Sentenza 15 luglio 2009
Massime • 1
La sanzione accessoria della rimozione del grado prevista obbligatoriamente in caso di condanna per il delitto di furto militare dall'art. 230, comma terzo, c.p.m.p. trova applicazione anche in caso di tentativo, essendo identiche, in tale ipotesi, le esigenze tutelate dalla norma sanzionatoria.
Commentario • 1
- 1. Abbreviato e perizia psichiatrica (Cass. 52637/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2009, n. 34368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34368 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/07/2009
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2302
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 016486/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE MILITARE d'APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
1) DI RO AB N. IL 05/01/1968;
avverso SENTENZA del 15/01/2009 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Gentile Francesco che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La Corte:
OSSERVA
1. Con sentenza del dì 8 novembre 2007 il Tribunale militare di Roma condannava il m.llo del corpo militare C.R.I. Di AS FA alla pena di un mese di reclusione militare, sanzione poi sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, perché riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto militare aggravato in danno di un commilitone (art. 56 c.p., art. 230 c.p.m.p., comma 1, art. 46 c.p.m.p. e art. 47 c.p.m.p., n. 2).
Avverso detta sentenza proponeva gravame di merito il P.M., il quale lamentava, per un verso, la mancata irrogazione della pena accessoria della rimozione dal grado a mente dell'art. 230 c.p.m.p., comma 3, obbligatoriamente applicabile, a suo avviso, anche nella ipotesi di reato tentato e, per altro verso, la mancata e comunque insufficiente motivazione in ordine alla disposta sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
L'adita Corte militare di appello, con sentenza del 15 gennaio 2009, in parziale riforma dell'impugnata sentenza eppertanto in parziale accoglimento del gravame proposto, escludeva la disposta sostituzione della pena detentiva, confermando nel resto la decisione delibata.
2. Si duole di tale pronuncia la Procura Generale Militare, che ne chiede l'annullamento con rinvio perché viziata, secondo prospettazione della parte, da violazione di legge, sul rilievo che alla condanna del militare imputato doveva seguire l'irrogazione altresì della sanzione accessoria della rimozione dal grado in applicazione del disposto di cui all'art. 230, comma 3, sanzione accessoria viceversa negata dai giudici di merito sul presupposto di diritto, errato per il ricorrente, che all'ipotesi tentata non trova applicazione la sanzione accessoria.
Il P.G. militare presso questa Corte, con motivata requisitoria scritta, concludeva per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza.
3. Il ricorso si appalesa fondato.
Ed invero allorché, come nella fattispecie, le esigenze di tutela che il legislatore ha inteso affermare con la disciplina contemplata dalla sanzione accessoria risultano identiche, sia con riferimento alla fattispecie criminosa compiuta, sia alla fattispecie contemplata nella ipotesi tentata, non sussiste ragione alcuna per escludere l'applicazione di essa sanzione accessoria a quest'ultima. Nel caso di specie la rimozione dal grado, esplicitamente prevista come pena accessoria obbligatoriamente connessa alla condanna per furto militare, soddisfa l'esigenza di escludere una condizione soggettiva implicante poteri gerarchici di natura militare, ritenuta dal sistema codicistico incompatibile con il riconoscimento di responsabilità penali conseguenti alla consumazione di condotte quali quelle, appunto, del furto militare, rispetto al quale l'ipotesi del tentativo non diverge affatto quanto alla soddisfazione delle indicate esigenze valorizzate dalla norma sanzionatoria (in ipotesi analoga: Cass., Sez. 6^, n. 9204,17.1.2005). Ne consegue che, nel caso di specie, va affermato il seguente principio: la sanzione accessoria della rimozione dal grado prevista dall'art. 230 c.p.m.p., comma 3 obbligatoriamente applicabile allorché intervenga condanna per il delitto di furto militare (art.230 c.p.m.p.) trova applicazione, altresì, alla ipotesi tentata,
dappoiché identiche le esigenze tutelate dalla previsione sanzionatoria.
Alla stregua delle esposte considerazioni la sentenza impugnata va cassata limitatamente al punto innanzi trattato senza rinvio e con la necessaria applicazione della sanzione pretermessa.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado, che dispone.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009