie comuni, anche la pena militare accessoria della rimozione, la quale, secondo tale ricostruzione, deve essere obbligatoriamente applicata. Ciò alla luce ch dell'art. 20 cod. pen. mil. pace, secondo cui tali sanzioni accessorie "conseguono di diritto alla condanna", nonché dell'art. 183 disp. att. cod. proc. pen., a mente del quale "quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna".
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso ON per mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco Castiello, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso prospetta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 183 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui "quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne chiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna". Nel caso di specie, infatti, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, pur avendo chiesto l'applicazione della rimozione al Giudice dell'esecuzione, avrebbe nondimeno concluso, all'udienza del 23/1/2019, dopo aver preso atto delle memorie depositate nell'interesse dell'interessato, sollecitando il rigetto della propria iniziale richiesta. Pertanto, il Collegio pugliese avrebbe dovuto considerare ormai venuto meno l'interesse della Parte pubblica all'applicazione della pena accessoria originariamente invocata;
e, quindi, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta del procedimento istaurato o, quantomeno, l'improcedibilità sopravvenuta del medesimo.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 1371 del codice dell'ordinamento militare (di seguito c.o.m.), nonché la mancanza della motivazione in relazione alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem. Secondo l'art. 1371 c.o.n., "un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie". Pertanto, il maresciallo ON non avrebbe potuto essere sanzionato con la rimozione, essendogli già stata inflitta la sanzione di stato della sospensione disciplinare dall'impiego per 2 mesi. L'ordinanza impugnata avrebbe omesso ogni motivazione sul punto, ritenendo che la doglianza fosse "afferente alla successiva fase dell'adozione del provvedimento di perdita del grado senza giudizio disciplinare". Inoltre, la decisione sarebbe illogica e contraddittoria, atteso che il Comando interregionale dei Carabinieri "Ogaden" non avrebbe dovuto richiedere alla Procura generale territoriale l'applicazione di una ulteriore sanzione accessoria, essendo a conoscenza del fatto che era già stata emessa la sanzione di stato. 2 & ell本 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della inosservanza o erronea applicazione dell'art. 1392 c.o.m.,nonché della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta intempestività della richiesta formulata alla Procura generale territoriale, avendo l'Amministrazione cui faceva capo il maresciallo ON manifestato, già in data 18/4/2018, la volontà di non procedere all'avvio di alcun procedimento amministrativo, secondo quanto comunicato dal Capo di Stato maggiore, colonello Domenico Punzi;
tanto è vero che il Comando dei Carabinieri avrebbe fatto inutilmente decorrere il termine di 90 giorni entro cui l'eventuale procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere intrapreso. Sul punto, il Collegio di secondo grado avrebbe ritenuto che la questione avrebbe dovuto essere posta nella fase successiva dell'applicazione della sanzione accessoria, senza però motivare il percorso logico-giuridico seguito per giungere a tale conclusione.
2.4. Con un quarto motivo (peraltro non formalmente numerato e, tuttavia, concettualmente autonomo dal terzo motivo), la Difesa ripropone la questione di costituzionalità dell'art. 33, comma 2, cod. pen. mil. pace già dedotta nel corso dell'incidente di esecuzione. Si premette che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 268/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 866, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 sul presupposto che esso contemplasse un'ipotesi di estinzione automatica del rapporto di lavoro a seguito di condanna penale, senza previo giudizio disciplinare, in contrasto con il principio generale posto dall'art. 9, legge 7 febbraio 1990, n. 19, rispetto al quale la stessa Consulta aveva affermato, con sentenza n. 363 del 1996, la "illegittimità della destituzione di diritto", sottolineando "la necessità che si svolga il procedimento disciplinare al fine di assicurare l'indispensabile gradualità sanzionatoria, riconducendo alla loro sede naturale le relative valutazioni". Ciò in quanto l'automatismo del citato art. 866 si poneva, secondo la Corte costituzionale, in contrasto frontale sia con l'art. 3 Cost., equiparando situazioni affatto diverse, sia con il principio di proporzionalità di cui all'art. 5 Trattato UE, che vincola il legislatore interno in forza dell'art. 117, comma primo, Cost. e che impone che la determinazione sanzionatoria corrisponda ai requisiti della necessarietà, adeguatezza, proporzionalità in senso stretto, sia, infine, con il canone di buon andamento della Pubblica amministrazione e di quello secondo cui "l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica". In definitiva, l'estinzione del rapporto di lavoro, nel caso di condanna per delitto non colposo comportante la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, potrebbe essere pronunciata solo a seguito di un provvedimento disciplinare nel rispetto delle garanzie del diritto di Difesa, restando escluso 3 гов сел l'automatismo decadenziale. Dovendo la sanzione disciplinare essere graduata, di regola, nell'ambito dell'autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto, e non potendo pertanto costituire l'effetto automatico e incondizionato di una condanna penale (sentenze n. 234 del 2015, n. 2 del 1999, n. 363 del 1996, n. 220 del 1995, n. 197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 158 del 1990, n. 971 del 1988 e n. 270 del 1986), neppure quando si tratti di rapporto di servizio del personale militare (sentenze n. 363 del 1996 e n. 126 del 1995). Inoltre, la Difesa sottolinea che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, "le presunzioni assolute specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit, con la conseguenza che "l'irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (ex multis, sentenze n. 185 del 2015, nn. 232 e 213 del 2013, n. 182 e n. 164 del 2011 e n. 265 e 139 del 2010). (...) Dunque, a causa dell'ampiezza dei presupposti a cui viene collegata l'automatica cessazione dal servizio, le disposizioni impugnate non possono validamente fondare, in tutti i casi in esse ricompresi, una presunzione assoluta di inidoneità o indegnità morale o, tanto meno, di pericolosità dell'interessato, tale da giustificare una sanzione disciplinare così grave come la perdita del grado con conseguente cessazione dal servizio. L'automatica interruzione del rapporto di impiego è, infatti, suscettibile di essere applicata a una troppo ampia generalità di casi, rispetto ai quali è agevole formulare ipotesi in cui essa non rappresenta una misura proporzionata n'spetto allo scopo perseguito. Di qui, l'irragionevolezza delle disposizione oggetto di giudizio, e la conseguente violazione dell'art. 3 Cost. sotto questo profilo". In definitiva, l'automatismo decadenziale previsto dall'art. 33, comma 2, cod. pen. mil. pace risulterebbe macroscopicamente irragionevole in quanto violerebbe i canoni di eguaglianza, di ragionevolezza, di proporzionalità e di buon andamento della pubblica amministrazione, producendo una estinzione indiscriminata del rapporto di lavoro sulla base di una presunzione assoluta, fondata su una generalizzazione che contrasterebbe con i principi di proporzionalità della sanzione e di uguaglianza, sottoponendo a una disciplina identica situazione differenti, in spregio dell'art. 3 Cost... 3. In data 22/7/2019, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4 لال شهور CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di ricorso, con il quale la Difesa prospetta la sopravvenuta carenza di interesse da parte del Pubblico ministero, il quale aveva concluso, all'esito dell'udienza del procedimento di esecuzione, in senso difforme rispetto alla sua originaria richiesta, da cui detto procedimento era scaturito, rileva il Collegio che la pur suggestiva tesi difensiva è infondata. Infatti, una volta esercitato lo ius instandi e una volta investito, dunque, il giudice del relativo incidente, la parte, sia pubblica che privata, può impedire un pronunciamento di merito soltanto attraverso la rinuncia alla domanda originaria, in assenza della quale essa conserva, quantomeno da un punto di vista formale, un interesse alla relativa decisione. Detta rinuncia, tuttavia, non può ricavarsi da fatti concludenti, ma deve essere espressa con modalità formali che la rendano riconoscibile come tale (similmente, nell'ipotesi affine, anche se diversa, della rinuncia all'impugnazione, si vedano, ex multis, Sez. 1, n. 4512 del 21/1/2011, Buonaiuto, Rv. 249496; Sez. 3, n. 1591 del 29/10/2009, dep. 2010, Calbejan, Rv. 245754, secondo cui la rinuncia all'impugnazione è atto formale che non ammette equipollenti, sicché non danno luogo a rinuncia le conclusioni di udienza con cui il pubblico ministero chieda la conferma della sentenza di condanna di primo grado, gravata da un appello del suo ufficio in relazione alla quantificazione della pena). E del resto è appena il caso di rilevare come nel caso in cui il procedimento di esecuzione abbia tratto l'avvio da una richiesta del pubblico ministero, anche la pronuncia favorevole alla parte privata possa certamente corrispondere a un generale interesse alla corretta applicazione del diritto da parte dello stesso pubblico ministero, sicché le conclusioni rassegnate dalla parte pubblica in termini difformi dall'originaria richiesta non esprimono necessariamente il significato concludente di un venir meno dell'interesse, per l'istante, a una pronuncia sull'oggetto della questione originariamente dedotta. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza del primo motivo di doglianza.
3. Venendo, quindi, al secondo motivo di censura, con cui il ricorso lamenta la violazione del principio del ne bis in idem, per essere stata disposta la rimozione nonostante che ON fosse già stato sottoposto alla sanzione di stato della sospensione disciplinare dall'impiego per 2 mesi, le argomentazioni difensive paiono, anche in questo caso, infondate. Sotto un primo profilo, va ricordato che l'art. 29 del codice penale militare di pace prevede che la condanna, pronunciata contro militari "rivestiti di un grado appartenenti a una classe superiore all'ultima", alla reclusione militare "inflitta per durata superiore a tre anni" e che l'art. 33 dello stesso codice stabilisce che la condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per uno dei delitti previsti dalla legge penale comune, comporta, oltre alle pene accessorie 5 лоб сел comuni, la pena militare accessoria della rimozione se "trattasi di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 e 493 del codice penale"; sanzioni accessorie che, in base all'art. 20 cod. pen. mil. pace, "conseguono di diritto alla condanna". Inoltre, "quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata”, l'art. 183 disp. att. cod. proc. pen. statuisce che "il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna". Pertanto, non appare discutibile che, nel caso di specie, la applicazione della pena accessoria della rimozione fosse obbligatoria (cfr. Sez. 1, n. 30245 del 25/1/2016, Cavalieri, Rv. 268054; Sez. 1, n. 34368 del 15/7/2009, Di Castro, Rv. 244818). Nondimeno, la Difesa prospetta, come detto, una violazione del divieto di bis in idem;
deduzione che, tuttavia, si connota, per come formulata, in termini generici e non autosufficienti. Secondo quanto esplicitato in ricorso, infatti, ON sarebbe stato sottoposto alla sanzione di stato della sospensione disciplinare dall'impiego per 2 mesi. Null'altro, tuttavia, emerge dalla lettura del provvedimento, né da quella dello stesso ricorso, i quali, in assenza di specifiche allegazioni da parte del ricorrente, costituiscono gli unici atti accessibili alla cognizione del Giudice di legittimità. Ne consegue che, nel caso qui esaminato, non è dato conoscere la tipologia della sanzione, se cautelare o definitiva, né i fatti in relazione ai quali essa era stata applicata, sicché non è possibile verificare, nel caso in esame, se fosse configurabile alcuna sovrapposizione tra le due sanzioni e, corrispondentemente, alcuna duplicazione dell'intervento punitivo. Sotto altro profilo, va, in ogni caso, posto in luce che l'eventuale violazione del ne bis in idem potrebbe, in ipotesi, venire in rilievo, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, tra la sanzione disciplinare asseritamente applicata (della sospensione disciplinare dall'impiego per 2 mesi) e la sanzione che, eventualmente, dovesse essere disposta all'esito della procedura disciplinare incardinata a partire dalla adozione della pena accessoria della rimozione, la quale, di per sé, non incide sul rapporto di impiego. In proposito, va, infatti, osservato che il codice penale militare di pace prevede, nell'ambito delle pene militari accessorie, la degradazione e la rimozione, rispettivamente agli artt. 28 e 29. Entrambe le misure hanno carattere perpetuo;
ma mentre la degradazione si applica a tutti i militari e priva, radicalmente, il condannato della qualità di militare, la rimozione colpisce, invece, soltanto quelli rivestiti di un grado, e comunque "appartenenti a una classe superiore all'ultima" e fa discendere il militare condannato "alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe". Dunque, la pena accessoria della rimozione, di per sé, non comporta la cessazione dal servizio, la quale è disposta dall'autorità amministrativa, con un 6 сел provvedimento emesso all'esito del procedimento amministrativo (cfr. Corte cost., sent. n. 363 del 30/10/1996 e n. 268 del 19/10/2016, sulle quali v. infra §§ 5.1 e 5.2). In ultimo, va, in ogni caso, evidenziato che nessuna duplicazione sanzionatoria potrebbe in ogni caso ravvisarsi tra la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e la pena accessoria della rimozione, venendo esse disposte all'esito di procedure complementari, dirette al soddisfacimento di finalità giuridiche e sociali differenti, sottoposte a regole applicative del tutto distinte, in specie per quanto concerne la valutazione della gravità del fatto, oggetto di apprezzamento in concreto nell'ambito del procedimento disciplinare. Anche il secondo motivo di censura deve, dunque, essere rigettato.
4. Quanto, infine, al terzo motivo di doglianza, il ricorso prospetta, innanzitutto, una violazione dell'art. 1392 c.o.m., per avere l'Amministrazione cui faceva capo il maresciallo ON fatto inutilmente decorrere i termini di 90 giorni per intraprendere l'eventuale procedimento disciplinare, investendo tardivamente la Procura generale dell'avvio dell'incidente di esecuzione. Rileva, sul punto, il Collegio che non appare affatto pertinente, nel caso qui esaminato, il richiamo all'art. 1392 c.o.m., a mente del quale "il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la manifestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione". Invero, tale disposizione concerne, all'evidenza, unicamente le regole e in particolare quelle attinenti ai termini della sua celebrazione del procedimento - disciplinare e non certo quelle dell'autonomo procedimento di esecuzione volto alla obbligatoria applicazione di una pena accessoria non disposta in sede di cognizione, rispetto al quale non vi è alcuna necessaria pregiudizialità del procedimento amministrativo. Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza della relativa prospettazione.
5. Quanto, infine, alla prospettata questione di legittimità costituzionale, il ricorrente deduce che l'art. 33 cod. pen. mil. pace violerebbe i principi costituzionali di ragionevolezza, di proporzionalità e di buon andamento della pubblica amministrazione in relazione all'effetto estintivo del rapporto di lavoro che discenderebbe da tale disposizione per effetto della rimozione. Una questione, quella della legittimità costituzionale delle norme che prevedono la pena accessoria della rimozione quale conseguenza della condanna penale, indipendentemente dal concreto apprezzamento dell'entità nell'accadimento, che, in passato, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto сем 7 manifestamente infondata, con riferimento all'art. 230 cod. pen. mil. pace, in considerazione delle preminenti esigenze della vita militare (Sez. 1, n. 8106 de! 16/6/1986, Di Vita, Rv. 173539; negli stessi termini, nella giurisprudenza più recente, Sez. 1, n. 30245 del 25/1/2016, Cavalieri, citata, in motivazione), ma che merita di essere valutata anche alla luce della giurisprudenza costituzionale più recente, sia pure per pervenire, come si dirà, a ritenere manifestamente infondate anche le odierne prospettazioni difensive.
5.1. Si è già osservato (v. supra § 3) che la rimozione, prevista dall'art. 29 cod. pen. mil. pace, è una pena accessoria di carattere perpetuo che colpisce i militari rivestiti di un grado, e comunque "appartenenti a una classe superiore all'ultima", facendoli discendere "alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe"; di tal che detta sanzione, di per sé, non comporta la cessazione dal servizio, la quale è disposta dall'autorità amministrativa. Originariamente, la disciplina della cessazione dal servizio continuativo per la perdita del grado era contenuta, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica da altri atti normativi, nell'art. 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e, per l'Arma dei Carabinieri, nell'art. 12, lett. f), e nell'art. 34, n. 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (recante "Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri"), che la individuavano quale conseguenza della condanna, passata in giudicato, nei casi in cui la legge penale militare prevedeva la pena accessoria della rimozione. Mentre l'art. 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dettata per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, era stata abrogata dall'art. 9, comma 1, legge 7 febbraio 1990, n. 19, che aveva espunto dall'ordinamento la destituzione di diritto del pubblico dipendente in seguito a condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione di legge (cfr. Corte costituzionale, ordinanze nn. 403 del 1992, 113 del 1991 e 130 del 1990), gli artt. 12, lett. f) e 34, n. 7, della citata legge erano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., con sentenza n. 363 del 17/10/1996, nella parte in cui non prevedevano l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione, configurando, conseguentemente, l'illegittimità della destituzione di diritto. E ciò per la necessità che di assicurare l'indispensabile gradualità sanzionatoria, riconducendo alla loro sede naturale, quella, appunto, del procedimento disciplinare, le relative valutazioni, così come previsto per i militari non appartenenti all'Arma dei Carabinieri, con ulteriore lesione del buon andamento dell'amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali (cfr. sentenza n. 126 del 1995). Sempre con la sentenza n. 363/1996, la Corte costituzionale aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta con riferimento 8 сем all'art. 33 cod. pen. mil. pace in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.. Nel frangente, la Consulta rilevò che la rimozione prevista dall'art. 33 cod. pen. mil. pace era una pena militare accessoria, irrogata dall'autorità giudiziaria e non dalla pubblica amministrazione, chiamata ad adottare le misure disciplinari amministrative della perdita del grado e di cessazione dal servizio, senza alcun automatismo del relativo provvedimento, che sarebbe stato, comunque, attenuato dagli artt. 4 e 8 della legge n. 19 del 1990, che consentono al giudice penale di applicare la sospensione condizionale della pena, estesa anche a quella accessoria. Laddove la disciplina sulla destituzione dei pubblici dipendenti, di cui all'art. 9 della legge n. 19 del 1990, era, invece, estranea all'applicazione delle pene accessorie, anche di carattere interdittivo (ordinanze nn. 201 e 137 del 1994, e sentenza n. 197 del 1993, di cui v., in particolare, il n. 4 del Considerato in diritto).
5.2. Successivamente, la legge 18 ottobre 1961, n. 1168 è stata abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 493, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il "codice dell'ordinamento militare", che all'art. 923, rubricato "cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego", prevede, al comma 1, lett. i), che il rapporto di impiego del militare cessi a seguito della "perdita del grado". Quest'ultima, a sua volta, consegue, secondo quanto stabilito dall'art. 866 c.o.m., comma 1, alla condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per un reato militare o per un delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'art. 19, comma primo, nn. 2) e 6), cod. pen.. Come ricordato dalla Difesa di ON, anche tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta, che con sentenza n. 268 del 19/10/2016 ha sanzionato la mancata previsione del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici (ponendosi in continuità con i principi già affermati con la sentenza n. 971 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità della destituzione di diritto prevista dall'art. 85, lett. a), d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato" e con le sentenze n. 40 del 1990, n. 415, n. 104 e n. 16 del 1991, n. 134 del 1992, n. 197 del 1993 e n. 363 del 1996; nonché, più in generale, con il principio secondo cui l'art. 3 Cost. impone una gradualità sanzionatoria che assicuri adeguatezza tra illecito e irroganda sanzione, con conseguente divieto di applicare sanzioni rigide, cfr. sentenza n. 270 del 1986). Con la sentenza n. 268 del 2016, peraltro, la Consulta ha ribadito che la rimozione è una pena accessoria militare, conseguente alla commissione di un reato militare o comune, la quale, dunque, viene applicata in modo automatico, in conseguenza della definitività della sentenza che le applica. 9 цв сел Diversamente da quanto dedotto dalla Difesa del ricorrente, tale disciplina, coerentemente con il significato di tale pronuncia, non configura, in sé, alcun vulnus rispetto al principio di proporzione tra misure e fatti concreti cui conseguono, né al principio di uguaglianza, per il fatto di equiparare situazioni differenti. Ciò in quanto, una volta riconosciuta la possibilità di espletare, pur dinnanzi a una condanna penale che abbia comportato l'applicazione della rimozione, il procedimento disciplinare, attraverso cui verificare la reale gravità della violazione e, pertanto, la proporzionalità e l'adeguatezza del relativo intervento sanzionatorio, consente di escludere quell'automatismo decadenziale che è stato denunciato come costituzionalmente illegittimo nel ricorso. Un automatismo che, proprio per effetto della pronuncia della Consulta, integralmente riprodotta nel ricorso, deve ora pacificamente escludersi. Tanto più che la rimozione non configura una situazione di cessazione del rapporto di impiego o di servizio, tale da giustificare, secondo quanto precisato dalla sentenza in esame, la previsione di un siffatto l'automatismo (si pensi al caso della interdizione perpetua di cui all'art. 28, secondo comma, cod. pen. o all'estinzione del rapporto di impiego prevista dall'art. 32-quinquies cod. pen.).
5.3. In ultimo, è appena il caso di osservare, proprio alla luce delle considerazioni da ultimo svolte, che la questione di legittimità costituzionale dedotta dalla Difesa non sarebbe nemmeno rilevante, tenuto conto che la pena accessoria della rimozione prevista dall'art. 33 cod. pen. mil. pace, non comporta, per le ragioni diffusamente indicate, la cessazione dal servizio del militare, la quale, appunto, consegue all'eventuale sanzione della perdita del grado, conseguente all'adozione del relativo provvedimento amministrativo all'esito all'apposito procedimento disciplinare.
6. Pertanto, dato atto dell'irrilevanza e della manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art 33 cod. pen. mi. pace, il ricorso deve essere conclusivamente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 26/9/2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Carlo Renoldi Monica Boni шой DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 GEN 2020 IL CANCELLIERE Stefania P LA