TAR Ancona, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 441
TAR
Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
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TAR
Decreto collegiale 24 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 1 aprile 2026
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TAR
Decreto collegiale 11 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto

    Il Tribunale ha ritenuto che l'Amministrazione abbia applicato formalmente la disciplina normativa, senza effettuare una valutazione concreta e individualizzata della posizione del ricorrente. Ha considerato che la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario non sia imputabile al ricorrente, dato che è intervenuta una denuncia-querela nei confronti di quest'ultimo. Ha inoltre valorizzato l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con altro datore, ritenendo che ciò dimostri un effettivo inserimento lavorativo e non una mera aspettativa di occupazione. L'Amministrazione ha omesso di valutare questi elementi, limitandosi a considerare impeditiva in astratto la mancata stipula del contratto originario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 441
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 441
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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