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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/04/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 174/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 174/2025 promossa da:
c.f. ), CP_1 C.F._1
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FADDA VALERIA e elettivamente domiciliati in VIA
LOSANNA, 20 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. FADDA VALERIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi - da effettuarsi con note scritte, come da dichiarazione, dichiarare sentenza di scioglimento di matrimonio alle seguenti condizioni:
1.
i coniugi vivranno separati, senza interferire l'uno/a nella vita dell'altro/a, autorizzandosi reciprocamente all'espatrio ed al pagina 1 di 6 rilascio di documenti a ciò necessari e con facoltà di modificare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2.
I minori e sono affidati in regime di affido condiviso Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
3.
I figli dovranno avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori dai quali riceveranno cura, educazione ed istruzione in modo paritario e staranno con l'uno o con l'altro genitore, con le seguenti modalità:
la settimana 1 staranno con il papà il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica e con la mamma il mercoledì e il giovedì;
la settimana 2 staranno con il papà il mercoledì e il giovedì e con la mamma il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica;
e così a susseguirsi.
4.
Indipendentemente dal calendario settimanale predescritto, si stabilisce che ciascun genitore abbia diritto di trascorrere i periodi di vacanza con i figli nei modi seguenti:
Durante le festività natalizie, un periodo di sette giorni consecutivi, alternando annualmente tra il 23 e il 31 dicembre e tra il 1° e il 6 gennaio. Tuttavia, indipendentemente dalla turnazione annuale, il genitore che non ha i figli in quel periodo potrà
trascorrere con loro, previo accordo, la Vigilia di Natale (24
dicembre) o il giorno di Natale (25 dicembre);
pagina 2 di 6 Durante le vacanze pasquali e di Carnevale, un periodo di sette giorni consecutivi, alternando annualmente tra la settimana di Pasqua
(dal Giovedì Santo al mercoledì successivo) e la settimana di
Carnevale, in conformità con il calendario scolastico vigente.
Tuttavia, indipendentemente dalla turnazione annuale, il genitore che non ha i figli nella settimana di Pasqua potrà trascorrere con loro,
previo accordo, la giornata di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
Durante le vacanze estive, tre settimane da sette giorni consecutivi ciascuna, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore.
Al fine di agevolare la programmazione delle vacanze e predisporre un calendario che tenga conto delle esigenze lavorative ed economiche di entrambi i genitori, nonché del superiore interesse dei figli, le settimane di permanenza dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il mese di marzo di ciascun anno.
5.
In ogni caso qualora ci fossero imprevisti o esigenze dei minori, i periodi su descritti nei punti 3 e 4 potranno subire variazioni nei giorni, in via eccezionale e previo reciproco consenso.
6.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione,
all'educazione, alla salute e tenendo conto dei loro bisogni,
capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
7.
Il mantenimento dei figli, vista la collocazione totalmente paritaria, avverrà con modalità diretta da ambo i genitori, per pagina 3 di 6 quanto concerne le spese di ordinaria amministrazione, quando avranno i figli con loro.
8.
Saranno, invece, a carico di entrambi nella misura del 50% le spese di straordinaria amministrazione che riguardano i figli, così come previste dal Protocollo stipulato fra i Magistrati e l'Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Aosta, che qui si intende integralmente trascritto.
9.
Le detrazioni fiscali delle spese saranno quindi ripartite al 50%.
10.
Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora Controparte_2
11.
Poiché i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, non si fa luogo al versamento di alcun assegno di mantenimento tra gli stessi.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 18 febbraio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale pagina 4 di 6 tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 17 agosto 2023, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Fenis il 23 giugno
2001 tra
, nato ad [...] il [...] C.F.: CP_1 C.F._1
e
, nata ad [...] il [...], C.F.: Controparte_2 C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Fenis al n°1, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FENIS per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e pagina 5 di 6 successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16/4/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 174/2025 promossa da:
c.f. ), CP_1 C.F._1
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FADDA VALERIA e elettivamente domiciliati in VIA
LOSANNA, 20 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. FADDA VALERIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi - da effettuarsi con note scritte, come da dichiarazione, dichiarare sentenza di scioglimento di matrimonio alle seguenti condizioni:
1.
i coniugi vivranno separati, senza interferire l'uno/a nella vita dell'altro/a, autorizzandosi reciprocamente all'espatrio ed al pagina 1 di 6 rilascio di documenti a ciò necessari e con facoltà di modificare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2.
I minori e sono affidati in regime di affido condiviso Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
3.
I figli dovranno avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori dai quali riceveranno cura, educazione ed istruzione in modo paritario e staranno con l'uno o con l'altro genitore, con le seguenti modalità:
la settimana 1 staranno con il papà il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica e con la mamma il mercoledì e il giovedì;
la settimana 2 staranno con il papà il mercoledì e il giovedì e con la mamma il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica;
e così a susseguirsi.
4.
Indipendentemente dal calendario settimanale predescritto, si stabilisce che ciascun genitore abbia diritto di trascorrere i periodi di vacanza con i figli nei modi seguenti:
Durante le festività natalizie, un periodo di sette giorni consecutivi, alternando annualmente tra il 23 e il 31 dicembre e tra il 1° e il 6 gennaio. Tuttavia, indipendentemente dalla turnazione annuale, il genitore che non ha i figli in quel periodo potrà
trascorrere con loro, previo accordo, la Vigilia di Natale (24
dicembre) o il giorno di Natale (25 dicembre);
pagina 2 di 6 Durante le vacanze pasquali e di Carnevale, un periodo di sette giorni consecutivi, alternando annualmente tra la settimana di Pasqua
(dal Giovedì Santo al mercoledì successivo) e la settimana di
Carnevale, in conformità con il calendario scolastico vigente.
Tuttavia, indipendentemente dalla turnazione annuale, il genitore che non ha i figli nella settimana di Pasqua potrà trascorrere con loro,
previo accordo, la giornata di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
Durante le vacanze estive, tre settimane da sette giorni consecutivi ciascuna, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore.
Al fine di agevolare la programmazione delle vacanze e predisporre un calendario che tenga conto delle esigenze lavorative ed economiche di entrambi i genitori, nonché del superiore interesse dei figli, le settimane di permanenza dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il mese di marzo di ciascun anno.
5.
In ogni caso qualora ci fossero imprevisti o esigenze dei minori, i periodi su descritti nei punti 3 e 4 potranno subire variazioni nei giorni, in via eccezionale e previo reciproco consenso.
6.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione,
all'educazione, alla salute e tenendo conto dei loro bisogni,
capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
7.
Il mantenimento dei figli, vista la collocazione totalmente paritaria, avverrà con modalità diretta da ambo i genitori, per pagina 3 di 6 quanto concerne le spese di ordinaria amministrazione, quando avranno i figli con loro.
8.
Saranno, invece, a carico di entrambi nella misura del 50% le spese di straordinaria amministrazione che riguardano i figli, così come previste dal Protocollo stipulato fra i Magistrati e l'Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Aosta, che qui si intende integralmente trascritto.
9.
Le detrazioni fiscali delle spese saranno quindi ripartite al 50%.
10.
Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora Controparte_2
11.
Poiché i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, non si fa luogo al versamento di alcun assegno di mantenimento tra gli stessi.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 18 febbraio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale pagina 4 di 6 tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 17 agosto 2023, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Fenis il 23 giugno
2001 tra
, nato ad [...] il [...] C.F.: CP_1 C.F._1
e
, nata ad [...] il [...], C.F.: Controparte_2 C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Fenis al n°1, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FENIS per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e pagina 5 di 6 successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16/4/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 6 di 6