Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11539
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Sentenza 25 luglio 2003

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Qualora il lavoratore subordinato sia posto in mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, non è di ostacolo al godimento dell'indennità di mobilità disciplinata dall'art. 7 di detta legge la prosecuzione dello svolgimento da parte di detto lavoratore di un'attività di lavoro autonomo, non essendo contemplata una previsione di incompatibilità analoga a quella riguardante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ed essendo anzi consentita la corresponsione anticipata di siffatta indennità, in un'unica soluzione, ai lavoratori che intendano "intraprendere" un'attività di lavoro autonomo (art. 7, quinto comma, della legge citata), possibilità alla quale devono intendersi ammessi - per coerenza con la finalità della legge di favorire l'occupazione - non solo i lavoratori che vogliano dare inizio, per la prima volta, ad una attività autonoma dopo il licenziamento, ma anche coloro che tale attività proseguano per averla già svolta, non a tempo pieno, durante il cessato rapporto di lavoro subordinato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11539
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11539
    Data del deposito : 25 luglio 2003

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