Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2011, n. 4512
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Sentenza 21 gennaio 2011

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La rinuncia all'impugnazione è atto formale che non ammette equipollenti e, pertanto, non danno luogo a rinuncia le conclusioni di udienza con cui il pubblico ministero chieda la conferma della sentenza di condanna di primo grado, gravata da un appello del suo ufficio in relazione alla quantificazione della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2011, n. 4512
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4512
    Data del deposito : 21 gennaio 2011

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