Decreto cautelare 14 settembre 2024
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2024
Decreto presidenziale 14 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 1 luglio 2025
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04222/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4222 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Istituto -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Leone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Posillipo 239;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, n. -OMISSIS- del 9/08/2024, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’a.s. 2024/2025 all’Istituzione scolastica denominata -OMISSIS-, per i seguenti indirizzi:
• Liceo Linguistico --OMISSIS-;
• Liceo delle Scienze Umane – Opzione Economico Sociale - -OMISSIS-;
• Istituto professionale – settore Servizi – indirizzo: servizi Socio Sanitari per la sanità e l’assistenza sociale - -OMISSIS-;
• Istituto Tecnico – Settore Economico – indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – -OMISSIS-;
• Istituto Tecnico – Settore Economico – indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – articolazione Sistemi Informativi Aziendali -OMISSIS-;
• - Istituto Tecnico – Settore Economico – indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – articolazione: Relazioni Internazionali e Marketing --OMISSIS-;
• Istituto Tecnico – settore Tecnologico – indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio – -OMISSIS-;
• Istituto Professionale – settore servizi – indirizzo: Enogastronomia e ospitalità alberghiera – -OMISSIS-;
• Istituto Tecnico – settore Tecnologico – indirizzo Sistema Moda – articolazione Tessile, abbigliamento e moda –-OMISSIS-;
• Istituto Tecnico – settore Economico – indirizzo: Turismo – -OMISSIS-;
• Istituto Tecnico – settore Tecnologico – indirizzo: Grafica e Comunicazione – -OMISSIS-;
- della presupposta nota prot. n. -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 14.06.2024 della Direzione Generale, recante preavviso di revoca della parità scolastica ai sensi della legge n. 62/2000 e del d.m. 83/2008;
- del piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica disposto dal Ministero per l’a.s. 2023/2024;
- della presupposta relazione ispettiva con esito negativo, redatta del dirigente tecnico incaricato assunta al prot. AOODRCA n. -OMISSIS- del 30.04.2024;
- di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al predetto e al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti
per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari collegiali
a) del decreto n. -OMISSIS- del 23 aprile 2025 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Campania di revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria a decorrere dal prossimo anno scolastico 2024/2025 concesso all’Istituto -OMISSIS-;
b) di tutti gli altri atti e/o provvedimenti anteriori, preordinati, connessi e consequenziali, tra cui la nota prot. n. -OMISSIS- del 7 marzo 2025 del Direttore generale dell’USR Campania e la nota prot. n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2025 del dirigente tecnico dell’USR Campania.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa RI LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
Premesso che il ricorrente ha impugnato il decreto AOODRCA n. -OMISSIS- del 23/04/2025 di revoca dello status di parità, con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026;
Con memoria depositata il 4.12.2025 ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio.
Ritenuto che non resta al Collegio che prendere atto di tale dichiarazione e rilevare la improcedibilità del ricorso, compensando tra le parti, in ragione della natura meramente processuale della decisione, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
RI LU, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| RI LU | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.