Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2016, n. 30245
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Sentenza 25 gennaio 2016

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La sanzione accessoria della rimozione del grado, prevista dall'art. 29, comma secondo, c.p.m.p., consegue alla condanna alla reclusione militare superiore a tre anni, ma nel caso in cui sia espressamente stabilita per determinati reati deve essere disposra indipendentemente dall'entità delle pena inflitta. (Fattispecie in tema di truffa militare punita dall'art. 234 c.p.m.p.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2016, n. 30245
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30245
    Data del deposito : 25 gennaio 2016

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