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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Delegato Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lucia Papaleo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lucia Papaleo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile nel Comune di Settimo Milanese (anno 2018 atto n. 14 parte I serie /) Optando per la separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio: con Cod. Fisc. , il Persona_1 C.F._3
04/09/2008 a Milano
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
– I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
– Il figlio minore, , verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita a Settimo Milanese, in Via Mateotti n. 1;
– L'abitazione coniugale sita in via Settimo Milanese in Via Mateotti n. 1, di proprietà esclusiva della Sig.ra verrà assegnata alla stessa con tutto ciò che l'arreda; Pt_1
– Si dà atto che il Sig. ha già provveduto a trasferire la propria residenza e all'asporto Per_1 dei suoi effetti personali dalla casa coniugale;
– Il padre trascorrerà con il figlio tre giorni a settimana, secondo modalità che saranno definite mediante accordo diretto tra il minore e il padre, tenendo ragionevolmente conto degli impegni personali e lavorativi di entrambi i genitori, nonché di quelli scolastici e personali del minore. Anche per quanto concerne l'organizzazione della permanenza del minore durante le festività natalizie e pasquali, le parti si impegnano a concordare direttamente, con il coinvolgimento del minore, tempi e modalità di permanenza presso ciascun genitore;
medesima regola varrà per ponti o altre festività cadenti durante l'anno;
– Nel periodo estivo, il minore trascorrerà un periodo di vacanza alternativamente con ciascun genitore, secondo le proprie preferenze e nel rispetto di quanto concordato tra le parti e con il minore, tenendo conto sia delle esigenze dei genitori, sia della volontà del minore;
– Il Sig. contribuirà al mantenimento del minore, mediante la corresponsione Per_1 dell'importo mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00=), da accreditarsi con bonifico sul conto della Sig.ra con Iban [...], entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1
Sig.ra percepirà integralmente l'Assegno Unico Universale;
Pt_1
– Le spese straordinarie, come da Linee Guida del giugno 2025 in uso presso la Corte d'Appello ed il Tribunale di Milano, saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori. La parte che le anticiperà avrà il diritto al rimborso della relativa quota da parte dell'altra. Si da atto che per la stagione 2025/2026, il padre si farà integralmente carico del costo dell'iscrizione all'attività sportiva calcistica e del Kit calcistico, in favore del figlio per un importo complessivamente pari Per_1
a circa € 430,00;
– I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento;
– Le spese legali della presente procedura saranno a carico solidale di entrambe le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto Persona_1 conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio nel Comune di Settimo Milanese, il
[...]
04/09/2008
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settimo Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 24.092025 Il Giudice Delegato Dott.Giuseppe Gennari
Il Presidente
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Delegato Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lucia Papaleo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lucia Papaleo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile nel Comune di Settimo Milanese (anno 2018 atto n. 14 parte I serie /) Optando per la separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio: con Cod. Fisc. , il Persona_1 C.F._3
04/09/2008 a Milano
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
– I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
– Il figlio minore, , verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita a Settimo Milanese, in Via Mateotti n. 1;
– L'abitazione coniugale sita in via Settimo Milanese in Via Mateotti n. 1, di proprietà esclusiva della Sig.ra verrà assegnata alla stessa con tutto ciò che l'arreda; Pt_1
– Si dà atto che il Sig. ha già provveduto a trasferire la propria residenza e all'asporto Per_1 dei suoi effetti personali dalla casa coniugale;
– Il padre trascorrerà con il figlio tre giorni a settimana, secondo modalità che saranno definite mediante accordo diretto tra il minore e il padre, tenendo ragionevolmente conto degli impegni personali e lavorativi di entrambi i genitori, nonché di quelli scolastici e personali del minore. Anche per quanto concerne l'organizzazione della permanenza del minore durante le festività natalizie e pasquali, le parti si impegnano a concordare direttamente, con il coinvolgimento del minore, tempi e modalità di permanenza presso ciascun genitore;
medesima regola varrà per ponti o altre festività cadenti durante l'anno;
– Nel periodo estivo, il minore trascorrerà un periodo di vacanza alternativamente con ciascun genitore, secondo le proprie preferenze e nel rispetto di quanto concordato tra le parti e con il minore, tenendo conto sia delle esigenze dei genitori, sia della volontà del minore;
– Il Sig. contribuirà al mantenimento del minore, mediante la corresponsione Per_1 dell'importo mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00=), da accreditarsi con bonifico sul conto della Sig.ra con Iban [...], entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1
Sig.ra percepirà integralmente l'Assegno Unico Universale;
Pt_1
– Le spese straordinarie, come da Linee Guida del giugno 2025 in uso presso la Corte d'Appello ed il Tribunale di Milano, saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori. La parte che le anticiperà avrà il diritto al rimborso della relativa quota da parte dell'altra. Si da atto che per la stagione 2025/2026, il padre si farà integralmente carico del costo dell'iscrizione all'attività sportiva calcistica e del Kit calcistico, in favore del figlio per un importo complessivamente pari Per_1
a circa € 430,00;
– I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento;
– Le spese legali della presente procedura saranno a carico solidale di entrambe le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto Persona_1 conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio nel Comune di Settimo Milanese, il
[...]
04/09/2008
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settimo Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 24.092025 Il Giudice Delegato Dott.Giuseppe Gennari
Il Presidente
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG