Sentenza 25 luglio 2003
Massime • 1
Qualora il lavoratore subordinato sia posto in mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, non è di ostacolo al godimento dell'indennità di mobilità disciplinata dall'art. 7 di detta legge la prosecuzione dello svolgimento da parte di detto lavoratore di un'attività di lavoro autonomo, non essendo contemplata una previsione di incompatibilità analoga a quella riguardante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ed essendo anzi consentita la corresponsione anticipata di siffatta indennità, in un'unica soluzione, ai lavoratori che intendano "intraprendere" un'attività di lavoro autonomo (art. 7, quinto comma, della legge citata), possibilità alla quale devono intendersi ammessi - per coerenza con la finalità della legge di favorire l'occupazione - non solo i lavoratori che vogliano dare inizio, per la prima volta, ad una attività autonoma dopo il licenziamento, ma anche coloro che tale attività proseguano per averla già svolta, non a tempo pieno, durante il cessato rapporto di lavoro subordinato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11539 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco A. - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E MANFREDI 17, presso lo studio dell'avvocato MARIO MAZZÀ, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 322/00 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 20/06/00 - R.G.N. 2662/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ingegner IN BO dopo la conclusione, del suo rapporto di lavoro con la SARAS S.p.A., nel dicembre 1994, in conseguenza di una procedura di mobilità a norma della legge 223/91, vistosi negare dall'PS il diritto all'indennità di mobilità, in quanto egli aveva svolto un'attività di lavoro autonomo, ha convenuto l'istituto dinanzi al pretore di Cagliari per ottenere il riconoscimento giudiziario del diritto, esponendo di essersi limitato, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a portare a compimento taluni lavori dell'attività autonoma anche in precedenza disimpegnata.
L'PS, costituendosi in giudizio, si è opposto alla domanda sul rilievo che l'indennità di mobilità era incompatibile con una attività di lavoro autonomo, per effetto degli articoli 7e 9 della legge 23 luglio 1991, n. 123, e del rinvio ivi contenuto alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Il RE ha accolto la domanda e la sentenza, appellata dall'PS, è stata confermata dal tribunale di Cagliari, sulla base delle seguenti considerazioni.
È infondato l'assunto dell'PS secondo cui esisterebbe nell'ordinamento un principio generale di incompatibilità tra reddito di lavoro subordinato e/o autonomo l'indennità di mobilità, desumibile dalla disciplina della cassa integrazione guadagni, in particolare dal disposto dell'articolo 8, quarto comma, della legge n. 160 del 1988, applicabile secondo l'INPS alla provvidenza per cui è causa, data la comune matrice. Il divieto di svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato previsto da quest'ultima esposizione è stato infatti dettato dal legislatore non già con riferimento alla indennità di disoccupazione ma al regime di integrazione salariale della cassa integrazione guadagni e non può pertanto essere applicato ad un istituto quale l'indennità di mobilità, caratterizzato da natura, finalità e presupposti del tutto diversi. Inoltre, proprio la espressa assimilazione operata dal legislatore nell'ambito di tale disposizione tra lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, non essendo stata proposta nella disciplina dettata per l'indennità di mobilità costituisce un indice rivelatore della volontà di differenziare per questo profilo le due discipline. Tale conclusione è giustificata anche da elementi interpretativi di ordine letterale oltreché logico- sistematico. Quanto ai primi, vengono in rilievo l'art. 8, commi 6 e 7, e l'art. 9, comma 6, della legge della legge 223/91, i quali nel prevedere rispettivamente l'ipotesi di sospensione del trattamento e di cancellazione dalla lista di mobilità fanno riferimento solo a fattispecie di lavoro subordinato senza disporre alcunché per il lavoro autonomo. Sotto il secondo profilo viene in rilievo la disposizione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge citata, la quale nel riconoscere ai lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, il diritto alla corresponsione anticipata dell'indennità pone in evidenza che la ratio della norma non è quella di sanzionare ma piuttosto di favorire chi intraprende attività di lavoro autonomo, attribuendogli la facoltà aggiuntiva di ottenere la corresponsione anticipata dell'intero trattamento.
Contro tali conclusioni non vale opporre la norma di previsione di cui al comma 9 dell'articolo 9 della legge in esame, il quale prevede un criterio correttivo al cumulo tra redditi di lavoro subordinato oppure autonomo e l'indennità di mobilità, consentendolo solo fino al raggiungimento di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, trattandosi di disposizione di carattere derogatorio, giustificata non solo in relazione alla specialità dei suoi destinatari (lavoratori in mobilità residenti in aree geografiche di accentuata crisi occupazionale, in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi) ma anche in relazione alla eccezionale durata del beneficio accordato (concesso per non più di cinque anni sino al raggiungimento dell'età pensionabile). Neppure ha rilievo, in senso contrario alla possibilità di cumulo, la disposizione di cui all'articolo 7 comma 12 della legge 223/91, che per la disciplina dell'indennità di mobilità rinvia in quanto applicabile alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Si tratta infatti di un rinvio di carattere residuale, che opera quindi in quanto siano rinvenibili della legge delle lacune normative, nella specie inesistenti, dal momento che la sospensione del trattamento di mobilità e la cancellazione delle liste risultano invece completamente disciplinate anche con riferimento al caso, oggetto della controversia, di lavoratore che, dopo la sottoposizione al regime di mobilità, prosegua un'attività di lavoro autonomo. Del resto se per effetto del suddetto rinvio, fosse applicabile la disciplina della disoccupazione, la conclusione non muterebbe, dato che quest'ultima disciplina non prevede alcun espressa disposizione al riguardo, risultando in materia solo una non recente normativa interna dell'PS (circolare 8 agosto 1950 n. 53096) la quale, del resto, distingue l'ipotesi in cui il soggetto dopo essere entrato in stato di disoccupazione abbia avviato un'attività in proprio con carattere di professionalità e di continuità, da quella in cui l'assicurato, dopo il licenziamento, presti in proprio l'attività già in precedenza disimpegnata, seppur con un impegno parziale, durante l'occupazione alle dipendenze altrui, e ciò indipendentemente dal carattere e dalla natura dell'attività medesima, situazione che sostanzialmente è quella in cui versava il BO, limitatosi dopo il licenziamento a completare gli incarichi già acquisiti, avviati durante il precedente periodo occupazionale alle dipendenze della SARAS. Contro questa sentenza l'PS ricorre per Cassazione sulla base di un unico motivo. Il BO resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 9 comma 1 lettera d), 7 commi 5 e 12, della legge 23 luglio 1991 n. 223 in relazione all'articolo 360 numeri 3 e 5 cod. procedura civile, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato la ratio che informa la normativa vigente sia in tema di erogazione dell'indennità di disoccupazione, si è in tema di erogazione delle integrazioni salariali, entrambe ispirate alla finalità di carattere generale di garantire temporaneamente un reddito a lavoratori interessati e procedure di ristrutturazione ovvero espulsive e privi perciò di retribuzione, e di non aver considerato quindi che l'indennità questione non poteva esser corrisposta laddove l'assicurato percepisse un reddito alternativo riconducibile come nella specie all'esplicazione di attività lavorativa autonoma, conclusione peraltro ulteriormente confortata dal rinvio alle norme dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria contenuto nell'articolo 7 comma 12 della legge n. 223/91. Il Tribunale si è fermato al dato testuale della legge,
osservando che l'ipotesi di sospensione del trattamento e di cancellazione dalle liste di mobilità opererebbero solo in relazione a fattispecie di lavoro subordinato, nulla essendo disposto per il lavoro autonomo, ma tale considerazione non può esser considerata esaustiva, dovendo essere integrata con la ratio che informa il sistema previdenziale, nel quale l'incompatibilità di cui si tratta trova numerose conferme (articolo 3 del D.Lvo Lgt. 9 novembre 1945 n. 788, che sancisce la perdita dell'integrazione salariale per i lavoratori che durante le giornate di riduzione lavoro si fossero dedicati ad alta attività remunerata;
previsioni analoghe negli artt. 52 e seguenti del R.d. 7 dicembre 1924 n. 2270, nell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160, dove è stabilito che chi svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, e in ultimo, articolo 4 comma 38 della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, che ribadisce l'obbligo della preventiva comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1 lettera della legge 223/91, indicandone il termine per l'esatto adempimento). In definitiva, il giudice di merito ha errato nel non considerare che la legge 1991/23 è ispirata alla logica propria dei trattamenti di disoccupazione, con conseguente inconciliabilità tra svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma e l'indennità di mobilità, confermata ulteriormente dalla eccezione di cui all'articolo 9 comma 9 della legge in esame. Deve infine ritenersi inadeguata la lettura estensiva dell'articolo 6, comma 5, di tale legge il quale si riferisce al caso del lavoratore in mobilità, che richieda l'anticipazione dell'indennità per intraprendere un'attività autonoma, e che riguarda perciò coloro che, divenuti disoccupati avviino una nuova attività, e non già a coloro che una attività già svolgono ed essendo inseriti del mondo nel mondo del lavoro non posseggono lo status di lavoratore disoccupato, condizione necessaria per fruire dei benefici in questione. Nell'interpretazione fatta propria dal giudice d'appello la prestazione in esame perde, in sostanza, le caratteristiche proprie di prestazione previdenziale per assumere il carattere il finanziamento di impresa.
Il motivo è infondato.
Premesso che secondo l'accertamento del Tribunale, sul quale non vi è alcuna contestazione, il BO dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato ha proseguito in una attività autonoma precedentemente intrapresa, deve osservarsi che, come affermato di recente da questa Corte con riferimento al caso del lavoratore subordinato assunto "part-time", che svolga contestualmente attività di lavoro autonomo e venga posto in mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, caso al quale è evidentemente assimilabile, per il profilo che qui interessa, quello del lavoratore con ordinario rapporto di lavoro subordinato, non è di ostacolo al godimento dell'indennità di mobilità prevista dall'articolo 7 della legge 223 del 1991 il protrarsi dell'attività autonoma da parte lo stesso prestatore, non essendo contemplata una previsione di incompatibilità analoga a quella riguardante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato ed anzi essendo consentita la elargizione anticipata di tale indennità, in unica soluzione, ai lavoratori che intendano "intraprendere" un'attività di lavoro autonomo (articolo 7, quinto comma, della legge citata) alla quale possibilità devono intendersi ammessi, per coerenza con la finalità della legge di favorire l'occupazione, non solo i lavoratori che vogliono dare inizio per la prima volta ad un'attività autonoma dopo il licenziamento ma anche coloro che tale attività proseguono per averla già svolta, non a tempo pieno, durante il cessato rapporto di lavoro subordinato (Cass. 21 aprile 2001, n. 5951). Poiché non vi sono nel ricorso argomenti tali da indurre questa corte a discostarsi dal principio suddetto il ricorso deve essere respinto. La controvertibilità della questione rende peraltro opportuno compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2003