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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4000 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2837/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Gisella Dedato Presidente Adolfo Ceccarini Consigliere Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2837 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA
(C.F. , TE C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittoria Colonna n. 40, presso lo studio dell'Avv. Matteo Raimondi che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Civita Castellana (VT), Viale della Repubblica n. 24, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe La Bella che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 4879/2021
-rimborso spese- beni in comunione ereditaria.
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. , in qualità di erede, unitamente alla sorella TE
, dei genitori e deceduti, CP_1 Persona_1 Controparte_2 rispettivamente, in data 7.10.2012 e 30.4.2016, si rivolgeva al Tribunale
1 di Roma al fine di ottenere, da parte della sorella il rimborso pro CP_1 quota di una serie di spese: per l'assistenza alla deceduta CP
, sostenute dal gennaio 2014 fino alla morte della madre;
per
[...]
l'immobile ereditato sito in Roma, Viale G. Mazzini n. 119. Rappresentava, con riguardo alle spese di assistenza asseritamente sostenute, quanto segue: al momento del decesso in data Persona_1
7.10.2012, era titolare, tra le altre risorse (postali e bancarie), del libretto postale n. 10365319 cointestato con la figlia TE
, con un saldo pari a euro 66.214,68; detta somma, pur essendo
[...] all'esito della successione di titolarità per 1/3 dell'attrice” e per i residui 2/3 delle Signore e in parti uguali”, CP_1 Controparte_2 solo in data 22.1.2016 veniva fatta confluire sul conto corrente di per essere utilizzata per le necessità della stessa, Controparte_2 affetta da gravissime patologie, fisiche e cognitive, aggravatesi nel corso degli anni;
l'attrice era la sola che si occupava integralmente della madre, “premurandosi di provvedere a tutte le necessità della stessa, sia dal punto di vista affettivo che economico (provvedeva alla spesa, al pagamento delle badanti, si occupava delle visite specialistiche, delle incombenze amministrative ecc.)” (cfr. pagg.
2-3 atto di citazione in primo grado), anticipando le somme di denaro necessarie per adempiere a dette spese;
nel 2014, presentava al Tribunale richiesta CP_1 di nomina di amministratore di sostegno alla madre , Controparte_2 proponendo la propria nomina ma, all'udienza del 24.3.2015, rinunciava all'incarico e, di conseguenza, il Giudice Tutelare nominava quale amministratrice di sostegno;
a novembre 2016, il TE
Giudice Tutelare di Roma disponeva la chiusura dell'amministrazione di sostegno senza però autorizzare l'attrice – che ne aveva fatto espressa richiesta – a recuperare le somme spese personalmente nell'interesse della madre, in quanto secondo il Giudice “i crediti dell'amministratore di sostegno quando è pure erede, in parte sono estinti per confusione in quanto il soggetto è allo stesso tempo debitore e creditore e la residua parte deve esser fatta valere in sede successoria” (cfr. pag. 6 atto di citazione in primo grado). Quanto alle spese per l'immobile in comunione, a seguito della morte della madre l'attrice – nel pieno disinteresse della sorella – anticipava le somme dovute CP_1 per le imposte relative alle denunce di successione dei genitori e altri oneri. Concludeva chiedendo: di accertare e dichiarare che
[...]
“è creditrice della signora della somma di € TE CP_1
2.912,84 o di quella maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, pari: alla metà delle somme anticipate dall'attrice a decorrere dal 2 mese di agosto 2016 (esauriti nel mese di luglio i pagamenti successivi alla data di decesso della
2 comune dante causa a lei riferiti) sino al 30.7.2018 (data della citazione introduttiva), a titolo di pagamento pro quota delle “spese correnti” relative all'immobile di Viale Mazzini in Roma, in comproprietà con la sorella in ragione di un mezzo ciascuna;
a un terzo delle imposte di successione e voltura del proprio padre e a un mezzo Persona_1 della voltura catastale a seguito successione della madre
[...]
ad oggi ancora non rimborsate;
a un mezzo delle lapidi CP cimiteriali di entrambi i genitori” e, per l'effetto, condannare CP_1
a corrispondere all'attrice la somma di euro 2.972,84 o quella
[...] diversa somma risultante come dovuta in corso di causa;
altresì, di accertare e dichiarare che “è creditrice della TE signora della complessiva somma di € 17.154,45 o di CP_1 quella maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, per le causali di cui alla premessa dell'atto di citazione introduttivo, e comunque quale restituzione della quota di un mezzo delle spese anticipate e sostenute personalmente dall'attrice nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2016 e successivamente fino a luglio 2016 nell'interesse della defunta madre signora
[...]
della quale la convenuta è erede in ragione della quota pari CP alla metà dell'intero” e, per l'effetto, condannare a CP_1 corrispondere all'attrice la somma di euro 17.154,45 o la diversa somma risultante come dovuta in corso di causa. Inoltre, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in quanto generica e indeterminata e, comunque, di rigettarla nel merito perché del tutto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Si costituiva in giudizio , chiedendo: di rigettare le CP_1 domande ex adverso proposte, in quanto prive di riscontro;
in via riconvenzionale, di condannare alla “restituzione TE dei due lingotti d'oro e delle monete d'argento indicate in narrativa e, più in generale, dell'oro di famiglia”; in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata qualsiasi debenza da parte della convenuta, di dichiarare la compensazione tra quanto eventualmente dovuto e il credito vantato. Con vittoria di spese e onorari. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4879/2021, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 2.438,99 (con CP_1 riguardo alle spese per l'immobile, per le imposte e per le lapidi funerarie, così ridotta dal Giudice l'originaria pretesa di euro 2.972,84) in favore dell'attrice Rigettava le ulteriori TE domande attoree per difetto di prova e, altresì, rigettava la domanda
3 riconvenzionale proposta da . Compensava interamente CP_1 le spese del giudizio.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, TE contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) errori in fatto e diritto in ordine al capo 1 del dispositivo della sentenza;
errore nel calcolo delle quote ereditarie. Il Giudice di prime cure avrebbe commesso un errore nel computo delle spese funebri sostenute a seguito del decesso di Il Giudicante Persona_1 sembrerebbe dimenticare che, essendo deceduta la madre
[...] al momento della proposizione della domanda giudiziale, CP residuando quindi soltanto due eredi di pari quota, le spese funerarie per il padre (pari a euro 2.843,50) dovevano essere distribuite in Per_1 quota paritetica nella ragione del 50% ciascuna tra le due sorelle e non attribuendo la sola quota di 1/3 alla parte attrice, in quanto anche il terzo (pari a euro 947,84) di cui la madre era debitrice andava a sua volta distribuito in modo paritetico tra le uniche eredi sorelle Pt_1
Pertanto – deduceva l'appellante – il capo n. 1 del dispositivo della sentenza impugnata dovrebbe essere maggiorato della somma di euro 473,92, pari alla metà del terzo di spettanza della defunta madre;
2.b) erronea interpretazione dei fatti. Il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare la circostanza, documentalmente provata e mai contestata dall'allora convenuta , secondo cui le somme CP_1 derivanti dall'eredità del defunto padre confluivano nel Persona_1 conto corrente della madre solo nel gennaio 2016 (tre Controparte_2 mesi prima del decesso della . Pertanto, l'odierna appellante, CP non potendo contare su somme di denaro intestate alla propria madre, non avrebbe potuto prelevare la somma mensile di euro 3.000,00 così come autorizzato dal Giudice Tutelare e, per l'effetto, sarebbe stata costretta ad anticipare le somme necessarie per soddisfare tutte le esigenze indispensabili ed urgenti della madre, attese anche le precarie condizioni di salute;
2.c) erronea interpretazione degli artt. 2028 e ss. c.c. – “gestione di affari altrui”. Nel caso di specie, troverebbe applicazione l'istituto della gestione di affari altrui di cui agli artt. 2028 ss. c.c., in forza del quale l'odierna appellante avrebbe dovuto essere TE rimborsata nella misura del 50% di tutte le somme versate nell'interesse della madre a fini assistenziali. Nello specifico, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non adeguatamente provato il fatto che tali spese sarebbero state effettuate con il patrimonio di parte attrice (“a fronte della deduzione di spese per euro 12.562,37 – nel periodo da gennaio 2014 a marzo 2015 – affrontate nell'interesse della madre
4 l'attrice non ha versato in atti documentazione Controparte_2 idonea a dimostrare che l'effettivo esborso sia avvenuto con il proprio patrimonio personale. La produzione documentale, infatti, consiste nell'allegazione di fatture o scontrini (per spese mediche e farmaceutiche), quietanze di pagamento (per spese di assistenza domestica), attestazioni di pagamento (per utenze e imposte relative all'immobile in Viale Mazzini n. 119), rispetto alle quali, tuttavia, non è possibile ricondurre il pagamento (quasi sempre in contanti) all'attrice , cfr. pag. 7 sentenza di primo grado); Pt_1 TE
2.d) erronea interpretazione sulla competenza. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che “la gestione delle risorse economiche dell'amministrata e il rendimento del conto delle spese sostenute personalmente dall'amministratrice siano questioni di esclusiva competenza del giudice tutelare” (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado). A seguito del decesso dell'amministrato, il Giudice Tutelare non potrebbe assumere provvedimenti tali da giungere a definire i rapporti ereditari, la cui valutazione dovrebbe essere effettuata in sede successoria. Nel caso di specie, sussistendo tutti i requisiti di legge, il Giudicante avrebbe dovuto inquadrare l'attività dell'odierna appellante nell'ambito della gestione di affari altrui, “di modo che la restituzione delle spese affrontate dall'attrice costituisce un'obbligazione giuridica perfetta azionabile in giudizio”;
2.e) mancata ammissione della prova per testi ed interrogatorio formale;
illogicità della motivazione. L'appellante lamentava la mancata ammissione dei mezzi istruttori (prova testimoniale e interrogatorio formale della convenuta) così come richiesti nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. Concludeva chiedendo, in integrale riforma della sentenza di primo grado relativamente ai capi nn. 1, 2 e 4 del relativo dispositivo: in via preliminare istruttoria, di disporre l'ammissione della prova per testi e dell'interrogatorio formale di articolata nel corso del CP_1 primo grado di giudizio nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., disponendo altresì la nomina di un C.T.U. per determinare le somme spettanti pro quota alla comparente, sulla base della documentazione versata in atti;
nel merito, di accogliere tutte le domande formulate in primo grado e, per l'effetto, condannare la parte appellata al pagamento della complessiva somma di euro 20.067,29, oltre interessi come per legge, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio , contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto e chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e comunque di rigettare l'appello perché destituito di fondamento
5 giuridico e fattuale;
con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
4. All'udienza del 30.9.2021, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.2.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello va parzialmente accolto. In ordine al primo motivo di appello (2.a), le spese sostenute per i funerali del deceduto sono dovute pro quota, ai sensi Persona_1 dell'art. 752 c.c. Nel caso di specie, dette spese sono di competenza della controparte non nella quota di un terzo (come stabilito dal Giudice), bensì per la metà perché, al momento dell'atto introduttivo del giudizio, le eredi tenute al pagamento erano solo le sorelle essendo già deceduta Pt_1 la madre (originariamente tenuta anch'essa al Controparte_2 pagamento delle spese funebri per la quota 1/3), di modo che la quota in capo a quest'ultima va ripartita tra le due sorelle Pt_1
La censura è fondata, quindi, con riguardo al rimborso per le spese funebri, dovendosi condannare al pagamento della CP_1 somma aggiuntiva di euro 473,92 (pari alla metà del terzo di spettanza della defunta madre), che si cumula all'importo di euro 2.438,99 già individuato dal Tribunale.
6. Per il resto, il gravame non è meritevole di accoglimento. Con riguardo alle residue censure sub 2.b), 2.c), 2.e) trattate congiuntamente per la stretta connessione, come già rilevato dal Tribunale, non ha provato di aver sostenuto, con TE propri mezzi economici, le spese inerenti alla assistenza della madre. Nello specifico, l'appellante insiste sulla TE restituzione della quota di ½ della somma complessiva delle spese asseritamente sostenute (per euro 34.309,01) per conto della deceduta madre di quantificando la quota di euro 17.154,45, Controparte_2 di cui: euro 9.213,85 per gli esborsi tra l'1.1.2014 ed il 24.3.2015; euro
7.940,65 per il periodo successivo fino al luglio 2016, che sarebbe stata anticipata dall'appellante in qualità di amministratrice di sostegno. Diversamente da quanto prospettato dalla appellante per ottenere detto rimborso, la Corte rileva, come già ritenuto dal Tribunale, che le fatture prodotte (per farmaci, visite specialistiche, noleggio di prodotti parasanitari), tutte intestate alla deceduta non documentano CP che abbia personalmente sostenuto le spese, con TE denaro proprio.
6 Né potrebbe sopperire tale carenza probatoria la prova testimoniale, tenuto conto del significativo importo economico oggetto di contenzioso, ex art. 2726 c.c. (la Cassazione recentemente, con la sentenza n. 32717 del 16.12.2024, ribadisce il divieto di prova testimoniale per il pagamento dei debiti contrattuali, confermando che tali pagamenti devono essere provati dalle parti con altri mezzi, come documenti scritti.). Peraltro, la tesi dell'appellante che, sul piano indiziario, vorrebbe provare il suo diritto al rimborso prospettando che la madre fosse rimasta priva di disponibilità economiche dal gennaio 2014 al gennaio 2016 (in quanto le somme sul c.c. bancario n. 400880692 acceso a nome del padre presso la Banca Unicredit, Agenzia di Roma Persona_1
Ottaviano con saldo di euro 68.399,56 alla data del decesso nel 2012, non sarebbe stato materialmente disponibile per la de cuius fino al 2016), non corrisponde alle risultanze processuali. La deceduta stando a quanto riferito, in modo Controparte_2 circostanziato, da (senza idonea smentita CP_1 dell'appellante), oltre ad avere la disponibilità dell'appartamento di Viale Mazzini, fruiva di entrate personali rappresentate dalle pensioni di reversibilità Inps ed Enasarco, oltre che dall'indennità di accompagnamento, accreditate sul conto corrente postale n. 1009409606 della su tale conto corrente erano riversati, già CP nel luglio 2015, euro 22.788,34 quale acconto della quota di denaro spettante per l'eredità del defunto marito;
nel gennaio del 2016, la quota di eredità di era integralmente riversata al c.c. della Persona_1
per l'ammontare complessivo pari ad euro 94.413,07. A CP riscontro, si richiama il provvedimento di nomina di TE quale amministratrice di sostegno della madre, nel quale il Giudice Tutelare autorizzava la stessa appellante a prelevare dal conto corrente n. 1009409606 di cui era titolare l'amministrata, la somma massima di euro 3.000,00 mensili per provvedere alle esigenze della beneficiaria, invitando l'appellante a favorire il deposito presso il conto corrente della delle somme provenienti dall'eredità di CP Persona_1 per l'importo complessivo pari ad euro 117.201,41. La residua censura sub 2.d) rimane assorbita.
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono parzialmente compensate per la misura di ¼ e per il resto poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza prevalente liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 5.200,00 e inferiore a euro 26.000,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
7 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'appello proposto da TE avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4879/2021 nei confronti di e, per l'effetto, condanna al CP_1 CP_1 pagamento di ulteriori euro 473,92 a favore di TE
Per il resto, rigetta il gravame. Compensa tra le parti, nella misura di 1 /4 (un/quarto), le spese processuali mentre, per i residui 3 /4 (tre/quarti), condanna l'appellante alla loro refusione a favore dell'appellata, liquidandoli in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 23.6.2025. La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Gisella Dedato
La decisione è stata redatta con il contributo della dott.ssa Sarah Varlese dell' CP_3
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